La Legge 50/2026 estende l'assegno unico ai figli residenti in un altro Stato UE e ai lavoratori non residenti: guida ai nuovi requisiti.
Assegno Unico transfrontaliero: le novità della Legge 50/2026 per i figli all’estero (UE) e i requisiti per i lavoratori non residenti. Chi ne ha diritto, le criticità INPS e la tabella decisionale.
Cambiano le regole dell’assegno unico ed universale per i figli con residenza estera: dal 21 aprile 2026 il beneficio spetta anche ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato UE. Lo prevede la Legge 50/2026, che abolisce il requisito dei due anni di residenza e ammette i lavoratori non residenti con contribuzione previdenziale italiana.

Cosa cambia con la Legge 50/2026
La Legge 20 aprile 2026, n. 50, di conversione del Decreto PNRR 2026 (DL 19/2026), introduce con l’art. 7-bis tre modifiche sostanziali al D.Lgs. 230/2021, la norma istitutiva dell’assegno unico e universale per i figli a carico. In vigore dal 21 aprile 2026, la riforma interviene sui requisiti soggettivi dell’art. 3 e sulle modalità di erogazione dell’art. 6. Vengono abrogati il vincolo dei due anni di residenza in Italia e l’alternativa del contratto di lavoro semestrale, finora condizione per l’accesso alla misura. Contestualmente, l’assegno viene esteso ai lavoratori di Stati membri UE non residenti in Italia, purché titolari di un rapporto di lavoro con iscrizione a una gestione previdenziale italiana, e ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea. La riforma nasce dalla procedura d’infrazione aperta dalla Commissione europea nel 2024, che contestava il contrasto tra la disciplina italiana e il principio di libera circolazione dei lavoratori.
Abolizione del requisito dei due anni di residenza
Il requisito più penalizzante della disciplina previgente, quello dei due anni di residenza in Italia (anche non continuativa) o, in alternativa, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale, è stato abrogato dalla Legge 50/2026 attraverso la soppressione della lettera d) dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 230/2021. La riforma introduce inoltre un nuovo comma 01 all’art. 6, secondo cui l’erogazione dell’assegno è commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia. Nella prassi applicativa, questo significa che il beneficio può decorrere già dal primo periodo di residenza o di attività lavorativa in Italia, senza dover attendere il maturare dei due anni. Resta fermo il possesso degli altri requisiti soggettivi previsti dall’art. 3, inclusa la posizione fiscale del richiedente in Italia.
Figli residenti in un altro Stato membro UE: il nuovo comma 2-bis
La modifica più rilevante per chi ha legami familiari transfrontalieri riguarda l’art. 1 del D.Lgs. 230/2021, a cui la Legge 50/2026 aggiunge il comma 2-bis: ai fini dell’attribuzione dell’assegno si considerano anche i figli residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea, a condizione che siano fiscalmente a carico secondo la normativa italiana vigente. Questa disposizione supera l’impostazione precedente, per cui il figlio non convivente con il richiedente restava escluso dal nucleo ai fini ISEE e quindi irrilevante ai fini della prestazione. Il requisito della fiscal dipendenza va verificato secondo i criteri ordinari previsti dal TUIR, indipendentemente dal luogo di residenza del figlio, purché quest’ultimo si trovi in un Paese UE. Per i genitori iscritti all’AIRE ma ancora fiscalmente residenti in Italia, la novità amplia concretamente la platea dei beneficiari rispetto al passato.
Lavoratori non residenti in Italia: requisiti e domanda annuale
La Legge 50/2026 modifica anche la lettera c) dell’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 230/2021: al requisito di essere residente e domiciliato in Italia si affianca ora, in alternativa, la titolarità di un contratto di lavoro subordinato o l’esercizio di un’attività di lavoro autonomo che comportino l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, con regolare versamento dei contributi. Resta fermo il requisito di cittadinanza o permesso di soggiorno previsto dalla lettera a): il lavoratore deve comunque essere cittadino italiano o di uno Stato UE, oppure cittadino extra-UE titolare di un permesso di soggiorno di lungo periodo o di un permesso unico di lavoro qualificato. Per chi non è residente, il nuovo comma 1-bis dell’art. 6 prevede che la domanda vada presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e rinnovata annualmente a partire dal 1° marzo di ciascun anno, diversamente dal domicilio fiscale ordinario che non richiede rinnovo periodico.
