In Francia le aliquote arrivano al 60%, mentre dodici paesi nel mondo hanno abolito completamente le imposte sulle eredità : ecco dove.
L’Italia applica aliquote tra il 4% e l’8% sui trasferimenti ereditari, con franchigie generose che la rendono uno dei paesi europei più favorevoli. Tuttavia, altre nazioni impongono prelievi ben più gravosi: in Francia le aliquote oscillano dal 5% al 60%, in Germania dal 7% al 50%, mentre in Belgio si raggiunge l’80% per alcuni gradi di parentela.
Esistono però dodici giurisdizioni nel mondo che hanno scelto di eliminare completamente l’imposizione fiscale sui trasferimenti mortis causa. Si tratta di paesi che, tra il 1979 e il 2008, hanno abolito queste forme di prelievo per attrarre capitali, favorire la crescita economica e semplificare i sistemi fiscali.
Questa guida analizza le dodici destinazioni principali per chi desidera pianificare strategicamente il passaggio generazionale del proprio patrimonio, con particolare attenzione ai requisiti di residenza, ai vantaggi fiscali complessivi e ai limiti operativi di ciascuna giurisdizione.
Indice degli argomenti
- Quali sono i paesi senza imposta di successione nel 2026?
- Perché alcuni paesi hanno abolito le tasse di successione
- Hong Kong: abolizione e tassazione territoriale
- Singapore: sistema fiscale favorevole
- Portogallo: il paradiso fiscale europeo per le successioni
- Estonia e Slovacchia: le alternative nell’Europa dell’Est
- Australia e Nuova Zelanda: abolizione storica
- Austria e Svezia: abolizione nel cuore dell’Europa
- Canada e Messico: le opzioni nelle Americhe
- Macao: la destinazione asiatica alternativa
- Come funziona la pianificazione successoria internazionale
- Trasferirsi all’estero: cosa considerare prima di decidere
- La situazione in Europa
- Consulenza fiscalità internazionale
Quali sono i paesi senza imposta di successione nel 2026?
Le nazioni che non applicano prelievi fiscali sui trasferimenti ereditari si concentrano principalmente in tre aree geografiche: Asia-Pacifico, Europa e Americhe.
Asia-Pacifico (5 giurisdizioni): Hong Kong ha abolito l’imposizione nel 2006, Singapore nel 2008. Macao non ha mai previsto forme di tassazione sui trasferimenti patrimoniali. Australia e Nuova Zelanda hanno eliminato questi prelievi rispettivamente nel 1979 e negli anni Novanta.
Europa (5 giurisdizioni): Portogallo, Estonia e Slovacchia non applicano imposte dirette sulle eredità tra familiari stretti. Austria e Svezia hanno abolito completamente questi prelievi rispettivamente nel 2008 e nel 2004.
Americhe (2 giurisdizioni): Canada e Messico non prevedono forme di imposizione diretta sui trasferimenti mortis causa, sebbene il primo applichi tassazione sulle plusvalenze patrimoniali.
È fondamentale sottolineare che l’esenzione riguarda esclusivamente i soggetti fiscalmente residenti in queste giurisdizioni e i beni localizzati nei rispettivi territori. I patrimoni situati all’estero restano soggetti alle normative dei paesi di localizzazione.
ATTENZIONE: Prima di analizzare queste giurisdizioni in dettaglio, va notato che un trasferimento in una giurisdizione senza tasse di successione potrebbe non aiutare un individuo ad evitare legalmente le tasse di successione sui suoi beni immobili situati in giurisdizioni che impongono tasse di successione. Infatti, risiedere in uno Stato senza imposta di successione non aiuta se i beni del soggetto oggetto di successione sono situati in Stati che prevedono l’applicazione di un’imposta di successione. Il motivo è che solo pochi trattati sulla doppia imposizione si applicano alle imposte di successione. In tali casi, una fondazione o un trust può aiutare l’individuo a evitare le tasse di successione.
Perché alcuni paesi hanno abolito le tasse di successione
Le motivazioni che hanno spinto diverse nazioni a eliminare l’imposizione sui trasferimenti ereditari sono principalmente di natura economica e competitiva.
