Negli ultimi anni sono aumentate notevolmente le truffe ai danni dei risparmiatori che, comodamente da casa tramite pc o smartphone, decidono di investire i propri soldi in titoli mobiliari e in valute utilizzando il web. Nel panorama italiano ci ormai tantissimi siti web che si propongono come intermediari finanziari per operazioni di trading sui mercati finanziari.
Che si tratti di Criptovalute, piuttosto che di investimenti tradizionali, Forex, o trading online, ci sono tantissime offerte che arrivano da intermediari non autorizzati. Si tratta, a tutti gli effetti, di un fenomeno in forte crescita, ovvero, quello di offrire opportunità di investimento interessanti, ma effettuate da intermediari che operano sul mercato in modo illegale. Il fenomeno, quello che comunemente è noto come abusivismo finanziario, è legato, per lo più ad operatori non residenti che attraverso siti web che operano sul mercato italiano promettono di ottenere rendimenti interessanti dagli investimenti effettuati per il loro tramite.
Nella mia attività di Dottore commercialista, ogni settimana mi capita di ricevere richieste di consulenza da parte di investitori privati in cerca di informazioni fiscali, legate alle imposte sui redditi ed al monitoraggio fiscale. Una quota di queste consulenze finiscono poi per andare sul tema dell’abusivismo finanziario, ed in particolare su come verificare che un intermediario finanziario stia operando davvero nella legalità. Ebbene, la necessità di verificare che gli operatori siano presenti sul sito della Banca d’Italia (o della Consob), sta diventando molto importante, al fine di evitare di incorrere in situazioni di frode o truffa.
Generalmente, questo tipo di operatori si rivolgono ad investitori privati inesperti, che non possono avere le competenze per valutare correttamente un investimento. Attratti dalla promessa di guadagni sopra la media, spesso, gli investitori finiscono per cadere in situazioni di frode o di truffa, dove ad esempio, per ritirare i propri investimenti è necessario pagare delle somme di denaro. Naturalmente, non è semplice identificare questi operatori che operano tramite piattaforme in grado di entrare in qualsiasi mercato del mondo. Se si aggiunge che molto spesso la sede di questi intermediari è localizzata in Paesi a fiscalità privilegiata, la sicurezza dell’investimento non è certo garantita.
In questi casi è tutto regolare? Che cosa rischio se effettuo investimenti finanziari con questi intermediari? Quali sono le sanzioni che rischia un soggetto che effettua abusivismo finanziario?
Scopriamo insieme, la risposta a queste domande, cercando di fornire delle indicazioni pratiche utili ad evitare situazioni di truffa nel trading online con intermediari non residenti.
Indice degli Argomenti
- Che cos’è l’attività di investimento tramite trading online?
- Quali autorizzazioni occorrono per esercitare l’attività di trading online in Italia?
- Che cos’è l’abusivismo finanziario?
- Che cos’è l’abusivismo bancario?
- Quali sanzioni per l’abusivismo finanziario in Italia?
- Come riconoscere intermediari finanziari abusivi?
- Abusivismo finanziario: i rischi per i risparmiatori/investitori italiani
- Abusivismo finanziario in Italia: consigli e consulenza fiscale
- Domande frequenti
Che cos’è l’attività di investimento tramite trading online?
Al fine di individuare chi sono gli operatori finanziari non autorizzati a svolgere attività trading online è necessario partire dalla definizione di trading. Possiamo dire che l’attività di trading online (TOL) si sostanzi in un’attività di raccolta del risparmio privato ad opera di un soggetto (persona fisica o società), al fine di investirlo in attività finanziarie. L’obiettivo è quello di trarre un profitto finanziario dall’attività che possa remunerare l’intermediario ed offrire un guadagno netto al risparmiatore/investitore. Trattandosi di attività molto delicata, che impatta sui risparmi di soggetti privati, in Italia l’esercizio della stessa è subordinato solo a determinate categorie di operatori. Mi riferisco ad istituti bancari e ad intermediari finanziari autorizzati.
