Da alcuni anni a questa parte, in concomitanza dei crescenti e piรน pressanti controlli fiscali a carico degli enti non profit volti ad evitare che lโ€™associazionismo non finisse per essere un modo per celare di fatto vere e proprie realtร  economiche, una delle questioni sulle quali periodicamente si torna a discutere sulla sussistenza o meno in capo agli stessi dellโ€™obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio.

A seguito di verifiche fiscali, a molte associazioni รจ stato infatti proprio contestata la mancata iscrizione presso lโ€™ente camerale territorialmente competente, e di conseguenza comminate sanzioni e predisposta lโ€™iscrizione dโ€™ufficio. Come vedremo, lโ€™obbligo non รจ sempre sussistente in capo agli enti senza finalitร  lucrative. In linea generale, lโ€™iscrizione si rende necessaria solo se lโ€™ente, accanto allโ€™attivitร  istituzionale, ha ad oggetto anche lo svolgimento di unโ€™attivitร  economica, che se prevalente determinerร  lโ€™iscrizione presso il Registro delle Imprese, mentre se sussidiaria ed accessoria rispetto allโ€™attivitร  istituzionale richiederร  lโ€™iscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo (c.d. REA).

Il Registro delle Imprese

Ogni operatore economico, operando sul mercato. avverte lโ€™esigenza di avere a disposizione informazioni veritiere ed inconfutabili su taluni atti e/o fatti relativi alle imprese con in cui entrano in contatto. Nel nostro ordinamento tale necessitร  รจ soddisfatta mediante lโ€™istituzione di un sistema di pubblicitร  legale, in base al quale vi รจ lโ€™obbligo per le imprese di rendere di pubblico dominio determinate informazioni in quanto ritenute di rilevanza giuridica. Attraverso tale sistema, le informazioni vengono rese disponibili per tutti i soggetti che abbiano un interesse nel conoscerle e possono essere opponibili a chiunque.

In Italia, lo strumento di pubblicitร  legale รจ rappresentato dal Registro delle Imprese, equivalente ad unโ€™anagrafe degli operatori economici gestita dalle Camere di Commercio e in cui si registrano i dati delle imprese.

Previsto dal Codice Civile del 1942, il Registro รจ stato compiutamente regolamentato con L. 29/12/1993 n. 580, contenente le norme per il riordino delle Camere di Commercio, ed รจ diventato pienamente operativo nel 1997.

Rinviando alla lettura dellโ€™articolo โ€œChe cosโ€™รจ e a cosa serve il Registro delle Imprese?โ€ per unโ€™analisi piรน puntuale del ruolo e del funzionamento del Registro, ci limitiamo qui solo ad evidenziare che lโ€™iscrizione, a seconda dei casi e del tipo effetto che la stessa comporta, รจ prevista per determinate categorie di imprenditori e in due specifiche sezioni:

  • Sezione Ordinaria: sono iscritti gli imprenditori per i quali lโ€™iscrizione produce effetti di pubblicitร  legale. Tale iscrizione ha la duplice funzione di rendere conoscibili a chiunque ne abbia interesse tutti i dati pubblicati e di renderli opponibili nei confronti dei terzi. Sono obbligati ad iscriversi:
  • Imprenditori commerciali;
  • Societร  , ad esclusione di quelle semplici cooperative;
  • Consorzi che svolgono attivitร  esternae societร  consortili;
  • Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) se hanno sede in Italia;
  • Societร  estere che abbiano in Italia la sede legale o lโ€™oggetto principale dellโ€™attivitร  esercitata;
  • Enti pubblici che abbiano per oggetto principale ed esclusivo lโ€™esercizio di unโ€™attivitร  commerciale.
  • Sezioni Speciali: sono tre e in esse sono iscritti in via residuale tutti gli imprenditori per i quali lโ€™iscrizione ha il solo effetto di certificazione anagrafica e di pubblicitร  notizia, vale a dire di prendere conoscenza dellโ€™atto o del fatto iscritti ma non di renderli opponibili ai terzi. Nella prima sezione speciale lโ€™iscrizione รจ prevista per:
  • Piccoli imprenditori;
  • Imprese agricole;
  • Societร  Semplici.