Attrazione di capitali esteri: Singapore e Hong Kong hanno utilizzato l’abolizione come strumento per consolidare il proprio ruolo di centri finanziari globali. L’assenza di prelievi sui patrimoni ha favorito l’insediamento di family office e la gestione di patrimoni internazionali.
Semplificazione amministrativa: L’eliminazione ha ridotto i costi di compliance sia per i contribuenti che per le amministrazioni fiscali. Svezia e Austria hanno motivato la scelta anche con la necessità di ridurre la burocrazia.
Produttività economica: Secondo gli studi economici, i capitali non assorbiti dall’imposizione restano nel settore privato, dove possono essere reinvestiti in attività produttive. L’Australia ha registrato significativi afflussi di capitale dopo l’abolizione del 1979.
Competitività fiscale: In un contesto di mobilità internazionale crescente, l’assenza di imposizione rappresenta un vantaggio competitivo per attrarre residenti ad alto patrimonio. Il Portogallo ha sviluppato questa strategia in combinazione con altri regimi fiscali agevolati.
Tuttavia, l’abolizione non garantisce automaticamente vantaggi per tutti i contribuenti. La pianificazione deve considerare la localizzazione dei beni, le convenzioni internazionali e i criteri di residenza fiscale effettiva.
Hong Kong: abolizione e tassazione territoriale
Nel 2006 Hong Kong ha eliminato completamente l’imposizione sui trasferimenti patrimoniali, completando una strategia di semplificazione fiscale iniziata negli anni precedenti.
Principio della fonte territoriale: Il sistema fiscale della Regione Amministrativa Speciale applica il criterio della fonte, tassando esclusivamente i redditi prodotti nel territorio. I redditi esteri percepiti da residenti non sono soggetti a imposizione locale.
Vantaggi per la pianificazione patrimoniale: L’assenza di prelievi sui trasferimenti mortis causa si combina con aliquote moderate sul reddito delle persone fisiche (massimo 17%) e sulle società (16,5%). Non esistono imposte su plusvalenze, dividendi o interessi.
Requisiti di residenza: Per beneficiare del sistema fiscale di Hong Kong occorre stabilirvi la residenza effettiva, trascorrendo almeno 180 giorni all’anno nel territorio. La mera registrazione anagrafica non è sufficiente.
Limiti operativi: Sebbene Hong Kong offra vantaggi significativi, occorre considerare che il trattato con la Gran Bretagna scadrà nei prossimi decenni. L’integrazione progressiva con la Cina continentale potrebbe modificare alcuni aspetti del sistema fiscale, sebbene l’autonomia sia garantita fino al 2047.
Per i soggetti italiani, Hong Kong rappresenta una destinazione interessante soprattutto per chi svolge attività commerciali in Asia e può dimostrare una residenza effettiva nel territorio.
Singapore: sistema fiscale favorevole
Singapore ha eliminato l’imposizione sui trasferimenti ereditari nel 2008, semplificando significativamente le procedure di devoluzione patrimoniale.
Abolizione e possibile reintroduzione: Negli ultimi anni il governo singaporiano ha discusso l’ipotesi di reintrodurre forme di imposizione sui patrimoni più elevati. Prima di pianificare un trasferimento, è opportuno verificare l’evoluzione normativa.
Sistema fiscale complessivo: Le aliquote sul reddito delle persone fisiche variano dal 0% (primi 20.000 dollari singaporiani) al 22% (oltre 320.000 dollari). Le società sono tassate al 17%, con esenzioni significative per i primi anni di attività .
Assenza di altre imposte patrimoniali: Singapore non applica prelievi su plusvalenze, dividendi esteri o interessi. Questa combinazione la rende particolarmente attrattiva per investitori e imprenditori.
Requisiti di residenza: Per ottenere la residenza fiscale occorre trascorrere almeno 183 giorni all’anno nel territorio. Singapore offre diverse categorie di visto, inclusi programmi per investitori con requisiti patrimoniali minimi significativi.
Pianificazione successoria: Sebbene non esista imposizione diretta, i beni localizzati in altri paesi restano soggetti alle normative locali. Un cittadino italiano residente a Singapore con immobili in Italia dovrà comunque gestire l’imposizione italiana sui beni localizzati nel nostro paese.
La città -stato rappresenta una destinazione consolidata per professionisti ad alto reddito e imprenditori attivi nei mercati asiatici.