L’attività di trading online, è legata all’effettuazione di negoziazioni telematiche di titoli, effettuate dall’investitore, attraverso l’utilizzo di una piattaforma messa a disposizione da un intermediario. L’investitore effettua transazioni giornaliere cercando di sfruttare le variazioni di valore che il titolo subisce durante le contrattazioni. Come avrai capito, si tratta di un’attività non semplice da svolgere, soprattutto per gli investitori meno preparati. Tuttavia, al contrario il trading online è molto redditizio per l’intermediario, in quanto per ogni transazione vi è un guadagno legato alle commissioni che deve corrispondere l’investitore. Sostanzialmente, all’intermediario poco importa che l’investitore realizzi un guadagno o una perdita dall’investimento, ma piuttosto, che effettui il numero massimo possibile di transazioni. Quando siamo di fronte ad intermediari poco corretti, questi si rivolgono al risparmiatore poco esperto che, attraverso un PC ed una connessione internet può gestire direttamente i propri investimenti.
La Consob, in Italia, è l’ente che regolamenta il mercato degli intermediari finanziari, conosciuti anche come “broker online“. Molto spesso, i broker online possono essere anche gli stessi istituti bancari, in grado di offrire servizi aggiuntivi di investimento, rispetto all’attività tipica della banca. Allo stesso tempo, broker online possono essere anche le “Società di investimento mobiliare” (SIM), che raccolgono risparmio da investire in ETF, oppure soltanto operatori di trading.
Quali autorizzazioni occorrono per esercitare l’attività di trading online in Italia?
Come detto per effettuare attività di intermediazione finanziaria in Italia occorrono delle autorizzazioni. Per effettuare attività di raccolta e gestione del risparmio occorre una autorizzazione, ai sensi del D.Lgs. n. 58/98. In particolare il broker online, per operare, deve essere autorizzato ad operare da parte dell’autorità specificamente preposta nello Stato in cui l’intermediario ha sede. Ad esempio, i broker italiani devono essere autorizzati dalla Consob. Tuttavia, occorre evidenziare che vi sono pochissimi broker online che hanno scelto l’Italia come sede della propria attività. Per questo occorre conoscere quali siano almeno i principali organi UE che regolamentano l’attività dei broker europei. Senza alcuna pretesa di esaustività, le principali autorità di regolamentazione europee sono le seguenti:
- CIPRO – Cyprus Security and Exchange Commission (CySEC);
- LIECHTENSTEIN – Finanzmarktauftsicht (FMA-LI);
- MALTA – Financial Services Authoriry (MFSA);
- INGHILTERRA – Financial Service Authority (FSA);
- FRANCIA – Autorité des Marchés Financiers Francese (AMF);
- GERMANIA – Bundesanstalt für finanzidienstleistungsaufsicht (BAFIN);
- SPAGNA – Comision National del Mercado de Valores (CNMV);
- PORTOGALLO – Comissáo do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM);
- AUSTRIA – Finanzmarkt Austria (FMA).
Che cos’è l’abusivismo finanziario?
L’abusivismo finanziario è disciplinato dall’articolo 166 del TUF (D.Lgs. n. 58/98). Si tratta, a tutti gli effetti, di un reato finanziario punibile penalmente. La fattispecie astrattamente delineata da questa disposizione si configura ogni qualvolta vi sia lo svolgimento nei confronti del pubblico di attività finanziaria da parte di soggetti non abilitati e specificamente di:
- Abusiva prestazione di servizi e attività di investimento. Riguarda lo svolgimento di attività riservate. Es. collocamento di strumenti finanziari, gestione di portafogli, negoziazione di strumenti finanziari o valute, consulenza per investimenti ecc. In assenza delle autorizzazione rilasciate dalle Autorità competenti;
- Svolgimento abusivo dell’attività di promotore finanziario (e dell’offerta fuori sede). Riguarda l’esercizio professionale, da parte di una persona non iscritta all’Albo dei promotori finanziari, dell’offerta fuori sede (ad esempio a casa dei clienti) come agente, dipendente o mandatario di un intermediario;
- Offerta abusiva di prodotti finanziari e attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico. Quando viene posta in essere o pubblicizzata un’offerta di prodotti finanziari. Es. azioni, obbligazioni, contratti derivati, fondi comuni d’investimento, polizze assicurative a carattere finanziario, ecc. Questo senza la pubblicazione e il deposito presso la Consob o altra Autorità di un prospetto informativo, laddove la legge lo preveda.
