L’aspettativa da lavoro è un periodo di sospensione dall’attività lavorativa che ogni dipendente può chiedere alla propria azienda per un periodo di tempo, e talvolta può essere retribuita, talvolta no. L’aspettativa dal lavoro non comporta la perdita del posto di lavoro, perché il dipendente comunque può continuare a mantenere il proprio posto durante questo periodo di sospensione.
Il lavoratore dipendente può chiedere l’aspettativa da lavoro per diversi motivi, talvolta si tratta di un periodo necessario per motivi familiari di diversa natura, oppure per un momento di lutto. L’aspettativa sul lavoro può essere richiesta in base al contratto collettivo nazionale in essere dai lavoratori dipendenti, mentre per i lavoratori autonomi, che possono organizzare il lavoro a propria discrezione, non è prevista.
In molti contratti l’aspettativa da lavoro è regolamentata anche per una durata massima, tuttavia a volte può anche raggiungere periodi molti lunghi, anche fino a uno o due anni. Chiedendo l’aspettativa da lavoro, il lavoratore non perde comunque il proprio ruolo all’interno dell’azienda in cui è solito lavorare, ma può mantenere il posto per il successivo rientro.
L’aspettativa da lavoro prevede che di fatto il lavoro del dipendente sia congelato per un periodo, che può essere in parte retribuito, oppure non prevedere retribuzione. Vediamo in questo articolo nel dettaglio come funziona l’aspettativa da lavoro, chi la può chiedere e per quali motivazioni.
Che cos’è l’aspettativa sul lavoro?
L’aspettativa sul lavoro si sostanzia in un periodo di assenza dal lavoro giustificato, durante il quale il lavoratore dipendente è esonerato dalla prestazione del proprio servizio e può assentarsi senza il rischio di:
- Perdere il proprio posto di lavoro (licenziamento), o
- Incorrere in provvedimenti disciplinari.
Per tutta la durata dell’aspettativa il lavoratore continua ad essere un dipendente della propria azienda, ma il rapporto di lavoro viene, sostanzialmente, sospeso. Si tratta di modalità di flessibilità lavorativa che consente al lavoratore di conciliare le esigenze personali con quelle lavorative, senza rischiare di perdere il proprio posto di lavoro. Tuttavia, è importante tenere presente che l’aspettativa non è un diritto assoluto e che la sua concessione dipende dalle esigenze dell’azienda e dalle disponibilità organizzative.
Quanto si può stare in aspettativa sul lavoro?
In generale 2 anni | L’aspettativa dal lavoro ha una durata massima di 2 anni nell’arco della vita lavorativa del soggetto, ma può essere richiesta anche in modo frazionato, a seconda delle esigenze e delle ragioni alla base della richiesta. |
Quali tipi di aspettativa sono previsti?
Il periodo di aspettativa può essere di due tipi, ovvero:
Aspettativa retribuita | Il dipendente ha diritto a ricevere almeno parte dello stipendio (solo in specifici casi) |
Aspettativa non retribuita | Il dipendente non riceve alcun tipo di retribuzione durante il periodo di assenza |
Per quanto riguarda la normativa di riferimento possono esserci fonti normative diverse con diverse modalità di applicazione. In particolare, possiamo avere:
Definita dalla Legge | Vale per tutti i lavoratori dipendenti, in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 53/2000 |
Definita dai CCNL | Vale solo per i lavoratori dipendenti che possono applicare quel contratto nazionale di lavoro |
Deve essere evidenziato che l’aspettativa sul lavoro rappresenta una particolare eccezione rispetto all’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa. Tale eccezione può derivare dall’applicazione della Legge n. 53/2000, oppure dai singoli CCNL, quando il dipendente ha sottoscritto un contratto collettivo che prevede specifiche casistiche di aspettativa dal lavoro. Per questo ogni azienda ed ogni lavoratore dovrebbero analizzare con attenzione il contenuto del contratto collettivo di lavoro che viene applicato.
