L’inabilitato è un soggetto sottoposto a misura dell’inabilitazione, ossia istituto posto a presidio della c.d. fasce deboli della popolazione. Questa si distingue dall’interdizione, in quanto costituisce una misura più blanda, lasciando al soggetto maggior capacità di compiere atti. Comporta la partecipazione si dell’autorità giudiziale che di un soggetto, il curatore, incaricato di gestire gli affari dell’inabilitato. Quest’ultimo provvede a compiere determinati atti di straordinaria amministrazione. Talora, sarà necessaria anche l’autorizzazione o del giudice tutelare o del Tribunale.

Tale istituto, con l’interdizione e l’amministrazione di sostegno, costituisce una misura che ha una funzione sociale di tutela delle fasce deboli. I destinatari sono infatti: soggetti maggiorenni infermi di mente; minorenni emancipati, minori nell’ultimo anno della minore età (ex art. 416 c.c.)

L’istituto presuppone la presenza di alcune condizioni quali:

  • condizioni di infermità mentale il cui stato non sia così grave da giustificare l’interdizione;
  • compimento di atti di prodigalità che espongano il soggetto debole o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
  • abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti che esponga il soggetto debole o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
  • cecità o sordomutismo dalla nascita o dalla prima infanzia se il soggetto debole non abbia ricevuto un’idonea educazione.

Chi è l’inabilitato?

L’inabilitato è un soggetto sottoposto a misura dell’inabilitazione, ossia istituto posto a presidio della c.d. fasce deboli della popolazione. Questa si distingue dall’interdizione, in quanto costituisce una misura più blanda, lasciando al soggetto maggior capacità di compiere atti. Comporta la partecipazione si dell’autorità giudiziale che di un soggetto, il curatore, incaricato di gestire gli affari dell’inabilitato.

L’inabilitazione è un istituto giuridico di diritto civile, esso ha come destinatari sia maggiorenni che minorenni non emancipati. Questi, in genere, presentano menomazioni psicofisiche, tuttavia, tali condizioni non comportano una radicale esclusione della capacità di agire. Infatti, tramite l’inabilitazione si consente ai predetti di compiere atti di ordinaria amministrazione, ma non anche quelli di straordinaria amministrazione.

I soggetti destinatari, dunque, sono:

  • soggetti maggiorenni;
  • soggetti minori emancipati;
  • minori nell’ultimo anno della minore età (ex art. 416 c.c.): in questo caso, la sentenza che dichiara l’inabilitazione produce effetti solo al momento del compimento della maggiore età. In tal modo, si applica la limitazione della capacità di agire in ogni momento. Il soggetto, nel momento stesso in cui diventa maggiorenne, è già incapace.

L’inabilitato: i presupposti

Un soggetto può essere inabilitato al ricorrere di specifici presupposti previsti dalla legge stessa. In particolare possiamo ricordare i seguenti:

  • condizioni di infermità mentale il cui stato non sia così grave da giustificare l’interdizione;
  • compimento di atti di prodigalità che espongano il soggetto debole o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
  • abuso di sostanze alcoliche o stupefacenti che esponga il soggetto debole o la propria famiglia a gravi pregiudizi economici;
  • cecità o sordomutismo dalla nascita o dalla prima infanzia se il soggetto debole non abbia ricevuto un’idonea educazione.

Una condizione che ha particolarmente interessato la giurisprudenza è l’eccessiva prodigalità. Questa figura si identifica con la tendenza dell’individuo a sperperare denaro, ove sia determinato da futili motivi. Laddove non sia ricollegato ai futili motivi non si concretizza la condizione dell’eccessiva prodigalità.

Il giudice può disporre di ampi poteri di ufficio, per accertare predetta condizione. Non solo sarà chiamato a valutare i fatti allegati, ma può estendere l’accertamento anche ai fatti non allegati o acquisiti in primo grado.

Gli effetti

L’inabilitato ha una limitata capacità di agire. Si distingue, infatti, dall’interdizione proprio per tale caratteristica. Quindi, il principale effetto della sentenza che dichiara l’inabilitazione è la limitazione della capacità di agire del beneficiario.

L’inabilitato, come dicevamo poc’anzi, può compiere solo gli atti di ordinaria amministrazione. Mentre per quanto riguarda gli atti di straordinaria amministrazione, questi non potranno essere autonomamente compiuti. E’ necessaria l’assistenza di un curatore.

Gli atti di straordinaria amministrazione sono soggetti ad annullamento:

  • dopo la sentenza di inabilitazione su istanza dell’inabilitato, dei suoi eredi o aventi causa;
  • dopo la nomina del curatore provvisorio qualora alla nomina sia seguita la sentenza di inabilitazione.

Procedimento

L’inabilitazione presuppone l’emanazione di un provvedimento da parte dell’autorità giudiziaria.

Il procedimento in questione ha inizio con la presentazione di un ricorso. Quest’atto può esser compiuto da:

  • il soggetto che deve essere inabilitato;
  • il coniuge;
  • il convivente, purché la convivenza sia stabile;
  • i parenti entro il quarto grado (figli, fratelli, padre, zii, nonni, bisnonni, nipoti e pronipoti);
  • gli affini (parenti del coniuge) entro il secondo grado;
  • il Pubblico Ministero.

