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TFR transazionale: criteri di tassazione

Il TFR erogato da ente residente in Italia è sempre imponibile in Italia, indipendentemente dalla residenza fiscale del lavoratore percettore, ex art. 51, co. 8-bis del TUIR. La normativa convenzionale, invece, prevede all'art. 15 l'imponibilità del TFR pro quota in relazione agli stati ove il lavoratore ha svolto attività lavorativa.

Il trattamento di fine rapporto (TFR) è una parte della retribuzione lorda del lavoratore che viene accantonata annualmente dall’impresa. L’effettivo trasferimento in capo al lavoratore di questa parte della retribuzione è differito al momento di estinzione, per qualsiasi ragione, del rapporto di lavoro. Nelle aziende multinazionali può capitare che il lavoratore dipendente si trovi ad effettuare dei periodi di mobilità presso società estere del gruppo. Si tratta di ipotesi che oggi sono davvero molto frequenti. In questi casi occorre valutare quali siano i criteri di collegamento per la tassazione del TFR maturato in ambito transnazionale.

Di seguito andremo ad analizzare la disciplina giuridica, i metodi di calcolo e le modalità di richiesta del trattamento di fine rapporto, in caso di mobilità del lavoratore, che ha trasferimento residenza fiscale all’estero.

Il TFR maturato in ambito transnazionale

La mobilità del lavoratore dipendente, come in ipotesi di distacco o di trasferta transnazionale, ma anche in caso di assunzione locale e contemporanea aspettativa in Italia, comporta implicazioni per la maturazione del TFR. Il reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero incide sulla commisurazione del trattamento di fine rapporto che viene corrisposto dal datore di lavoro italiano.

Ed esempio, può essere il caso di un lavoratore che viene inviato a lavorare all’estero (anche all’interno di uno stesso gruppo multinazionale, in ipotesi distacco). Ebbene, in questa fattispecie è naturale chiedersi quale sia il corretto criterio di tassazione del trattamento di fine rapporto che sarà, successivamente, erogato al lavoratore (al termine della suo rapporto lavorativo con l’azienda italiana). Questa ipotesi, nella realtà, negli ultimi anni sta progressivamente aumentando, grazie anche alla possibilità di attuare politiche di distacco, e di mobilità transnazionale dei lavoratori.

Per questo motivo, l’analisi di questa fattispecie diventa utile per tutti quei lavoratori che, magari mantenendo un aspettativa in Italia, si trovano a maturare alcuni anni in distacco all’estero.

Problematiche di territorialità del TFR transnazionale

In linea generale il TFR viene erogato al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Quindi, di fatto, in un momento temporale in cui il lavoratore non presta più quell’attività lavorativa, né sul territorio nazionale, né su quello estero. Il lavoratore, infatti, al momento della corresponsione del TFR potrebbe essere residente (fiscalmente) nel territorio italiano ovvero nello Stato estero in cui ha prestato la propria attività, o in un altro Stato ancora.

Il verificarsi di questa fattispecie determina l’emergere di una problematica connessa al criterio di territorialità applicabile alla tassazione del TFR. Sostanzialmente, si tratta di problematica riconducibile a quella del lavoro dipendente, a cui de...

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Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

4 COMMENTI

  1. Buongiorno,

    il “TFR” di una azienda estera (redundancy payment+ex gratia payment) in cui lavoravo mi e’ stato dato alla fine del rapporto di lavoro. Nel momento che e’ stato emesso ero residente in Italia. Va tassato tutto in Italia o solo per la parte maturata nel corso dell’anno in cui ero residente in Italia?

  2. Per risponderle è necessario andare a verificare la convenzione contro le doppie imposizioni (se esistente), con lo Stato estero in questione.

  3. Salve. Sono stato distaccato all’ estero dalla mia azienda e ho lavorato per due anni in Germania. Al termine dei due anni mi è stato proposto un contratto di lavoro a tempo indeterminato come lavoratore tedesco e così sono rimasto. Ho dovuto naturalmente licenziarmi dall’Italia e ho percepito il TFR. Il mio commercialista però mi ha detto che questa somma andrà a fare cumulo come reddito in Germania, e le mie tasse sono diventate improponibili.
    Ma può il TFR essere considerato un reddito??
    Grazie per la risposta

  4. Il TFR è sicuramnte reddito, anche se viene percepito in modalità differita, rispetto alla maturazione. Nel suo caso ovviamente si va incontro a doppia imposizione, che sarà eliminata in Germania con credito di imposta.

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