Qualora la condotta di abusivismo finanziario riguardi lo svolgimento di servizi di investimento o l’attività di gestione collettiva del risparmio, legittimata alla denunzia presso la Procura della Repubblica è la Consob. La Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) è infatti l’autorità di vigilanza la cui attività è rivolta alla tutela degli investitori, all’efficienza, alla trasparenza e allo sviluppo del mercato mobiliare italiano. Oggetto della tutela normativa è il corretto funzionamento del mercato finanziario italiano, la cui integrità è maggiormente protetta se i soggetti che vi operano professionalmente (gli intermediari) risultino ben individuati e affidabili tanto sotto il profilo patrimoniale, etico e finanziario.
Che cos’è l’abusivismo bancario?
Attenzione, abusivismo finanziario e bancario non sono la stessa cosa. In particolare, l’abusivismo bancario è disciplinato dall’articolo 131 del Testo Unico delle Leggi in Materia Bancaria e Creditizia. Questa disposizione identifica l’attività di abusivismo bancario, stabilendo che:
“chiunque svolga l’attività di raccolta del risparmio tra il pubblico o eserciti il credito può essere punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.065 a € 10.329“ |
Quali sanzioni per l’abusivismo finanziario in Italia?
Ogni condotta che integri ipotesi di abusivismo finanziario è punita con pena detentiva e pecuniaria. In particolare, secondo quanto previsto dall’articolo 166 del TUF è prevista:
“la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da € 2.065 a € 10.329 per chiunque commetta il reato di abusivismo finanziario“ |
La stessa pena è prevista per chiunque esercita l’attività di promotore finanziario. Ovvero colui che esercita professionalmente la suddetta attività come dipendente, agente o mandatario, nell’interesse di un solo ente/emittente, senza essere iscritto nell’apposito albo. A tal proposito va evidenziato che, dal 1° gennaio 2009, l’albo dei promotori finanziari non è più tenuto dalla Consob, bensì dall’Organismo di vigilanza e tenuta dell’albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF). Soltanto, dunque, i soggetti abilitati e muniti di autorizzazione amministrativa possono svolgere attività finanziaria.
Come si configura il reato di abusivismo finanziario?
L’abusivismo finanziario è considerato un reato di pericolo. Esso si si perfeziona con il semplice conferimento dei poteri ad un soggetto non abilitato. Questo a prescindere dalle modalità di gestione abusiva dei fondi allocati e gli eventuali danni arrecati al patrimonio del consumatore/investitore. Il bene tutelato dalla fattispecie di reato è il corretto funzionamento, nell’interesse degli investitori, dei mercati mobiliari attraverso l’opera di soggetti abilitati.
Consumazione del reato di abusivismo finanziario
Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui viene compiuta l’ultima condotta illecita. Dunque, il reato di abusivismo finanziario è consumato fintantoché l’incarico abusivo viene svolto. Si tratta di un reato comune in quanto, come recita la stessa norma, può essere commesso da “chiunque” (da ogni persona e ciò indipendentemente dal possesso di particolari qualifiche soggettive, status, condizioni, posizioni, qualità personali). Affinché si arrivi al reato è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà dell’agente di svolgere le attività finanziarie con la consapevolezza di non possedere la relativa abilitazione. Con riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, il reato di abusivismo finanziario è “reato a consumazione prolungata”. Generalmente questo tipo di reato è un reato continuato.
Come riconoscere intermediari finanziari abusivi?
