Territorialità IVA dei servizi elettronici e consulenze B2C dall’estero 

HomeIVA nei rapporti con l'esteroTerritorialità IVA dei servizi elettronici e consulenze B2C dall’estero 
Come qualificare correttamente pacchetti digitali con e‑book, video‑corsi e consulenze verso privati italiani e quali adempimenti IVA applicare.

La Risposta n. 494 del 5 ottobre 2022 chiarisce il corretto inquadramento IVA di pacchetti venduti online a consumatori italiani che combinano contenuti digitali scaricabili, accesso a gruppi social e consulenze personalizzate rese da un operatore residente nel Regno Unito, distinguendo tra servizi elettronici e prestazioni consulenziali e tra prestazione unica o multipla ai fini della territorialità IVA e degli adempimenti correlati.

La qualificazione dipende dalla componente principale del pacchetto e dall’eventuale accessorietà delle altre componenti, con impatti diretti sul luogo di imposizione secondo le regole speciali per i servizi elettronici dell’articolo 7‑sexies e 7‑octies del DPR n. 633/72 e sul regime ordinario per le prestazioni “generiche” dell’articolo 7‑ter. La definizione europea di “servizi prestati tramite mezzi elettronici” dell’articolo 7 del Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011 è decisiva, poiché richiede una prestazione essenzialmente automatizzata, con intervento umano minimo e non erogabile senza le tecnologie informatiche.

Cosa chiarisce l’interpello n. 494/E/22

Il caso esamina un’attività con vendita a privati italiani di e‑book, audio‑corsi e video‑corsi per la crescita personale, accompagnata da consulenze telefoniche personalizzate e accesso a gruppi social con verifica manuale dell’identità, svolta da un soggetto residente nel Regno Unito dopo la Brexit (cittadino italiano iscritto all’AIRE).

L’Agenzia delle Entrate afferma che l’inquadramento IVA dipende da due passaggi:

  • Definire se la fornitura digitale sia un “servizio elettronico”;
  • Stabilire se il pacchetto costituisca una prestazione unica con componente principale individuabile o prestazioni distinte, applicando i criteri unionali e la giurisprudenza sulla prestazione accessoria. Se prevale la consulenza personalizzata, la regola è quella delle prestazioni “generiche” B2C del 7‑ter con irrilevanza in Italia; se prevale il digitale, si applicano le regole speciali di 7‑sexies/7‑octies con territorialità in Italia e obblighi OSS non‑UE o identificazione/rappresentante fiscale.

Qualificazione del servizio: elettronico vs consulenza

Per l’Agenzia, il download di contenuti preconfezionati è in linea con i “servizi prestati tramite mezzi elettronici” se il processo è standardizzato e automatizzato, senza intervento umano significativo in fase di erogazione, come tipicamente accade con acquisto e scaricamento diretto da piattaforma. Le consulenze telefoniche personalizzate, invece, rientrano tra le prestazioni di servizi generiche” e non sono servizi elettronici, poiché richiedono un apporto umano diretto, specifico e non automatizzato.

Definizione UE di “servizi prestati tramite mezzi elettronici

L’articolo 7 del Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011 definisce servizi elettronici quelli forniti tramite Internet o reti elettroniche, essenzialmente automatizzati, con intervento umano minimo e non erogabili senza tecnologia dell’informazione, includendo la fornitura di prodotti digitali ed e‑book, come esemplificato dagli allegati e dai paragrafi applicativi. Gli elenchi esemplificativi chiariscono che lo standard è la fruizione automatizzata del contenuto o servizio digitale, non la mera vendita online di prestazioni con intervento umano rilevante, che restano fuori dalla nozione di servizio elettronico.

Servizi consulenziali B2C “generici

Le prestazioni consulenziali personalizzate rese a privati rientrano nella regola generale dell’articolo 7‑ter DPR n. 633/72, che per i B2C localizza la prestazione presso il prestatore, salvo specifiche deroghe non ricorrenti per la consulenza generica, rilevando quindi fuori campo in Italia se il prestatore è stabilito nel Regno Unito. La corretta distinzione evita l’erronea applicazione delle regole speciali per i servizi elettronici che sposterebbero la tassazione nello Stato del committente privato, cioè l’Italia, quando la prestazione principale non lo consente.

Prestazione unica o multipla

Il nodo centrale è stabilire se il pacchetto digitale + consulenza + gruppo social costituisca una “prestazione unica” con componente principale e componenti accessorie o più prestazioni distinte, da valutare caso per caso sulla base del contratto, della percezione del cliente e del peso economico delle componenti. La prestazione accessoria non costituisce un fine a sé ma il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale, e quando gli elementi sono indissociabili la scomposizione sarebbe artificiale secondo la Corte di giustizia UE (C‑251/05), criterio richiamato anche nelle Linee guida del Comitato IVA (108ª riunione).

