La circolazione di veicoli con targhe estere sul territorio nazionale è strettamente regolamentato. Le recenti modifiche normative, introdotte per contrastare il fenomeno dell’esterovestizione dei veicoli, hanno delineato un quadro più stringente che comporta nuovi adempimenti e responsabilità sia per i cittadini che per gli stranieri residenti. In questo articolo analizzeremo in dettaglio il quadro normativo attuale, le implicazioni fiscali e gli obblighi dichiarativi connessi all’utilizzo di auto con targa straniera nel nostro Paese, fornendo esempi pratici e indicazioni operative.
Indice degli Argomenti
- Normativa di riferimento
- Residenti in Italia con veicolo estero
- Leasing e noleggio a lungo termine
- Lavoratori frontalieri e residenti in zone di confine
- Utilizzo di veicoli in regime di ammissione temporanea
- Esclusioni dalla normativa
- Tassa automobilistica per i veicoli con targa estera
- Controlli e regime sanzionatorio
- Consulenza fiscale online
Normativa di riferimento
La disciplina della circolazione di veicoli con targa estera ha subito una significativa evoluzione negli ultimi anni. Il punto di svolta è rappresentato dall’articolo 93-bis del Codice della Strada, introdotto dal Decreto Sicurezza (D.L. n. 113/18) e successivamente modificato dal Decreto Infrastrutture (D.L. n. 121/21). La norma ha stabilito un principio fondamentale: chiunque risieda in Italia da più di 60 giorni non può circolare con un veicolo immatricolato all’estero, salvo specifiche eccezioni.
Il quadro si è ulteriormente arricchito con il Decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/22), che ha introdotto nuove disposizioni per rendere più flessibile la normativa, estendendo da 60 giorni a tre mesi il periodo consentito prima dell’obbligo di regolarizzazione (art. 93-bis, co. 1 Codice della Strada), pur mantenendo i necessari controlli fiscali. La ratio legis appare chiara: contrastare l’evasione fiscale derivante dalla mancata immatricolazione di veicoli effettivamente utilizzati in modo stabile sul territorio nazionale.
Pertanto, dal 1° febbraio 2022, i soggetti residenti che possiedono un veicolo con targa estera possono circolare per un massimo di 3 mesi dall’acquisizione della residenza. Scaduto questo termine, il veicolo deve essere immatricolato in Italia oppure riportato fuori dal confine.
Vediamo, di seguito tutte le casistiche che si possono presentare nella pratica.
Residenti in Italia con veicolo estero
Per i cittadini residenti in Italia da oltre tre mesi che utilizzano un veicolo immatricolato all’estero, la normativa prevede l’obbligo di reimmatricolazione del mezzo con targa italiana. In alternativa, è possibile richiedere un’autorizzazione temporanea alla circolazione tramite il Registro Veicoli Esteri (REVE).
Consideriamo il caso pratico di Paolo, ingegnere italiano che lavora per una multinazionale tedesca, la quale gli ha assegnato un’auto aziendale con targa tedesca. Paolo, residente fiscale in Italia, deve registrare il veicolo al REVE entro tre mesi dall’acquisizione della residenza o dalla disponibilità del veicolo. La registrazione ha validità annuale e può essere rinnovata. In mancanza di tale registrazione, Paolo rischierebbe una sanzione da 400 a 1.600 euro e il sequestro amministrativo del veicolo.
Veicoli utilizzati da non proprietari residenti
Dal 18 marzo 2022, è consentito l’uso di auto con targa estera anche per chi non ne è proprietario (c.d. “utilizzatore“, a condizione che la carta di circolazione estera sia accompagnata da un documento sottoscritto con data certa dall’intestatario. Questo documenti deve necessariamente riportare a che titolo il conducente utilizza il veicolo e la relativa durata. Entrambi i documenti devono essere tenuti a bordo del veicolo.
Se l’uso (da parte di persona giuridica o fisica residente) supera i 30 giorni nell’anno solare, è obbligatorio registrare il veicolo presso il REVE.
Professionisti
Le disposizioni precedenti si applicano altresì ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano un’attività professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro proprietà ivi immatricolati. I veicoli registrati possono essere condotti anche dai familiari conviventi dei predetti soggetti.
Leasing e noleggio a lungo termine
Particolarmente rilevante è il caso di veicoli in leasing o noleggio a lungo termine da società estere. In questo caso, l’articolo 93-bis comma 3 del Codice della Strada consente la circolazione di questi veicoli previa registrazione al REVE, con l’annotazione del titolo e della durata del possesso.
