L’amministratore di fatto è colui che svolge azioni e compiti di gestione e amministrazione della società pur non essendo stato eletto da un’assemblea in modo ufficiale. La norma italiana prevede l’esistenza di questa figura, che si distingue dall’amministratore di diritto che è stato invece eletto formalmente. Tale figura quindi, assume decisioni e compie atti di gestione, in nome e per conto della società senza essere stato investito da una deliberazione assembleare.


Per integrare la fattispecie in questione, il soggetto deve svolgere con continuità e significatività azioni di gestione della società, e deve essere riconosciuto dai soggetti terzi coinvolti. Solitamente, l’amministratore di diritto coincide con l’amministratore di fatto, tuttavia, può anche accadere che non siano la stessa persona, ossia, la società è nella realtà gestita da colui che non è il vero amministratore. Per quanto riguarda la responsabilità, l’amministratore di fatto e quello di diritto sono responsabili in solido, e in caso di illecito il soggetto coinvolto deve risarcire i danni ai soci, alla società o a soggetti terzi coinvolti.

Chi è l’amministratore di fatto?

Esso è un soggetto definito dalla normativa italiana, ed è la figura che si occupa di amministrare la società e svolgere azioni di gestione anche se non è mai stato investito in modo formale della carica collegata a queste mansioni.

Questo soggetto svolge quindi le stesse funzioni di quello che la legge italiana definisce come amministratore di diritto, ovvero l’amministratore in carica, pur non essendo mai stato nominato in questi termini. Non c’è quindi stata alcuna delibera da assemblea a dichiarare il ruolo ufficiale di amministrazione per questo soggetto, che tuttavia di fatto svolge questa responsabilità.

Diversi scenari nella società

Generalmente ci si può trovare di fronte a due diversi scenari, che riguardano gli amministratori di una società:

  • L’amministratore di fatto e l’amministratore di diritto coincidono: questo è il caso più frequente, per cui un soggetto è amministratore nei fatti, ma lo è anche grazie alla nomina ricevuta da una assemblea, che ne ha deliberato ufficialmente la carica;
  • L’amministratore di fatto e l’amministratore di diritto non coincidono: in alcuni casi, ed è previsto dalla legge, queste due eventualità non coincidono. Ovvero vi è un amministratore di diritto che è stato nominato dall’assemblea, ma vi è anche un amministratore di fatto, che è un soggetto diverso, che svolge diverse funzioni amministrative e gestionali.

Anche se la prima casistica è quella più frequente, considerata la più tradizionale, non è raro imbattersi in società in cui sussistano due figure distinte tra amministratore di fatto e di diritto.

Quali sono le sue caratteristiche

La giurisprudenza ha individuato quali alcuni degli elementi caratterizzanti di questa fattispecie:

  • Il soggetto non è stato nominato in via ufficiale da una assemblea;
  • Il soggetto esercita azioni e funzioni che per statuto normalmente sono affidate all’amministratore di diritto, che ne ricopre ufficialmente la carica;
  • L’amministratore di fatto ha autonomia decisionale, ovvero non è subordinata all’amministratore di diritto, nonostante il primo non sia stato nominato;
  • Le funzioni gestorie svolte abbiano carattere sistematico e continuativo e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura occasionale e sporadica;
  • L’amministratore di fatto non ha alcun accordo di subordinazione con la società, ovvero non sta lavorando come dipendente subordinato o collaboratore.

Anche se l’amministratore di fatto può compiere azioni senza la subordinazione all’amministratore di diritto, non vuol dire che può liberamente recare danni alla società, perché l’amministratore nominato ufficialmente ha l’obbligo di vigilare anche sul suo operato. Al fine di poter configurare questa fattispecie occorre che esso compia una serie di atti gestori, in via sistematica e continuativa,  non occasionali, tali da far presumere nei soggetti terzi il convincimento che egli sia il reale amministratore della società.

Trattandosi di una situazione non comune e non convenzionale, è anche difficile in un primo momento definire diritti e doveri di questa figura, tuttavia la normativa italiana ha risposto a diversi dubbi, e la Corte di Cassazione è intervenuta su diverse questioni.

La responsabilità dell’amministratore di fatto non esclude quella dell’amministratore di diritto, quest’ultimo deve rispondere dei danni cagionati al patrimonio sociale, ai soci o ai terzi, non soltanto per i fatti commissivi a lui imputabili, ma anche per quelli omissivi. L’amministratore ha l’obbligo legale di controllare la gestione della società, compreso l’operato dell’amministratore di fatto.