Portogallo: il paradiso fiscale europeo per le successioni
Il Portogallo ha eliminato l’imposta diretta sui trasferimenti ereditari tra familiari stretti, applicando un’imposta di bollo del 10% esclusivamente ai trasferimenti verso soggetti non appartenenti al nucleo familiare ristretto (coniugi, figli, genitori).
Esenzioni per familiari diretti: I trasferimenti tra coniugi, discendenti (figli, nipoti) e ascendenti (genitori, nonni) sono completamente esenti dal prelievo del 10%. Questa esenzione rappresenta uno dei principali vantaggi del sistema portoghese.
Regime NHR e successioni: Fino al 2024, il Portogallo offriva il regime dei residenti non abituali (NHR), che prevedeva vantaggi fiscali significativi sui redditi esteri per dieci anni. Questo regime è stato sostituito dall’IFICI+, con condizioni modificate. I residenti NHR non erano soggetti all’imposizione sui beni esteri in caso di trasferimento mortis causa.
Combinazione con altri vantaggi: Il Portogallo offre un costo della vita contenuto rispetto ad altri paesi europei (circa 36% inferiore agli Stati Uniti), un sistema sanitario di qualità e un clima favorevole. Lisbona, Porto e l’Algarve sono le destinazioni più popolari.
Requisiti di residenza: Per ottenere la residenza fiscale occorre trascorrere almeno 183 giorni all’anno nel territorio o disporre di un’abitazione che costituisca la residenza abituale. Il possesso di un immobile facilita la dimostrazione della residenza effettiva.
Aspetti da considerare: Sebbene non esista imposizione diretta sulle eredità tra familiari, i beni immobiliari sono soggetti all’IMT (imposta sui trasferimenti immobiliari) con aliquote variabili. Inoltre, se gli eredi vendono successivamente i beni ereditati realizzando plusvalenze, queste sono tassate al 28%.
Per gli italiani, il Portogallo rappresenta una destinazione particolarmente interessante grazie alla vicinanza culturale, alla facilità di accesso (entrambi paesi UE) e alla combinazione di vantaggi fiscali e qualità della vita.
Estonia e Slovacchia: le alternative nell’Europa dell’Est
Due paesi dell’Europa orientale offrono sistemi fiscali particolarmente favorevoli per i trasferimenti patrimoniali: Estonia e Slovacchia.
Estonia: nessuna imposta diretta sui trasferimenti
L’Estonia non applica imposte dirette sui trasferimenti ereditari. Tuttavia, eventuali plusvalenze derivanti dalla vendita di beni ricevuti in eredità sono soggette all’imposta sul reddito al 20%.
Il sistema fiscale estone è particolarmente favorevole per gli imprenditori digitali. Il paese offre l’e-Residency, un programma che consente di aprire e gestire società estoni completamente online. Le società estoni pagano imposte sugli utili solo al momento della distribuzione, non sulla loro generazione.
Per ottenere la residenza fiscale occorre trascorrere almeno 183 giorni all’anno nel territorio o disporre di un’abitazione permanente con il centro degli interessi economici in Estonia.
Slovacchia: sistema fiscale semplificato
La Slovacchia ha eliminato completamente l’imposizione sui trasferimenti mortis causa, insieme alle imposte su donazioni, dividendi e patrimonio. Gli eredi ricevono i beni senza dover corrispondere alcun prelievo allo stato slovacco.
Le aliquote sull’imposta sul reddito delle persone fisiche oscillano tra il 19% e il 25%, mentre le società pagano il 21%. Si tratta di aliquote moderate rispetto ad altri paesi europei.
Confronto e scelta: Estonia risulta più attrattiva per imprenditori digitali e professionisti del settore tecnologico, grazie all’infrastruttura digitale avanzata e alla possibilità di gestire attività completamente online. La Slovacchia offre un costo della vita più contenuto e una posizione geografica centrale in Europa.
Entrambe le destinazioni richiedono una valutazione attenta della residenza effettiva: le autorità fiscali italiane potrebbero contestare il trasferimento se il contribuente mantiene il centro degli interessi economici e familiari in Italia.