Tabella decisionale
| Profilo del richiedente | Residenza del figlio a carico | Requisito di riferimento | Esito |
|---|---|---|---|
| Cittadino italiano/UE, residente in Italia | Italia | Art. 3 invariato | Spetta (situazione ordinaria) |
| Cittadino italiano/UE, residente in Italia | Altro Stato membro UE, fiscalmente a carico | Nuovo comma 2-bis, art. 1 | Spetta (novità 2026) |
| Cittadino italiano/UE, residente in Italia | Paese extra-UE | Nessuna modifica | Non spetta (invariato) |
| Cittadino UE, non residente in Italia, con lavoro e previdenza italiana | Italia o altro Stato UE | Nuova lett. c), art. 3 + comma 2-bis se applicabile | Spetta, domanda da rinnovare ogni 1° marzo (novità 2026) |
| Extra-UE con permesso di lungo periodo o permesso unico lavoro, non residente, con lavoro e previdenza italiana | Altro Stato membro UE, fiscalmente a carico | Lett. a) invariata + nuova lett. c) + comma 2-bis | Spetta, se fiscalmente a carico (novità 2026) |
| Extra-UE privo di permesso qualificato (soggiorno ordinario) | Qualsiasi | Lett. a) non soddisfatta | Non spetta (invariato) |
| Non residente Schumacker, cittadino UE, con contratto di lavoro e previdenza italiana | Italia o altro Stato UE | Lett. a) + nuova lett. c) | Spetta, valutazione caso per caso (novità 2026) |
I punti critici da presidiare
Nella pratica professionale, l’applicazione delle nuove regole solleva alcune criticità operative da presidiare fin da subito, in attesa che l’INPS pubblichi una prassi attuativa consolidata sull’art. 7-bis.
Assenza di una circolare INPS attuativa: rischio di rigetto della domanda
Nella nostra esperienza, a distanza di mesi dall’entrata in vigore della Legge 50/2026 la piattaforma telematica INPS per la domanda di assegno unico non risulta ancora pienamente aggiornata sui nuovi requisiti dell’art. 3, in assenza di una circolare attuativa specifica sull’art. 7-bis. Un caso ricorrente riguarda lavoratori UE non residenti che si vedono respingere la domanda per mancanza del requisito di residenza biennale, nonostante questo sia stato abrogato dal 21 aprile 2026. In questi casi, prima di procedere con un ricorso, è opportuno verificare la data di presentazione della domanda rispetto all’entrata in vigore della norma e, se necessario, ripresentarla richiamando espressamente l’art. 7-bis della Legge 50/2026 nelle note della domanda o in un’istanza di riesame.
Verifica della gestione previdenziale “obbligatoria”: non basta un’iscrizione qualsiasi
Un caso ricorrente è quello del lavoratore autonomo non residente che ritiene di soddisfare il nuovo requisito della lettera c) semplicemente perché versa contributi in Italia, senza verificare che l’iscrizione derivi da un obbligo di legge e non da una scelta volontaria. La norma richiede espressamente un’attività che comporti l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana, con regolarità contributiva effettiva al momento della domanda. Nella prassi professionale, questo va verificato caso per caso incrociando la posizione INPS (gestione separata, gestione commercianti/artigiani, casse professionali) con la natura dell’attività svolta. Un’iscrizione sospesa o con contributi non versati regolarmente, anche se formalmente attiva, espone al rischio di diniego o di successiva revoca del beneficio già erogato.
Figli residenti in Paesi extra-UE: la situazione resta invariata
Per i figli residenti in un Paese extra-UE (Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti e altri Paesi terzi), la disciplina dell’assegno unico non cambia con la Legge 50/2026. Il nuovo comma 2-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 230/2021 estende il beneficio esclusivamente ai figli fiscalmente a carico residenti in un altro Stato membro dell’Unione europea: resta quindi confermata l’esclusione per chi vive stabilmente fuori dai confini UE. Il figlio non convivente con il richiedente e residente in un Paese extra-UE continua a non far parte del nucleo familiare ai fini ISEE, e resta di conseguenza irrilevante ai fini della prestazione. Per le famiglie con figli in Svizzera, Regno Unito o Paesi extra-europei, gli strumenti alternativi restano quelli previgenti (assegni per il nucleo familiare, detrazioni IRPEF per figli a carico), non essendo previsti al momento correttivi normativi analoghi a quello riservato ai figli residenti in ambito UE.
