I beni con costo unitario fino a 516,46 euro esiste una semplificazione fiscale che consente alle imprese di dedurre completamente il loro costo nell’anno di acquisto. Questo รจ quanto prevede l’art. 102, co. 5 del TUIR, in relazione ai c.d. “beni di modesto valore“. Questa disposizione รจ stata creata per alleggerire gli oneri amministrativi relativi a beni che, pur avendo durata pluriennale, incidono marginalmente sul quadro economico aziendale.
Di seguito andiamo ad analizzare i principali aspetti contabili e fiscali di questa disciplina.
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Gli aspetti contabili
Sotto il profilo contabile l’OIC 16 non prevede una disciplina specifica per la contabilizzazione dei beni di modesto valore. Il Codice Civile richiede che i beni con utilitร pluriennale, indipendentemente dal loro valore, siano classificati come immobilizzazioni e ammortizzati in base alla loro vita utile.
Pertanto, tali beni devono essere sottoposti ad ammortamento, ex art. 2426, co. 1, n. 2 del codice civile, in base al quale:
Il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione รจ limitata nel tempo e deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilitร di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa
Tuttavia, sul punto, deve essere tenuto in considerazione anche il principio generale di rilevanza introdotto dal D.Lgs. n. 139/15, per l’art. 2423, co. 4 del codice civile, per cui:
Non occorre rispettare gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione e informativa quando la loro osservanza abbia effetti rilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta
Pertanto, secondo questa disposizione รจ possibile valutare di non effettuare l’ammortamento dei beni di modesta entitร imputandoli direttamente a conto economico. Restano salve situazioni particolari legate a fattispecie rilevanti in cui vengano acquistati volumi importanti di beni di modico valore a utilitร pluriennale unitariamente considerati e di ammontare rilevante rispetto al bilancio della societร .
Le soluzioni possibili
Possiamo schematizzare, dunque, che sotto il profilo contabile possiamo trovarci di fronte a piรน soluzioni applicabili. Si tratta delle seguenti:
- Iscrizione dei beni di importo inferiore a 516,46 euro, nell’attivo di stato patrimoniale con ammortamento nella misura del 100%. In questo modo, il bene viene trattato come un qualsiasi altro cespite ammortizzabile, ma con la possibilitร di dedurre interamente il suo costo nell’esercizio di sostenimento;
- Rilevazione dei beni di importo inferiore a 516,46 euro, nell’attivo di stato patrimoniale ammortizzandoli in base alla loro vita utile residua. Soluzione maggiormente aderente ai principi contabili ed al codice civile;
- Imputazione del costo dei beni direttamente a conto economico valutati la voce di bilancio destinata ad accogliere il costo:
- Voce B6 – costi per acquisti;
- Voce B10 – ammortamento delle immobilizzazioni materiali.
Nella valutazione della scelta da applicare le imprese devono tenere conto della gestione del registro dei beni ammortizzabili, per la gestione di questi beni, con necessitร di monitoraggio di stato ed utilizzo degli stessi. Tuttavia, il passaggio dallo stato patrimoniale appare sicuramente necessario, soprattutto in questi casi dove vi รจ un acquisto di volumi significativi di beni di modico valore.
Beni strumenti acquistati a piรน riprese
Per quanto riguarda i beni strumentali acquistati a piรน riprese, con costo unitario non superiore a 516,46 euro (quindi fatturati separatamente) e facenti parte di un macchinario o impianto non possono essere spesati interamente nell’esercizio, in quanto vanno a formare il costo del bene a cui si riferiscono. Esempioย singole componenti hardware pc del valore di 200 euro non essendo autonomamente utilizzabile deve essere ammortizzata unitamente al pc in quote annuali.
Ai fini della deducibilitร integrale, il bene deve svolgere unaย funzione propriaย e non costituire parte integrante di un altro bene strumentale.
Aspetti fiscali
Per quanto riguarda la disciplina fiscale, il riferimento รจ al citato art. 102 del TUIR. Tuttavia, la gestione fiscale deriva dalla scelta effettuata a livello civilistico in sede di registrazione del costo.