Quando si naviga su internet – considerata la facilità con la quale è possibile essere contatti e attirati con promesse di lauti rendimenti attraverso e-mail o messaggi pubblicitari che appaiono durante la navigazione (banner, pop-up) – è importante tenere sempre gli occhi aperti ed essere un po’ diffidenti. Anche se abbiamo intenzione di investire solo piccole somme di denaro o di “provare solo per una volta” a vedere come funziona una delle numerose piattaforme per il trading on line disponibili su internet, dobbiamo prestare la massima attenzione, perché non sempre è facile tornare indietro e recuperare i soldi investiti.
Ci sono dei campanelli di allarme che possono farci pensare che chi ci propone l’investimento non sia autorizzato.
Una società seria e con una buona reputazione non ha motivo di nascondersi, né di non comunicare da quale Autorità è stata autorizzata. D’altronde, come quando si compra un oggetto la prima richiesta che poniamo al negoziante è “di che marca è?”, quando navighiamo su un sito internet che propone investimenti dobbiamo chiederci: chi gestisce la piattaforma? da chi è stato autorizzato?
Conoscere la vera ed esatta denominazione della società che propone l’investimento è la prima cautela da adottare, perché solo così possiamo verificare se la stessa sia presente negli albi dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d’investimenti dalla Consob o da altre Autorità. Tuttavia, non sempre è semplice rinvenire il vero nome delle società che operano via internet, in quanto di solito usano marchi commerciali diversi dalla loro denominazione.
Come fare allora a conoscere la reale denominazione? Nei siti internet, questa informazione si trova a volte sulla stessa homepage (spesso in fondo alla pagina) ma, più di frequente, sulla pagina “chi siamo” o “contatti” o ancora nella documentazione contrattuale sotto la sezione “termini e condizioni”.
Non fidiamoci comunque mai completamente di quanto riportato sul sito internet della società. In particolare, il riferimento alla circostanza che il soggetto è vigilato da un’autorità pubblica (magari con un link alla stessa autorità) non è detto che sia vero: il controllo va sempre fatto direttamente sul sito della Consob o della Banca d’Italia. Se la società non è presente sul sito della Consob fra le imprese autorizzate (o sugli elenchi della Banca d’Italia), non bisogna assolutamente investire.
È molto importante, prima di investire, individuare la nazionalità di chi propone investimenti. Anche se il sito è tutto in italiano, e anche chi vi propone e segue gli investimenti parla italiano, non è assolutamente detto che la società abbia la sede nel nostro Paese. Potreste scoprire solo dopo aver investito che l’impresa ha sede in qualche isola sperduta di cui neanche conoscevate l’esistenza, oppure che si trova in qualche posto molto più vicino, come può essere anche la Svizzera o il Liechtenstein, ma che non fa parte dell’Unione Europea. Tenete a mente che nessuna società extra-comunitaria è oggi autorizzata a prestare servizi d’investimenti in Italia. Ciò vuol dire che se una società svizzera, australiana, americana o di qualsiasi altro paese extracomunitario offre servizi d’investimento nel nostro Paese lo sta facendo senza autorizzazione. |
Ma anche se la società ha sede all’interno dell’Unione Europea, dovete stare attenti e verificare che l’autorità di quel Paese la abbia effettivamente autorizzata a prestare servizi d’investimenti (e che sia anche abilitata a prestarli in Italia).
Ciò che interessa davvero alle società abusive è farvi entrare nella loro “rete“, perché quando si è già clienti e si ha dimestichezza con la piattaforma è difficile tornare indietro e si è portati ad investire sempre nuove somme. Non a caso queste società sono molto prodighe nell’offrire bonus o incentivi vari di benvenuto. Solitamente si invitano i futuri clienti solo a “provare” la piattaforma, dicendo che si possono investire anche piccole somme nella disponibilità di tutti.