Australia e Nuova Zelanda: abolizione storica
Due paesi dell’area pacifica hanno eliminato l’imposizione sui trasferimenti ereditari diversi decenni fa: l’Australia nel 1979 e la Nuova Zelanda negli anni Novanta.
Australia: nessuna imposta federale dal 1979
L’Australia ha abolito l’imposta federale sui trasferimenti mortis causa nel 1979, seguendo l’iniziativa del Queensland. Tuttavia, questo non rende il paese completamente esente da prelievi sui beni ereditati.
Il sistema fiscale australiano applica imposte sulle plusvalenze (capital gains tax) ai beni ereditati quando vengono successivamente venduti. L’aliquota massima sul reddito delle persone fisiche raggiunge il 45%, una delle più elevate tra i paesi analizzati.
Per ottenere la residenza permanente in Australia occorrono investimenti significativi: i programmi per investitori richiedono un patrimonio netto minimo tra 1,5 e 15 milioni di dollari australiani, a seconda della categoria.
Nuova Zelanda: requisiti patrimoniali elevati
La Nuova Zelanda non applica imposte sui trasferimenti ereditari. Tuttavia, come l’Australia, richiede investimenti considerevoli per ottenere la residenza.
I programmi di residenza per investitori richiedono investimenti tra 3 e 10 milioni di dollari neozelandesi (circa 1,7-5,7 milioni di euro), mantenuti per un periodo minimo di tre-quattro anni.
Valutazione per italiani: Australia e Nuova Zelanda rappresentano destinazioni interessanti per chi cerca un cambiamento radicale di vita, con sistemi sanitari ed educativi di qualità elevata. Tuttavia, la distanza geografica dall’Italia e i requisiti patrimoniali elevati le rendono opzioni adatte esclusivamente a soggetti con patrimoni significativi e disponibili a trasferimenti definitivi.
Austria e Svezia: abolizione nel cuore dell’Europa
Due paesi del nord Europa hanno eliminato l’imposizione sui trasferimenti ereditari negli anni 2000: l’Austria nel 2008 e la Svezia nel 2004.
Austria: abolizione 2008
L’Austria ha eliminato completamente l’imposta sui trasferimenti mortis causa e sulle donazioni nel 2008. Gli eredi ricevono i beni senza dover corrispondere prelievi fiscali allo stato austriaco.
Tuttavia, l’Austria mantiene una pressione fiscale complessivamente elevata. Le aliquote sull’imposta sul reddito delle persone fisiche arrivano al 55%, tra le più alte d’Europa. Le società pagano il 25% sugli utili.
La combinazione di assenza di imposte successorie e alta tassazione sui redditi rende l’Austria interessante principalmente per soggetti con patrimoni già costituiti e redditi moderati.
Svezia: abolizione 2004 con alta pressione fiscale
La Svezia ha eliminato completamente l’imposizione sui trasferimenti ereditari nel 2004, nonostante mantenga una delle pressioni fiscali più elevate al mondo (43,9% del PIL).
Le aliquote sul reddito delle persone fisiche possono superare il 50%, considerando imposte locali e nazionali. Le società pagano circa il 20,6% sugli utili.
Considerazioni strategiche: Sia Austria che Svezia rappresentano destinazioni dove l’assenza di imposte successorie si combina con sistemi di welfare avanzati e alta qualità della vita. Tuttavia, l’elevata tassazione sui redditi le rende poco attrattive per chi genera redditi significativi durante la residenza.
Questi paesi sono più adatti a pensionati con patrimoni già costituiti o a soggetti che privilegiano i servizi pubblici e la qualità della vita rispetto all’ottimizzazione fiscale complessiva.
Canada e Messico: le opzioni nelle Americhe
Due paesi del continente americano non applicano imposte dirette sui trasferimenti ereditari, sebbene con modalità operative diverse.
Canada: assenza di imposta ma tassazione sulle plusvalenze
Il Canada non prevede un’imposta federale specifica sui trasferimenti mortis causa. Tuttavia, il sistema fiscale canadese tratta i trasferimenti di beni dopo la morte come una “vendita presunta” (deemed disposition).
Al momento del decesso, si considera che il defunto abbia venduto tutti i propri beni al valore di mercato corrente. Le plusvalenze cumulate durante la vita sono quindi tassate nell’ultima dichiarazione dei redditi del defunto, con aliquote che possono raggiungere il 50% a livello federale e provinciale combinato.
