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Come si costituisce la società tra professionisti?

Fisco NazionaleDiritto societarioCome si costituisce la società tra professionisti?

Le società tra professionisti (STP) sono costituite per l'esercizio in via esclusiva di attività professionali regolamentate in ordini professionali: requisiti, regime fiscale e analisi del quadro normativo di riferimento.

La società tra professionisti (STP) è una società che ha per oggetto l’esercizio di attività professionali per le quali sia prevista l’iscrizione in albi o elenchi regolamentati.

La normativa che disciplina questo tipo societario è contenuta nell’art. 10, co. 3 – 8 della Legge n. 183/11 e dal D.M. 34/2013. Attraverso queste disposizioni si è arrivati al superamento del divieto di esercizio in forma societaria delle professioni protette. Quindi, sostanzialmente più professionisti possono costituire una società (tra professionisti), nella forma di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) e cooperative per l’esercizio di attività professionale. Esercitando sotto forma di SRL o SPA è possibile operare anche in forma individuale.

Tre le attività professionali regolamentate in ordini professionali, rientrano, per esempio, quella di dottore commercialista ed esperto contabile, le professioni tecniche (ingegnere, architetto, geometra) le professioni sanitarie (medico-chirurgo, farmacista, infermiera professionale, levatrice, fisioterapista etc…).

Cosa è una società tra professionisti?

La disciplina delle società tra professionisti, è contenuta nelle norme del codice civile dettate per il tipo sociale prescelto dai soci, non costituendo una tipologia di società a sè stante, con l’eccezione delle norme introdotte in relazione al loro particolare oggetto sociale. Il co. 3 dell’art. 10 Legge n. 183/2011 stabilisce che:

“E’ consentita la costituzione di societa’ per l’esercizio di attivita’ professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile”

La norma indica, pertanto, due caratteristiche che dovrà avere la società:

  • Esercitare una o più attività professionali regolamentate;
  • Essere costituita in una delle forme societarie già previste nel nostro ordinamento.

La società tra professionisti possono essere:

  • Mono-disciplinari, qualora l’oggetto sociale preveda l’esercizio di una sola attività professionale;
  • Multi-disciplinari, qualora, l’oggetto sociale preveda l’esercizio di più attività professionali.

È escluso dall’ambito di applicazione della società l’esercizio delle professioni “non protette”, ovvero le professioni non organizzate in ordini o collegi professionali. Questo tipo di società non può avere per oggetto l’esercizio di attività professionali non organizzate in ordini e collegi, e gli esercenti una professione non protetta non possono partecipare a una società tra professionisti quale soci professionisti. Non è possibile utilizzare la forma della SRL semplificata, in quanto non vi è compatibilità con le indicazioni richieste per la società tra professionisti.

Tipologie societarie per la STP: la SRL tra professionisti

La STP sotto forma di Società a Responsabilità Limitata (SRL) è una forma societaria che permette ai professionisti di esercitare la loro attività in modo collettivo, mantenendo al tempo stesso i benefici di una struttura societaria. In molti paesi, questa opzione è stata introdotta per offrire ai professionisti una maggiore flessibilità e protezione.

La società tra professionisti non costituisce un tipo di società a sé stante. Come detto, questa è disciplinata dalle norme del codice civile dettate per il tipo sociale prescelto dai soci, con la sola eccezione delle norme specificamente introdotte dalla legge in relazione al loro particolare oggetto sociale.

Questo tipo di società possono dunque essere costituite nella forma di società di persone (società semplici, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), società di capitali (società a responsabilità limitata, società per azioni, società in accomandita per azioni) oppure società cooperative. Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre, coerentemente con quanto previsto dal codice civile, che ammette le società cooperative con tre soli soci, se sono tutti persone fisiche (art. 2521 del codice civile).

Queste società possono essere costituite anche nella forma di SRL con capitale compreso inferiore a 10.000 euro (dunque anche di 1 euro), mentre non è possibile utilizzare la forma della SRL semplificata. Questo, in quanto lo statuto standard previsto per questa forma societaria non è compatibile con le indicazioni richieste per la società tra professionisti. Il tipo sociale può essere scelto liberamente dai soci, tenendo presenti le conseguenze sul regime di responsabilità personale per le obbligazioni sociali, l’ammontare richiesto per il capitale sociale e le diverse regole sul funzionamento della società.

