Il problema che maggiormente tormenta i soggetti che vogliono trasferirsi all’estero è l’iscrizione all’AIRE: si tratta dell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. L’AIRE è un elenco di soggetti italiani che hanno deciso di trasferirsi stabilmente all’estero, cancellando la loro residenza in Italia. Essere iscritti all’AIRE ha dei notevoli vantaggi, soprattutto dal punto di vista fiscale. Tuttavia, l’iscrizione porta con se anche il fatto di dover rinunciare all’assistenza sanitaria in italiana. Per questo motivo, l’iscrizione all’AIRE è motivo di preoccupazione per tutti gli italiani che vivono all’estero.
Considerata la mia esperienza posso dire che, sicuramente, la perdita dell’assistenza sanitaria in Italia rappresenta il principale motivo che trattiene gli espatriati dall’iscrizione all’AIRE. In questo contributo ho deciso di fornirti una guida per spiegare meglio i concetti di AIRE ed assistenza sanitaria in Italia. Questo in modo da poter offrire un utile strumento per guidarti nel processo di trasferimento all’estero. Naturalmente effettuando la miglior scelta in base alla tua situazione personale.
Indice degli Argomenti
- AIRE: cos’è e come funziona?
- AIRE e assistenza sanitaria degli iscritti: regola generale
- Perdita dell’assistenza ospedaliera e ticket con iscrizione AIRE
- Il rimborso spese sanitarie sostenute all’estero
- Quando si può usufruire dell’assistenza sanitaria temporanea
- Assistenza sanitaria e rientro temporaneo in Italia: situazioni particolari
- Assistenza sanitaria per i lavoratori italiani in distacco all’estero
- Consigli
- Domande frequenti
- Consulenza fiscale online
AIRE: cos’è e come funziona?
La sigla AIRE è l’abbreviazione per indicare l’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero. Si tratta di un archivio contenente i dati dei cittadini italiani che per qualsiasi motivo hanno deciso di trasferire all’estero la propria residenza. Nell’archivio nazionale sono registrati i cittadini che devono farvi richiesta in quanto soggiornano extra confine per un periodo di tempo superiore ai 365 giorni.
Importante: |
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Iscriversi all’AIRE è un obbligo di legge. La norma istitutiva dell’AIRE è la Legge n. 470/88 (“Anagrafe e censimento degli italiani all’estero“). Inoltre, si devono tenere presenti le disposizioni contenute nel DPR n 323/89, che regolamenta la materia degli italiani all’estero. |
La tenuta dell’Anagrafe dei cittadini italiani residenti all’estero è di competenza dei vari comuni italiani. Ogni Comune, infatti, ha il proprio registro, che contribuisce a formare il registro nazionale, chiamato comunemente AIRE. Esso non è altro che la sommatoria di tutti i registri comunali, ed è istituito presso il Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. È di competenza dei singoli comuni inviare periodicamente i dati delle proprie anagrafi al registro AIRE del Ministero dell’Interno. Ogni comune ha tempo 60 giorni per comunicare ogni iscrizione avvenuta nel suo registro comunale.
AIRE e assistenza sanitaria degli iscritti: regola generale
Quali soggetti italiani espatriati all’estero (iscritti AIRE) hanno diritto all’assistenza sanitaria italiana?
Partiamo con la risposta a questa domanda, che sicuramente è quella che maggiormente mi sento fare. Specialmente da soggetti che stanno pianificando il loro processo di trasferimento all’estero. Vediamo chiaramente qual è la regola generale, per poi andare ad analizzare le eventuali eccezioni.
I cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all’estero, con iscrizione all’AIRE, perdono il diritto all’assistenza sanitaria italiana. La perdita dell’assistenza sanitaria avviene automaticamente nel momento in cui ci si iscrive all’AIRE. Il Comune Italiano presso cui si era registrati (A.P.R) comunica alla ASL la cancellazione della residenza italiana. |
In pratica, per essere diretti, l’iscrizione all’AIRE fa venire meno l’assistenza del medico di base!
