La disapplicazione della disciplina sulle imprese estere controllate dipende dalla capacità del socio residente di dimostrare una struttura con consistenza economica reale: ecco quali prove servono e come costruirle prima dell’accertamento.
L’esimente CFC prevista dall’art. 167 co. 5 del TUIR consente la disapplicazione della disciplina sulle controlled foreign companies quando il socio residente dimostra che la controllata estera svolge un’attività economica effettiva mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. La prova può essere fornita in via preventiva tramite interpello probatorio oppure in sede di contraddittorio anticipato, entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso dell’Agenzia delle Entrate.

Indice degli argomenti
- Cos’è l’esimente CFC e quando si applica
- I criteri sostanziali dell’attività economica effettiva
- La checklist documentale per tipologia di entità
- I casi più frequenti che incontriamo nella pratica professionale
- Come dimostrare l’esimente: interpello probatorio e contraddittorio
- Obbligo di segnalazione in dichiarazione e regime sanzionatorio
- Consulenza fiscalità internazionale
- Domande frequenti
Cos’è l’esimente CFC e quando si applica
L’esimente CFC è la causa di disapplicazione della disciplina sulle controlled foreign companies prevista dall’art. 167 co. 5 del TUIR: il socio residente che controlla un’entità estera soggetta al regime CFC può evitare l’imputazione per trasparenza del reddito dimostrando che la controllata svolge un’attività economica effettiva mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. La dimostrazione spetta al soggetto controllante residente in Italia e può avvenire in via preventiva tramite interpello probatorio oppure in sede di contraddittorio anticipato, entro 90 giorni dalla notifica dell’avviso dell’Agenzia delle Entrate (art. 167 co. 11 TUIR).
È utile ricordare che la disciplina CFC si applica quando la controllata estera soddisfa congiuntamente due condizioni: una tassazione effettiva inferiore al 50% di quella virtuale italiana (ETR test) e la produzione di passive income per oltre un terzo dei proventi complessivi. Per approfondire il funzionamento di questi presupposti si rimanda alla guida sulla normativa CFC e presupposti applicativi e all’analisi del calcolo della tassazione effettiva estera.
Dall’esimente doppia all’esimente unica: cosa è cambiato
Il D.Lgs. 142/2018, in recepimento della Direttiva ATAD 2016/1164/UE, ha sostituito il previgente sistema delle due esimenti distinte con un’esimente unica. Prima della riforma, il contribuente doveva dimostrare alternativamente che la controllata svolgesse un’effettiva attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato di insediamento (c.d. prima esimente) oppure che dalle partecipazioni non derivasse l’effetto di localizzare redditi in regimi fiscali privilegiati (c.d. seconda esimente).
L’esimente attuale presenta due differenze sostanziali rispetto alla previgente prima esimente. La portata è più ampia: il riferimento è allo svolgimento di “un’attività economica effettiva” e non più di “un’effettiva attività industriale o commerciale”, con conseguente estensione anche alle entità che gestiscono attivi finanziari o immobilizzati senza svolgere attività propriamente commerciale. Viene inoltre eliminato il requisito del radicamento territoriale: non è più necessario che l’attività della controllata si rivolga al mercato dello Stato o territorio di insediamento, sebbene tale circostanza sia comunque valorizzata dall’Agenzia delle Entrate in sede di valutazione (circ. 18/2021, § 6).
Il requisito della consistenza economica adeguata
La circ. Agenzia delle Entrate 27.12.2021 n. 18 (§ 6) chiarisce che l’esimente richiede che l’attività sia sostenuta da una struttura con consistenza economica adeguata all’attività concretamente svolta. Non è sufficiente la mera presenza formale di personale, locali e attrezzature: la struttura deve tradursi in un’operatività reale e autonoma.