Esistono esenzioni significative per la residenza principale e per i trasferimenti al coniuge superstite, che possono differire la tassazione.
Messico: esenzione per i residenti
In Messico, i trasferimenti ereditari sono trattati come reddito ai fini fiscali. Tuttavia, i residenti messicani che ricevono eredità sono completamente esenti dall’imposta sul reddito su questi trasferimenti.
L’esenzione si applica anche ai trasferimenti tra discendenti lineari, ascendenti lineari e coniugi, indipendentemente dall’importo.
Valutazione comparativa: Il Canada rappresenta una soluzione interessante per chi cerca stabilità politica e sistemi sanitari/educativi di qualità , accettando una tassazione indiretta sulle plusvalenze. Il Messico offre vantaggi fiscali più netti, ma con considerazioni di sicurezza e stabilità da valutare attentamente a seconda delle aree geografiche.
Macao: la destinazione asiatica alternativa
Macao, Regione Amministrativa Speciale della Cina come Hong Kong, non applica imposte sui trasferimenti mortis causa, donazioni, plusvalenze e dividendi.
Il sistema fiscale di Macao è particolarmente favorevole, con la maggior parte delle entrate statali derivanti dai casinò e dal settore del gioco. I residenti beneficiano di un prelievo fiscale estremamente contenuto.
Vantaggi fiscali complessivi: Oltre all’assenza di imposizione sui trasferimenti ereditari, Macao non applica imposte su redditi generati al di fuori del territorio, su plusvalenze patrimoniali e su dividendi distribuiti da società non residenti.
Limitazioni pratiche: Macao presenta alcune limitazioni per i residenti stranieri. L’economia locale è fortemente concentrata sul settore del gioco e del turismo, con opportunità limitate in altri settori. Inoltre, la superficie territoriale ridotta (circa 30 km²) e l’alta densità abitativa possono rappresentare sfide per chi cerca spazi ampi.
Per gli italiani, Macao rappresenta un’alternativa meno conosciuta rispetto a Hong Kong o Singapore, adatta principalmente a soggetti con interessi economici specifici nel settore del gaming o con attività commerciali nel sud della Cina.
Come funziona la pianificazione successoria internazionale
Trasferirsi in un paese senza imposte sui trasferimenti ereditari non garantisce automaticamente l’esenzione fiscale. La pianificazione richiede un’analisi accurata di molteplici fattori.
Criterio di localizzazione dei beni: L’elemento fondamentale è la localizzazione fisica dei beni. Un immobile situato in Italia resta soggetto all’imposizione italiana anche se il proprietario è residente all’estero. Lo stesso principio si applica a partecipazioni societarie, conti correnti e altri beni “localizzabili”.
Residenza fiscale effettiva: Non basta il trasferimento anagrafico. Le autorità fiscali italiane verificano il centro degli interessi economici e vitali del contribuente. Mantenere la famiglia, le attività economiche prevalenti o il patrimonio principale in Italia può comportare la contestazione della residenza estera.
Convenzioni contro le doppie imposizioni: L’Italia ha stipulato convenzioni specifiche sui trasferimenti ereditari solo con Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Per gli altri paesi, si applica il criterio della territorialità : l’Italia tassa i beni situati nel proprio territorio, indipendentemente dalla residenza del defunto o degli eredi.
Credito d’imposta per imposte estere: Se un bene situato all’estero è tassato sia nel paese di localizzazione che in Italia, il nostro ordinamento consente di detrarre le imposte pagate all’estero dall’imposta italiana dovuta sullo stesso bene.
Strumenti di pianificazione avanzata: Trust, fondazioni e holding possono modificare la localizzazione giuridica dei beni. Tuttavia, la recente riforma italiana (D.Lgs. 139/2024) ha introdotto forme di tassazione immediata sui conferimenti in trust, riducendo i vantaggi di questi strumenti.
Approfondimenti utili:
- Successione del patrimonio immobiliare: gli strumenti.
- Imposta di successione: aliquote e franchigie.
Limiti e attenzioni: quando il trasferimento non basta
Trasferirsi in un paese senza imposte sui trasferimenti ereditari presenta alcuni limiti operativi fondamentali che devono essere compresi prima di pianificare il trasferimento.
