Le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate eliminano l’obbligo di conservazione per chi accetta il 730 precompilato senza modifiche. Per le dichiarazioni modificate, i controlli si limitano solo ai dati effettivamente cambiati.
La gestione della documentazione fiscale per le spese sanitarie ha subito una trasformazione radicale con l’introduzione delle nuove disposizioni dell’Agenzia delle Entrate. Quello che per decenni è stato un onere burocratico significativo per contribuenti e professionisti – conservare per cinque anni ogni scontrino farmaceutico e fattura medica – oggi si presenta con regole completamente semplificate.
Il problema tradizionale era evidente: famiglie costrette a conservare montagne di scontrini, CAF oberati da verifiche documentali estenuanti, e un sistema di controlli che spesso risultava più oneroso del beneficio stesso della detrazione. La soluzione è arrivata attraverso un processo di digitalizzazione e semplificazione che ha rivoluzionato l’approccio alla dichiarazione delle spese sanitarie.
Con la Circolare n. 14/E del 19 giugno 2023, l’Agenzia delle Entrate ha definitivamente chiarito i nuovi obblighi di conservazione, introducendo un sistema differenziato basato sulla modalità di presentazione del modello 730. Questa evoluzione normativa rappresenta un esempio concreto di come la digitalizzazione possa alleggerire gli adempimenti fiscali senza compromettere l’efficacia dei controlli.
Indice degli Argomenti
- Il quadro normativo: dalla complessità alla semplificazione
- 730 precompilato senza modifiche: addio all’obbligo di conservazione
- 730 Precompilato con modifiche: controlli mirati solo sui dati modificati
- Il prospetto informativo delle spese sanitarie
- Modifiche che incidono su reddito o imposta: regime differenziato di controlli
- Estensione del prospetto sanitarie a tutti i modelli dichiarativi
- Controlli e verifiche dell’Agenzia delle Entrate
Il quadro normativo: dalla complessità alla semplificazione
La Circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha posto fine a un’epoca di incertezze interpretative, stabilendo con chiarezza definitiva le nuove regole per la conservazione della documentazione relativa alle spese sanitarie detraibili. Questa disposizione si inserisce nel più ampio contesto del processo di semplificazione fiscale avviato dal legislatore negli ultimi anni.
Il fondamento giuridico di questa rivoluzione trova radici nell’articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2015, che ha introdotto il concetto di dichiarazione precompilata e ha disciplinato le modalità di controllo formale differenziate. La ratio della norma è chiara: se l’Amministrazione finanziaria dispone già dei dati delle spese sanitarie attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, risulta ridondante imporre al contribuente la conservazione di documentazione già nella disponibilità dell’Erario.
Dal punto di vista operativo, questa semplificazione si traduce in un doppio binario di gestione:
- Per chi accetta senza modifiche il modello 730 precompilato: viene meno l’obbligo di conservare fatture e scontrini per la detrazione delle spese mediche e farmaceutiche;
- Per chi modifica e integra il modello 730 precompilato: le verifiche si restringeranno ai soli dati modificati.
Il Prospetto Informativo delle spese sanitarie rappresenta un elemento chiave nel processo di semplificazione. Si tratta dell’elenco delle spese detraibili compilato dal Fisco e associato alla dichiarazione dei redditi precompilata. Il Prospetto Informativo può essere utilizzato al posto di scontrini e fatture ed è possibile consegnarlo direttamente al CAF per coloro che apportano modifiche al 730 precompilato e i relativi controlli.
730 precompilato senza modifiche: addio all’obbligo di conservazione
Per i contribuenti che accettano senza modifiche il modello 730 precompilato, la rivoluzione è totale: viene meno completamente l’obbligo di conservare fatture e scontrini per la detrazione delle spese mediche e farmaceutiche. Questa semplificazione si applica indipendentemente dalla modalità di presentazione della dichiarazione, sia che avvenga direttamente dal contribuente, sia attraverso sostituto d’imposta, CAF o professionista abilitato.
La logica sottostante è cristallina: se il contribuente accetta integralmente i dati già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, non sussiste alcuna necessità di mantenere documentazione aggiuntiva. I controlli formali vengono completamente eliminati, pur rimanendo attivi i controlli sostanziali sulla verifica dei requisiti per beneficiare delle detrazioni.