L’Agenzia delle Entrate ha esplicitato che l’esimente “non può essere riconosciuta in presenza di una struttura organizzativa priva di effettiva attività e di una reale consistenza”. Il caso tipico contestato è quello in cui personale, locali e attrezzature risultino messi a disposizione da società domiciliatarie attraverso contratti di management service, senza che la controllata disponga di autonomia decisionale se non dal punto di vista formale. Questa circostanza ricorre frequentemente nelle strutture holding costituite in giurisdizioni che offrono servizi fiduciari standardizzati, ed è uno dei primi elementi verificati dall’Amministrazione finanziaria in sede di controllo. Il rischio di contestazione si sovrappone in questi casi a quello di esterovestizione societaria, con implicazioni sanzionatorie cumulative.
I criteri sostanziali dell’attività economica effettiva
La prova dello svolgimento di attività economica effettiva non si riduce alla verifica formale della presenza di personale, attrezzature, attivi e locali: l’Agenzia delle Entrate richiede una valutazione sostanziale che tenga conto delle funzioni effettivamente esercitate, degli asset utilizzati, dei rischi assunti e dell’autonomia dell’organo decisionale (circ. 18/2021, Allegato 5). Il materiale probatorio deve descrivere in modo analitico la struttura operativa della controllata, distinguendo con chiarezza tra le attività svolte autonomamente e quelle acquisite da soggetti terzi o infragruppo. La valutazione è sempre condotta caso per caso, in relazione alla specifica attività dell’entità estera.
Personale idoneo e autonomia decisionale
Il personale rilevante ai fini dell’esimente non è quello meramente presente in organigramma, ma quello idoneo allo svolgimento delle funzioni e all’assunzione dei rischi propri dell’attività della controllata. La circ. 18/2021 (Allegato 5) richiede l’indicazione del numero di dipendenti, delle loro qualifiche e delle mansioni effettivamente svolte, con particolare attenzione alla corrispondenza tra le competenze dichiarate e le funzioni che la controllata asserisce di esercitare autonomamente.
L’autonomia dell’organo decisionale costituisce un indicatore distinto e autonomo. L’Agenzia delle Entrate ritiene che tale autonomia possa essere verificata attraverso i verbali del Consiglio di Amministrazione: la frequenza delle riunioni, il luogo in cui si tengono, la qualità delle decisioni adottate e la loro coerenza con l’attività operativa dichiarata sono tutti elementi che concorrono alla valutazione. Una struttura in cui le decisioni strategiche vengono sistematicamente adottate in Italia dalla controllante, con il CdA estero che si limita a ratificare formalmente, non soddisfa il requisito di autonomia richiesto dall’esimente.
Asset, rischi assunti e operazioni con parti correlate
Gli asset della controllata devono essere descritti in termini di rendimento, livello di rischio e liquidità (circ. 18/2021, Allegato 5). Non è sufficiente elencare i beni nella disponibilità dell’entità: occorre dimostrare che tali asset siano funzionali all’attività svolta e che i rischi economici ad essi connessi siano effettivamente assunti dalla controllata estera e non trasferiti alla controllante italiana attraverso meccanismi contrattuali.
Le operazioni con parti correlate meritano attenzione specifica. La loro descrizione analitica è espressamente richiesta dall’Allegato 4 della circ. 18/2021 ed è uno degli elementi su cui l’Amministrazione finanziaria concentra maggiormente l’analisi: flussi di royalty, commissioni di gestione, finanziamenti infragruppo e contratti di servizio che svuotano economicamente la controllata estera a favore della controllante italiana sono segnali di allarme che possono compromettere il riconoscimento dell’esimente. Per strutture che già presentano profili di rischio su questo fronte, si rimanda all’analisi delle holding estere e compliance CFC. In presenza di royalty infragruppo, i profili di transfer pricing si sovrappongono alla verifica dell’esimente e richiedono una valutazione coordinata.