Questo perché si presume il soggetto espatriato usufruirà dell’assistenza sanitaria di base nel Paese ove andrà a stabilire la sua nuova residenza. Questo aspetto è fondamentale se stai pianificando un trasferimento di residenza all’estero.
Perdita dell’assistenza ospedaliera e ticket con iscrizione AIRE
Oltre alla perdita del medico di base il cittadino italiano iscritto all’AIRE perde anche altri due aspetti fondamentali del nostro sistema sanitario. Mi riferisco ai seguenti:
- La possibilità di acquistare medicinali attraverso il ticket;
- Il diritto all’assistenza sanitaria ospedaliera tramite mutua.
La ratio di queste disposizioni è sempre la stessa. Se ti sei trasferito all’estero, si presume che tu non debba acquistare medicinali in Italia. Allo stesso modo si presume che se hai bisogno di un ricovero ospedaliero tu non debba farlo in Italia, ma nel Paese della tua nuova residenza. Per questo motivo il ticket sui farmaci e assistenza sanitaria ospedaliera sono negate agli iscritti AIRE. Per i soggetti che si trovano in Italia da iscritti AIRE, è possibile usufruire dei soli servizi medici privati. Solo in alcuni casi, che vedremo a breve, è possibile usufruire dell’assistenza sanitaria italiana.
Il rimborso spese sanitarie sostenute all’estero
Dopo aver visto la regola generale che prevede la perdita dell’assistenza sanitaria per gli iscritti all’AIRE, vediamo, invece, le eccezioni. Mi riferisco a quei casi in cui, viene comunque garantito al soggetto espatriato il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero. Durante la permanenza all’estero per motivi di lavoro o di studio (borsista/stagista), se si ha necessità di usufruire di prestazioni sanitarie, si devono anticipare le spese e successivamente richiederne il rimborso. Gli aventi diritto, iscritti obbligatoriamente al SSN, non residenti in Italia, devono presentare la domanda di rimborso tramite Ambasciata o Consolato italiani all’estero territorialmente competenti, entro tre mesi dalla data di effettuazione dell’ultima spesa correlata ad un singolo evento morboso al:
In questi termini il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero è possibile per gli appartenenti alle sottoelencate categorie non residenti in Italia e iscritti obbligatoriamente al SSN.
Settore pubblico
- Dipendenti delle Amministrazioni Statali;
- Personale militare italiano, anche di leva, in servizio all’estero;
- Personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo, in servizio presso le Istituzioni scolastiche e culturali italiane all’estero;
- Il personale degli Enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli Enti stessi all’estero;
- Impiegati a contratto con rapporto di lavoro regolato a legge italiana, o a legge locale con contributi previdenziali italiani e con assistenza sanitaria garantita dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Familiari che seguono il lavoratore all’estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.
Settore privato
- Iscritti al SSN occupati temporaneamente all’estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro con sede legale in Italia (inclusi i trasportatori di cittadinanza italiana o extracomunitaria iscritti al Servizio Sanitario Nazionale);
- Lavoratori residenti all’estero che hanno un rapporto di lavoro disciplinato dalla legge italiana per lo svolgimento dell’attività all’estero;
- Religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della Legge n. 222/85 e del DPR n. 33/87;
- Collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari;
- Lavoratori autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all’estero un’attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all’estero, assoggettati al regime fiscale italiano;
- Studenti che abbiano conseguito una borsa di studio o uno stage, dopo aver superato una selezione, presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute;
- Cittadini temporaneamente all’estero, titolari di pensione corrisposta dallo Stato o da Istituti Previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all’estero per conto dello Stato italiano;
- Invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all’estero;
- Familiari, che seguono il lavoratore all’estero o lo raggiungono anche per brevi periodi.