Principio di territorialità : Il limite principale è che l’esenzione fiscale riguarda esclusivamente i beni localizzati nel paese di residenza. Un immobile in Italia, azioni di società italiane, conti correnti presso banche italiane restano soggetti all’imposizione italiana anche se il proprietario risiede a Singapore o in Portogallo.
Le convenzioni contro le doppie imposizioni in materia di trasferimenti ereditari sono limitate: l’Italia ne ha stipulate solo con Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Per gli altri paesi si applica il doppio criterio: il paese di residenza tassa i beni mondiali, il paese di localizzazione tassa i beni situati nel proprio territorio.
Sostanza economica reale: Le autorità fiscali italiane verificano la residenza effettiva attraverso molteplici elementi: dove vive la famiglia, dove sono localizzate le attività economiche prevalenti, dove si trova il patrimonio principale. Il mero trasferimento anagrafico non è sufficiente.
La giurisprudenza italiana ha confermato che mantiene la residenza fiscale in Italia chi:
- Mantiene nel territorio italiano la propria famiglia
- Svolge la propria attività economica prevalentemente in Italia
- Detiene in Italia il patrimonio principale
- Trascorre in Italia la maggior parte dell’anno
Trust e fondazioni: limiti recenti: La riforma del 2024 (D.Lgs. 139/2024) ha modificato significativamente il trattamento fiscale dei trust. Il conferimento di beni in trust è ora considerato un presupposto di imposta immediato, eliminando gran parte dei vantaggi di differimento fiscale. L’utilizzo di questi strumenti richiede ora un’analisi costi-benefici molto accurata.
Contestazioni frequenti: L’Agenzia delle Entrate italiana contesta regolarmente i trasferimenti di residenza verso paesi a fiscalità privilegiata quando sussistono elementi di collegamento con l’Italia. Il contenzioso può protrarsi per anni e comportare costi legali significativi.
Pianificazione professionale necessaria: Data la complessità normativa e i rischi di contestazione, qualsiasi pianificazione successoria internazionale richiede l’assistenza di professionisti qualificati in entrambi i paesi coinvolti. Le semplificazioni eccessive possono generare problematiche fiscali significative.
Trasferirsi all’estero: cosa considerare prima di decidere
La scelta di trasferirsi in un paese senza imposizione sui trasferimenti ereditari richiede una valutazione che va oltre i meri aspetti fiscali.
Stabilità politica e giuridica: Un sistema fiscale favorevole oggi potrebbe cambiare domani. Singapore sta valutando la reintroduzione di forme di imposizione, mentre il futuro di Hong Kong dipende dall’evoluzione dei rapporti con la Cina continentale. La stabilità a lungo termine è essenziale per pianificazioni che coinvolgono generazioni.
Costo della vita complessivo: Paesi come Singapore o Hong Kong offrono vantaggi fiscali ma presentano costi abitativi tra i più elevati al mondo. Il Portogallo e l’Estonia offrono costi più contenuti, ma con servizi e infrastrutture diverse.
Qualità della vita e servizi: Sistema sanitario, sicurezza, istruzione per i figli, clima e cultura locale sono elementi che impattano significativamente sulla qualità della residenza. Un vantaggio fiscale del 5-10% perde rilevanza se la qualità della vita peggiora drasticamente.
Distanza dall’Italia e collegamenti: Trasferirsi in Australia o Nuova Zelanda comporta oltre 20 ore di volo per rientrare in Italia. Portogallo ed Estonia offrono collegamenti frequenti e economici.
Barriere linguistiche: In Portogallo, Estonia e Austria è possibile gestire molte pratiche in inglese. In paesi asiatici, la barriera linguistica può rappresentare una sfida significativa per la vita quotidiana.
Requisiti di ingresso e permanenza: Alcuni paesi richiedono investimenti patrimoniali significativi (Australia, Nuova Zelanda), altri offrono procedure più accessibili (Portogallo, Estonia). I requisiti di permanenza fisica variano da 183 giorni all’anno (Singapore, Portogallo) a presenze più flessibili per chi può dimostrare il centro degli interessi nel paese.