La checklist documentale per tipologia di entità
La circ. Agenzia delle Entrate 27.12.2021 n. 18 fornisce, negli Allegati 4 e 5, un elenco esemplificativo della documentazione utile per dimostrare l’esimente. Si tratta di un catalogo non tassativo: l’Amministrazione finanziaria valuta la completezza e la coerenza complessiva del set documentale rispetto all’attività concretamente svolta dalla controllata, non la mera presenza di ciascun documento elencato. La distinzione fondamentale operata dalla circolare è tra entità che svolgono un’attività propriamente commerciale e holding o società che gestiscono attivi immobilizzati, per le quali sono previsti elementi di prova specifici e aggiuntivi.
Documenti per le entità commerciali operative
Per le controllate che svolgono attività commerciale o industriale in senso proprio, l’Allegato 4 della circ. 18/2021 individua la seguente documentazione di base:
| Categoria | Documento richiesto |
|---|---|
| Bilancio | Bilancio della società estera corredato, ove disponibile, della relativa certificazione da parte di un revisore locale |
| Struttura organizzativa | Descrizione della struttura organizzativa e delle concrete modalità operative della società estera, inclusa la composizione dell’organo amministrativo |
| Personale e locali | Contratti di locazione degli immobili e contratti di lavoro dei dipendenti; copia dei contratti di assicurazione relativi a dipendenti e uffici |
| Rapporti bancari locali | Conti correnti aperti presso istituti locali ed estratti conto bancari che attestino operatività locale effettiva |
| Autorizzazioni | Autorizzazioni sanitarie e amministrative relative all’attività e all’uso dei locali |
| Utenze | Copia delle fatture delle utenze elettriche e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati |
| Parti correlate | Descrizione analitica delle operazioni con parti correlate, inclusi contratti di servizio, royalty e finanziamenti infragruppo |
La documentazione deve essere predisposta e conservata prima dell’eventuale controllo, non assemblata in risposta all’avviso dell’Agenzia. La circ. 18/2021 (§ 11.1) precisa che l’onere probatorio in capo al socio residente non lede il principio di proporzionalità, configurandosi come espressione del principio di collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Documenti specifici per holding e entità non commerciali
Per le holding pure o le società che gestiscono attivi immobilizzati — tipicamente sub-holding lussemburghesi, olandesi o di altro Stato UE che detengono partecipazioni senza svolgere attività commerciale diretta — la circ. 18/2021 (Allegato 5) prevede elementi di prova aggiuntivi e in parte diversi rispetto a quelli delle entità commerciali. In questi casi la prova dello svolgimento di attività economica effettiva può essere resa direttamente dal soggetto controllante residente in Italia.
Gli elementi specifici richiesti includono la descrizione delle funzioni effettivamente esercitate dalla holding (gestione delle partecipazioni, coordinamento delle strategie di gruppo, attività di finanziamento infragruppo), la descrizione analitica degli asset detenuti in termini di rendimento, livello di rischio e liquidità, e la dimostrazione dell’autonomia decisionale dell’organo amministrativo estero, verificabile attraverso i verbali del CdA. Per le holding che ricorrono al regime sostitutivo al 15%, la documentazione probatoria dell’esimente si interseca con quella richiesta per l’accesso al regime opzionale e deve essere gestita in modo coordinato.
Tabella decisionale: tipologia di entità, documenti chiave e criticità AdE
La tabella che segue incrocia le principali tipologie di entità controllata estera con i documenti prioritari da predisporre e le criticità specifiche attese dall’Agenzia delle Entrate in sede di verifica. Lo schema è costruito sui chiarimenti della circ. 18/2021 (Allegati 4 e 5) e sulla prassi professionale.