Le ulteriori sezioni sono dedicate alla pubblicitร  delle Societร  Tra Professionisti (STP), delle Imprese Sociali, delle start-up e p.m.i. innovative, dei soggetti che esercitano attivitร  di direzione e coordinamento (legami di gruppo) e allโ€™annotazione delle Imprese artigiane giร  iscritte nellโ€™albo istituito dalla legge quadro sullโ€™artigianato.

Il repertorio economico amministrativo

Presso la Camera di Commercio รจ istituito anche il Repertorio Economico Amministrativo (REA), una banca dati contenente notizie di carattere economico, statistico ed amministrativo delle imprese che integrano le informazioni del Registro. In esso trovano collocazione le informazioni relative alla descrizione dellโ€™attivitร  esercitata dalle imprese, delle unitร  locali e dei dati dei direttori tecnici e dei preposti.

Nel REA devono iscriversi i soggetti non iscritti nelle sezioni del Registro, che esercitano in modo sussidiario e non prevalente unโ€™attivitร  economica di natura commerciale. E’ dunque un’anagrafe residuale rispetto alle sezioni del Registro delle Imprese che trova fondamento nell’art. 2188 del Codice Civile.

Oltre alle informazioni relative a soggetti che non presentano i presupposti per lโ€™iscrizione al Registro, nel REA sono contenute anche alcuni dati relativi a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, come la denuncia di inizio, modifica e cessazione dellโ€™attivitร  e lโ€™apertura, modifica e cessazione di unitร  locali.

Lโ€™obbligo di iscrizione รจ previsto dallโ€™art.9 comma II lett.a) del D.P.R. 581/95, secondo cui i soggetti in capo ai quali tale obbligo sussiste sono:

  1. gli esercenti tutte le attivitร  economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purchรฉ non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;
  2. gli imprenditori con sede principale all’estero che aprono nel territorio nazionale unitร  locali.

Obbligo di iscrizione per gli Enti non profit

Le disposizioni normative contenute nella L. 580/1993 e nel D.P.R. 581/1995, hanno generato, sin dalla loro emanazione, diversi dubbi interpretativi in ordine alla loro efficacia per tutti gli enti non di natura commerciale, come associazioni, fondazioni o enti religiosi. รˆ solo con la circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997 del Ministero dellโ€™Industria, commercio ed artigianato che si รจ fatta luce sulla questione. La circolare stabilisce che:

โ€œ i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attivitร  economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietร , di ausiliaritร  rispetto l’oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, eccetera del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non – comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati – le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili – stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura – alla tipologia dell’impresa quali, a esempio, le aziende speciali di codeste Camere.โ€. In merito agli enti non profit, poi, precisa: โ€œResta fermo che, qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino una attivitร  di impresa in via esclusiva o principale essi debbono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese (tramite il modello S1) e sottostare – a tutti gli effetti – alla disciplina della “pubblicitร  legale” prevista dalle norme generali fissate dagli articoli 2188-2202 del Codice civileโ€.

Da questo quadro interpretativo emerge chiaramente che lโ€™elemento discriminante che determina lโ€™obbligatorietร  dellโ€™iscrizione al REA รจ rappresentato dal carattere dellโ€™attivitร  economica svolta rispetto a quella istituzionale propria dellโ€™ente.

Piรน precisamente:

  • se gli enti non profit esercitano in via esclusiva o principale unโ€™attivitร  economica in forma di impresa devono iscriversi al Registro delle Imprese;
  • se gli enti non profit, pur esercitando unโ€™attivitร  economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale lโ€™esercizio di unโ€™impresa, devono iscriversi nel REA. รˆ il caso, ad esempio, di unโ€™associazione sportiva che gestisce un bar all’interno dei locali dove viene svolta lโ€™attivitร , o delle prestazioni pubblicitarie rese in occasione di eventi sportivi.

Ne consegue che lโ€™obbligatorietร  dellโ€™iscrizione al REA non sussiste se lโ€™ente svolge solo attivitร  istituzionali, per le quali รจ previsto lโ€™utilizzo del solo numero di codice fiscale. Di converso, le associazioni sono tenute allโ€™iscrizione quando svolgono, accanto a quelle istituzionali e sempre in via sussidiaria, attivitร  di natura commerciale, per le quali รจ prevista lโ€™apertura della posizione IVA.

