I pensionati residenti all’estero con pensione maturata in convenzione internazionale con l’Italia possono beneficiare della riduzione del 50% dell’IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo posseduta in Italia.
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Pensionati residenti all’estero con pensione in regime di convenzione con l’Italia
L’agevolazione relativa alla riduzione del 50% dell’IMU (Imposta Municipale Propria) per i pensionati residenti all’estero in regime di convenzione con l’Italia è una misura introdotta per favorire i pensionati italiani che scelgono di vivere in paesi con cui l’Italia ha stabilito specifici accordi fiscali. Questa riduzione si applica ai pensionati che hanno trasferito la loro residenza in uno stato estero con cui l’Italia ha sottoscritto una convenzione in materia previdenziale.
L’art. 1, co. 48 della Legge n. 178/20 individua la riduzione IMU spettante per i pensionati esteri titolare di una pensiona in convenzione con l’Italia. Questa disposizione prevede quanto segue:
“per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria […] è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo […] è dovuta in misura ridotta di due terzi” |
Il successivo comma 49 della disposizione in commento prevede che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle due riduzioni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell’interno.
Situazione IMU per i pensionati esteri
Sulla base di questa disposizione i pensionati residenti fiscalmente all’estero possono godere di uno sconto sulle imposte dovute sulla casa in Italia, a patto di rispettare specifici requisiti. A beneficiare di questa agevolazione sono i soggetti pensionati residenti fiscalmente all’estero, possessori di immobili non abitati (ovvero “tenuti a disposizione“) in Italia. Attenzione però: non si tratta di uno sconto per tutti, ma esclusivamente in favore di determinati soggetti.
Si tratta dei pensionati (di qualsiasi nazionalità) titolari di pensione estera residenti in Paesi in cui è in vigore una convenzione previdenziale con l’Italia. Questo, in particolare, è quanto prevede il comma 48 dell’art. 1 della Legge n. 178/20, che ha introdotto una particolare forma di riduzione di IMU e TARI. Vediamo, quindi, con maggiore dettaglio questa disposizione normativa anche andando ad analizzare i chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Cambiamenti dell’agevolazione nel tempo
La situazione per i pensionati esteri con immobili in Italia è cambiata molte volte negli ultimi anni. Infatti, è utile ricordare che fino al 2019 le imposte patrimoniali sulla prima casa non erano dovute dai pensionati residenti all’estero e iscritti all’AIRE. Tuttavia, la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ha cancellato l’esenzione, per evitare una procedura d’infrazione da parte dell’Europa. Infatti, per l’Unione Europea, il regime agevolato previsto per i pensionati connazionali residenti all’estero era discriminatorio nei confronti dei cittadini di altri Stati d’Europa, possessori di immobili in Italia.
Per questo motivo, quindi, per tutto l’anno 2020 non sono state applicabili agevolazioni per italiani residenti all’estero per quanto riguarda l’IMU. A cambiare le cose, introducendo una nuova agevolazione sia sull’IMU che sulla TARI per gli italiani all’estero è stata la Legge n. 178/20, all’art. 1, comma 48. Si tratta di una disposizione la quale vengono stanziati 12 milioni di euro, da ripartire a livello locale con decreto del Ministero dell’Interno e del MEF e che reintroduce una parziale esenzione dall’IMU per i pensionati italiani all’estero, titolari di una pensione estera. Vediamo adesso i requisiti legati all’applicazione di questa esenzione.
Per approfondire: “Immobili in Italia di espatriati: tassazione“.
Chi sono i pensionati residenti all’estero beneficiari della riduzione del 50% dell’IMU e dei due terzi della TARI?
Viene riconosciuta una riduzione pari al 50% dell’IMU dovuta su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti fiscalmente nel territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. L’agevolazione si applica quindi ai pensionati che risiedono all’estero, ma a patto di percepire una pensione in regime di convenzione internazionale (es. i pensionati titolari di accordi per la totalizzazione internazionale della pensione).
Sul punto occorre fare attenzione al fatto che, come chiarito dalla Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicata l’11 giugno 2021), il presente regime agevolato “non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia”, indicando con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione“.
Il Ministero dell’Economia e delle finanze, nel corso di Telefisco del 28 gennaio 2021 (quesito n. 1) ha indicato che l’agevolazione con IMU ridotta del 50% riguarda non solo i cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti AIRE, ma in generale tutti i soggetti nono residenti titolari di una pensione internazionale (in regime di totalizzazione internazionale, con contribuzione in parte italiana ed in parte estera). Si tratta di un’apertura non di poco conto, non prevista nelle precedenti normative dello stesso tipo in vigore negli anni precedenti.
Agevolazione legata alla riduzione dei 2/3 della TARI
In favore di questi pensionati residenti all’estero, è prevista inoltre una riduzione della TARI. L’importo dovuto è ridotto di due terzi rispetto alla misura ordinaria. Sia per lo sconto IMU del 50% che per la riduzione della TARI, sarà necessario che l’immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto non sia in affitto o in comodato d’uso.
Quali sono gli Stati esteri con una convenzione previdenziale con l’Italia?
Per capire quali siano gli Stati esteri in convenzione previdenziale con l’Italia occorre prendere a riferimento quanto chiarito dalla citata Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicata l’11 giugno 2021). Sul punto, il documento prevede che sono agevolabili le pensioni maturate in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con i quelli maturati:
- In Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein), Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link del sito INPS “Paesi in totalizzazione internazionale UE, SEE“;
- In Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link del sito INPS: “Paesi extra-UE con convenzioni bilaterali di sicurezza sociale“. Al riguardo, occorre evidenziare che, come risulta dall’elenco dei Paesi consultabili nel link, per il Messico e per la Repubblica di Corea le relative convenzioni non prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi. Per cui, in tali casi non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell’art. 1 della citata Legge n. 178/20.
Pensioni in regime europeo e in regime di convenzione bilaterale
Sulla base di quanto sin qui delineato, quindi, si può affermare che nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano sia le pensioni in regime europeo sia quelle in regime di convenzione bilaterale con le eccezioni sopra descritte e che tali considerazioni valgono non solo per usufruire della riduzione alla metà dell’IMU ma anche per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi (Risoluzione n. 5/DF del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
Guardando attentamente questa normativa appare sicuramente un’agevolazione parziale, che privilegia esclusivamente alcuni pensionati esteri, in relazione ad un unica unità immobiliare in Italia tenuta a disposizione. Rispetto all’agevolazione precedente, in vigore sino al 2019, la portata di questa agevolazione è sicuramente più limitata. Vedremo comunque, quali saranno gli sviluppi in futuro e se anche questa volta potrebbe essere contestata una possibile procedura di infrazione da parte della UE.
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