Da alcuni anni a questa parte, in concomitanza dei crescenti e piรน pressanti controlli fiscali a carico degli enti non profit volti ad evitare che lโassociazionismo non finisse per essere un modo per celare di fatto vere e proprie realtร economiche, una delle questioni sulle quali periodicamente si torna a discutere sulla sussistenza o meno in capo agli stessi dellโobbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio.
A seguito di verifiche fiscali, a molte associazioni รจ stato infatti proprio contestata la mancata iscrizione presso lโente camerale territorialmente competente, e di conseguenza comminate sanzioni e predisposta lโiscrizione dโufficio. Come vedremo, lโobbligo non รจ sempre sussistente in capo agli enti senza finalitร lucrative. In linea generale, lโiscrizione si rende necessaria solo se lโente, accanto allโattivitร istituzionale, ha ad oggetto anche lo svolgimento di unโattivitร economica, che se prevalente determinerร lโiscrizione presso il Registro delle Imprese, mentre se sussidiaria ed accessoria rispetto allโattivitร istituzionale richiederร lโiscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo (c.d. REA).
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Il Registro delle Imprese
Ogni operatore economico, operando sul mercato. avverte lโesigenza di avere a disposizione informazioni veritiere ed inconfutabili su taluni atti e/o fatti relativi alle imprese con in cui entrano in contatto. Nel nostro ordinamento tale necessitร รจ soddisfatta mediante lโistituzione di un sistema di pubblicitร legale, in base al quale vi รจ lโobbligo per le imprese di rendere di pubblico dominio determinate informazioni in quanto ritenute di rilevanza giuridica. Attraverso tale sistema, le informazioni vengono rese disponibili per tutti i soggetti che abbiano un interesse nel conoscerle e possono essere opponibili a chiunque.
In Italia, lo strumento di pubblicitร legale รจ rappresentato dal Registro delle Imprese, equivalente ad unโanagrafe degli operatori economici gestita dalle Camere di Commercio e in cui si registrano i dati delle imprese.
Previsto dal Codice Civile del 1942, il Registro รจ stato compiutamente regolamentato con L. 29/12/1993 n. 580, contenente le norme per il riordino delle Camere di Commercio, ed รจ diventato pienamente operativo nel 1997.
Rinviando alla lettura dellโarticolo โChe cosโรจ e a cosa serve il Registro delle Imprese?โ per unโanalisi piรน puntuale del ruolo e del funzionamento del Registro, ci limitiamo qui solo ad evidenziare che lโiscrizione, a seconda dei casi e del tipo effetto che la stessa comporta, รจ prevista per determinate categorie di imprenditori e in due specifiche sezioni:
- Sezione Ordinaria: sono iscritti gli imprenditori per i quali lโiscrizione produce effetti di pubblicitร legale. Tale iscrizione ha la duplice funzione di rendere conoscibili a chiunque ne abbia interesse tutti i dati pubblicati e di renderli opponibili nei confronti dei terzi. Sono obbligati ad iscriversi:
- Imprenditori commerciali;
- Societร , ad esclusione di quelle semplici cooperative;
- Consorzi che svolgono attivitร esternae societร consortili;
- Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) se hanno sede in Italia;
- Societร estere che abbiano in Italia la sede legale o lโoggetto principale dellโattivitร esercitata;
- Enti pubblici che abbiano per oggetto principale ed esclusivo lโesercizio di unโattivitร commerciale.
- Sezioni Speciali: sono tre e in esse sono iscritti in via residuale tutti gli imprenditori per i quali lโiscrizione ha il solo effetto di certificazione anagrafica e di pubblicitร notizia, vale a dire di prendere conoscenza dellโatto o del fatto iscritti ma non di renderli opponibili ai terzi. Nella prima sezione speciale lโiscrizione รจ prevista per:
- Piccoli imprenditori;
- Imprese agricole;
- Societร Semplici.
Le ulteriori sezioni sono dedicate alla pubblicitร delle Societร Tra Professionisti (STP), delle Imprese Sociali, delle start-up e p.m.i. innovative, dei soggetti che esercitano attivitร di direzione e coordinamento (legami di gruppo) e allโannotazione delle Imprese artigiane giร iscritte nellโalbo istituito dalla legge quadro sullโartigianato.
Il repertorio economico amministrativo
Presso la Camera di Commercio รจ istituito anche il Repertorio Economico Amministrativo (REA), una banca dati contenente notizie di carattere economico, statistico ed amministrativo delle imprese che integrano le informazioni del Registro. In esso trovano collocazione le informazioni relative alla descrizione dellโattivitร esercitata dalle imprese, delle unitร locali e dei dati dei direttori tecnici e dei preposti.
Nel REA devono iscriversi i soggetti non iscritti nelle sezioni del Registro, che esercitano in modo sussidiario e non prevalente unโattivitร economica di natura commerciale. E’ dunque un’anagrafe residuale rispetto alle sezioni del Registro delle Imprese che trova fondamento nell’art. 2188 del Codice Civile.
Oltre alle informazioni relative a soggetti che non presentano i presupposti per lโiscrizione al Registro, nel REA sono contenute anche alcuni dati relativi a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, come la denuncia di inizio, modifica e cessazione dellโattivitร e lโapertura, modifica e cessazione di unitร locali.
Lโobbligo di iscrizione รจ previsto dallโart.9 comma II lett.a) del D.P.R. 581/95, secondo cui i soggetti in capo ai quali tale obbligo sussiste sono:
- gli esercenti tutte le attivitร economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purchรฉ non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;
- gli imprenditori con sede principale all’estero che aprono nel territorio nazionale unitร locali.