La situazione in Europa
In Europa la situazione delle imposte di successione varia molto da Stato a Stato, fino ad arrivare a molte giurisdizioni che hanno deciso di non tassare il passaggio di patrimoni tramite successione ereditaria. La tabella seguente, elaborata da Taxfoundation.com riepiloga la situazione in Europa ed è molto utile per avere un quadro riepilogativo della situazione.
| PAESE | IMPOSTE IMMOBILIARI/EREDITA’ | ALIQUOTA FISCALE |
|---|---|---|
| Austria (AT) | No | – |
| Belgio (BE) | sì | 3-80% (dipende dalla regione) |
| Bulgaria (BG) | sì | 0,4-6,6% |
| Croazia (HR) | sì | 4% |
| Cipro (CY) | No | – |
| Repubblica Ceca (CZ) | sì | Si applica l’imposta sul reddito (le eredità sono completamente esenti da imposta, ma le donazioni possono essere tassate) |
| Danimarca (DK) | sì | 0-52% |
| Estonia (EE) | No | – |
| Finlandia (FI) | sì | 7-33% |
| Francia (FR) | sì | 5-60% |
| Germania (DE) | sì | 7-50% |
| Grecia (GR) | sì | 1-40% |
| Ungheria (Ungheria) | sì | 9-18% |
| Islanda (SI) | sì | 10% |
| Irlanda (IE) | sì | 33% |
| Italia (IT) | sì | 4-8% |
| Lettonia (LV) | No | Nessuna imposta sulle successioni/proprietà , ma l’imposta sul reddito può essere applicata alle donazioni |
| Lituania (LT) | sì | 5-10% |
| Lussemburgo (LU) | sì | 0-48% |
| Malta (MT) | No | Nessuna imposta di successione/proprietà /regalo, ma può essere applicata un’imposta di trasferimento del 5%. |
| Paesi Bassi (NL) | sì | 10-40% |
| Norvegia (NO) | No | – |
| Polonia (PL) | sì | 0-20% |
| Portogallo (PT) | sì | 10% |
| Romania (RO) | No | Nessuna imposta di successione/proprietà /donazione, tranne in relazione al trasferimento di beni immobili in determinate circostanze |
| Slovacchia (SK) | No | – |
| Slovenia (SI) | sì | 5-39% |
| Spagna (ES) | sì | 7,65-81,6% |
| Svezia (SE) | No | – |
| Svizzera (CH) | sì | 0-50% (dipende dal cantone) |
| Turchia (TR) | sì | 1-30% |
| Regno Unito (GB) | sì | 20-40% |
Fonti: EY, “Worldwide Estate and Inheritance Tax Guide 2021”, 14 giugno 2021, https://www.ey.com/en_gl/tax-guides/worldwide-estate-and-inheritance-tax-guide-2020 ; e PwC, “Worldwide Tax Summaries”, consultato il 10 maggio 2022, https://taxsummaries.pwc.com/.
Consulenza fiscalità internazionale
La suddetta discussione di 10 giurisdizioni che non hanno imposte di successione indica chiaramente che la mancanza di imposta di successione è solo uno dei fattori che i pianificatori patrimoniali devono tenere in considerazione prima di prendere decisioni importanti.
Anche se un paese non impone imposte di successione, i beni ereditati possono essere soggetti a imposte sulle plusvalenze, imposte di bollo e altre imposte (indirette). In molti casi, i pianificatori patrimoniali esperti possono preferire giurisdizioni a bassa tassazione di successione che offrono maggiori vantaggi rispetto a giurisdizioni senza imposte di eredità che presentano inconvenienti “nascosti“.
Oltre alle indicazioni di cui sopra tieni presente anche la Bulgaria. Si tratta di una giurisdizione particolarmente attraente per l’imposta di successione bassa. Il paese balcanico riscuote aliquote d’imposta sulle successioni comprese tra lo 0,4% e lo 0,8% sulle eredità ricevute da parenti in linea laterale e tra il 3,3% e il 6,6% sulle eredità ricevute da altre persone. Inoltre, le eredità ricevute da un coniuge e da parenti in linea diretta sono esenti dall’imposta di successione.
Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci attraverso il form di cui al link seguente. Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento.
Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.
Riferimenti normativi
- D.Lgs. 346/1990
- Art. 2, co. 48, D.L. 262/2006
- D.Lgs. 139/2024
- Art. 2, DPR 917/1986