Non è possibile presentare richiesta di aspettativa per provare un altro lavoro, se il primo lavoro è a tempo piano. Se invece si tratta di lavoro part time ed il secondo lavoro si svolge in orari diversi dal primo, allora è possibile chiedere l’aspettativa. Tuttavia, potrebbe essere possibile svolgere il secondo lavoro mantenendo anche il primo qualora vi siano orari diversi e non vi sia concorrenza tra gli stessi.
L’aspettativa sul lavoro prevista dalla legge
La norma che disciplina l’aspettativa sul lavoro è la Legge n. 53/2000 – “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2000. Il testo si compone di 28 articoli, che intervengono sul numerose questioni, come l’astensione dal lavoro, l’aspettativa dal lavoro, i congedi di maternità e paternità, il prolungamento dell’età pensionabile e la sostituzione dei lavoratori in astensione.
Di seguito andiamo ad analizzare le principali casistiche per le quali il lavoratore dipendente ha la possibilità di presentare domanda per l’aspettativa.
Aspettativa sul lavoro per gravi motivi familiari
Si tratta di una forma di aspettativa non retribuita prevista dalla Legge n. 53 del 2000 e riguarda fattispecie per le quali vi siano dei gravi motivi familiari, che possano portare il dipendente a doversi assentare dal lavoro. È previsto un congedo non retribuito per situazioni legate alla propria situazione personale oppure:
- Del proprio convivente;
- Dei parenti o affini entro il 3° grado se affetti da disabilità (anche non conviventi);
- Del coniuge (o parte dell’unione civile), dei figli (anche se adottivi), dei genitori, generi e nuore, suoceri e suocere, fratelli o sorelle del dipendente.
Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 278/2000, tra i gravi motivi familiari devono essere compresi i seguenti:
- Le contingenze familiari che derivino dal decesso di uno dei soggetti familiari;
- Le situazioni che richiedano la presenza del dipendente o dei familiari nell’assistenza di uno dei familiari;
- I casi di grave disagio personale subiti dal dipendente in prima persona;
- Le situazioni relative ai soggetti di cui sopra che derivino da comprovate malattie acute o croniche e che determinano la temporanea o permanente riduzione della loro autosufficienza;
- Fattispecie relative ai soggetti di cui sopra che richiedano assistenza continua da parte del dipendente o frequenti monitoraggi clinici;
- Fattispecie relative ai soggetti di cui sopra che richiedano la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.
Il periodo di aspettativa non retribuita può avere una durata massima di 2 anni, usufruibili in maniera sia continuativa che frazionata, durante tutta la vita lavorativa del dipendente.
Aspettativa dal lavoro retribuita per assistenza di familiari disabili
Nel caso in cui il lavoratore debba assistere un familiare con una disabilità grave, è previsto un periodo di astensione dal lavoro per un massimo di due anni – il cosiddetto congedo straordinario – durante i quali riceve lo stipendio e dei contributi figurativi, ovvero non versati né dal datore di lavoro né dal lavoratore. I due anni previsti dalla legge non sono cumulabili dai due genitori, che potranno quindi richiedere un massimo di due anni in totale di aspettativa dal lavoro.
Aspettativa sul lavoro per esigenze di formazione
Anche in questo caso siamo di fronte ad una specifica forma di aspettativa non retribuita prevista per i dipendenti che vogliano investire nella propria formazione. In particolare, l’art.5 della Legge n. 53 del 2000 consente la possibilità per il lavoratore dipendente di poter chiedere un periodo di aspettativa, rispettando i seguenti requisiti:
- Avere almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda;
- Richiedere l’aspettativa per il completamento della scuola dell’obbligo;
- Richiedere l’aspettativa per il conseguimento del titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea;
- Richiedere l’aspettativa per la partecipazione ad attività formative diverse da quelle finanziate dal datore di lavoro.
Il dipendente può richiedere una sospensione del rapporto lavorativo per esigenze di formazione, per un periodo non superiore a 11 mesi (fruibili sia in modo continuativo che frazionati) da poter utilizzare durante tutto l’arco della vita lavorativa. Durante questo specifico periodo di aspettativa non retribuita, il dipendente conserva il proprio posto di lavoro ma non ha diritto ad alcun tipo di retribuzione. L’aspettativa per esigenze formative, inoltre, non concorre alla formazione dell’anzianità di servizio e non è cumulabile né con giorni di ferie, né con malattie o altri tipi di congedo o ferie.
