Da una analisi delle istanze di interpello presentate all’Agenzia delle Entrate è emerso che sempre più spesso il contribuente prova a chiedere l’accertamento della residenza fiscale. Sostanzialmente, a corollario dell’istanza proposta il contribuente cerca la strada dell’interpello per far identificare all’Agenzia delle Entrate la localizzazione della sua residenza fiscale.
Tuttavia, all’atto pratico questa procedura deve considerarsi del tutto inefficace. Infatti, in tutte le risposte agli interpelli l’Amministrazione finanziaria non va mai ad entrare nel merito della residenza fiscale del contribuente. Residenza che, invece, per essere determinata o confermata deve passare per un vero e proprio accertamento fiscale. Vediamo, di seguito, i motivi per cui non è possibile chiedere tramite istanza di interpello, l’accertamento della residenza fiscale in un Paese.
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Le istanze di interpello presentate per l’accertamento della residenza fiscale
A queste richieste l’Agenzia delle Entrate ha sempre rigettato la richiesta di determinare il Paese della residenza fiscale del contribuente. Questo in quanto, a suo avviso, è possibile effettuare questo tipo di verifica esclusivamente in sede di esercizio dei poteri di accertamento. In particolare voglio prendere ad esempio due casi.
Tralasciando la più che discutibile soluzione prospettata dal contribuente (che non considera il proprio “centro degli interessi vitali“), l’aspetto da analizzare è la risposta delle Entrate. Infatti, questa ancor prima di rispondere alla richiesta dell’istante, con Risposta n. 294 del 2019 ha dichiarato che:
Ad analoga conclusione l’Agenzia delle Entrate è arrivata anche in un’altra istanza di interpello qualificatorio. Anche in relazione a questa istanza di interpello, l’Amministrazione finanziaria, con Risposta n. 270 del 2019, ha sottolineato che:
Assenza di vincoli valutativi nell’accertamento della residenza
Il comportamento tenuto dall’Amministrazione finanziaria nei due esempi proposti è quello di totale estraneità. Infatti, non potendo fornire puntuale risposta ad entrambe le istanze di interpello, l’Agenzia delle Entrate si è limitata a prospettare ai contribuenti le norme generali che disciplinano la normativa giuridica sulla residenza fiscale.
L’Agenzia, sostanzialmente, non ha la possibilità, in sede di interpello, di assumere un vincolo valutativo rispetto alla residenza fiscale del contribuente. Questo aspetto, infatti, non può essere lasciato a meri elementi descritti in una istanza, ma deve essere oggetto di analisi documentale da parte dell’Agenzia. Aspetto che avviene, di norma, esclusivamente all’interno di una procedura di accertamento fiscale.
Incompatibilità tra interpello e accertamento della residenza fiscale
Tralasciando le ultime posizioni espresse dall’Agenzia delle Entrate sull’argomento, è possibile risalire al primo chiarimento di prassi fornito sull’argomento. Mi riferisco, in particolare, alla Circolare n. 9/E/2016 pubblicata il 1° aprile 2016. Con questo documento l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito al D.Lgs. n. 156/15, norma che ha revisionato la disciplina degli interpelli. In particolare, in questo documento di prassi si legge che:
L’accertamento della residenza fiscale è fattuale
Quello che emerge da questa analisi, e che è chiaramente condivisibile è che le questioni relative all’accertamento della residenza dei contribuenti attengono a valutazioni di fatto. Per questo motivo, tali valutazioni non possono essere fornite dall’Amministrazione finanziaria in una mera risposta ad interpello.
Gli aspetti legati alla verifica della residenza fiscale, così come disciplinati dall’art. 2 del TUIR, ovvero:
- L’iscrizione anagrafica;
- Il domicilio;
- La residenza,
devono essere verificati attraverso elementi fattuali, ovvero, documentali in grado di dimostrare ove il contribuente intrattiene i propri interessi economici e familiari prevalenti. Ove per prevalenza si deve intendere almeno la metà del periodo di imposta (183 giorni).
Soltanto in sede di accertamento è possibile andare a verificare questi elementi fattuali, ed è questa la ratio delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai contribuenti istanti. Nel predetto contesto, le considerazioni in merito alla residenza fiscale sono rimesse ai contribuenti, i quali si trovano a dover valutare attentamente tutti gli elementi necessari ad allocare la propria residenza all’estero piuttosto che in Italia. In questo contesto l’Agenzia delle Entrate può entrare nel merito delle scelte effettuate dai contribuenti soltanto in sede accertativa (e non prima).
Perché l’accertamento della residenza fiscale è così importante?
Dette analisi, deve essere sottolineato, hanno un particolare peso, anche al fine di:
- Valutare l’obbligo di dichiarare anche in Italia i redditi prodotti all’estero;
- Definire l’applicabilità o meno dei benefici fiscali per:
- Il c.d. rientro dei cervelli, di cui all’art. 44 D.L. n. 78/10;
- I c.d. lavoratori impatriati in Italia, di cui all’art. 16 del D.Lgs. n. 147/15.
In quest’ultimo caso, infatti, un’errata valutazione del requisito della residenza fiscale estera, può comportare il disconoscimento del regime fiscale di favore. Attraverso un avviso di accertamento, l’Agenzia delle Entrate può richiedere le imposte ritenute evase per tutte le annualità di fruizione dell’agevolazione. Per questo motivo, l’analisi della propria residenza fiscale è importante prima del proprio rientro in Italia, soprattutto se il contribuente decide di richiedere agevolazioni fiscali.
Conclusioni e consulenza fiscale online
Quando si parla di accertamento della propria residenza fiscale non si deve, mai, cercare un riscontro da parte dell’Agenzia delle Entrate. Il motivo è molto semplice: è errato farlo. L’interpello qualificatorio non può, per disposizione normativa, entrare nel merito di attività fattuali, come quello che riguarda l’accertamento della residenza fiscale. Questo significa che la scelta di considerarsi fiscalmente residenti in Italia (o meno) è una scelta dichiarativa del contribuente (in quanto dichiarazione di scienza). Solo in fase accertativa (e non prima) l’Amministrazione finanziaria ha la possibilità di avallare o contestare la decisione presa dal contribuente.
Se hai dubbi su dove sia la tua residenza fiscale, devi sapere che è tua responsabilità saperlo ed indicarlo correttamente nella tua dichiarazione dei redditi (se hai l’obbligo di presentarla). Se non sei in grado di averne certezza, o non ne hai le competenze, devi affidarti ad un esperto del settore, per valutare aspetti positivi e negativi della tua situazione. Partendo dal presupposto che nessuno, se non l’Amministrazione finanziaria in caso di controllo, può darti certezza della tua situazione con l’ausilio di un professionista (dottore Commercialista) esperto in fiscalità internazionale avrai la possibilità di valutar meglio la tua situazione.
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