| Tipologia di entità | Documenti prioritari | Criticità principali attese dall’AdE |
|---|---|---|
| Società commerciale operativa (produzione, distribuzione, servizi a terzi) | Bilancio certificato, contratti di lavoro, contratti con clienti terzi, autorizzazioni amministrative, utenze, estratti conto locali | Verifica che i clienti siano effettivamente terzi e non solo infragruppo; corrispondenza tra personale dichiarato e fatturato prodotto |
| Holding pura (detiene partecipazioni, non svolge attività commerciale diretta) | Verbali CdA con decisioni sostanziali, descrizione funzioni di gestione partecipazioni, profilo degli amministratori, assenza di contratti di management service con domiciliatarie | Autonomia decisionale del CdA estero; rischio che le decisioni strategiche siano adottate in Italia dalla controllante |
| Sub-holding con funzioni limitate (coordina il gruppo ma ha personale ridotto) | Organigramma dettagliato, job description dei dipendenti, contratti di servizio infragruppo con descrizione delle prestazioni effettive, documentazione transfer pricing | Proporzionalità tra personale presente e funzioni dichiarate; rischio che le funzioni sostanziali siano svolte dalla controllante italiana |
| Società di servizi infragruppo (eroga servizi esclusivamente a società del gruppo) | Contratti di servizio con descrizione analitica delle prestazioni, evidenza che i prezzi siano at arm’s length, personale qualificato per i servizi erogati, estratti conto locali | Assenza di clienti terzi; rischio che l’entità sia considerata priva di mercato autonomo; sovrapposizione con profili di transfer pricing |
I casi più frequenti che incontriamo nella pratica professionale
La casistica che emerge dall’attività di consulenza sul tema dell’esimente CFC è più articolata di quanto la norma lasci intendere. Le criticità operative non riguardano quasi mai la comprensione del requisito in astratto, ma la capacità di documentarlo in modo convincente prima che l’accertamento sia già avviato. I quattro scenari che seguono rappresentano le situazioni più ricorrenti, con le soluzioni operative adottate nella prassi professionale.
La holding lussemburghese con un solo amministratore e nessun dipendente
Un caso ricorrente è quello del socio italiano che detiene una holding lussemburghese costituita alcuni anni prima con funzione di sub-holding di un gruppo manifatturiero. La struttura ha un unico amministratore domiciliato in Lussemburgo — spesso un professionista locale che svolge la stessa funzione per decine di altre società — nessun dipendente proprio e un contratto di domiciliazione con una società di servizi fiduciari che fornisce anche la sede. Nella nostra esperienza, questa è la configurazione più frequentemente contestata dall’Agenzia delle Entrate, perché cumula tutti gli indicatori negativi: assenza di personale proprio, locali condivisi tramite domiciliataria, decisioni strategiche adottate di fatto in Italia. La soluzione operativa passa dalla nomina di almeno un amministratore esecutivo residente nel paese estero, dalla tenuta di verbali CdA sostanziali e dalla rinegoziazione del contratto di domiciliazione in termini che garantiscano spazi fisici effettivamente dedicati.
La società di servizi IT con personale ridotto rispetto al fatturato infragruppo
Un caso frequente nella pratica professionale riguarda società di servizi tecnologici localizzate in giurisdizioni a fiscalità ridotta — tipicamente Irlanda, Malta o Paesi Bassi — che erogano servizi di sviluppo software o licenze IP esclusivamente a società del gruppo italiano. La struttura ha tre o quattro dipendenti tecnici, ma il fatturato infragruppo è sproporzionato rispetto alle risorse umane presenti. L’Agenzia delle Entrate in questi casi concentra la verifica sulla proporzionalità tra personale e valore dei servizi erogati, contestando che le funzioni sostanziali di sviluppo siano in realtà svolte da dipendenti della controllante italiana. La documentazione difensiva richiede una mappatura funzionale dettagliata (chi fa cosa, dove e con quali strumenti), integrata da una documentazione transfer pricing che sostenga i prezzi praticati nelle transazioni infragruppo. La sovrapposizione tra esimente CFC e profili di transfer pricing rende indispensabile un approccio coordinato tra le due analisi.