Altre forme giuridiche per l’esercizio di professioni intellettuali legate ad albi professionali

Rimangono in vigore, in deroga alla nuova normativa generale, le norme speciali che disciplinano le società tra farmacisti, le società di ingegneria e le società tra avvocati.

Le società tra farmacisti (art. 7 della legge 8 novembre 1991 n. 362) attualmente possono essere costituite solo nella forma di società di persone o società cooperative a responsabilità limitata, ma la proposta avanzata dal governo apre anche alle società di capitali, i cui soci non dovranno più essere necessariamente farmacisti. Sarà eliminato anche l’obbligo che a dirigere la farmacia sia un farmacista socio.

Le società per l’esercizio dell’attività di ingegneria (art. 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e in particolare per l’esecuzione di studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale, possono essere costituite nella forma di “società di ingegneria” (società di capitali o società cooperative a cui possono partecipare anche soggetti non professionisti, senza alcun limite specifico) oppure di “società di professionisti” (società di persone o di società cooperative, costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali). Con la legge sulla concorrenza 2015 sarà probabilmente introdotta una norma interpretativa che eliminerà ogni dubbio sulla possibilità che le società di ingegneria assumano incarichi anche da soggetti privati.

La società tra avvocati è disciplinata dalla legge 4 agosto 2017, n. 124 (la “legge sulla concorrenza“) che prevede la possibilità di esercizio in forma societaria della professione forense. Si tratta di una società che può essere indifferentemente una società di persone, una società di capitali (SRL o SPA tra avvocati) oppure una società cooperativa, così come d’altronde è previsto dalla legge 183/2011 in ordine alle STP diverse da quelle tra avvocati.

Inoltre, rimane sempre aperta la possibilità di costituire uno studio associato tra professionisti. Per approfondire: “Come costituire uno studio associato?“.

Quali sono le caratteristiche della società tra professionisti?

L’atto costitutivo delle società deve prevedere:

  • L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
  • L’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri UE, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero di soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o con una partecipazione minoritaria, o per finalità di investimento, fermo restando il divieto per tali soci di partecipare alle attività riservate e agli organi di amministrazione della società; in ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci;
  • I criteri e le modalità affinché l’esecuzione dell’incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l’esercizio della prestazione professionale richiesta;
  • Le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.
  • La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l’indicazione di società tra professionisti;
  • I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine, mentre la società è soggetta al regime disciplinare dell’ordine al quale risulta iscritta;
  • La società può essere costituita anche per l’esercizio di più attività professionali;
  • Sono fatti salvi i diversi modelli societari già vigenti al momento dell’entrata in vigore delle norme che disciplinano le STP (quindi, tra le altre cose, restano valide le strutture organizzate sotto forma di associazione professionale);
  • Nell’atto costitutivo deve essere indicata la stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile del professionista per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale;
  • Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate.

Caratteristiche della società tra professionisti: tabella

CONTENUTO DELL’ATTO COSTITUTIVO
Possono assumere la qualifica le società il cui atto costitutivo prevede:
– L’esercizio in via esclusiva dell’attività professionale da parte dei soci;
– Un numero di soci professionisti e la partecipazione al capitale dei professionisti tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni dei soci;
– I criteri e le modalità per l’esecuzione dell’incarico conferito deve essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti;
– La stipula di una polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per dai causati ai clienti nell’esercizio dell’attività.
SOCI
Possono entrare a far parte della società come soci professionisti:
– I professionisti iscritti ad Ordini, albi e Collegi, anche in differenti sezioni;
– I cittadini di Stati membri UE in possesso del titolo di studio abilitante;
– Soggetti non professionisti:
– Per prestazioni tecniche;
– Per finalità di investimento “soci di capitale”.
PARTECIPAZIONE ALLA SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI E INCOMPATIBILITA’
La partecipazione di un professionista a una STP è incompatibile con la partecipazione ad altra STP.
REGIME DISCIPLINARE
I professionisti sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, mentre la società è soggetta al regime disciplinare dell’Ordine al quale risulta iscritta.