I racconti dei clienti truffati sono sempre quasi tutti uguali. Si investe all’inizio solo per provare, ingolositi soprattutto dai “bonus” apparentemente vantaggiosissimi visto che sembra che la società ti regali dei soldi da investire. Successivamente, senza grande sforzo, si inizia da subito a guadagnare e, quando si pensa di essere diventati abili trader e di aver trovato un modo rapido per “arrotondare” lo stipendio, si fa il grande errore di investire somme sempre più importanti, anche spinti dai referenti della società che sollecitano il raggiungimento di risultati ancora migliori.
A questo punto, rapidamente si iniziano a manifestare le perdite e, spinti dall’emotività, si è portati ad investire nuove somme nel tentativo di recuperare ma, di norma, si perde tutto quello che si è investito. In alcuni casi, in modo ancor più ingannevole, la società ti fa credere apparentemente di continuare sempre a guadagnare ma, in realtà, il guadagno è solo virtuale perché quando si vuole disinvestire le somme non vengono mai restituite.
Gli operatori abusivi e truffaldini sono molto abili e convincenti nel procacciare la clientela; bisogna quindi essere davvero molto attenti.
Una delle modalità di contatto ancora preferita è quella telefonica che si rivela particolarmente convincente. Infatti, spesso, il malcapitato viene preso alla sprovvista ed è naturalmente portato a non meditare con la dovuta attenzione su quello che va a fare. Tra l’altro, i sedicenti referenti delle società si pongono quasi sempre in modo molto cortese, dando l’impressione di essere particolarmente competenti nella materia finanziaria, in modo da ingenerare istantanea fiducia nei futuri clienti.
Altre modalità di contatto sempre più diffuse sono l’invio di e-mail nelle quali si riportano i link delle imprese d’investimento, o i banner o pop up che si aprono durante la navigazione. Può capitare che i banner e i pop up compaiano durante la navigazione su siti da noi ritenuti seri e affidabili, ma ciò non vuol dire che lo siano altrettanto le società pubblicizzate. Considerate che spesso non vi è nessun rapporto tra sito ospitante e la società che si pubblicizza.
Abusivismo finanziario: i rischi per i risparmiatori/investitori italiani
Arrivato a questo punto della lettura sono sicuro che avrai capito l’importanza di affidarti ad intermediari autorizzati per i tuoi investimenti finanziari. Un investitore oculato deve sempre verificare che il proprio intermediario cui affida i propri risparmi per investirli in trading online deve essere in possesso delle autorizzazioni di legge. Faccio riferimento o all’autorizzazione italiana rilasciata dalla Consob, oppure ad una autorizzazione valida per il mercato europeo. In caso contrario sei in preda ad un intermediario abusivo, che opera illecitamente, ed effettua attività di abusivismo finanziario. Il rischio in questo caso di perdere tutto il denaro investito è rilevante. Il rischio di essere in balia di una truffa finanziaria è elevato, per questo conviene cercare di uscire subito facendosi rimborsare il denaro investito.
Cosa succedere al denaro investito nel trading online abusivo?
Se ti sei accorto che l’intermediario a cui ti sei affidato è privo di autorizzazioni di legge per operare in Italia e/o in Europa devi prestare attenzione. Se non riesci ad avere indietro i soldi investiti tramite l’intermediario abusivo gli scenari che si possono verificare sono diversi:
- SCENARIO POSITIVO – L’intermediario abusivo investe bene il tuo denaro, e lo fa fruttare, ma si pone il problema della documentazione, che non ti rilascerà, per farti dichiarare correttamente in Italia le plusvalenza o gli interessi maturati dall’investimento. Situazione scarsamente realistica;
- SCENARIO NEGATIVO – L’intermediario abusivo investe male il tuo denaro. In poco tempo perde tutto il capitale investito. In questo non puoi far niente se non assorbire la perdita e cercare di rivalerti legalmente sull’intermediario. Scenario molto difficile perché solitamente questi truffatori si nascondono dietro società vuote localizzate in Paesi paradisiaci;
- TRUFFA FINANZIARIA – E’ lo scenario peggiore che possa capitarti. In questo caso il trader abusivo si appropria di tutti i soldi investiti e sparisce dalla circolazione. Questo avviene solitamente nel giro di 18/24 mesi da quando il trader è entrato nel mercato. Tempo utile per raccogliere quanto più denaro possibile dagli investitori per poi sparire nel nulla. Scenario che nella pratica trova maggiori riscontri.