Nella pratica professionale, questo significa che i contribuenti possono definitivamente dismettere l’archivio cartaceo delle spese sanitarie, liberando spazi fisici e mentali precedentemente dedicati a questa incombenza. Per i CAF e i professionisti, si elimina una fase di verifica documentale che spesso richiedeva ore di lavoro per ogni dichiarazione.
È importante sottolineare che questa semplificazione non comporta alcuna riduzione delle garanzie per il contribuente: i dati presenti nella dichiarazione precompilata derivano direttamente dalle comunicazioni effettuate da farmacie, strutture sanitarie e professionisti sanitari attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, garantendo un livello di accuratezza spesso superiore alla documentazione cartacea tradizionale.
I controlli formali verranno a meno in assenza di modifiche, sia in caso di presentazione diretta della precompilata da parte del contribuente che tramite il sostituto d’imposta, CAF o professionista. Resta comunque in vigore il controllo sulla verifica dei requisiti necessari per beneficiare delle detrazioni, delle deduzioni e di altre agevolazioni fiscali.
730 Precompilato con modifiche: controlli mirati solo sui dati modificati
Quando il contribuente decide di modificare o integrare i dati delle spese sanitarie presenti nella dichiarazione precompilata, si attiva un meccanismo di controllo selettivo che rappresenta un perfetto equilibrio tra semplificazione e verifica dell’accuratezza dei dati. In questo scenario, l’obbligo di conservazione permane esclusivamente per le spese modificate, mentre per tutte le altre spese già presenti nella precompilata l’obbligo di conservazione viene meno.
Il comma 3 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 175/2015 disciplina specificamente questa casistica, stabilendo che nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata con modifiche mediante CAF o professionista, il controllo formale non è effettuato sui dati delle spese sanitarie non modificati rispetto alla dichiarazione precompilata.
Dal punto di vista operativo, questa disposizione comporta che il CAF o il professionista deve verificare esclusivamente la corrispondenza delle spese modificate con la documentazione esibita dal contribuente. La verifica deve essere condotta confrontando gli importi aggregati per tipologie di spesa, come utilizzati per la predisposizione della dichiarazione precompilata.
Un aspetto cruciale di questa procedura riguarda la gestione delle difformità : qualora emerga una discrepanza tra i dati modificati e la documentazione presentata, l’Agenzia delle Entrate effettuerà il controllo formale relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata. Questo approccio consente di mantenere un controllo efficace limitando gli oneri burocratici.
Il prospetto informativo delle spese sanitarie
Il Prospetto Informativo delle spese sanitarie rappresenta l’elemento centrale del nuovo sistema di gestione delle detrazioni sanitarie. Questo documento, compilato automaticamente dal Fisco e associato alla dichiarazione dei redditi precompilata, costituisce l’alternativa digitale a scontrini e fatture tradizionali.
Il Prospetto può essere utilizzato al posto della documentazione cartacea ed è particolarmente utile per coloro che apportano modifiche al 730 precompilato. La sua funzione va oltre la mera sostituzione documentale: rappresenta uno strumento di verifica e controllo che garantisce la trasparenza del processo di detrazione.
Per accedere al Prospetto Informativo, il contribuente deve seguire una procedura specifica attraverso il portale della dichiarazione precompilata:
- Primo step: accesso alla dichiarazione precompilata mediante autenticazione con le proprie credenziali (SPID, CIE o CNS).
- Secondo step: selezione della voce “Visualizza i dati” nel menu orizzontale superiore.
- Terzo step: visualizzazione del prospetto dettagliato nella sezione “oneri e spese”.
Il Prospetto elenca in modo dettagliato farmaci, spese mediche e tutte le spese sanitarie detraibili, fornendo una panoramica completa e verificabile delle detrazioni spettanti. Questa digitalizzazione comporta vantaggi evidenti in termini di accuratezza dei dati, eliminando errori di trascrizione e garantendo la completezza delle informazioni.
Modifiche che incidono su reddito o imposta: regime differenziato di controlli
Una casistica particolare, ma non infrequente nella pratica professionale, riguarda i contribuenti che presentano il 730 precompilato con modifiche che incidono sulla determinazione del reddito complessivo o dell’imposta dovuta. In questi casi, il regime di controlli assume caratteristiche specifiche che è fondamentale conoscere per una corretta gestione degli adempimenti.
La Circolare n. 14/E del 19 giugno 2023 chiarisce che in questa situazione il controllo formale viene confermato, ma con modalità differenziate a seconda del canale di presentazione della dichiarazione:
- Presentazione diretta del contribuente: il controllo formale si limita esclusivamente alle spese sanitarie modificate, mantenendo l’esenzione per tutti i dati non modificati presenti nella dichiarazione precompilata.