Facciamo l’esempio di una PMI italiana che noleggia un parco auto da una società di leasing lussemburghese. L’impresa dovrà registrare tutti i veicoli al REVE, indicando la durata del contratto di noleggio. Dal punto di vista fiscale, dovrà inoltre considerare attentamente le implicazioni Iva, poiché la normativa prevede l’applicazione dell’imposta secondo il principio del luogo di utilizzo effettivo del bene, anche se il contratto è stipulato con una società estera.
Lavoratori frontalieri e residenti in zone di confine
Per i lavoratori frontalieri e i residenti nelle zone di confine che utilizzano veicoli immatricolati nel Paese limitrofo, la normativa prevede regole specifiche. Questi soggetti possono circolare in Italia con il veicolo estero senza necessità di reimmatricolazione, ma devono portare a bordo un documento che attesti il loro status di frontaliere.
Pensiamo al caso di Marco, residente a Ventimiglia ma lavoratore a Monaco. Marco può legittimamente utilizzare un’auto con targa monegasca anche in Italia, ma deve poter dimostrare la sua condizione di lavoratore frontaliero in caso di controlli.
Utilizzo di veicoli in regime di ammissione temporanea
Per soggiorni temporanei in Italia inferiori ai tre mesi, è possibile beneficiare del regime di ammissione temporanea, che consente di circolare liberamente con veicoli immatricolati all’estero senza adempimenti particolari.
Questo può rappresentare una soluzione ottimale per chi effettivamente risiede all’estero ma soggiorna periodicamente in Italia per brevi periodi.
Esclusioni dalla normativa
Alcune categorie di persone e veicoli non sono soggetti alle nuove regole (ex art. 93-bis Legge n. 238/21). Tra queste:
- Residenti nel Comune di Campione d’Italia;
- Personale civile e militare delle pubbliche amministrazioni in servizio all’estero;
- Personale delle forze armate e di polizia in missione presso organismi internazionali;
- Residenti in Italia alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino, se legati da rapporti di lavoro con imprese sammarinesi.
Tassa automobilistica per i veicoli con targa estera
La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con la sentenza n. 1812/5/21 del 20 aprile 2021, ha affrontato specificamente la questione dell’applicabilità della tassa automobilistica (comunemente nota come “bollo auto“) ai veicoli con targa straniera.
Il principio stabilito dalla sentenza si basa sul presupposto che la tassa automobilistica è un tributo collegato all’utilizzo potenziale delle infrastrutture stradali italiane, e non alla mera immatricolazione del veicolo. Di conseguenza, ciò che rileva ai fini dell’imposizione non è il luogo di registrazione del veicolo, ma il suo effettivo e stabile utilizzo sul territorio.
Questo orientamento giurisprudenziale colma una lacuna interpretativa che aveva generato incertezza sia tra i contribuenti che tra i professionisti del settore. La sentenza si inserisce perfettamente nel quadro normativo anti-elusivo che caratterizza la disciplina dei veicoli con targa estera.
Controlli e regime sanzionatorio
Il sistema di controlli sulla circolazione di veicoli con targa estera si è notevolmente intensificato negli ultimi anni, anche grazie all’istituzione del REVE, che consente alle forze dell’ordine di verificare immediatamente la regolarità della situazione del veicolo.
La nuova normativa prevede sanzioni severe per chi non rispetta i termini previsti (co. 11 e 15 art. 100, Legge n. 238/21). Tra queste:
- Mancata immatricolazione entro i 3 mesi: sanzione da 400 a 1.600 euro, con ritiro del documento di circolazione;
- Mancata registrazione della disponibilità del veicolo: sanzione da 712 a 3.558 euro, con requisizione del documento di circolazione fino alla regolarizzazione.
In caso di mancato rispetto delle norme entro i termini previsti, si può arrivare alla confisca del veicolo.
Violazione | Sanzione |
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Circolazione oltre i 3 mesi senza immatricolazione | 400 – 1.600 euro, ritiro del documento |
Mancata registrazione presso il PRA | 712 – 3.558 euro, requisizione del documento |
Mancata esibizione del documento di disponibilità | 250 – 1.000 euro, fermo amministrativo del veicolo |
Consulenza fiscale online
Per evitare sanzioni e problematiche legali su questa disciplina, è fondamentale essere a conoscenza delle nuove regole e rispettarle. Se hai dubbi sulla tua situazione o necessiti di assistenza nella gestione dei tuoi obblighi fiscali legati a un veicolo con targa estera, contattaci per una consulenza fiscale online.