Conseguenze in caso di abusivismo finanziario per l’intermediario
Se si verifica una delle prime due fattispecie delineate (scenario positivo e negativo), l’intermediario finanziario abusivo ha perpetuato un reato di abusivismo finanziario. Mentre, nel caso in cui si verifichi la terza fattispecie (truffa finanziaria) siamo di fronte ad una cosa più grave. Accanto la reato di abusivismo finanziario è perpetuato anche il reato di truffa. Si tratta di due fattispecie di reato, che anche se non sono un legale, posso assicurarti che possono coesistere. In questo caso con artifizi e raggiri il finto consulente finanziario ha ingannato il risparmiatore portandolo ad investire il proprio denaro. Soldi che invece, saranno sottratti dalla disponibilità del possessore, con il solo fine di non garantirgli quanto promesso: interessi o plusvalenze.
Sul punto voglio ricordare che non vi sono in questo senso sanzioni che possono essere applicate al risparmiatore che si è affidato inconsapevolmente ad un intermediario finanziario non autorizzato. Il risparmiatore in questa fattispecie è la parte lesa, che ha diritto a chiedere un risarcimento all’intermediario per il danno subito. Mi riferisco alla perdita del denaro investito.
In queste situazioni affidarsi ad un legale diventa di fondamentale importanza. Non sempre si riesce a riavere indietro i denari sottratti fraudolmentemente, ma sicuramente è possibile intervenire, quantomeno per fermare l’azione di questi soggetti.
Abusivismo finanziario in Italia: consigli e consulenza fiscale
In questa guida ho cercato di fornirti le informazioni che possono esserti utili per individuare se un intermediario finanziario è in regola per operare in Italia. Ti consiglio sempre prima di dare incarico ad un intermediario di farti dare le autorizzazioni che ha avuto ad operare in Italia o in Europa. Se ricevi risposte confuse o che non ti convincono, lascia perdere, oppure se vuoi approfondisci il discorso con un esperto. A volte è meglio lasciar perdere da subito piuttosto che finire in una truffa.
Dalla mia esperienza professionale posso dirti che molte persone che si sono rivolte a me per una consulenza in caso di intermediari finanziari non autorizzati hanno finito per essere davvero truffati. Quindi, presta davvero la massima attenzione!
Se hai bisogno di aiuto quello che posso fare per te è cercare di capire se l’intermediario finanziario a cui vorresti affidarti è davvero in regola per operare in Italia. In caso positivo ti fornirò tutte le indicazioni del caso per operare fiscalmente in regola. Mi riferisco alla compliance alla normativa sul monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere a cui dovrai sottostare.
Accanto a questo ti indicherò quali sono i documenti che obbligatoriamente l’intermediario dovrà fornirti e che saranno indispensabili per la corretta presentazione della tua dichiarazione dei redditi. Ti posso garantire che tantissimi broker non rilasciano la documentazione corretta e quindi tanti investitori sono costretti a dichiarare anche plusvalenze che spesso non dovrebbero tassare, per mancanza di documentazione.
Arrivare preparati con l’appuntamento per la dichiarazione dei redditi è fondamentale per tutti gli investitori. Per questo posso essere al tuo fianco per garantirti di operare al meglio. Il consiglio che posso darti se hai dei dubbi su una situazione di possibile truffa è consigliabile rivolgersi ad un legale, in modo da avere maggiori informazioni sulle proprie possibilità di tutela e sulla possibile denuncia da porre in essere alle autorità competenti.
