La doppia iscrizione INPS per il socio amministratore è legittima solo se l'Istituto fornisce la prova rigorosa di un'attività operativa abituale e prevalente, distinta dalla funzione gestoria. Con la Sentenza n. 3959/2025, la Corte d'Appello di Roma ha stabilito che le mansioni di supervisione e coordinamento non giustificano l'iscrizione d'ufficio alla Gestione Commercianti, ponendo l'onere probatorio interamente a carico dell'INPS.
È l'incubo ricorrente di ogni socio amministratore di SRL: ricevere un accertamento INPS che, ignorando il ruolo gestionale, iscrive d'ufficio il socio anche alla Gestione Commercianti. Il risultato è una doppia imposizione contributiva spesso insostenibile, basata sulla presunzione che "amministrare" significhi automaticamente "lavorare in azienda". La recente Sentenza n. 3959 della Corte d'Appello di Roma (pubblicata il 26/11/2025) segna però un punto di svolta decisivo, ribaltando l'approccio inquisitorio dell'Istituto. I giudici hanno stabilito un principio chiaro: in una società strutturata, la supervisione e le scelte strategiche non costituiscono attività lavorativa operativa, e l'onere di provare il contrario spetta esclusivamente all'INPS. Analizziamo nel dettaglio perché questa pronuncia cambia le regole del gioco per le PMI.
La sentenza: l'attività di gestione non è "lavoro operativo" Per comprendere la portata della decisione, dobbiamo partire dalla definizione chiave che spesso l'INPS tende a dilatare impropriamente. Abitualità e prevalenza: L'obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti per un socio amministratore scatta solo se quest'ultimo partecipa al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza (art. 1, co. 208, L. 662/96). Tale partecipazione deve essere ontologicamente distinta dall'attività di amministratore: deve consistere in mansioni esecutive o operative nel ciclo produttivo, diverse dal mero coordinamento o dalla rappresentanza legale. Il "muro" tra gestione e operatività La Corte d'Appello ha accolto il ricorso di un'amministratrice di una SRL nel settore abbigliamento, annullando la pretesa contributiva dell'INPS. L'errore dell'Istituto? Aver confuso due piani distinti:
Attività gestoria (esente da Gestione Commercianti): Comprende scelte strategiche, rapporti con i fornitori, supervisione dei conti e assunzione di decisioni direzionali. Queste funzioni rientrano nel mandato di amministratore e sono già coperte dalla Gestione Separata. Attività lavorativa (soggetta a doppia iscrizione): Riguarda l'esecuzione materiale (es. stare alla cassa, servire i clienti, gestire il magazzino).
Nel caso specifico, l'INPS non aveva fornito la "prova rigorosa" di attività esecutive aggiuntive, limitandosi a presumere l'operatività sulla base della carica rivestita. Il ruolo cruciale dell'organigramma aziendale Un passaggio fondamentale della sentenza riguarda la struttura organizzativa. I giudici hanno valorizzato il fatto che la SRL disponesse di figure intermedie (responsabili di reparto, res...
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