Gli appartenenti alle predette categorie – residenti in Italia – devono inoltrare , per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, le domande di rimborso alla ASL di residenza.
Cosa serve per richiedere il rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero?
Se le spese sono state sostenute direttamente dall’assistito occorre:
- Domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (lavoratore) redatta dall’assistito nei termini di decadenza (tre mesi dall’ultima spesa per ogni evento sanitario);
- Attestato ex art. 15 del DPR n. 618/80;
- Parere di congruità delle spese rilasciato dal Capo della Rappresentanza diplomatica o dell’Ufficio consolare italiana all’estero;
- Certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
- In caso di ricovero ospedaliero, la dichiarazione da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
- Documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
- Traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest’ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;
- Iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro delle Imprese per il lavoratore privato alle dipendenze di una Impresa, o per il lavoratore autonomo;
- Iscrizione agli Albi Professionali per i liberi professionisti.
Come si presenta la richiesta di rimborso?
- Posta tradizionale
Ufficio destinatario: Direzione Generale della Programmazione Sanitaria (DGPROGS) – Ufficio 8 – Funzioni statali in materia di assistenza sanitaria internazionale
Indirizzo destinatario: Viale Giorgio Ribotta, 5 – 00144 Roma - PEC
Indirizzo di PEC: [email protected]
Oggetto: ASE-TRASF-RPL
Dove trovo riferimenti normativi sul rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero?
Puoi trovare maggiori informazioni sul rimborso delle spese sanitarie sostenute all’estero sul sito del Ministero della Salute a link sottostante:
Per avere sicurezza della tua situazione personale ti consiglio di rivolgerti alla ASL competente per territorio che saprà sicuramente fornirti informazioni precise sulla tua situazione personale.
Quando si può usufruire dell’assistenza sanitaria temporanea
Altra domanda che mi viene posta di frequente è questa: “in caso di rientro temporaneo in Italia, come posso usufruire dell’assistenza sanitaria?“.
Un soggetto espatriato che rientra temporaneamente in Italia (per vacanze o visita alla famiglia di origine) ha diritto ad una assistenza sanitaria limitata. Il Servizio Sanitario Nazionale o (SSN) offre l’assistenza sanitaria d’urgenza ai cittadini italiani iscritti AIRE e ai soggetti titolari di pensione italiana. Attenzione però, l’assistenza sanitaria italiana è limitata:
- Alle sole prestazioni ospedaliere urgenti (“pronto soccorso“);
- Per un periodo massimo di 90 giorni annui (anche non continuativi).
Questo a condizione che l’espatriato non sia beneficiario di una copertura assicurativa (pubblica o privata). In pratica, schematicamente, un espatriato residente all’estero (in paesi extra-UE) che rientra temporaneamente in Italia ha diritto a ricevere assistenza sanitaria erogata dal servizio sanitario nazionale italiano (SSN). Questo può avvenire con le seguenti limitazioni, seguendo questa procedura. Vediamolo schematicamente:
- L’assistenza è assicurata per un periodo massimo di 90 giorni nel corso dell’anno solare;
- La assistenza è limitata alle sole prestazioni urgenti ospedaliere di malattia, infortunio e maternità;
- La assistenza specialistica è limitata alle visite ed accertamenti diagnostici nei presidi ed ambulatori pubblici;
- L’assistenza ospedaliera è limitata alle prestazioni in forma diretta negli ospedali pubblici e strutture convenzionate;
- I cittadini residente all’estero che desiderano ottenere le prestazioni sanitarie previste devono, all’arrivo in Italia, registrarsi presso l’Azienda Sanitaria Locale di temporanea dimora.
Cosa devi fare, quindi, se vuoi ottenere questi benefici?
È necessario ottenere una dichiarazione dello status di cittadino italiano residente all’estero. Questa particolare dichiarazione viene rilasciata dal Consolato Generale Italiano nel Paese di espatrio. Oppure è possibile effettuare un’autocertificazione e con questa procedere alla iscrizione temporanea presso la ASL di riferimento.