Nel caso in cui si adotti la soluzione con imputazione a stato patrimoniale ed ammortamento con aliquota al 100%, fiscalmente รจ possibile dedurre fiscalmente il costo nell’esercizio di sostenimento (ex art. 102, co. 5 del TUIR).
Per la soluzione legata all’ammortamento da effettuare durante la vita utile residua non รจ possibile recuperare fiscalmente l’intero costo nell’esercizio di sostenimento. Questo, in quanto la deduzione fiscale deve avvenire per le singole quote di ammortamento (ex art. 102, co. 1 e 2 del TUIR), mediante applicazione dei coefficienti previsti dal DM 31 dicembre 1988.
Per la soluzione legata alla rilevazione contabile dei costi direttamente a conto economico, anche in questo caso รจ possibile dedurre fiscalmente il costo nell’esercizio di sostenimento. Se la contabilizzazione avviene con la voce B6 (costi per acquisti), per il principio di derivazione rafforzata; mentre, se classificati nella voce B10 (ammortamento delle immobilizzazioni materiali), mediante l’applicazione dell’art. 102, co. 5 del TUIR.
Imprese in contabilitร semplificata
Le imprese che applicano la โcontabilitร semplificataโ possono seguire una procedura ancora piรน snella. In questo caso รจ possibile dedurre direttamente il costo del bene nel periodo in cui la spesa รจ sostenuta. Il tutto, senza la necessitร di iscrivere il bene nel registro dei beni ammortizzabili.
Esempio pratico con ammortamento dei beni inferiori a 516,46 euro
Ipotizziamo il caso di una societร che effettua l’acquisto di attrezzature commerciali per il valore di 400 euro oltre Iva. Di seguito le registrazioni contabili da effettuare:
Descrizione | Dare | Avere |
---|---|---|
Attrezzature commerciali | 400 | |
Iva a credito | 88 | |
Debiti vs fornitori | 488 |
Deve essere effettuata l’iscrizione dei beni iscritti nelle immobilizzazioni materiali, nel registro dei beni ammortizzabili.
Soluzione con ammortamento dei beni al 100%
Al termine dell’esercizio รจ necessario effettuare l’ammortamento dell’intero valore del bene nell’esercizio utilizzando il coefficiente del 100%
Descrizione | Dare | Avere |
---|---|---|
Amm.to attrezzature | 400 | |
F.do amm.to attrezzature | 400 |
Soluzione con ammortamento pluriennale del bene
Al termine dell’esercizio รจ necessario procedere all’ammortamento dell’intero valore del bene nell’esercizio con il coefficiente del D.M. 31 dicembre 1988 (coefficiente 10%)
Descrizione | Dare | Avere |
---|---|---|
Amm.to attrezzature | 40 | |
F.do amm.to attrezzature | 40 |
Esempio pratico con imputazione diretta dei beni di modico valore a conto economico
Ipotizziamo che la stessa societร effettui lo stesso acquisto di attrezzature commerciali per il valore di 400 euro oltre Iva. In questo caso si sceglie di imputare direttamente il costo a conto economico. La scrittura contabile da effettuare รจ la seguente:
Descrizione | Dare | Avere |
---|---|---|
Attrezzature commerciali | 400 | |
Iva a credito | 88 | |
Debiti vs fornitori | 488 |
L’imputazione diretta a conto economico non richiede l’iscrizione del bene nel registro dei beni ammortizzabili.
Posizione della giurisprudenza
Sul punto, deve essere segnalata la posizione della Cassazione n.ย 14042/2011, sulla lettera dellโart. 102ย comma 5 del TUIR e la relativaย ratio, che appare intuitivamente individuabile nella finalitร di semplificare gli adempimenti dei contribuenti ed i controlli degli Uffici in merito alla deduzione di spese di piccolo importo. Disposizione che induce a ritenere integralmente deducibili nellโesercizio in cui sono state sostenute (e non assoggettate ad ammortamento pluriennale) le spese di acquisizione di tutti i beni, di valore inferiore a 516,46 euro, dotati di specifica ed autonoma oggettiva individualitร , ancorchรฉย funzionalmente strumentaliย allโutilizzazione di altro bene. Vedasi anche la Circolare n. 27/E/05 dellโAgenzia delle Entrate.
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