Da alcuni anni a questa parte, in concomitanza dei crescenti e più pressanti controlli fiscali a carico degli enti non profit volti ad evitare che l’associazionismo non finisse per essere un modo per celare di fatto vere e proprie realtà economiche, una delle questioni sulle quali periodicamente si torna a discutere sulla sussistenza o meno in capo agli stessi dell’obbligo di iscrizione presso la Camera di Commercio.

A seguito di verifiche fiscali, a molte associazioni è stato infatti proprio contestata la mancata iscrizione presso l’ente camerale territorialmente competente, e di conseguenza comminate sanzioni e predisposta l’iscrizione d’ufficio. Come vedremo, l’obbligo non è sempre sussistente in capo agli enti senza finalità lucrative. In linea generale, l’iscrizione si rende necessaria solo se l’ente, accanto all’attività istituzionale, ha ad oggetto anche lo svolgimento di un’attività economica, che se prevalente determinerà l’iscrizione presso il Registro delle Imprese, mentre se sussidiaria ed accessoria rispetto all’attività istituzionale richiederà l’iscrizione presso il Repertorio Economico Amministrativo (c.d. REA).

Il Registro delle Imprese

Ogni operatore economico, operando sul mercato. avverte l’esigenza di avere a disposizione informazioni veritiere ed inconfutabili su taluni atti e/o fatti relativi alle imprese con in cui entrano in contatto. Nel nostro ordinamento tale necessità è soddisfatta mediante l’istituzione di un sistema di pubblicità legale, in base al quale vi è l’obbligo per le imprese di rendere di pubblico dominio determinate informazioni in quanto ritenute di rilevanza giuridica. Attraverso tale sistema, le informazioni vengono rese disponibili per tutti i soggetti che abbiano un interesse nel conoscerle e possono essere opponibili a chiunque.

In Italia, lo strumento di pubblicità legale è rappresentato dal Registro delle Imprese, equivalente ad un’anagrafe degli operatori economici gestita dalle Camere di Commercio e in cui si registrano i dati delle imprese.

Previsto dal Codice Civile del 1942, il Registro è stato compiutamente regolamentato con L. 29/12/1993 n. 580, contenente le norme per il riordino delle Camere di Commercio, ed è diventato pienamente operativo nel 1997.

Rinviando alla lettura dell’articolo Che cos’è e a cosa serve il Registro delle Imprese? per un’analisi più puntuale del ruolo e del funzionamento del Registro, ci limitiamo qui solo ad evidenziare che l’iscrizione, a seconda dei casi e del tipo effetto che la stessa comporta, è prevista per determinate categorie di imprenditori e in due specifiche sezioni:

  • Sezione Ordinaria: sono iscritti gli imprenditori per i quali l’iscrizione produce effetti di pubblicità legale. Tale iscrizione ha la duplice funzione di rendere conoscibili a chiunque ne abbia interesse tutti i dati pubblicati e di renderli opponibili nei confronti dei terzi. Sono obbligati ad iscriversi:
  • Imprenditori commerciali;
  • Società , ad esclusione di quelle semplici cooperative;
  • Consorzi che svolgono attività esternae società consortili;
  • Gruppi Europei di Interesse Economico (GEIE) se hanno sede in Italia;
  • Società estere che abbiano in Italia la sede legale o l’oggetto principale dell’attività esercitata;
  • Enti pubblici che abbiano per oggetto principale ed esclusivo l’esercizio di un’attività commerciale.
  • Sezioni Speciali: sono tre e in esse sono iscritti in via residuale tutti gli imprenditori per i quali l’iscrizione ha il solo effetto di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, vale a dire di prendere conoscenza dell’atto o del fatto iscritti ma non di renderli opponibili ai terzi. Nella prima sezione speciale l’iscrizione è prevista per:
  • Piccoli imprenditori;
  • Imprese agricole;
  • Società Semplici.

Le ulteriori sezioni sono dedicate alla pubblicità delle Società Tra Professionisti (STP), delle Imprese Sociali, delle start-up e p.m.i. innovative, dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento (legami di gruppo) e all’annotazione delle Imprese artigiane già iscritte nell’albo istituito dalla legge quadro sull’artigianato.