Assistenza sanitaria e rientro temporaneo in Italia: situazioni particolari
Oltre alla regola generale ci sono alcune situazioni particolari legate ad una serie di variabili che andrò a delineare. Si tratta di regole che possono portare a situazioni diverse legate alla possibilità di ottenere l’assistenza sanitaria italiana. In particolare, è possibile distinguere situazioni diverse a seconda che il soggetto espatriato sia:
- Trasferito in Paesi dell’Unione Europea.
- Trasferito in Paesi non appartenenti all’Unione Europea. A sua volta poi è necessario suddividere se il Paese di trasferimento:
- Ha in essere un accordo bilaterale con l’Italia.
- Non ha in essere un accordo bilaterale con l’Italia.
Assistenza sanitaria in caso di espatrio in Paese UE
Vediamo, quindi, cosa devi fare se sei un soggetto espatriato (iscritto AIRE) in un Paese dell’Unione Europea.
Tutti i soggetti iscritti al Servizio Sanitario Nazionale in Italia (SSN), hanno la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM), che permette di accedere ai servizi sanitari nei Paesi dell’Unione Europea.
I paesi sono:
Austria | Belgio | Bulgaria |
Cipro | Croazia | Danimarca |
Estonia | Finlandia | Francia |
Germania | Grecia | Irlanda |
Lettonia | Lituania | Lussemburgo |
Malta | Paesi Bassi | Polonia |
Portogallo | Regno Unito | Repubblica Ceca |
Romania | Slovacchia | Slovenia |
Spagna | Svezia | Ungheria |
Oltre a questi ci sono anche i paesi dello Spazio Economico Europeo ossia:
- L’Islanda;
- Liechtenstein;
- Norvegia;
- Svizzera.
Quindi, tutti i cittadini di questi Paesi hanno la TEAM. Sul retro della tessera sanitaria italiana puoi trovare la TEAM, la tessera sanitaria per l’assistenza all’estero. Possedere la TEAM consente di superare la regola generale di divieto di assistenza sanitaria nel Paese di espatrio. Questo in quanto il possesso della tessera TEAM consente a tutti i cittadini dell’Unione Europea, che si trovino temporaneamente in un altro Stato Membro, l’accesso ai servizi sanitari del Paese ospite. Naturalmente alle stesse condizioni dei residenti. Ricordo che la Tessera Europea di Assicurazione Malattia ha valore anche in caso di:
- Gravidanza e
- Parto.
Essa copre quelle prestazioni prima e dopo il parto, che sono considerate medicalmente necessarie.
Cosa fare quando ti trasferisci (iscrizione AIRE) in un altro Paese dell’Unione Europea?
Per prima cosa ti dovrai iscrivere presso una cassa malattia dello Stato Estero in cui risiedi. In questo modo avrai l’assistenza sanitaria completa del Paese in cui vivi. Ovviamente non potrai più utilizzare la TEAM italiana. Tuttavia, sarà il Paese in cui risiedi a rilasciarti la nuova TEAM che sarà valida in tutti i paesi, compresa l’Italia. Quando richiedi di iscriverti presso la Cassa malattia estera, di un Paese UE, avrai bisogno di un modulo. Mi riferisco al c.d. Modello E104. Vediamo, come si può reperire e a cosa serve il Modello E104.
Il modello E104
Il modello E104 È un modulo che serve a certificare i periodi di assicurazione sanitaria in Italia. Si tratta di un modulo necessario a fare in modo che la cassa malattia estera possa iscriverti all’assistenza sanitaria di quel Paese. Questo a partire dalla data in cui termina la copertura assicurativa italiana. Puoi richiedere il modello E104 (che in Italia sta venendo sostituito dal modello SEDS) alla tua ASL di provenienza. In pratica, quando richiedi il modulo E104, in automatico ti viene revocato il medico di base e la tessera sanitaria italiana non ha più valore. Generalmente questo avviene al momento dell’iscrizione all’AIRE che, come abbiamo già detto, fa perdere la copertura sanitaria italiana. Quindi, quando rientri temporaneamente in Italia, devi presentare la TEAM rilasciata dall’Istituzione estera presso la quale sei assicurato.