Lโ€™iscrizione, inoltre, non comporta la perdita della finalitร  non lucrativa o lโ€™assunzione della qualifica di imprenditore commerciale con lโ€™assoggettamento alla relativa disciplina, in quanto, come piรน volte sottolineato, lโ€™iscrizione รจ un adempimento che si riferisce solo ai casi in cui lโ€™ente svolga attivitร  istituzionali in via principale ed attivitร  commerciali in via sussidiaria ed accessoria.

In deroga a questi principi, รจ da segnalare che lโ€™iscrizione, nella prassi, non viene ritenuta obbligatoria da alcune Camere di Commercio se gli enti non profit si trovano ad esercitare attivitร  commerciali solo in via occasionale, anche se non risulta particolarmente agevole capire in base a quali criteri si possa definire lโ€™occasionalitร  di unโ€™attivitร  svolta.

Altra forma di deroga puรฒ verificarsi anche quando lโ€™ente stipula una convenzione o una qualsiasi altra forma di accordo con la Pubblica Amministrazione, o ancora quando partecipa a bandi per la richiesta di contributi pubblici. In questi casi, infatti, potrebbe essere richiesto, quale requisito indispensabile per la formalizzazione dellโ€™accordo o per la partecipazione al bando, lโ€™iscrizione al REA anche se lโ€™ente associativo svolge solo attivitร  istituzionale. Mentre nel caso di partecipazioni a gare di appalto, ci sono diverse pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali che non la rendono necessaria (da ultime le pronunce dei TAR Campania anno 2018 e TAR Puglia anno 2021).

Modalitร  e termini per l’iscrizione

L’iscrizione va effettuata da un membro del consiglio direttivo, da un soggetto delegato o da un legale rappresentante, mediante la compilazione del Modello R, che va firmato digitalmente ed inviato telematicamente alla Camera di Commercio della provincia in cui si trova la sede legale dellโ€™ente. Il Modulo R va presentato presso la Camera di Commercio in cui รจ ubicata la sede legale anche nel caso in cui lโ€™esercizio di attivitร  economica sia svolta in una provincia diversa rispetto a questโ€™ultima.

Il termine per l’iscrizione รจ di 30 giorni dalla data di inizio dell’attivitร  economica, che si fa generalmente risalire alla data di attribuzione della partita IVA, anche se in merito le Camere di Commercio non sempre seguono criteri operativi univoci, potendosi ammettere come regolare un’iscrizione avvenuta anche oltre il termine citato purchรฉ questa avvenga entro il trentesimo giorno dall’inizio effettivo dell’attivitร  economica (momento, questo, che potrebbe coincidere, ad esempio, con l’emissione della prima fattura).

La presentazione delle denunce al REA รจ soggetta al pagamento dei diritti di segreteria ma non ad imposta di bollo. L’iscrizione, inoltre, comporterร  il pagamento del diritto annuo (introdotto nel 2011) nella misura fissa di 30,00 euro mediante il mod. F24 (cod. tributo 3850) entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

I fatti oggetto di comunicazione riguardano:

  • lโ€™inizio, la modifica e la cessazione delle attivitร  economica
  • lโ€™apertura, la modifica e la chiusura di unitร  locali
  • la modifica delle cariche associative (rappresentanti)

Sanzioni

Fino a qualche anno fa non esistevano specifiche disposizioni sanzionatorie per il mancato adempimento di iscrizione al REA, motivo per il quale pochi enti non profit, pur avendone i requisiti, hanno ottemperato a tale obbligo.

Oggi il quadro normativo รจ molto piรน delineato e prevede specifiche sanzioni i cui importi dipendono dal ritardo della denuncia effettuata rispetto ai termini fissati per legge. In particolare, le sanzioni vanno da un minimo di 10 euro per la presentazione della denuncia oltre il 30esimo giorno ed entro il 60esimo giorno, ad un massimo di 51 euro per la presentazione della denuncia oltre il 60esimo giorno, oltre alle spese per diritti di segreteria e di notifica che variano a seconda della Camera di Commercio presso cui viene effettuata la comunicazione.

Gli importi si applicano per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda. A norma dellโ€™art. 5 L. 689/81, infatti, si prevede che โ€œquando piรน persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla leggeโ€œ.

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