Riguardo all’aspetto contributivo, la legge prevede la possibilità per il dipendente di procedere al riscatto contributivo del periodo di aspettativa non retribuita, versando i relativi contributi che vengono calcolati secondo il criterio della prosecuzione volontaria. La richiesta di aspettativa non retribuita per fini formativi deve essere presentata al datore di lavoro che ha il diritto di non accoglierla o, in alternativa, di spostarne l’accoglimento in caso di comprovate esigenze aziendali ed organizzative.
Aspettativa sul lavoro per volontariato
Lo svolgimento di attività di volontariato può portare all’aspettativa. Questa casistica, infatti, è prevista come motivazione utile per la richiesta di un periodo di congedo lavorativo. In particolare, il riferimento è al DPR n.194/2001 nel quale viene indicato che il dipendente coinvolto in attività di soccorso e assistenza in vista o in occasione degli eventi individuati dal Decreto stesso, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità di protezione civile, abbia diritto a:
- Interrompere la prestazione lavorativa;
- Conservare il posto di lavoro;
- Ricevere il trattamento economico e previdenziale spettante da parte del datore di lavoro presso cui risulta impiegato.
L’onere relativo alla retribuzione del lavoratore è a carico del fondo per la retribuzione civile. Il datore, che anticipa in ogni caso le somme dovute, è tenuto ad inviare una richiesta di rimborso all’Autorità della Protezione civile competente entro i 2 anni successivi al termine dell’intervento, dell’esercitazione o dell’attività di formazione a cui il dipendente ha preso parte. Nella richiesta devono essere fornite indicazioni specifiche sulla qualifica del dipendente, la sua retribuzione ed il periodo di assenza dal lavoro e l’evento per il quale si è assentato.
Aspettativa sul lavoro per cariche pubbliche, elettive e attività sindacali
Anche l’attività pubblica viene tutelata dalla legge con la concessione di un’aspettativa non retribuita. Secondo quanto previsto dall’art. 31 dalla Legge n. 300/70 i lavoratori eletti come membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, di assemblee regionali o che siano, ad ogni modo, incaricati di svolgere funzioni pubbliche elettive possono richiedere un’aspettativa non retribuita per tutta la durata del loro mandato.
Esattamente lo stesso avviene per i lavoratori che vengano incaricati di ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I periodi di aspettativa relativi all’esercizio di cariche pubbliche elettive sono sempre e comunque considerati utili ai fini del calcolo e del riconoscimento dei contributi necessari in relazione alla pensione del lavoratore.
Aspettativa dal lavoro retribuita per matrimonio
Quello che, comunemente, viene chiamato “congedo matrimoniale”, è rappresentato nella realtà come un periodo di aspettativa dal lavoro, della durata in genere di 15 giorni. Questi 15 giorni possono essere richiesti anche non nei giorni immediatamente successivi alle nozze.
Aspettativa sul lavoro prevista dai CCNL
Una volta analizzate le casistiche previste dalla legge per le quali deve essere concessa l’aspettativa sul lavoro a dipendente da parte del datore di lavoro. Oltre a queste casistiche, come detto in precedenza, può esserci una aspettativa prevista dai singoli contratti collettivi. In questo caso si parla sempre di richiesta per motivi personali legata all’ottenimento di una aspettativa non retribuita. Questa forma di aspettativa può essere liberamente rifiutata dal datore di lavoro a sua discrezione o in base alle esigenze di servizio. Di seguito, maggiori dettagli su questa casistica.
Aspettativa sul lavoro richiesta per motivi personali
Nella vita di ognuno di noi possono verificarsi delle situazioni per le quali ci risulti complesso o, addirittura impossibile continuare a svolgere l’attività lavorativa. Fuori dai casi previsti dalla legge e sopra indicati è possibile verificare il se il CCNL applicato prevede delle casistiche ulteriori. Le motivazioni personali in questione non devono essere relative a qualcosa in particolare ma semplicemente attenersi alla soddisfazione di un bisogno o di un’esigenza concretizzabile solo tramite l’assenza del dipendente dal proprio lavoro. Si tratta di una aspettativa non retribuita applicabile a seguito di accettazione del datore di lavoro. In questo periodo di assenza da lavoro il lavoratore non accumula contributi previdenziali.