Assistenza sanitaria in caso di espatrio extra UE con convenzione
Cosa accade, invece, se sei residente (iscritto AIRE) in un Paese fuori dall’Unione Europea che ha stipulato una convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni per l’assistenza sanitaria con l’Italia?
I Paesi in cui è attualmente in vigore una convenzione bilaterale con l’Italia per l’assistenza sanitaria sono:
Australia | Brasile | Serbia-Montenegro |
Bosnia-Erzegovina | Principato di Monaco | Repubblica di Macedonia |
Repubblica di San Marino | Argentina | Capo Verde |
Città del Vaticano | Tunisia |
Se risiedi in uno di questi Paesi, perdi anche il diritto alla Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tessere che come ti ho spiegato garantisce assistenza sanitaria negli Stati membri dell’UE.
E quando rientri in Italia?
Se risiedi in un Paese fuori dalla U.E con convenzione bilaterale con l’Italia, quando rientri per un periodo, puoi iscriverti temporaneamente all’ASL. In questi casi è necessario specificare che:
- Se hai necessità di cure mediche che durino più di 30 giorni, puoi richiedere la re-iscrizione temporanea all’ASL con un’autocertificazione;
- Se invece i giorni sono meno di 30 hai diritto a tutte le prestazioni sanitarie eccetto il medico di fiducia;
- In caso d’emergenza per gravi malattie, puoi fare rientro in Italia. Ti dovrai cancellare dall’AIRE e riscrivendoti come residente in un Comune Italiano.
Questo perché quando si parla di reiscrizione temporanea è sempre importante attestare il proprio stato di emigrato!
Assistenza sanitaria in caso di espatrio extra UE senza convenzione
Cosa accade, invece, se sei residente (iscritto AIRE) in un Paese fuori dall’Unione Europea che non ha stipulato una convenzione bilaterale per l’assistenza sanitaria con l’Italia?
Anche in questo caso, i cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia, perdono il diritto all’assistenza sanitaria italiana. Questo all’atto dell’iscrizione all’AIRE, fatta eccezione per i lavoratori di diritto italiano in distacco.
Quando rientri in Italia, per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal Consolato competente che attesta lo stato di emigrato. Oppure puoi sottoscrivere un atto di notorietà in cui dichiari, oltre al tuo stato di emigrato, anche che non sei in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.
Al momento del rientro dall’estero, puoi provvedere all’iscrizione temporanea presso la ASL. Per maggior info sull’iscrizione sanitaria ecco in link utile: “Iscrizione temporanea Asl“. In particolare, se il periodo che trascorri in Italia è troppo breve per la reiscrizione nell’elenco del medico di fiducia, hai diritto all’assistenza medico-generica attraverso il sistema delle visite occasionali ed i servizi di guardia medica con oneri a tuo carico. Oneri per i quali potrai richiedere il rimborso.
Assistenza sanitaria per i lavoratori italiani in distacco all’estero
Sei residente all’estero (iscritto AIRE) ma sei un lavoratore Italiano in distacco oppure un pensionato che percepisce pensione italiana hai diritto all’assistenza sanitaria?