Criteri della Corte e del Comitato IVA

Secondo la giurisprudenza UE, ricorre prestazione accessoria se l’elemento secondario è funzionale a valorizzare il servizio principale per il cliente, e la presenza di un prezzo unitario è mero indizio non decisivo, rilevando invece l’effettivo interesse economico del consumatore e la struttura dell’offerta. Il Comitato IVA invita a considerare tutte le circostanze del caso concreto, inclusi contenuti dell’offerta, durata delle interazioni umane rispetto ai contenuti digitali, e proporzione dei corrispettivi tra componenti.

Regole di territorialità e adempimenti per scenario

Se l’oggetto principale è la consulenza personalizzata, il pacchetto è “genericoB2C e territorialmente fuori campo in Italia per l’articolo 7‑ter, con fatturazione secondo le regole del Paese del prestatore e senza obblighi IVA italiani per quelle operazioni. Se l’oggetto principale è il contenuto digitale automatizzato, il pacchetto è servizio elettronico B2C con luogo di imposizione in Italia ai sensi degli articoli 7‑sexies e 7‑octies, attivando obblighi quali identificazione diretta ex art. 35‑ter, nomina del rappresentante fiscale o adesione al regime OSS non‑UE. Qualora le componenti siano distinte, si applicano regole separate: i servizi elettronici B2C sono imponibili in Italia, mentre le consulenze B2C “generiche” restano allocate nel Paese del prestatore estero, con conseguente gestione mista degli adempimenti.

Tabella comparativa scenari IVA

ScenarioQualificazioneTerritorialitàIVA in ItaliaAdempimenti principali
Prevale consulenzaPrestazione unica con consulenza principaleRegola 7‑ter: luogo del prestatoreNo, fuori campo in ItaliaFatturazione secondo regole Paese del prestatore; nessun obbligo IVA in Italia per tali servizi 
Prevale digitalePrestazione unica come servizio elettronicoRegole speciali 7‑sexies/7‑octies: luogo del committenteSì, imponibile in ItaliaIdentificazione diretta art. 35‑ter o rappresentante fiscale, oppure adesione OSS non‑UE 
Prestazioni distinteElettronico + consulenza separatiElettronico: Italia; Consulenza: Paese prestatoreElettronico: Sì; Consulenza: NoElettronico: OSS non‑UE/identificazione; Consulenza: regole del Paese estero 

Se prevale la consulenza

Quando l’analisi contrattuale ed economica mostra che l’effettivo interesse del cliente è la relazione consulenziale personalizzata, i contenuti digitali fungono da supporto accessorio e la prestazione complessiva ricade nella regola 7‑ter con fuori campo in Italia, anche se una parte del pacchetto è fruita online. In questo caso, l’operatore estero non ha obblighi IVA in Italia per tali operazioni, fermo restando il corretto trattamento nel Paese di stabilimento e la documentazione coerente con la natura consulenziale prevalente.

Se prevale il digitale

Se il valore e la percezione del cliente gravitano attorno a e‑book e corsi automatizzati e standardizzati, l’intero pacchetto è un servizio elettronico B2C con luogo in Italia secondo 7‑sexies e 7‑octies, anche se sono previste interazioni minori come accesso a gruppi social o brevi call orientative. In tale ipotesi, l’operatore deve assolvere l’IVA italiana con identificazione diretta ex art. 35‑ter, rappresentante fiscale o regime OSS non‑UE, assicurando una corretta mappatura delle aliquote e degli obblighi dichiarativi.

Prestazioni distinte

Se dal contratto, dal pricing e dalla fruizione emerge autonomia funzionale delle componenti, il servizio elettronico si tassa in Italia e la consulenza segue la regola del prestatore, con fatturazioni separate e flussi IVA differenziati per Paesi e regimi. Questa impostazione richiede particolare cura nei sistemi di checkout per separare corrispettivi, aliquote e registrazioni con riduzione dei rischi di contestazioni.

Esempi pratici

Per comprendere meglio i vari scenari vediamo alcuni esempi pratici ed il loro sviluppo.

Caso A: “Percorso Premium” con tre call di 60 minuti su misura, e‑book di supporto e accesso al gruppo, prezzo unitario centrato sulle ore consulenziali e contenuti tarati sulla persona. Si tratta, tipicamente, di consulenza prevalente con fuori campo in Italia ai sensi del 7‑ter.

Caso B: “Bundle corsi on‑demand” con 20 ore di video‑lezioni preconfezionate, quiz automatici e una call introduttiva di 15 minuti, è di regola servizio elettronico con IVA in Italia ai sensi degli articoli 7‑sexies e 7‑octies.

Caso C: carrello che consente acquisto separato di “video‑corso X” e “pacchetto consulenza Y” con prezzi distinti e fruizione autonoma, comporta doppio inquadramento: elettronico imponibile in Italia e consulenza fuori campo in Italia.

Adempimenti operativi per soggetti UK

Per servizi elettronici B2C verso l’Italia, un soggetto UK può:

  • Aderire al regime OSS non‑UE per dichiarare e versare l’IVA dovuta negli Stati UE di consumo tramite sportello unico,
  • Identificarsi direttamente in Italia ai sensi dell’articolo 35‑ter, oppure
  • Nominare un rappresentante fiscale in Italia, con scelta basata su volumi, Paesi coinvolti e oneri operativi.

