Guida operativa sui rapporti fiscali tra Italia e Santa Sede: dalla gestione dell'IVA territoriale alla previdenza, fino agli obblighi di monitoraggio finanziario.
I rapporti fiscali tra Italia e Città del Vaticano seguono regole specifiche. Ai fini IVA e doganali, il Vaticano è considerato territorio Extra-UE (art. 71 DPR n. 633/72). Sul fronte delle imposte dirette e del monitoraggio fiscale (Quadro RW) si applicano invece le disposizioni dell'Accordo bilaterale siglato nel 2015.
Il quadro normativo: dai Patti Lateranensi all'Accordo del 2015 I rapporti patrimoniali e fiscali tra lo Stato italiano e la Santa Sede si fondano su tre snodi storici essenziali. Il primo risale all'11 febbraio 1929 con la firma dei Patti Lateranensi. Questo trattato ha regolato per la prima volta in modo organico le relazioni tra le due giurisdizioni. Il secondo momento cruciale è datato 18 febbraio 1984. In questa occasione, il Segretario di Stato vaticano Agostino Casaroli e il Presidente del Consiglio Bettino Craxi siglarono l'Accordo di revisione. Il terzo intervento, determinante per i professionisti che operano oggi con l'estero, è l'Accordo in materia fiscale del 1° aprile 2015. L'Italia ha firmato questo patto durante la stagione di normalizzazione dei rapporti con giurisdizioni vicine definite "sensibili", come Svizzera, Monaco e Liechtenstein. L'intesa, pienamente valida ed efficace, introduce regole precise per lo scambio di informazioni fiscali. Il sistema di scambio dati opera esclusivamente su richiesta e rispetta i criteri standard internazionali. La norma vieta in modo assoluto l'opposizione del segreto bancario. Nella nostra pratica professionale quotidiana, notiamo spesso un equivoco ricorrente su questo tema: la Città del Vaticano collabora attivamente in caso di indagini specifiche, ma non rientra attualmente tra le giurisdizioni che applicano meccanismi di scambio automatico dei dati dei conti finanziari. L'Accordo del 2015 disciplina inoltre un peculiare sistema di prelievo delle imposte sui redditi di natura finanziaria limitato a specifici soggetti residenti. Come gestire l'IVA nei rapporti con la Città del Vaticano Lo Stato della Città del Vaticano non fa parte del territorio della UE ai fini IVA, come definito dall'art. 7 co. 1 lett. b) del DPR n. 633/72. Esso non rientra nemmeno nel territorio doganale comunitario. Il Vaticano si serve tuttavia degli uffici doganali dell'Unione europea. La speciale posizione geografica e l'assenza di barriere doganali fisiche con l'Italia impongono una disciplina specifica, contenuta nell'art. 71 del DPR n. 633/72 e nella convenzione doganale italo-vaticana del 1930. Le merci estere destinate al Vaticano, in transito sul territorio italiano, godono dell'esenzione dai diritti e dai dazi doganali. Cessioni di beni verso il Vaticano (Codice N3.4 e prova d'uscita) Le cessioni di beni eseguite con trasporto o consegna nel territorio vaticano sono equiparate alle esportazioni. Rientrano quindi nella disciplina ...
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