I lavoratori italiani in distacco all’estero sono quelli che dispongono di un contratto di lavoro dipendente in Italia e che percepiscono lo stipendio in Italia. Tuttavia, svolgono la propria attività in un paese estero. Ecco le cose che devi sapere:
- Se risiedi all’estero in un paese dell’UE, SEE e Svizzera e sei un lavoratore in distacco o pensionato, puoi usufruire della copertura sanitaria italiana. Questo alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato estero in cui risiedi;
- Devi richiedere alla ASL di ultima iscrizione in Italia il Modello S1. Questo modulo consente a te e ai tuoi familiari di usufruire dell’assistenza sanitaria all’estero. Al tuo arrivo nel paese ospitante, consegna il modulo S1 al servizio sanitario locale;
- Se invece risiedi in uno Stato con il quale non è stipulata alcuna convenzione con l’Italia, e sei un lavoratore italiano in distacco, hai diritto al rimborso delle spese sanitarie sostenute nel paese in cui risiedi. Prima della partenza devi farti rilasciare dalla tua ASL l’attestato di diritto. Dietro presentazione della documentazione di lavoro all’estero. Quindi dovrai anticipare le spese per le cure sanitarie e chiedere il rimborso allo Stato italiano tramite l’Ufficio consolare all’estero;
- In caso di rientro temporaneo in Italia, se sei un lavoratore in distacco, puoi richiedere l’assistenza sanitaria da parte della ASL di ultima residenza. Hai diritto a tutte le prestazioni di assistenza, ad eccezione del medico di fiducia. Qualora il temporaneo rientro sia per periodi superiori a 30 giorni, puoi invece procedere alla re-iscrizione temporanea nella lista degli assistiti del medico di medicina generale.
Consigli
Quello che ho cercato di spiegarti in questa guida sono le modalità con le quali viene assicurata l’assistenza sanitaria, seppur con gradi diversi, nei confronti di soggetti espatriati all’estero ed iscritti all’AIRE.
L’aspetto più importante che devi tenere a mente se sei residente all’estero, e decidi di rientrare temporaneamente in Italia, è quello di verificare la tua provenienza, che a seconda dei casi può darti diritto a diversi status di soggetto impatriato. Ad esempio, vediamo alcune ipotesi:
- Provenienza da Paesi UE e con assicurazione sanitaria. –> Accesso a tutte le prestazioni sanitarie necessarie;
- Proveniente da Paesi extra UE convenzionati con l’Italia e con assicurazione sanitaria. –> Accesso a tutte le prestazioni previste dalle convenzioni;
- Proveniente da Paesi extra-UE in Italia per lavoro e con contributi italiani. –> Accesso all’iscrizione temporanea al Servizio sanitario nazionale. Tessera sanitaria provvisoria, scelta del medico se il soggiorno supera i tre mesi;
- Provenienza da Paesi extra-UE e emigrato/pensionato con pensione italiana. –> Accesso alle prestazioni urgenti. Tessera sanitaria provvisoria per un massimo di 90 giorni l’anno. Senza scelta del medico;
- Provenienza da Paesi extra-UE e dipendenti di azienda italiana e con contributi italiani. –> Accesso all’iscrizione temporanea al Servizio sanitario nazionale. Tessera sanitaria provvisoria. Senza scelta del medico.
Ricordati, in ogni caso, che se trascorrerai all’estero un periodo inferiore ai 12 mesi non avrai l’obbligo di iscriverti all’AIRE. Mantenendo, quindi, l’assistenza sanitaria in Italia.
Infine, voglio consigliarti, prima di partire di visitare il sito del Ministero della salute, nella sezione “Se parto per”. In questa sezione del sito potrai trovare altre informazioni riguardanti l’assistenza sanitaria in relazione al Paese estero ove soggiornerai. In ogni caso ti consiglio sempre di contattare la ASL italiana di riferimento della tua zona per avere informazioni certe in relazione alla tua situazione personale. Solo in questo modo potrai avere certezza dell’assistenza sanitaria di cui hai diritto in Italia.
Domande frequenti
I cittadini AIRE che rientrano temporaneamente in Italia possono richiedere per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare l’iscrizione al Sistema Sanitario Regionale senza assegnazione del Medico Medicina Generale/Pediatra Di Famiglia, con rilascio di tessera sanitaria.