L’interpello presentato sotto la vecchia disciplina con risposta negativa per assenza di radicamento
Un terzo scenario, che emerge con una certa frequenza nei gruppi con strutture estere risalenti, riguarda contribuenti che avevano presentato un interpello probatorio sotto la previgente disciplina CFC — quella in vigore fino al periodo d’imposta 2018 — e avevano ottenuto risposta negativa perché l’Agenzia delle Entrate aveva ritenuto non dimostrato il requisito del c.d. radicamento, ovvero la circostanza che l’attività della controllata si rivolgesse al mercato dello Stato di insediamento. Nella nostra esperienza, molti di questi contribuenti ignorano che il requisito del radicamento è stato eliminato dall’esimente unica introdotta dal D.Lgs. 142/2018: la risposta negativa precedente non preclude la presentazione di una nuova istanza, che andrà istruita sulla base dei criteri attuali. La circ. 18/2021 conferma espressamente che rimangono valide le sole risposte positive alla vecchia prima esimente, lasciando impregiudicata la possibilità di ripresentare l’istanza nei casi di risposta negativa motivata dal solo radicamento.
La stabile organizzazione estera in regime di branch exemption
Un caso operativamente complesso riguarda i soggetti residenti che hanno optato per il regime della branch exemption ex art. 168-ter del TUIR e che detengono stabili organizzazioni estere localizzate in giurisdizioni a fiscalità ridotta. In questa configurazione, ai sensi dell’art. 167 co. 3 lett. b) del TUIR, la stabile organizzazione esente può essere attratta alla disciplina CFC, con conseguente obbligo di dimostrare l’esimente dell’attività economica effettiva. Un aspetto che nella prassi genera frequenti errori è la sovrapposizione tra i requisiti per il riconoscimento della stabile organizzazione ai sensi della Convenzione contro le doppie imposizioni e quelli per la dimostrazione dell’esimente CFC: si tratta di verifiche distinte, che richiedono documentazione in parte diversa e devono essere gestite separatamente. La corretta impostazione del fascicolo probatorio in questi casi richiede un’analisi preventiva della struttura convenzionale applicabile, prima ancora di procedere con la raccolta documentale sull’attività effettiva.
Come dimostrare l’esimente: interpello probatorio e contraddittorio
La disapplicazione della disciplina CFC può essere ottenuta attraverso due percorsi alternativi: la via preventiva, con la presentazione dell’interpello probatorio prima della dichiarazione dei redditi, e la via successiva, in sede di contraddittorio anticipato con l’Agenzia delle Entrate in caso di controllo. I due percorsi non sono equivalenti sul piano del rischio: agire preventivamente consente di strutturare il fascicolo probatorio con il tempo necessario e di evitare l’incertezza del contraddittorio, mentre attendere il controllo espone al rischio che la documentazione raccolta ex post risulti meno convincente rispetto a quella predisposta sistematicamente nel corso degli esercizi.
L’interpello probatorio dopo il DL 84/2025
Il DL 17.6.2025 n. 84 ha modificato il co. 5 dell’art. 167 del TUIR introducendo il riferimento espresso all’interpello probatorio ex art. 11 co. 1 lett. e) della L. 212/2000. La modifica ha tuttavia generato un elemento di complessità applicativa rilevante: il nuovo interpello probatorio di cui alla lett. e) è riservato, ai sensi dell’art. 11 co. 2 della L. 212/2000, ai soggetti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo ex artt. 3 e ss. del D.Lgs. 218/2015 e ai soggetti che presentano l’interpello sui nuovi investimenti ex art. 2 del D.Lgs. 147/2015.
Ne consegue che per la generalità dei contribuenti, che non aderiscono all’adempimento collaborativo e non presentano interpelli su nuovi investimenti, la via preventiva dell’interpello probatorio risulta di fatto preclusa nella sua formulazione attuale, in attesa di chiarimenti ufficiali che definiscano il regime applicabile. Questo aspetto rende ancora più rilevante la predisposizione di un fascicolo documentale completo da conservare e aggiornare annualmente, da produrre in sede di eventuale contraddittorio.
