Premi post Master: imposta sostitutiva al 25%

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Premi di merito post-Master: si configurano come redditi diversi ex art. 67, lett. d) del TUIR, con applicazione dell'imposta sostitutiva del 25%. Questo è quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 184/E/24.

L’Agenzia delle Entrate ha fatto luce su un tema di grande interesse per studenti e neolaureati: il trattamento fiscale dei premi di merito erogati dalle università al termine dei Master di secondo livello. Con la recente risposta n. 184/2024, l’Amministrazione finanziaria ha stabilito che questi riconoscimenti sono soggetti a un’imposta sostitutiva del 25%, classificandoli come “redditi diversi“, ex art. 67, lett. d) del TUIR.

Tassazione premi erogati per premiare l’eccellenza legati alla partecipazione ad un Master

Il caso esaminato riguarda una studentessa che, dopo aver brillantemente concluso un Master, si è aggiudicata un premio in denaro assegnato dall’ateneo agli allievi più meritevoli. L’università aveva già applicato una ritenuta del 25% sul premio, ma la vincitrice nutriva dubbi sulla correttezza di tale procedura, sostenendo che tali somme non fossero soggette a tassazione.

La decisione dell’Agenzia delle Entrate chiarisce definitivamente la questione: questi premi non sono equiparabili alle borse di studio, che godono di un trattamento fiscale differente. La motivazione risiede nel fatto che tali riconoscimenti non sono finalizzati a sostenere la frequenza del corso, bensì a premiare l’eccellenza dimostrata al suo termine.

L’Agenzia ha ricordato che, in base all’articolo 50, lettera c) del TUIR, costituiscono redditi assimilati a lavoro dipendente le “somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale“. Tuttavia, nel caso in esame, i premi vengono attribuiti solo dopo il conseguimento del master, non per sostenere gli studi ma per premiare il merito.

I premi attribuiti dopo il conseguimento del titolo del Master agli studenti con le valutazioni finali più alte non risultano finalizzati alla frequenza del corso“, si legge nella risposta dell’Agenzia. “Gli stessi perseguono la finalità di premiare e valorizzare gli studenti risultati più meritevoli dopo la conclusione del percorso formativo“.

Questa interpretazione colloca i premi di merito post-Master nella categoria dei “redditi diversi“, specificamente tra quelli “attribuiti in riconoscimento di particolari meriti artistici, scientifici o sociali“. Di conseguenza, l’applicazione della ritenuta del 25% a titolo d’imposta, prevista dall’articolo 30 del DPR n. 600/73, risulta corretta.

Conseguenze per lo studente

Sul piano pratico, questa decisione comporta alcune conseguenze importanti per i beneficiari:

  1. L’impossibilità di fruire di detrazioni di lavoro;
  2. L’impossibilità di dedurre o detrarre eventuali oneri, poiché le somme sono tassate alla fonte e non confluiscono nel reddito complessivo;
  3. L’esenzione da contribuzione INPS, trattandosi di redditi diversi non di lavoro.

Di fatto, quindi, l’imposta sostitutiva (applicata alla fonte dall’ente universitario), può risultare penalizzante in quanto non consente di sfruttare le detrazioni per lavoro dipendente e potrebbe penalizzare gli studenti con redditi più bassi (sotto il primo scaglione IRPEF). Mentre, chi ha redditi IRPEF più elevati potrebbe avere un vantaggio non indifferente.

La decisione dell’Agenzia delle Entrate offre chiarezza sia agli studenti che alle istituzioni universitarie, stabilendo un criterio uniforme per il trattamento fiscale di questi incentivi all’eccellenza accademica. Gli studenti che si aggiudicheranno simili riconoscimenti in futuro potranno così avere certezza sul regime fiscale applicabile, evitando potenziali contenziosi o errori in fase di dichiarazione dei redditi.

Mentre alcuni potrebbero vedere questa tassazione come una diminuzione del valore effettivo del premio, è importante sottolineare che la chiarezza normativa porta benefici in termini di certezza del diritto e semplificazione amministrativa per tutte le parti coinvolte.

Differenza con i premi per il sostenimento dell’attività di studio

È interessante notare che questa decisione si discosta da un precedente caso (Risoluzione n. 280/E del 2009) in cui gli incentivi economici erogati agli studenti nell’ambito delle norme sulla valorizzazione delle eccellenze (D.Lgs. n. 262/07) furono ritenuti esclusi da imposizione. La differenza chiave sembra risiedere nella finalità specifica dei premi (in quel caso legati al sostenimento dell’attività di studio) e nel momento della loro erogazione (durante il corso di studi).

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