Puoi richiedere il modello E104 (che in Italia sta venendo sostituito dal modello SEDS) alla tua ASL di provenienza. In pratica, quando richiedi il modulo E104, in automatico ti viene revocato il medico di base e la tessera sanitaria italiana non ha più valore.
Così come in Italia, la tessera sanitaria copre tutte le assistenze mediche pubbliche all‘estero, compreso il ricovero in ospedale. Ci sono, però, dei casi in cui non può essere utilizzata per: il pagamento di spese sanitarie in strutture private.
Che tu sia un cittadino italiano, europeo o straniero poco importa: hai diritto alla salute, a prescindere dalla tua cittadinanza. Cittadini italiano: residenti in Italia, familiari a carico di un lavoratore con contratto in Italia, pensionati italiani residenti all‘estero.
L’INPS compila la parte B nel modulo E 104 e la invia a te che eri assicurato.
Il modello S1 ex E 106 è rilasciato dagli sportelli della Medicina Generale dietro presentazione del tesserino d’iscrizione al S.S.N. e del modello A1 ex E 101 rilasciato dall’Istituto di Previdenza (I.N.P.S. o altro istituto).
La Team (tessera europea di assicurazione malattia) è riportata sul retro della tessera sanitaria nazionale o della carta regionale dei servizi e permette di usufruire in Europa delle cure mediche necessarie. La carta viene rilasciata ai cittadini italiani iscritti al servizio sanitario nazionale e residenti in Italia.
I cittadini italiani che trasferiscono (o hanno trasferito) la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia, perdono il diritto all‘assistenza sanitaria sia in Italia che all‘estero, all‘atto della cancellazione dall’anagrafe comunale e della iscrizione all‘AIRE.
Se la pensione è erogata solo dall’Italia, il Mod S1 è rilasciato dallo Stato italiano. In caso di doppia pensione (italiana e estera) di cui una corrisposta dal paese di residenza, l’assistenza sanitaria viene garantita dal paese di residenza.
Il modello S2 deve essere richiesto all’ente per l’assistenza sanitaria del luogo di residenza. Il modello S2 dev’essere richiesto prima di recarsi all’estero per sottoporsi alle cure programmate.
L’iscrizione volontaria al SSR viene effettuata previa corresponsione dell’importo minimo di € 387,34 ed è valida anche per i familiari a carico. Per gli studenti senza familiari a carico e privi di reddito diverso da borse di studio o sussidi erogati da enti pubblici italiani l’importo è di € 149,77.
La mancata iscrizione all‘AIRE non comporta di per sé alcuna sanzione. Se non ti iscrivi all‘AIRE, ma lo stato italiano in un modo o nell’altro viene a sapere che sei all‘estero e dove, ti iscrive automaticamente nel registro AIRE, anche senza una tua precisa comunicazione.
Consulenza fiscale online
Stai pensando di trasferirti all’estero? Vuoi avere maggiori informazioni su vantaggi e svantaggi dell’iscrizione AIRE?
Se vuoi, puoi richiedere una consulenza personalizzata attraverso il nostro servizio di consulenza fiscale online. Si tratta di un servizio dedicato al trasferimento di residenza all’estero e a tutte le sue conseguenze fiscali.
La consulenza consiste in una relazione dettagliata che prende in esame la tua situazione specifica e personale (ovviamente viene tutelata e garantita la privacy) e ti fornisce le risposte ai quesiti che poni. Oltre ad un quadro generale che può chiarirti, con riferimenti normativi, come stanno le cose e come comportarti. Inoltre, se vuoi potremo fissare un appuntamento telefonico per chiarire ogni ulteriore dubbio. Tieni presente che non ci occupiamo di aspetti sanitari, se hai dubbi di questo tipo il consiglio è di rivolgersi all’amministrazione della ASL di competenza.