Il nuovo decreto correttivo introduce limiti percentuali alle richieste di incremento reddituale dell’Amministrazione finanziaria, differenziati in base al punteggio di affidabilità fiscale. Una mossa strategica per incentivare le adesioni al CPB.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il decreto legislativo correttivo della riforma fiscale che introduce significative modifiche al concordato preventivo biennale (CPB), strumento antievasione introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024. Tra le novità più rilevanti, l’introduzione di tetti massimi alle proposte di incremento reddituale che l’Agenzia delle Entrate può avanzare ai contribuenti, differenziati in base al punteggio ISA (Indici Sintetici di Affidabilità ). Questa modifica rappresenta una risposta diretta alle richieste del Parlamento e mira a rendere più attraente l’adesione al concordato per le partite IVA (sono oltre 2,2 milioni quelle che lo scorso anno non hanno aderito).
Ci sono anche ulteriori novità che impattano sui meccanismi operativi di funzionamento del concordato, che devono essere valutati in virtù della possibile scelta di adesione.
Indice degli Argomenti
- Il sistema dei limiti percentuali basati sul punteggio ISA
- Il calcolo delle soglie con un esempio
- Modifiche all’imposta sostitutiva
- Nuove regole per professionisti e società professionali
- Modifiche alle cause di cessazione e decadenza
- Abrogazione per il regime forfettario
- Confermato il differimento del termine di adesione al 30 settembre
Il sistema dei limiti percentuali basati sul punteggio ISA
Il decreto correttivo introduce un meccanismo di limitazione delle proposte dell’Agenzia delle Entrate articolato su tre fasce di punteggio ISA, con percentuali inversamente proporzionali al livello di affidabilità fiscale del contribuente.
Per i contribuenti con punteggio ISA pari a 10, considerati massimamente affidabili, il limite di eccedenza rispetto al reddito dichiarato nell’anno precedente è fissato al 10%. La fascia intermedia, compresa tra 9 e 10 punti ISA, prevede un limite del 15%. Infine, per i soggetti con punteggio superiore a 8 ma inferiore a 9, la soglia massima sale al 25%.
Questo sistema rappresenta un bilanciamento tra l’esigenza di incentivare l’emersione del sommerso e il riconoscimento dell’affidabilità storica dei contribuenti. Come specificato dalla Relazione illustrativa al decreto, qualora la proposta formulata considerando queste limitazioni risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali previsti dalla metodologia di calcolo del CPB, le limitazioni stesse non trovano applicazione.
Il calcolo delle soglie con un esempio
Per comprendere l’impatto pratico di queste modifiche, consideriamo un contribuente che ha dichiarato nell’anno precedente un reddito di 80.000 euro. Se il suo punteggio ISA è pari a 8, l’Agenzia delle Entrate potrà proporre un incremento massimo di 20.000 euro (25% di 80.000), portando il reddito concordato a 100.000 euro. Nel caso di un contribuente con voto 10, invece, l’incremento massimo sarà limitato a 8.000 euro (10% di 80.000), per un reddito concordato di 88.000 euro.
Il reddito di riferimento per il calcolo delle percentuali è quello risultante dalle rettifiche previste dagli articoli 15 e 16 del D.Lgs. 13/2024, che il decreto correttivo integra includendo anche la maggiorazione del costo del lavoro per le nuove assunzioni (120%/130%) di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023.
Modifiche all’imposta sostitutiva
Parallelamente all’introduzione dei tetti percentuali, il decreto correttivo modifica significativamente il regime dell’imposta sostitutiva previsto dall’art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024. Le aliquote agevolate del 10%, 12% o 15%, differenziate in base al punteggio ISA, potranno essere applicate solo fino al raggiungimento di un tetto massimo di 85.000 euro di incremento reddituale. L’obiettivo del Governo, in questo caso, è quello di evitare vantaggi sproporzionati per chi decide di aderire.
Per la parte eccedente tale soglia, si applicheranno le aliquote ordinarie: 43% per i soggetti IRPEF e 24% per quelli IRES. Questa modifica ha effetto a partire dalle adesioni per il biennio 2025-2026, purché non esercitate prima dell’entrata in vigore del decreto. Per questo, occorrerà effettuare simulazioni e calcoli con molta cura.
Nel caso di contribuenti in regime di trasparenza fiscale, la verifica del superamento della soglia di 85.000 euro avviene a livello della società o associazione, indipendentemente dalla quota di eccedenza imputata ai singoli soci o associati.
Nuove regole per professionisti e società professionali
Il decreto introduce importanti modifiche per i professionisti che dichiarano redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54, comma 1, del TUIR e per le associazioni professionali, le società tra professionisti o le società tra avvocati. Dal CPB 2025-2026, l’adesione al concordato sarà possibile solo nel caso in cui la scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.
Questa modifica introduce un principio di coerenza: eventuali cause di cessazione che riguardano il singolo professionista comporteranno automaticamente la cessazione del CPB anche per l’associazione o la società di cui fa parte, e viceversa.
Modifiche alle cause di cessazione e decadenza
Il decreto correttivo interviene anche su specifiche cause di cessazione del concordato. In particolare, viene chiarita attraverso una norma di interpretazione autentica la portata dell’art. 21, comma 1, lett. b-ter) del D.Lgs. n. 13/2024, precisando che le operazioni di conferimento rilevanti ai fini della cessazione del CPB sono solo quelle aventi per oggetto un’azienda o un ramo d’azienda, escludendo quindi i conferimenti in denaro da parte dei soci.
Significativa anche la modifica alla causa di decadenza prevista dall’art. 22, comma 1, lett. e), che prevede la cessazione del concordato per entrambi i periodi d’imposta in caso di omesso versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato. Il decreto specifica che la decadenza si verifica solo qualora il versamento non avvenga entro sessanta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario, risolvendo possibili complessità operative.
Abrogazione per il regime forfettario
Il decreto conferma l’abrogazione del concordato preventivo biennale per i contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014, la cui applicabilità rimane limitata al solo 2024.
Confermato il differimento del termine di adesione al 30 settembre
Viene inoltre confermato il differimento del termine per l’adesione al concordato, che passa dal 31 luglio al 30 settembre (o dall’ultimo giorno del settimo all’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta). Non ci sarà , questa volta, alcuna possibilità di ravvedimento speciale (sanatoria dei redditi pregressi) per le nuove adesioni.