Se invece i servizi sono consulenziali “generici” con prevalenza della componente umana, non sorge obbligo IVA in Italia per quelle operazioni, fermo restando l’esigenza di prova documentale della natura e prevalenza della consulenza.

Regime OSS non‑UE

Il regime OSS non‑UE consente ai soggetti non stabiliti nell’UE di dichiarare l’IVA dei servizi B2C dovuta negli Stati membri di consumo con un’unica dichiarazione trimestrale nello Stato di identificazione prescelto, applicando aliquote e regole del Paese del cliente finale. In presenza di vendite di servizi elettronici a consumatori italiani, l’adesione evita molteplici identificazioni locali, pur richiedendo un’accurata classificazione dei servizi e un motore IVA aggiornato alle aliquote nazionali.

Identificazione diretta e rappresentante fiscale

L’articolo 35‑ter DPR n. 633/72 prevede l’identificazione diretta in Italia dei soggetti non residenti che effettuano operazioni territorialmente rilevanti, in alternativa alla nomina del rappresentante fiscale, con condizioni specifiche per i Paesi terzi in base agli accordi di assistenza amministrativa reciproca. La scelta tra identificazione diretta e rappresentanza fiscale dipende da governance interna, rischi, necessità di presidio operativo sul territorio e interazioni con altri adempimenti IVA e doganali nel portafoglio attività.

Rischi e controlli

Il Comitato IVA ha richiamato il rischio di pratiche elusive nel confezionamento di pacchetti misti che intendano spostare artificiosamente il luogo di tassazione, imponendo una valutazione sostanziale di tutte le circostanze del caso. Un errato inquadramento può comportare recuperi d’imposta, sanzioni, interessi e l’obbligo di registrazioni tardive, con effetti reputazionali e impatti sulla continuità operativa dei canali digitali.

Definire contrattualmente oggetto e componenti, prezzi separati ove appropriato, e criteri di fruizione, per sostenere la tesi di prevalenza o distinzione delle prestazioni in sede di verifica, è una misura preventiva essenziale. Implementare nel checkout un motore IVA che differenzi servizi elettronici e consulenze e che gestisca OSS non‑UE o identificazione diretta, consente di ridurre errori e di dimostrare diligenza procedurale.

Leggi anche:

Consulenza fiscale online

Una corretta qualificazione tra servizi elettronici e consulenze, unita alla scelta tra OSS non‑UE, identificazione diretta o rappresentante fiscale, riduce rischi e costi e consolida la scalabilità del modello digitale cross‑border. È consigliabile una due diligence contrattuale e fiscale preventiva con simulazioni per scenari alternativi, anche per ottimizzare pricing, checkout e tassazione nei diversi mercati UE.

Se hai letto questo articolo e ti stai rendendo conto che necessiti dell’analisi della tua situazione personale, ti invito a contattarci. Puoi farlo attraverso il form di cui al link seguente. Come Dottore commercialista esperto di fiscalità internazionale posso aiutarti a valutare e risolvere i tuoi dubbi su questa materia.

Riceverai il preventivo per una consulenza personalizzata in grado di risolvere i tuoi dubbi sull’argomento. Il tutto, mettendo a disposizione la mia esperienza di ausilio di privati ed imprese. Soltanto in questo modo, infatti, potrai essere sicuro di evitare di commettere errori, che in futuro possono esserti contestati e quindi sanzionati.

Fonti

  • Agenzia delle Entrate, Risposta n. 494 del 5 ottobre 2022
  • Regolamento di esecuzione UE n. 282/2011, art. 7
I più letti della settimana

Abbonati a Fiscomania

Oltre 1.000, tra studi, professionisti e imprese che hanno scelto di abbonarsi per non perdere i contenuti riservati e beneficiare dei vantaggi. Abbonati anche tu a Fiscomania.com oppure Accedi con il tuo account.

I nostri tools

 

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
Leggi anche

Regimi contabili e fiscali: scegli il più conveniente

Quali sono le variabili che influenzano la scelta del regime contabile e fiscale per le imprese in Italia: la...

Cessione interna di beni in temporanea importazione

La determinazione della territorialità IVA nella cessione di beni vincolati al regime della temporanea importazione. Nel caso in cui merce non...

Rimborso IVA assolta in altri Paesi UE: istanza entro il 30 settembre

I soggetti passivi che hanno effettuato operazioni di acquisto di beni rimasti in altri Stati UE o consumati in...

Cessione di immobile strumentale fuori dal pro rata IVA

Quando la vendita (occasionale) di immobili strumentali è esclusa dal pro rata di detrazione e come applicare correttamente l’art....

Costi irrilevanti nelle frodi carosello: indeducibilità IVA e redditi

La Suprema Corte prevede l'indeducibilità totale dei costi nelle operazioni soggettivamente inesistenti, sia per IVA che per imposte dirette. La...

Non imponibilità IVA cessione navi in alto mare: condizioni

Come applicare correttamente l'articolo 8-bis del DPR n. 633/72 per l'acquisto di navi destinate ad attività commerciali e di...