Il repertorio economico amministrativo

Presso la Camera di Commercio è istituito anche il Repertorio Economico Amministrativo (REA), una banca dati contenente notizie di carattere economico, statistico ed amministrativo delle imprese che integrano le informazioni del Registro. In esso trovano collocazione le informazioni relative alla descrizione dell’attività esercitata dalle imprese, delle unità locali e dei dati dei direttori tecnici e dei preposti.

Nel REA devono iscriversi i soggetti non iscritti nelle sezioni del Registro, che esercitano in modo sussidiario e non prevalente un’attività economica di natura commerciale. E’ dunque un’anagrafe residuale rispetto alle sezioni del Registro delle Imprese che trova fondamento nell’art. 2188 del Codice Civile.

Oltre alle informazioni relative a soggetti che non presentano i presupposti per l’iscrizione al Registro, nel REA sono contenute anche alcuni dati relativi a soggetti iscritti nel Registro delle Imprese, come la denuncia di inizio, modifica e cessazione dell’attività e l’apertura, modifica e cessazione di unità locali.

L’obbligo di iscrizione è previsto dall’art.9 comma II lett.a) del D.P.R. 581/95, secondo cui i soggetti in capo ai quali tale obbligo sussiste sono:

  1. gli esercenti tutte le attività economiche e professionali la cui denuncia alla camera di commercio sia prevista dalle norme vigenti, purché non obbligati all’iscrizione in albi tenuti da ordini o collegi professionali;
  2. gli imprenditori con sede principale all’estero che aprono nel territorio nazionale unità locali.

Obbligo di iscrizione per gli Enti non profit

Le disposizioni normative contenute nella L. 580/1993 e nel D.P.R. 581/1995, hanno generato, sin dalla loro emanazione, diversi dubbi interpretativi in ordine alla loro efficacia per tutti gli enti non di natura commerciale, come associazioni, fondazioni o enti religiosi. È solo con la circolare n. 3407/C del 9 gennaio 1997 del Ministero dell’Industria, commercio ed artigianato che si è fatta luce sulla questione. La circolare stabilisce che:

i soli soggetti iscrivibili, in quanto tali, nel REA siano rappresentati da tutte quelle forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto l’oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, eccetera del soggetto stesso (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non – comprese le associazioni di categoria, i partiti politici e i sindacati – le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi) ovvero da soggetti, sicuramente non riconducibili – stante la loro situazione di dipendenza da altri soggetti e la loro natura – alla tipologia dell’impresa quali, a esempio, le aziende speciali di codeste Camere.”. In merito agli enti non profit, poi, precisa: “Resta fermo che, qualora le associazioni, le fondazioni e gli altri soggetti collettivi esercitino una attività di impresa in via esclusiva o principale essi debbono iscriversi nella Sezione ordinaria del Registro delle imprese (tramite il modello S1) e sottostare – a tutti gli effetti – alla disciplina della “pubblicità legale” prevista dalle norme generali fissate dagli articoli 2188-2202 del Codice civile”.

Da questo quadro interpretativo emerge chiaramente che l’elemento discriminante che determina l’obbligatorietà dell’iscrizione al REA è rappresentato dal carattere dell’attività economica svolta rispetto a quella istituzionale propria dell’ente.

Più precisamente:

  • se gli enti non profit esercitano in via esclusiva o principale un’attività economica in forma di impresa devono iscriversi al Registro delle Imprese;
  • se gli enti non profit, pur esercitando un’attività economica commerciale, non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’impresa, devono iscriversi nel REA. È il caso, ad esempio, di un’associazione sportiva che gestisce un bar all’interno dei locali dove viene svolta l’attività, o delle prestazioni pubblicitarie rese in occasione di eventi sportivi.

Ne consegue che l’obbligatorietà dell’iscrizione al REA non sussiste se l’ente svolge solo attività istituzionali, per le quali è previsto l’utilizzo del solo numero di codice fiscale. Di converso, le associazioni sono tenute all’iscrizione quando svolgono, accanto a quelle istituzionali e sempre in via sussidiaria, attività di natura commerciale, per le quali è prevista l’apertura della posizione IVA.