Questa possibilità, in ogni caso, è prevista solo da alcuni CCNL, ed è quindi importante consultare il contratto di riferimento dei propri dipendenti. L’accoglimento dell’istanza presentata dal lavoratore è lasciata all’eventuale accettazione da parte del datore di lavoro, il quale può accogliere oppure negare la richiesta, in base alle proprie necessità ed esigenze organizzative aziendali. In caso di accoglimento dell’istanza, L’aspettativa per motivi personali può essere richiesta per un massimo di 12 mesi all’interno della vita lavorativa del dipendente, usufruibili in un unica soluzione o frazionabili in più parti.
Per richiedere l’aspettativa per motivi personali il dipendente deve inviare una domanda formale al proprio datore di lavoro, indicando ovviamente tutte le caratteristiche principali della richiesta, come durata del periodo, modalità di fruizione continuativa o frazionata ed il motivo. In caso di richiesta negata il datore di lavoro deve specificare quali sono le motivazioni del diniego, ovvero quali sono le esigenze organizzative o di servizio che non hanno reso possibile permettere al dipendente di ottenere il periodo di aspettativa richiesto formalmente.
Come richiedere l’aspettativa dal lavoro
Per richiedere l’aspettativa dal lavoro, è necessario seguire un iter burocratico che varia a seconda della motivazione per la quale si intende usufruire dell’astensione. Se per ragioni di salute, personali o di un membro della famiglia, oppure in caso di assistenza ad un familiare portatore di handicap, è necessario dimostrare la sussistenza della condizione medica agli organi preposti, nello specifico all’INPS. Per effettuare questo tipo di pratiche è consigliabile rivolgersi ad un consulente del lavoro.
Di seguito puoi trovare il link per scaricare un modello di richiesta da compilare.
Domande frequenti
L’aspettativa può essere richiesta per vari motivi, che vanno dalla malattia di un familiare, gravi motivi familiari, per conseguire un titolo di studio, per fare volontariato, per ricoprire una carica elettiva o fare attività sindacale, ma anche per motivi personali non meglio specificati.
Richiesta. Per mettersi in aspettativa è necessario fare domanda all’INPS solo nel caso di aspettativa retribuita per assistere i familiari con handicap. In tutti gli altri casi la domanda va fatta al datore di lavoro.
L’aspettativa per motivi personali può essere richiesta dai lavoratori con contratto a tempo indeterminato, dipendenti pubblici e privati, compatibilmente con le esigenze organizzative o di servizio dell’azienda. Sono esclusi: i lavoratori a tempo determinato; i lavoratori con contratto di formazione e lavoro.
È possibile richiedere tale concessione soltanto in casi specifici, in modo particolare può essere accordata soltanto nei casi specificamente previsti dalla legge. Ne consegue che l’aspettativa non retribuita può essere negata solo quando presentata per circostanze non contemplate da quelle definite per legge.
C’è differenza tra un congedo e un’aspettativa? Di fatto, l’aspettativa è una forma di congedo, non necessariamente legata a un evento e generalmente regolamentata dalla contrattazione collettiva di riferimento.
La legge prevede tre motivi per cui è possibile richiedere l’aspettativa retribuita. È quindi possibile mantenere non solo il posto di lavoro, ma anche la piena retribuzione spettante, nei seguenti casi:
– Assistenza familiari con handicap;
– Volontariato;
– Dottorato di ricerca.
Nel caso dell’aspettativa non retribuita non maturano ferie. Non maturano ferie neanche durante l’aspettativa retribuita, tuttavia, alcuni CCNL oppure il contratto privato tra dipendente e azienda, può prevedere una condizione di miglior favore e quindi la maturazione delle ferie durante l’aspettativa.
L’aspettativa può essere revocata nel momento in cui viene a mancare il motivo per cui era stata concessa.