Incompatibilità

La legge prevede che la partecipazione ad una società è incompatibile con la partecipazione ad altra STP. Questa limitazione trova applicazione per tutti i soci, anche ai soci per prestazioni tecniche o con finalità di investimento.

Il socio per finalità d’investimento può far parte di una società professionale solo quando:

  • È in possesso dei requisiti di onorabilità previsti per l’iscrizione all’albo professionale cui la società è iscritta;
  • Non abbia riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione;
  • Non sia stato cancellato da un albo professionale per motivi disciplinari.

Le incompatibilità riguardano anche ai legali rappresentanti e agli amministratori delle società, le quali rivestono la qualità di socio per finalità d’investimento di una società professionale.

Numero di soci professionisti e partecipazione al capitale sociale

Il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10, co. 4, lett. b) della Legge n. 183/11).

Questa disposizione, tuttavia, lascia aperta la possibilità di attribuire azioni prive del diritto di voto, anche in misura superiore al terzo del capitale sociale. Tuttavia, qualora la condizione della maggioranza dei 2/3 venga meno, si verifica una causa di scioglimento della società ed il Consiglio dell’Ordine o il Collegio professionale presso il quale la società è iscritta devono procedere alla cancellazione della stessa dall’albo.

Vantaggi della STP

Ecco una tabella che elenca i vantaggi principali di una STP:

VantaggiDescrizione
Limitazione della ResponsabilitàI soci hanno una responsabilità limitata al capitale investito nella società. Questo riduce il rischio personale in caso di problemi legali o debiti della società.
Immagine ProfessionaleUna STP può presentare un’immagine più professionale e strutturata rispetto all’esercizio individuale, aumentando la credibilità agli occhi dei clienti e dei partner.
Condivisione delle RisorseLa collaborazione permette di condividere risorse come spazi, attrezzature, personale e competenze, ottimizzando i costi e migliorando l’efficienza.
Diversificazione dei ServiziLa STP può offrire una gamma più ampia di servizi grazie alla combinazione delle diverse competenze e specializzazioni dei soci.
Gestione Fiscale OttimizzataPossibilità di una gestione fiscale più efficiente, con potenziali vantaggi in termini di tassazione sui redditi e deduzioni fiscali.
Crescita e ScalabilitàMaggiori opportunità di crescita e scalabilità dell’attività, attraverso l’attrazione di nuovi soci e l’ampliamento dei servizi offerti.
Successione e ContinuitàLa STP, avendo una personalità giuridica distinta, può sopravvivere ai singoli soci, facilitando la pianificazione della successione e garantendo la continuità dell’attività.
Accesso a FinanziamentiMaggiore facilità nell’accedere a finanziamenti, crediti o investimenti, grazie alla struttura societaria e alla maggiore stabilità finanziaria.
Rete ProfessionaleCreazione di una rete professionale solida, con l’opportunità di collaborazioni interne ed esterne, scambio di conoscenze e sviluppo di sinergie.
Separazione tra Vita Professionale e PersonaleChiara distinzione tra le finanze e le responsabilità professionali e quelle personali dei soci.

Come si costituisce una società tra professionisti?

La società tra professionisti deve essere iscritta nella sezione speciale del Registro Imprese. Nel certificato di iscrizione al Registro Imprese deve essere riportata la specifica qualifica. La stessa deve essere iscritta in una sezione speciale degli albi o dei registri tenuti presso l’ordine o il collegio professionale di appartenenza dei soci professionisti.

Per quanto concerne la procedura da seguire per l’iscrizione, viene previsto che:

  • La domanda deve essere fatta al consiglio dell’ordine o del collegio professionale nella cui circoscrizione è posta la sede legale della società ed è corredata della seguente documentazione:
    • Atto costitutivo e statuto della società in copia autentica;
    • Certificato di iscrizione nel registro delle imprese;
    • Certificato di iscrizione all’albo, elenco o registro dei soci professionisti che non siano iscritti presso l’ordine o il collegio cui è rivolta la domanda;
  • La società costituita nella forma della società semplice può allegare alla domanda di iscrizione, in luogo dell’atto costitutivo e dello statuto, una dichiarazione autenticata del socio professionista cui spetti l’amministrazione della società;
  • Il consiglio dell’ordine o del collegio professionale, verificata l’osservanza delle disposizioni di legge, iscrive la società professionale nella sezione speciale dell’albo curando l’indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell’oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni;
  • L’iscrizione deve essere annotata nella sezione speciale del Registro Imprese su richiesta di chi ha la rappresentanza della società;
  • Le eventuali variazioni dei dati, le deliberazioni che importano modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto e le modifiche del contratto sociale, che importino variazioni della composizione sociale, vanno comunicate all’ordine o al collegio competenti, i quali provvedono alle relative annotazioni nella sezione speciale dell’albo o del registro.

La trasformazione di associazione professionale in società tra professionisti

Una parte della giurisprudenza ritiene invece assimilabile l’associazione professionale alla società semplice, in quanto svolge un’attività economica ma non commerciale. È possibile effettuare una trasformazione dell’associazione professionale in società tra professionisti, secondo le modalità della trasformazione eterogenea atipica, con il consenso di tutti gli associati e con gli effetti di cui all’art. 2498 c.c.

L’amministrazione della società

Lo statuto della società può determinare la composizione numerica e personale dell’organo amministrativo. In generale, l’amministrazione e la rappresentanza della società possono essere regolate in conformità alla disciplina del tipo sociale prescelto in sede di costituzione. Pertanto, in mancanza di limiti imposti dalla legge, l’amministrazione può essere affidata:

  • Sia ai soci non professionisti. Tuttavia, devono essere rispettate le condizioni previste dall’art. 6, co. 3 e 4 del DM n. 34/13;
  • Sia a soggetti estranei alla compagine sociale.

Fiscalità diretta della società

La Legge n. 183/2011 non disciplina il regime fiscale delle società professionali. Questo significa che la disciplina fiscale delle società tra professionisti è contenuta nel TUIR. Il primo aspetto da evidenziare è che questo tipo di società può essere costituita secondo i modelli societari, ovvero nelle forme tipiche delle società che sono produttive di reddito di impresa. Tuttavia, la qualifica di società tra professionisti è legata al requisito di esercizio in via esclusiva di attività professionali regolamentate (ovvero attività produttive di redditi da lavoro autonomo).

Questa problematica ha rappresentato un problema non di poco conto. Sul punto occorre segnalare la risposta ad interpello n. 107/E/2018 (quesito n. 3) secondo la quale occorre prestare riferimento agli art. 6, co.3 e 81 del TUIR. Questo significa che:

  • Il reddito delle società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) in contabilità ordinaria è sempre considerato reddito di impresa (da qualsiasi fonte provenga), con applicazione del principio di competenza;
  • Il reddito delle società commerciali (Snc, Sas, Srl, Spa e Sapa) in contabilità semplificata, viene determinato secondo il criterio di cassa di cui all’art. 66 del TUIR, al fine di determinare il reddito di impresa.

Sui criteri di collegamento del reddito della società tra professionisti è intervenuta (a conferma) anche la risposta ad interpello n. 128/E/2018. L’unica eccezione a queste disposizioni deriva dalla società semplice tra professionisti. In questo caso (non trattandosi di società che può svolgere attività commerciale), il reddito rientra tra quelli di lavoro autonomo (come avviene per gli studi associati).

Focus sul reddito di impresa per le STP

Il documento redatto dalla Fondazione dei dottori commercialisti sulla STP effettua un focus sull’applicazione del criterio di competenza nella determinazione del reddito delle STP che operano come società di capitali. In buona sostanza, l’applicazione del principio di competenza comporta la rilevazione dei ratei e risconti attivi e passivi, dei crediti e dei relativi fondi di svalutazione, dei fondi per i rischi professionali derivanti da potenziali richieste di risarcimento del danno da parte di clienti o di terzi e, più in generale, il rispetto di una serie di regole proprie del reddito di impresa differenti da quelle previste per i redditi di lavoro autonomo.

