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DL agosto: i provvedimenti in materia di lavoro

Fisco NazionaleFiscalità del lavoroDL agosto: i provvedimenti in materia di lavoro

L’analisi dei principali provvedimenti a tema lavoro contenuti nel DL agosto: cassa integrazione, assunzioni, smart working, bonus.

La Ragioneria generale dello Stato ha “bollinato” il Decreto Agosto, che contiene misure per 25 miliardi per far fronte alla crisi innescata dalla pandemia. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri ha approvato il DL agosto che introduce misure urgenti per sostegno ed il rilancio dell’economia.

L’obiettivo è sostenere e rilanciare le imprese nella ripresa dalle conseguenze negative dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Sostenere famiglie, lavoratori, imprese con particolare attenzione alle aree svantaggiate del Paese.

Rispetto all’ultima versione circolata, il testo definitivo del decreto agosto è stato ampliato a 115 articoli (da 103) e ha confermato molte delle misure già discusse nelle ultime settimane.

Vediamo, di seguito, le principali disposizioni previdenziali e del lavoro inserite nel DL Agosto.

DL Agosto

DL Agosto: disposizioni in materia di lavoro

Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (art. 1)

I datori di lavoro che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, di cui agli art. da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020. Questo per la durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane.

La complessive diciotto settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale Covid-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti ed autorizzati in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane.

Le ulteriori nove settimane di cassa integrazione

Le ulteriori nove settimane sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavori ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane. I datori di lavoro che presentavano domanda per periodi di integrazione relative alle ulteriori nove settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 con quello corrispondente per il 2019, pari:

  • Al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
  • Al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019.

Presentazione della domanda all’Inps

Ai fini dell’accesso alle ulteriori nove settimane il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione nella quale autocertifica, ai sensi dell’art. 47 de DPR n. 445/00 la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti e sulla base dell’autocertificazione individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare. Questo, a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione. In mancanza di autocertificazione si applica l’aliquota del 18%.

Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inviate all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del DL Agosto.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3)

In via eccezionale, al fine di fronteggiare l’emergenza da Covid-19, ai datori di lavoro privati, con l’esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cassa integrazione e che abbiano già fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del D.L. n. 18/2020, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei contributi Inail, riparametrato e applicato su base mensile.

L’esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodo di integrazione salariale, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020. L’esonero in questione è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Disposizioni in materia di proroga di NASPI e DIS-COLL (art. 5)

Le prestazioni previste dagli articoli 1 e 15 del D.Lgs. n. 22/2015 il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza, alle medesime condizioni di cui all’art. 92 del D.L. n. 34/20.

La proroga è estesa anche ai soggetti beneficiari delle medesime prestazioni di cui all’art. 92 del D.L. n. 34/20. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato (art. 6)

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo che assumono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione.

Questo, con esclusione dei contributi dovuti all’Inail, nel limite massimo di un importo di esonero pari a € 8.060 su base annua, riparamentrato e applicato su base mensile.

Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato successive all’entrata in vigore del DL Agosto.

Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine (art. 8)

Ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all’art. 19, comma 1, del D.Lgs. n. 81/15.

Bonus per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti balneari e dello spettacolo (art. 9)

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti balneari che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del DL Agosto è riconosciuta una indennità omnicomprensiva pari a € 1.000.

La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, alla data di entrata in vigore del DL Agosto.

Bonus 1.000 euro autonomi DL Agosto

E’ riconosciuta un’indennità omnicomprensiva pari a € 1.000 ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

  • Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
  • Lavoratori intermittenti, di cui agli art. da 13 a 18 del D.Lgs. n. 81/15 che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 17 marzo 2020;
  • Lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all’art. 2222 del codice civile e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli stessi, per tali contratti, devono esser già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione separata Inps, con l’accredito di almeno un contributo mensile;
  • Incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad € 5.000 e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 17 marzo 2020, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Queste categorie di soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

  • Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
  • Titolari di pensione.

Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi, individuali e per giustificato motivo oggettivo (art. 14)

Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid-19, ovvero all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, resta precluso l’avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della Legge n. 223/91 e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore in forma di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.

Alle condizioni di cui sopra resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 604/66.

Le preclusioni e sospensioni sopra indicate non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività.

Rideterminazione dei limiti di spese per bonus baby sitter per medici e infermieri

Nel testo definitivo del decreto agosto è stato confermato il bonus baby sitter destinato agli operatori sanitari, protagonisti dell’emergenza Covid: l’importo del bonus risulta triplicato da 67,6 a 236,6 milioni.

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