L’iscrizione, inoltre, non comporta la perdita della finalità non lucrativa o l’assunzione della qualifica di imprenditore commerciale con l’assoggettamento alla relativa disciplina, in quanto, come più volte sottolineato, l’iscrizione è un adempimento che si riferisce solo ai casi in cui l’ente svolga attività istituzionali in via principale ed attività commerciali in via sussidiaria ed accessoria.

In deroga a questi principi, è da segnalare che l’iscrizione, nella prassi, non viene ritenuta obbligatoria da alcune Camere di Commercio se gli enti non profit si trovano ad esercitare attività commerciali solo in via occasionale, anche se non risulta particolarmente agevole capire in base a quali criteri si possa definire l’occasionalità di un’attività svolta.

Altra forma di deroga può verificarsi anche quando l’ente stipula una convenzione o una qualsiasi altra forma di accordo con la Pubblica Amministrazione, o ancora quando partecipa a bandi per la richiesta di contributi pubblici. In questi casi, infatti, potrebbe essere richiesto, quale requisito indispensabile per la formalizzazione dell’accordo o per la partecipazione al bando, l’iscrizione al REA anche se l’ente associativo svolge solo attività istituzionale. Mentre nel caso di partecipazioni a gare di appalto, ci sono diverse pronunce dei Tribunali Amministrativi Regionali che non la rendono necessaria (da ultime le pronunce dei TAR Campania anno 2018 e TAR Puglia anno 2021).

Modalità e termini per l’iscrizione

L’iscrizione va effettuata da un membro del consiglio direttivo, da un soggetto delegato o da un legale rappresentante, mediante la compilazione del Modello R, che va firmato digitalmente ed inviato telematicamente alla Camera di Commercio della provincia in cui si trova la sede legale dell’ente. Il Modulo R va presentato presso la Camera di Commercio in cui è ubicata la sede legale anche nel caso in cui l’esercizio di attività economica sia svolta in una provincia diversa rispetto a quest’ultima.

Il termine per l’iscrizione è di 30 giorni dalla data di inizio dell’attività economica, che si fa generalmente risalire alla data di attribuzione della partita IVA, anche se in merito le Camere di Commercio non sempre seguono criteri operativi univoci, potendosi ammettere come regolare un’iscrizione avvenuta anche oltre il termine citato purché questa avvenga entro il trentesimo giorno dall’inizio effettivo dell’attività economica (momento, questo, che potrebbe coincidere, ad esempio, con l’emissione della prima fattura).

La presentazione delle denunce al REA è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria ma non ad imposta di bollo. L’iscrizione, inoltre, comporterà il pagamento del diritto annuo (introdotto nel 2011) nella misura fissa di 30,00 euro mediante il mod. F24 (cod. tributo 3850) entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, oppure entro i successivi 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.

I fatti oggetto di comunicazione riguardano:

  • l’inizio, la modifica e la cessazione delle attività economica
  • l’apertura, la modifica e la chiusura di unità locali
  • la modifica delle cariche associative (rappresentanti)

Sanzioni

Fino a qualche anno fa non esistevano specifiche disposizioni sanzionatorie per il mancato adempimento di iscrizione al REA, motivo per il quale pochi enti non profit, pur avendone i requisiti, hanno ottemperato a tale obbligo.

Oggi il quadro normativo è molto più delineato e prevede specifiche sanzioni i cui importi dipendono dal ritardo della denuncia effettuata rispetto ai termini fissati per legge. In particolare, le sanzioni vanno da un minimo di 10 euro per la presentazione della denuncia oltre il 30esimo giorno ed entro il 60esimo giorno, ad un massimo di 51 euro per la presentazione della denuncia oltre il 60esimo giorno, oltre alle spese per diritti di segreteria e di notifica che variano a seconda della Camera di Commercio presso cui viene effettuata la comunicazione.

Gli importi si applicano per ogni soggetto obbligato alla presentazione della domanda. A norma dell’art. 5 L. 689/81, infatti, si prevede che “quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge“.

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