Laddove il soggetto sia sottoposto alla potestà genitoriale, solo i genitori potranno proporre ricorso per l’inabilitazione.

Nel ricorso dovranno esser brevemente esposti i fatti. Inoltre, deve contenere, non solo la richiesta di inabilitazione, ma anche i nominativi dei soggetti che possono provvedere a proporre istanza. Tale ricorso dovrà poi esser presentato al Tribunale del luogo dove ha domicilio o residenza il soggetto sottoposto a procedura, oppure dove è stabilmente ricoverato.

Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:

  • estratto per riassunto atto di nascita del soggetto da inabilitare;
  • certificato di residenza dell’inabilitando;
  • stato di famiglia;
  • carta d’identità dell’inabilitando;
  • certificazione medica aggiornata e completa da cui risulta la patologia o il disturbo che rende il soggetto incapace di compiere autonomamente atti di straordinaria amministrazione;
  • documenti d’identità dei ricorrenti.

La nomina del giudice istruttore

Dopo la proposizione del ricorso, il Presidente del Tribunale è tenuto a darne comunicazione al Pubblico Ministero, salvo che sia lo stesso ad aver presentato domanda. Il pubblico ministero, a sua volta, può decidere di chiedere la cessazione della procedura.

Ove non si concretizzi tale evenienza, il Presidente provvede alla nomina del giudice istruttore. Questo ha il compito di istruire il processo, fissando l’udienza di comparizione.

Il Giudice Istruttore svolge una serie di operazioni e funzioni. In primo primo luogo, egli esamina il soggetto sottoposto all’inabilitazione, eventualmente mediante la collaborazione di un professionista. Egli al fine di assumere una decisione, può richiedere anche altre informazioni. Inoltre, è tenuto anche a raccogliere il parere di coloro che sono stati citati con la domanda.

A seguito dell’istruttoria, il giudice procede alla nomina del curatore provvisorio, ove sia necessario provvedere ad atti di urgenza. Questo può anche essere revocato con sentenza dal giudice stesso.

Il curatore

L’inabilitato può compiere atti di straordinaria amministrazione per il tramite del curatore. La curatela costituisce un ufficio di diritto privato, ma volto a perseguire anche un interesse pubblicistico, cioè la cura delle fasce deboli della popolazione. L’attività di curatela non può superare i dieci anni di durata.

Tale incarico può esser assunto da un soggetto:

  • indicato dallo stesso beneficiario, ove preveda che in futuro diventi incapace, potrebbe decidere di individuare un futuro curatore, sia con atto pubblico che con scrittura privata;
  • scelto dal genitore superstite, anche mediante testamento.

Laddove non siano date indicazioni, il giudice provvede a scegliere tra:

  • il coniuge non legalmente separato;
  • la parte dell’unione civile;
  • il convivente di fatto;
  • il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella;
  • un parente entro il quarto grado.

Soggetti esclusi

Alcuni soggetti non possono assumere l’ufficio di curatore. Questi sono individuati all’art. 350 c.c. e sono:

“1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio;

2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale [348];

3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui;

4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale [32, 34, 609 novies c.p.] o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela [348];

5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti.”

Doveri del curatore

Il curatore è tenuto a porre in essere una serie di atti, in luogo dell’inabilitato. Come abbiamo evidenziato a più riprese, il curatore è tenuto a compiere gli atti di straordinaria autorizzazione, ricordiamo che talvolta potrebbe esser necessaria l’autorizzazione del giudice tutelare.

  • Inoltre, egli è chiamato a prestare assistenza l’inabilitato nel compimento di alcune attività, quali ad esempio la riscossione di capitali. Egli, poi assiste il suddetto anche in giudizio, sia ove agisca come attore o resista come convenuto.
  • Infine, si ricorda che il curatore è tenuto ad informare immediatamente il giudice tutelare se viene a conoscenza di fatti che determinano la fine dell’incarico: decesso dell’inabilitato, compimento della maggiore età del minore.

Revoca dell’inabilitazione

L’inabilitazione è una misura che può essere anche oggetto di revoca. Infatti, in qualunque momento il giudice può pronunciare la revoca mediante sentenza.

Ciò ovviamente accade se viene meno uno dei presupposti. E’ necessario che sia presentata istanza dal:

  • curatore;
  • Pubblico ministero;
  • coniuge;
  • convivente;
  • parenti (entro il quarto grado) e degli affini (entro il secondo grado).
  • In tale ipotesi, il Tribunale può revocare se effettivamente accerta il venir meno di un presupposto.

Il tribunale potrebbe anche decidere di ritenere fondata la domanda di revoca. Tuttavia, ove vi siano i presupposti per l’amministrazione di sostegno, quindi se persiste l’incapacità, può provvedere a comunicarlo al giudice tutelare. Quest’ultimo provvede ad aprire la procedura per la nomina dell’amministratore, mediante decreto.

Se il Giudice tutelare ritiene che la causa di inabilitazione è venuta meno deve informare il Pubblico Ministero.

La sentenza di revoca produce effetti quando divenuta inoppugnabile. Il giudice potrebbe, invero, anche decidere di dichiarare l’inabilitazione, all’esito della procedura di revoca dell’interdizione.

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