Il contraddittorio anticipato: i 90 giorni per produrre la prova
In assenza di risposta favorevole all’interpello, l’art. 167 co. 11 del TUIR prevede che l’Agenzia delle Entrate, prima di emettere l’avviso di accertamento, notifichi al contribuente un avviso preventivo con cui concede 90 giorni per produrre le prove necessarie a dimostrare l’esimente. Si tratta di una fase di contraddittorio anticipato obbligatorio, che rappresenta l’unica sede in cui il socio residente può far valere la disapplicazione della disciplina in assenza di interpello preventivo accolto.
La documentazione deve essere prodotta dal socio residente controllante: la circ. 18/2021 (§ 11.1) chiarisce che questa impostazione non lede il principio di proporzionalità in materia di onere della prova, configurandosi come espressione del principio di collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria. Qualora l’Agenzia delle Entrate non ritenga idonee le prove addotte, è tenuta a darne specifica motivazione nell’avviso di accertamento (art. 167 co. 11 TUIR): un avviso privo di questa motivazione è viziato e impugnabile. I 90 giorni sono un termine perentorio e nella prassi professionale si rivelano spesso insufficienti per raccogliere documentazione estera: la predisposizione anticipata del fascicolo probatorio è pertanto la scelta difensiva più efficace.
Validità degli interpelli previgenti dopo il D.Lgs. 142/2018
La circ. 18/2021 (§ 12.3) ha chiarito che rimangono valide le risposte positive alle istanze di interpello presentate in vigenza della previgente disciplina CFC, quella in vigore fino al periodo d’imposta 2018, in cui era stata dimostrata la vecchia prima esimente, ovvero lo svolgimento di un’effettiva attività industriale o commerciale nel mercato dello Stato di insediamento. La continuità degli interpelli accolti è giustificata dalla circostanza che l’esimente attuale ha portata più ampia rispetto alla prima esimente previgente: chi ha dimostrato di più non è pregiudicato dalla riforma.
Il quadro è però più articolato per le risposte negative ottenute sotto la vecchia disciplina. Quando il rigetto era motivato esclusivamente dall’assenza del requisito di radicamento, ovvero dalla circostanza che l’attività della controllata non si rivolgeva al mercato dello Stato di insediamento, la presentazione di una nuova istanza è non solo possibile ma opportuna, poiché quel requisito non è più previsto dall’esimente unica. Più complessa è invece la posizione di chi aveva ottenuto risposta negativa all’interpello per le controllate in regime CFC non black list di cui al previgente co. 8-ter dell’art. 167 del TUIR, dove l’esimente richiedeva la dimostrazione dell’assenza di una costruzione artificiosa: la circ. 18/2021 non chiarisce esplicitamente se tali risposte negative conservino efficacia, rendendo prudente una valutazione caso per caso prima di procedere con l’auto-disapplicazione.
Obbligo di segnalazione in dichiarazione e regime sanzionatorio
Anche quando il socio residente ritiene di poter fare valere l’esimente e non procede all’imputazione per trasparenza del reddito della controllata estera, permane l’obbligo di segnalazione in dichiarazione della partecipazione nella società controllata estera. L’obbligo viene meno soltanto nei casi in cui la disciplina CFC sia stata applicata oppure non sia stata applicata per effetto di una risposta favorevole all’interpello probatorio. In tutti gli altri casi — inclusa l’auto-disapplicazione fondata sull’esimente — il quadro FC del modello Redditi deve essere compilato almeno nei righi FC1, FC2 e FC3, con l’indicazione dei dati della partecipata estera e del relativo utile o perdita (circ. Agenzia delle Entrate 35/2016, § 5.1).