Domande frequenti
Se vieni contattato o ti imbatti in un sito web di un soggetto che ti propone il trading on line (ad es. su opzioni binarie e/o operazioni su forex) verifica che sia autorizzato. Con l’autorizzazione il soggetto viene iscritto nell’elenco delle SIM tenuto dalla CONSOB. Per consultare l’elenco clicca qui. Anche le banche possono essere soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento; pertanto è utile consultare anche gli elenchi pubblicati sul sito della Banca d’Italia.
Puoi trovare l’elenco degli intermediari finanziari autorizzati dalla Consob a questo link: “Imprese di investimento autorizzate dalla Consob ad operare in Italia“. Allo stesso link è possibile visionare anche le imprese autorizzate dagli altri Stati UE. Anche le banche possono essere soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di investimento; pertanto è utile consultare anche gli elenchi pubblicati sul sito della Banca d’Italia.
Consulta la sezione “AVVISI AI RISPARMIATORI” del sito della CONSOB e verifica se nei confronti del soggetto in cui ti sei imbattuto la CONSOB ha pubblicato un warning e/o ha adottato un provvedimento con cui gli ordina la cessazione dell’attività svolta tramite un sito web.
Contatta CONSOB se hai dubbi: Per ogni altro dubbio contattaci tramite il modulo SIPE/chiedi alla CONSOB o telefona al numero 06.8477611. Ricorda che le informazioni fornite dai risparmiatori che vogliono tutelarsi da rischio di truffe sono una preziosa fonte di informazioni per la CONSOB e possono fornire importanti elementi di valutazione per l’assunzione di iniziative di vigilanza.
Si ricorda altresì che può essere opportuna anche la presentazione di una denuncia/esposto alle Autorità di pubblica sicurezza, per cautelarsi dall’uso indebito da parte dei truffatori di dati personali (documento di identità, C.F.), bancari o di altro tipo trasmessi in buona fede dai soggetti truffati.
Se non hai ancora investito:
– chiedi informazioni al soggetto che ti ha contattato
– fatti dire il nome della società
– fatti dire se è autorizzata
– fatti dire da chi è stata autorizzata
– fatti dire il numero di autorizzazione
– fatti dire il sito internet
– fatti dire dove ha la sede
Svolgi autonome e semplici ma basilari verifiche sul web. se possibile consulta il sito dell’autorità che avrebbe autorizzato il soggetto (anche per verificare tramite quali siti internet opera tale soggetto e non incappare in cd. siti clone; difatti, in alcuni casi gli operatori abusivi utilizzano siti web la cui denominazione è simile a quella di soggetti autorizzati).Se possibile consulta online il registro delle imprese del paese in cui il soggetto ti ha dichiarato di avere sede e verifica le informazioni su di esso (denominazione, sede ecc.);
inserisci il nome della società o del sito internet nel motore di ricerca (es. google) e verifica cosa si legge sul web (es. nei forum, blog, etc…). Se, dopo le tue richieste/verifiche non hai ottenuto informazioni chiare e complete, non avere fretta di investire comunque il tuo denaro in questa società, perché probabilmente si tratta di una truffa.
Ricorda che l’esercizio abusivo di servizi e attività di investimento è un reato punito con la reclusione fino ad un massimo di 8 anni (art. 166 del Testo unico della Finanza – Tuf).
– Invia un esposto tramite il modulo esposti online.
– Denuncia il soggetto alle autorità di pubblica sicurezza
– Segnala il soggetto alla CONSOB
Diffida di soggetti che ti promettono il recupero del denaro investito.
Indici di allerta
– Alle tue domande il soggetto che ti ha contattato non ha fornito risposte chiare;
– Le risposte fornite non hanno trovato riscontro nel web e nei siti da te esaminati;
– Vengono promessi ritorni economici molto elevati e/o realizzabili in breve tempo nonché incentivi (bonus) per invogliarti ad investire;
– Insistenti telefonate dell’operatore per convincerti a investire (cd. cold calling)
– La società ha sede in Paesi esotici/off shore/paradisi fiscali.
Fonti: