Cessioni intracomunitarie di beni soggetti a lavorazione in Italia: la prova del trasporto non decorre dal passaggio di proprietà del bene ma dal suo definitivo invio all'estero. Da questo momento inizia a decorrere il termine di 90 giorni per la prova del trasporto. Risposta a Interpello n. 65/E/26.
Nelle cessioni intracomunitarie di beni soggetti a lavorazione in Italia, il termine di 90 giorni per la prova del trasporto decorre dalla consegna della merce per il suo "definitivo invio" all'estero. Non rileva il momento in cui si perfeziona il passaggio di proprietà. Il principio è stato sancito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 65 del 2026.
Cessioni intra-UE e sanzione dei 90 giorni: il contesto normativo Il D.Lgs. n. 87/2024 ha introdotto, con efficacia dal 1° settembre 2024, un nuovo e severo impianto sanzionatorio per le operazioni intracomunitarie. Il legislatore ha allineato la disciplina delle cessioni intra-UE in regime di non imponibilità a quella già vigente per le esportazioni dirette. Nella nostra pratica professionale, notiamo come le ispezioni fiscali si stiano concentrando proprio sul rigido rispetto di queste nuove tempistiche di trasferimento fisico della merce. Trasporto a cura dell'acquirente e rischio del 50% La stretta normativa colpisce specificamente le cessioni in cui il trasporto avviene a cura del cessionario estero o di un terzo da lui incaricato (come nelle classiche clausole Ex Works). In questi casi, il cedente italiano subisce una sanzione pari al 50% dell'imposta. La penalità scatta qualora il bene non risulti pervenuto nello Stato membro di destinazione entro novanta giorni dalla consegna. L'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 471/97 fissa quindi una scadenza perentoria per l'acquisizione della prova documentale di uscita dei beni dal territorio dello Stato. Lavorazione dei beni in Italia: da quando decorre il termine? (Interpello n. 65/2026) Il passaggio di proprietà non fa scattare in automatico il cronometro dei 90 giorni per l'uscita fisica della merce. Spesso, in ambito manifatturiero, i beni venduti necessitano di complesse lavorazioni prima di poter essere effettivamente spediti. L'Agenzia delle Entrate ha risolto questo disallineamento temporale con la risposta a interpello n. 65 del 4 marzo 2026. Caso pratico: assemblaggio ultrannuale e trasferimento fisico differito Un'azienda italiana (Alfa) cede un macchinario industriale da 500.000 euro a una controparte residente (Beta), la quale lo rivende a un cliente in Germania (Gamma) con clausola di installazione in loco. Beta acquisisce la proprietà del bene mentre questo si trova ancora in fase di assemblaggio nello stabilimento di Alfa. Il processo produttivo dura 14 mesi. Applicando meccanicamente la norma, la sanzione del 50% scatterebbe prima ancora della fine dei lavori. L'Agenzia chiarisce invece che il trasferimento è fisicamente impossibile fino all'ultimazione dell'opera. Il termine dei 90 giorni rimane sospeso per tutta l...
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