Questo significa che lo studio professionale che intende adottare la veste giuridica di STP costituita nella forma di società di capitali o società cooperativa è tenuto a dotarsi di una organizzazione interna che preveda un sistema di rilevazione dei tempi di lavoro (time sheet) dedicati da professionisti, collaboratori e personale dipendente alle singole pratiche. La rilevazione di tali tempistiche è infatti indispensabile per poter impostare una contabilità di tipoindustriale” dello studio-STP, anche al fine di valorizzare correttamente le prestazioni in corso alla data di chiusura dell’esercizio sociale.

Compensi ai soci come reddito da lavoro autonomo

Così come avviene per gli studi associati anche nelle società tra professionisti si deve analizzare il problema della remunerazione dei soci (oltre che mediante la partecipazione all’utile annuale) ma anche a fronte della fatturazione che viene da loro emessa nei confronti della società (metodo solitamente seguito per la remunerazione dei soci più giovani). In questo caso:

  • I compensi erogati dalla società tra professionisti ai soci per le prestazioni d’opera effettuate sono da qualificarsi come reddito da lavoro autonomo (art. 53 del TUIR). Questo significa che su tali compensi deve essere applicata la ritenuta di acconto del 20% (ex art. 25 del DPR n. 600/73). Questo è quanto previsto dalla risposta ad interpello n. 128/E/2018. Tali compensi sono deducibili dal reddito di impresa della STP.

Occorre considerare, tuttavia, che vi possono essere eccezioni. Infatti, con l’interpello n. 904-1126/2017 la DRE Lombardia ha affermato alcune considerazioni importanti che riguardano le STP costituite nella forma di SRL:

  • Il compenso erogato al socio non amministratore (professionista senza partita Iva) rientra tra i redditi di capitale, ex art. 44, co. 1 lett. e) del TUIR;
  • Il compenso erogato al socio per l’attività di amministratore (professionista senza partita Iva) deve essere qualificato come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, ex art. 50, co. 1 lett. c-bis) del TUIR.

Il socio professionista senza partita iva 

I soci professionisti delle Società tra professionisti (STP), i quali adottano il modello societario delle società di capitali, possono non essere titolari di partita Iva individuale nel caso in cui la loro attività professionale si esaurisca nella società stessa. 

Ad affermarlo è stata la Direzione Regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate, la quale a seguito di un interpello si è così pronunciata. 

Il caso in esame comprendeva una società di professionisti che svolge consulenza del lavoro, ma ha interessato una platea di professionisti più ampia, che in seguito alla risposta dell’Agenzia delle Entrate ha potuto dar vita a realtà simili. 

Si parla di Stp nelle quali possono essere compresi, non solo soci professionisti con partita iva personale, ma anche tutti quei professionisti iscritti ad un Ordine o Albo che fino ad ora esercitavano la loro attività sotto forma di lavoratore dipendente. 

Questo permette il rilancio dell’attività delle Stp anche a soggetti non titolari di partita iva. 

Quanto conferma l’Ade è che le società tra professionisti non costituiscono un genere autonomo con causa propria, ma appartengono alle società regolamentate dalla normativa societaria, da questo si evince che il reddito complessivo delle stp prodotto da tutti i professionisti che ne fanno parte sarà considerato reddito d’impresa. 

Conseguentemente nel caso di compensi erogati dalla stp al socio non titolare di partita iva per l’attività di amministratore saranno qualificati come reddito assimilato ai redditi di lavoro di dipendente

Ricordiamo che la disciplina generale in materia di società, pone l’obbligo che la società stessa debba essere costituita da almeno tre soci. 

I soci come abbiamo già detto possono essere soci professionisti, oppure non professionisti.

La maggioranza dei soci professionisti e non professionisti 

È opportuno precisare che nel caso di una società tra professionisti formata da 3 soci, 2 professionisti e 1 non professionista, i 2/3 del capitale sociale deve appartenere ai soci professionisti, considerati “per teste” questo è quanto deciso dal Tribunale di Treviso con l’ordinanza 3438 del 24 settembre 2018, a seguito dell’interpretazione dell.art.10 Legge n. 183/2011. 