- Presentazione tramite CAF o professionisti: il controllo formale si estende a tutti gli oneri detraibili, richiedendo una verifica più ampia della documentazione.
Il comma 2 dell’articolo 5 del decreto legislativo 175/2015 fornisce il quadro normativo di riferimento, stabilendo che nel caso di modifiche che incidono su reddito o imposta, non operano le esclusioni dal controllo previste per le dichiarazioni non modificate, ad eccezione dei dati relativi agli oneri forniti da soggetti terzi che rimangono invariati.
Prima dell’apposizione del visto di conformità , CAF e professionisti devono effettuare una verifica preventiva che certifichi la correttezza dei dati relativi ai redditi e agli oneri detraibili, concentrandosi esclusivamente sui documenti di spesa non indicati nella dichiarazione precompilata e sui dati effettivamente modificati.
Estensione del prospetto sanitarie a tutti i modelli dichiarativi
Un ulteriore sviluppo di fondamentale importanza è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate con una FAQ pubblicata nel luglio 2025, che ha esteso definitivamente l’utilizzo del prospetto delle spese sanitarie del Sistema Tessera Sanitaria anche al modello REDDITI PF e alle dichiarazioni non precompilate.
Questa precisazione era stata anticipata nella risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-04219 del 9 luglio 2025, dove l’Amministrazione finanziaria aveva chiarito che il prospetto di dettaglio “può essere conservato/esibito, in luogo della documentazione attestante le singole spese, anche dai contribuenti che non intendono avvalersi del servizio web della dichiarazione dei redditi precompilata”.
La portata generalizzata di questa disposizione significa che il prospetto delle spese sanitarie può essere utilizzato indipendentemente dalla modalità di presentazione della dichiarazione dei redditi, sia essa tramite modello 730 o REDDITI PF, e indipendentemente dal fatto che si tratti di dichiarazione precompilata o compilata autonomamente dal contribuente.
È importante sottolineare che per le dichiarazioni non precompilate non trovano applicazione i limiti ai poteri di controllo previsti dall’articolo 5 del D.Lgs. n. 175/2014, poiché tali limitazioni sono specifiche delle dichiarazioni precompilate e si basano sui dati forniti all’Agenzia delle Entrate da parte di soggetti terzi. Tuttavia, la semplificazione documentale rimane pienamente operativa.
Un aspetto da tenere presente è che, come precisato nella FAQ, resta fermo l’obbligo di conservare ed esibire la relativa documentazione quando la detrazione per le spese sanitarie spetta solo in presenza di determinate condizioni soggettive specifiche.
Il Prospetto elenca in modo dettagliato farmaci, spese mediche e tutte le spese sanitarie detraibili, fornendo una panoramica completa e verificabile delle detrazioni spettanti. Questa digitalizzazione comporta vantaggi evidenti in termini di accuratezza dei dati, eliminando errori di trascrizione e garantendo la completezza delle informazioni.
Controlli e verifiche dell’Agenzia delle Entrate
Il sistema di controlli fiscali sulle spese sanitarie ha subito una trasformazione radicale che riflette l’evoluzione tecnologica e la disponibilità di dati digitali da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’Agenzia delle Entrate ha adottato un approccio risk-based che concentra le verifiche sui casi effettivamente a rischio, ottimizzando l’utilizzo delle risorse disponibili.
Controlli automatizzati: il Sistema Tessera Sanitaria consente all’Amministrazione finanziaria di effettuare verifiche incrociate automatizzate tra le spese dichiarate e quelle effettivamente sostenute, riducendo significativamente il margine di errore e la necessità di controlli documentali tradizionali.
Controlli sostanziali: rimangono attivi i controlli sulla sussistenza dei requisiti per beneficiare delle detrazioni, con particolare attenzione ai limiti di reddito, alle soglie di franchigia e alla corretta qualificazione delle spese sanitarie detraibili.
Accertamenti selettivi: per le dichiarazioni modificate, i controlli si concentrano esclusivamente sui dati effettivamente modificati, applicando il principio di proporzionalità tra onere del controllo e beneficio fiscale coinvolto.
Questa evoluzione comporta vantaggi reciproci: i contribuenti beneficiano di una riduzione degli adempimenti burocratici, mentre l’Amministrazione finanziaria può concentrare le proprie risorse su controlli più mirati ed efficaci.