Qualora non sia possibile riscontrare tutti gli elementi descritti sopra, non sussistendo tutte le caratteristiche concrete, potrà comunque configurarsi in capo allo stesso una responsabilità extracontrattualeex art. 2043 c.c.

Secondo quanto disposto dall’art. 2392 ss c.c., il soggetto in questione non va esente da oneri e responsabilità dell’attività amministrativa svolta, nonostante la sua posizione sia di mero fatto. L’art. 2392 c.c. stabilisce che:

” Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri”.

Continuità e significatività

Al fine di integrare questa fattispecie, occorre che le operazioni poste in essere dall’amministratore di fatto abbiano il carattere della continuatività. Secondo la giurisprudenza, non occorre il compimento di poteri, ma di un’apprezzabile attività di gestione, realizzata in maniera non episodica od occasionale.

Con il termine continuità si intende l’esercizio di atti tipici protratto nel tempo, con ripetitività. Inoltre, occorre che eserciti tali atti in modo significativo. Non assumono rilievo le mansioni di scarsa rilevanza.

Sentenza n.27163 del 2018 della Corte di Cassazione

Una sentenza particolare della Corte di Cassazione ha definito quali sono gli elementi indispensabili per individuare un soggetto che opera come amministratore di fatto. Risulta indispensabile, per essere individuati sotto a questo cappello, che ci si occupi dell’aspetto gestionale, e quindi amministrativo, della società.

Come abbiamo visto prima, questo è un requisito importantissimo, poiché nessun lavoratore dipendente, subordinato o collaboratore, e nessun soggetto che svolga azioni di gestione saltuarie possono essere amministratori di fatto. Un punto importante toccato da questa sentenza riguarda anche il punto di vista di soggetti terzi, di fronte alle azioni di gestione del soggetto.

Secondo la sentenza infatti, è importante che sia riconosciuto dai soggetti che operano nella società e intorno ad essa, che il soggetto sia un amministratore di fatto, in base alle azioni di gestione e amministrazione da esso svolte, con continuità.

Si tratta quindi di un esercizio dei poteri che normalmente vengono affidati all’amministratore di diritto, in modo significativo e continuativo. Alcuni elementi, come visto sopra, possono apertamente comunicare la sussistenza di un amministratore di fatto, tuttavia si può parlare anche di altre circostanze.

Un esempio è l’assenza dell’amministratore di diritto, per cui un altro soggetto prende in carico le azioni di gestione in modo continuativo e significativo, anche senza essere stato nominato, ma è riconosciuto dagli altri soggetti. In tutti i casi in cui l’amministratore di diritto risulta assente o non si presenta, l’amministratore di fatto può assumere anche un ruolo preponderante nella realtà societaria.

La Corte di Cassazione è intervenuta anche recentemente per ribadire, con la sentenza n.1546 del 2022, che non è necessario che sia ufficializzata la posizione di questo soggetto da un’assemblea, ovvero non è necessaria alcuna investitura formale.

La responsabilità

Presupposto che siano presenti un amministratore di diritto e un amministratore di fatto differenti, a chi vengono applicate le responsabilità generali? L’amministratore di fatto risponde alla responsabilità civile, ed è la stessa del soggetto eletto dall’assemblea.

Si parla in questo caso di responsabilità solidale, per cui l’amministratore scelto, come abbiamo accennato in precedenza, deve necessariamente sorvegliare le attività dell’altro soggetto, poiché le responsabilità sono condivise, e nessun soggetto può agire contro il bene della società stessa.

Se per esempio, tale soggetto compie un illecito, ne dovrà rispondere di fronte a tutti i soci, allo stesso modo di come accade per l’amministratore di diritto. E il danno può essere compiuto verso quest’ultimo, che può richiedere un risarcimento. La legge specifica come funziona la responsabilità contrattuale, anche per gli amministratori di fatto, con l’articolo 2392;

“Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri”.

Questo è valido anche se il soggetto non è stato nominato dall’assemblea e quindi non sussiste alcun contratto, tuttavia svolge funzioni gestionali e amministrative. In caso di illeciti, è tenuto a risarcire i soci, la società oppure soggetti terzi, anche nel caso di reati fiscali.

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