Si deve considerare che il legislatore nel cercare di dare una disciplina alle stp ha dovuto tenere presente le discipline che regolano tutti i tipi societari, cercando di far calzare ogni stp con il tipo societario prescelto, da questo derivano i vuoti normativi e le diverse interpretazioni. 

E’ proprio per questo motivo che la disciplina rimane ancora molto farraginosa, come nel caso precedentemente esposto, riguardante l’interpretazione dell’art. 10 Legge 183/2011. 

Il Tribunale di Treviso si è pronunciato, dando la sentenza precedentemente esaminata, per la quale il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni e decisioni dei soci. 

Decidere di creare una stp, o uno studio associato è sicuramente vantaggioso in termini di spesa, per tutti i professionisti che ne fanno parte, permettendo di ammortizzare i costi, e di offrire servizi completi ai propri clienti nel caso di stp multidisciplinari. 

Nonostante siano ancora poco diffuse le STP godono di una versatilità e adattabilità a varie situazioni, permettendo di modellare, secondo la realtà e l’idea di business dei professionisti, una società che più si adatti alle loro esigenze, questo è ciò che le contraddistingue da altre forme di collaborazione tra professionisti.

Confronto tra studio professionale e società tra professionisti

CriteriSocietà tra Professionisti (STP)Studio Associato
DefinizioneEntità giuridica con personalità giuridica propria, in cui i professionisti collaborano per offrire i loro servizi.Associazione di professionisti che collaborano senza costituire una persona giuridica separata.
Personalità GiuridicaSì, ha una personalità giuridica distinta dai suoi membri.No, non ha una personalità giuridica distinta dai suoi membri.
ResponsabilitàLimitata alla quota di partecipazione, a meno che non sia previsto diversamente dallo statuto.Solitamente illimitata e solidale tra i membri, a meno che non sia regolamentato diversamente.
FiscalitàImposizione fiscale a livello societario e poi a livello personale sui dividendi distribuiti ai soci.I redditi sono attribuiti direttamente ai singoli professionisti e tassati come redditi personali.
GestioneGestita in base alle regole stabilite nello statuto e nei patti sociali.Gestione più flessibile, spesso basata su accordi informali o contratti di associazione.
Registrazione e FormalitàNecessità di registrazione al registro delle imprese e adempimenti formali più complessi.Minori requisiti formali e di registrazione, dipendenti dalla legislazione locale.
Trasferimento di PartecipazionePossibile, secondo le regole stabilite nello statuto.Più complicato, poiché legato ai rapporti personali tra i membri.
Immagine e Percezione EsternaPercezione come entità più formale e strutturata.Percezione come unione più informale di professionisti.

Costituire una società tra professionisti è conveniente?

La possibilità di operare in forma societaria è una possibilità concreta che molti professionisti dovrebbero applicare concretamente. L’esercizio della forma associata della libera professione da una parte assicura la possibilità di offrire una certa pluralità di servizi multidisciplinari. Ad esempio, per dei professionisti che vogliono associarsi la possibilità di costituire una società tra professionisti sotto forma di SRL permette di avere minori responsabilitàmaggior tutela del patrimonio personale e ottenere una minor pressione fiscale, soprattutto con redditi molto alti e giocando sulla distribuzione dei dividendi e sull’attribuzione di compensi ai singoli professionisti.

Come sempre in questi casi è importante affidarsi a dottori commercialisti esperti su queste tematiche per poter individuare e scegliere il modello societario migliore per soddisfare le esigenze dei professionisti coinvolti. Per ottenere concreti benefici è indispensabile un’attenta programmazione della spartizione dei dividenti spalmandoli nel tempo in base alle necessità di liquidità personale o di investimenti da destinare all’azienda, assieme ad una attenta ripartizione dei compensi ai soci amministratori.

Se desideri approfondire questo argomento attraverso l’analisi della tua situazione personale, segui il link sottostante per ricevere il preventivo per una consulenza personalizzata su questo argomento.

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    Elisa Migliorini
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    Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Firenze. Approfondisce i temi legati all'IVA ed alla normativa fiscale domestica oltre ad approfondire aspetti legati al diritto societario.
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