La circ. 18/2021 (§ 7.1) chiarisce inoltre che, anche quando l’imputazione per trasparenza non abbia luogo, i redditi, le perdite e le eccedenze di interessi passivi e ROL “virtuali” della controllata estera possono comunque essere determinati, così da consentire il riporto in avanti delle perdite e delle altre eccedenze virtuali nei periodi d’imposta successivi. Si tratta di una facoltà che nella prassi viene spesso trascurata, con conseguente perdita di posizioni fiscali potenzialmente rilevanti.
Il regime sanzionatorio per omessa segnalazione
Il mancato rispetto dell’obbligo di segnalazione nella dichiarazione dei redditi determina l’applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 8 co. 3-quater del D.Lgs. 471/97, strutturata come segue:
| Parametro | Misura | Note operative |
|---|---|---|
| Base di calcolo | 10% del reddito imputabile | Parametrata al risultato d’esercizio della partecipata, non al reddito fiscale (circ. 18/2021, § 11.2) |
| Minimo | 1.000 euro | Si applica anche quando il reddito della controllata estera è negativo |
| Massimo (dal 1.9.2024) | 30.000 euro | Introdotto dal D.Lgs. 87/2024; per violazioni ante 1.9.2024 il massimo era 50.000 euro |
| Pluralità di CFC | Sanzione applicata per ciascuna CFC | Non calcolata a livello cumulativo: ogni omessa segnalazione è autonomamente sanzionata (circ. 18/2021, § 12.1) |
Un aspetto operativo rilevante riguarda i gruppi che detengono il controllo di più entità estere potenzialmente CFC: la sanzione non si calcola a livello cumulativo sull’intero reddito del gruppo estero, ma viene applicata separatamente su ciascun reddito prodotto dalle diverse controllate. In presenza di strutture con cinque o più entità estere in scope, l’omessa segnalazione può quindi generare un’esposizione sanzionatoria complessiva significativa, anche in presenza di risultati d’esercizio contenuti per ciascuna entità. La corretta mappatura delle partecipazioni estere potenzialmente soggette alla disciplina CFC, da effettuare prima della chiusura di ciascun esercizio, è pertanto una misura di compliance essenziale, distinta e preliminare rispetto alla valutazione sull’esimente.
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Valutare la tenuta dell’esimente richiede un’analisi della struttura organizzativa estera, della documentazione disponibile e dell’eventuale esposizione sanzionatoria. Ogni situazione va esaminata prima che arrivi l’avviso dell’Agenzia delle Entrate.
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No. Il requisito del radicamento territoriale — ovvero la necessità che l’attività si rivolgesse al mercato dello Stato di insediamento — è stato eliminato dal D.Lgs. 142/2018. La circostanza rimane valorizzata in sede di valutazione, ma non è più condizione necessaria per ottenere la disapplicazione.
La circolare AdE n. 18/2021 individua bilancio certificato, contratti di lavoro, contratti di locazione, estratti conto bancari locali, fatture delle utenze e descrizione delle operazioni con parti correlate. Per holding e entità non commerciali sono richiesti verbali del CdA e descrizione analitica delle funzioni di gestione.
L’omessa compilazione del quadro FC comporta una sanzione pari al 10% del risultato d’esercizio della controllata, con minimo di 1.000 euro e massimo di 30.000 euro per ciascuna entità non segnalata. La sanzione minima si applica anche in presenza di risultato negativo.
Il nuovo interpello probatorio ex art. 11 co. 1 lett. e) della L. 212/2000 è accessibile ai soli soggetti in regime di adempimento collaborativo e a chi presenta interpello sui nuovi investimenti. Per la generalità dei contribuenti la dimostrazione dell’esimente avviene in sede di contraddittorio anticipato, entro 90 giorni dall’avviso dell’Agenzia.
Sì. La circ. AdE n. 18/2021 prevede elementi di prova specifici per entità che non svolgono attività commerciale diretta. In questi casi la prova può essere fornita dal soggetto controllante e deve dimostrare autonomia decisionale del CdA estero, funzioni di gestione delle partecipazioni effettivamente svolte e asset descritti per rendimento, rischio e liquidità.