Obbligo di iscrizione per gli Enti non profit
Le disposizioni normative contenute nella L. 580/1993 e nel D.P.R. 581/1995, hanno generato, sin dalla loro emanazione, diversi dubbi interpretativi in ordine alla loro efficacia per tutti gli enti non di natura commerciale, come associazioni, fondazioni o enti religiosi. ร solo con la circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997 del Ministero dellโIndustria, commercio ed artigianato che si รจ fatta luce sulla questione. La circolare stabilisce che:
Da questo quadro interpretativo emerge chiaramente che lโelemento discriminante che determina lโobbligatorietร dellโiscrizione al REA รจ rappresentato dal carattere dellโattivitร economica svolta rispetto a quella istituzionale propria dellโente.
Piรน precisamente:
- se gli enti non profit esercitano in via esclusiva o principale unโattivitร economica in forma di impresa devono iscriversi al Registro delle Imprese;
- se gli enti non profit, pur esercitando unโattivitร economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale lโesercizio di unโimpresa, devono iscriversi nel REA. ร il caso, ad esempio, di unโassociazione sportiva che gestisce un bar all’interno dei locali dove viene svolta lโattivitร , o delle prestazioni pubblicitarie rese in occasione di eventi sportivi.
Ne consegue che lโobbligatorietร dellโiscrizione al REA non sussiste se lโente svolge solo attivitร istituzionali, per le quali รจ previsto lโutilizzo del solo numero di codice fiscale. Di converso, le associazioni sono tenute allโiscrizione quando svolgono, accanto a quelle istituzionali e sempre in via sussidiaria, attivitร di natura commerciale, per le quali รจ prevista lโapertura della posizione IVA.
Lโiscrizione, inoltre, non comporta la perdita della finalitร non lucrativa o lโassunzione della qualifica di imprenditore commerciale con lโassoggettamento alla relativa disciplina, in quanto, come piรน volte sottolineato, lโiscrizione รจ un adempimento che si riferisce solo ai casi in cui lโente svolga attivitร istituzionali in via principale ed attivitร commerciali in via sussidiaria ed accessoria.
In deroga a questi principi, รจ da segnalare che lโiscrizione, nella prassi, non viene ritenuta obbligatoria da alcune Camere di Commercio se gli enti non profit si trovano ad esercitare attivitร commerciali solo in via occasionale, anche se non risulta particolarmente agevole capire in base a quali criteri si possa definire lโoccasionalitร di unโattivitร svolta.
Altra forma di deroga puรฒ verificarsi anche quando lโente stipula una convenzione o una qualsiasi altra forma di accordo con la Pubblica Amministrazione, o ancora quando partecipa a bandi per la richiesta di contributi pubblici. In questi casi, infatti, potrebbe essere richiesto, quale requisito indispensabile per la formalizzazione dellโaccordo o per la partecipazione al bando, lโiscrizione al REA anche se lโente associativo svolge solo attivitร istituzionale. Mentre nel caso di partecipazioni a gare di appalto, ci sono diverse pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali che non la rendono necessaria (da ultime le pronunce dei TAR Campania anno 2018 e TAR Puglia anno 2021).
Modalitร e termini per l’iscrizione
L’iscrizione va effettuata da un membro del consiglio direttivo, da un soggetto delegato o da un legale rappresentante, mediante la compilazione del Modello R, che va firmato digitalmente ed inviato telematicamente alla Camera di Commercio della provincia in cui si trova la sede legale dellโente. Il Modulo R va presentato presso la Camera di Commercio in cui รจ ubicata la sede legale anche nel caso in cui lโesercizio di attivitร economica sia svolta in una provincia diversa rispetto a questโultima.
Il termine per l’iscrizione รจ di 30 giorni dalla data di inizio dell’attivitร economica, che si fa generalmente risalire alla data di attribuzione della partita IVA, anche se in merito le Camere di Commercio non sempre seguono criteri operativi univoci, potendosi ammettere come regolare un’iscrizione avvenuta anche oltre il termine citato purchรฉ questa avvenga entro il trentesimo giorno dall’inizio effettivo dell’attivitร economica (momento, questo, che potrebbe coincidere, ad esempio, con l’emissione della prima fattura).
La presentazione delle denunce al REA รจ soggetta al pagamento dei diritti di segreteria ma non ad imposta di bollo. L’iscrizione, inoltre, comporterร il pagamento del diritto annuo (introdotto nel 2011) nella misura fissa di 30,00 euro mediante il mod. F24 (cod. tributo 3850) entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
I fatti oggetto di comunicazione riguardano:
- lโinizio, la modifica e la cessazione delle attivitร economica
- lโapertura, la modifica e la chiusura di unitร locali
- la modifica delle cariche associative (rappresentanti)
Sanzioni
Fino a qualche anno fa non esistevano specifiche disposizioni sanzionatorie per il mancato adempimento di iscrizione al REA, motivo per il quale pochi enti non profit, pur avendone i requisiti, hanno ottemperato a tale obbligo.
Oggi il quadro normativo รจ molto piรน delineato e prevede specifiche sanzioni i cui importi dipendono dal ritardo della denuncia effettuata rispetto ai termini fissati per legge. In particolare, le sanzioni vanno da un minimo di 10 euro per la presentazione della denuncia oltre il 30esimo giorno ed entro il 60esimo giorno, ad un massimo di 51 euro per la presentazione della denuncia oltre il 60esimo giorno, oltre alle spese per diritti di segreteria e di notifica che variano a seconda della Camera di Commercio presso cui viene effettuata la comunicazione.
Gli importi si applicano per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda. A norma dellโart. 5 L. 689/81, infatti, si prevede che โquando piรน persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla leggeโ.