Non residenti Schumacker: quando ora possono avere diritto all’assegno
I cosiddetti “non residenti Schumacker“, ossia i soggetti non residenti in Italia che vi producono almeno il 75% del proprio reddito complessivo, possono ora avere diritto all’assegno unico, ma solo in presenza di condizioni specifiche. La riforma non modifica il requisito di cittadinanza della lettera a) dell’art. 3: il richiedente deve restare cittadino italiano o di uno Stato membro UE, oppure cittadino extra-UE con permesso di soggiorno di lungo periodo o permesso unico di lavoro qualificato. Ciò che cambia è la lettera c): se il non residente Schumacker è cittadino UE e la sua attività in Italia comporta l’iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria italiana, con contributi regolarmente versati, il requisito di residenza/domicilio in Italia non è più necessario. Il diritto all’assegno va quindi valutato caso per caso, verificando congiuntamente cittadinanza e natura previdenziale del rapporto di lavoro italiano.
Nessun arretrato per le domande già respinte
La Legge 50/2026 non prevede alcun effetto retroattivo per le domande di assegno unico respinte prima del 21 aprile 2026 per mancanza del requisito di residenza biennale. La relazione tecnica dell’emendamento non stanzia risorse per il pagamento di arretrati relativi agli anni precedenti, e difficilmente l’INPS interpreterà la norma come retroattiva in assenza di un’indicazione esplicita in tal senso. Per i cittadini extra-UE titolari di un diritto alla parità di trattamento nelle prestazioni di sicurezza sociale, in particolare i titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, di permesso unico di lavoro o di protezione internazionale, resta comunque percorribile la via del contenzioso, prospettando l’effetto indirettamente discriminatorio del requisito abrogato, effetto peraltro già riconosciuto dalla Commissione europea nell’aprire la procedura d’infrazione. Prima di valutare un ricorso, va sempre verificata la data della domanda originaria e il profilo di cittadinanza del richiedente.
Domande frequenti
No, la Svizzera non è uno Stato membro dell’Unione europea, quindi non rientra nella nuova estensione del comma 2-bis dell’art. 1 del D.Lgs. 230/2021. Per i figli residenti in Svizzera l’assegno unico resta escluso, come per tutti i Paesi extra-UE.
La relazione tecnica della Legge 50/2026 stima un onere di 20 milioni di euro per il 2026, in crescita fino a 36,2 milioni di euro annui dal 2035. La platea di nuovi beneficiari è stimata in circa 50.000 persone.
No, la lettera b) dell’art. 3 del D.Lgs. 230/2021, che richiede la soggezione al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia, non risulta modificata dalla Legge 50/2026. Il requisito fiscale resta invariato rispetto alla disciplina previgente.
No, la lettera a) dell’art. 3, che individua i requisiti di cittadinanza e di permesso di soggiorno per i cittadini extra-UE, resta sostanzialmente invariata. L’ampliamento riguarda solo il requisito di residenza (lettera c) e i figli residenti in un altro Stato UE.
No, il nuovo comma 2-bis dell’art. 1 si applica dal 21 aprile 2026, data di entrata in vigore della Legge 50/2026, senza effetto retroattivo su periodi d’imposta precedenti. Le richieste per anni pregressi non rientrano nella nuova disciplina.
Sì, il nuovo comma 1-bis dell’art. 6 del D.Lgs. 230/2021 prevede che i lavoratori non residenti in Italia presentino la domanda per la durata della prestazione lavorativa, rinnovandola annualmente a partire dal 1° marzo di ciascun anno.
Fonti
- Legge 20 aprile 2026, n. 50 (G.U. Serie Generale n. 91 del 20/4/2026), di conversione del DL 19/2026 “Decreto PNRR 2026”, art. 7-bis
- D.Lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, artt. 1, 3 e 6 (testo previgente e testo coordinato post-riforma)
- Regolamento (CE) n. 883/2004, art. 7 (abolizione delle clausole di residenza)
- Relazione tecnica all’emendamento al DL 19/2026 (dati su oneri e platea di beneficiari)
- Procedura d’infrazione UE / deferimento alla Corte di Giustizia UE avviato dalla Commissione europea nel 2024 nei confronti dell’Italia
- Circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026 (tabelle importi e soglie ISEE 2026)