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Visto di conformità in dichiarazione Iva

HomeIVA nei rapporti con l'esteroVisto di conformità in dichiarazione Iva

Il visto di conformità è una attestazione rilasciata dal professionista sulla corrispondenza dei dati risultanti dalle dichiarazioni con la documentazione di supporto. Questo, non certifica l'esattezza dei dati inseriti nella dichiarazione dei redditi, ma solo la correttezza formale.

Il visto di conformità è stato introdotto con il D.Lgs. n. 241 del 1997. Si tratta, essenzialmente, di un controllo formale svolto dal professionista, consistente in un'attestazione circa la conformità della dichiarazione dei redditi alla documentazione o alle scritture contabili. Deve essere apposto sulla dichiarazione Iva annuale al fine di poter "certificare" la possibilità di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva, oppure per procedere con la richiesta di rimborso del credito Iva annuale o trimestrale (da modello TR), da parte del contribuente.
Cos'è e in cosa consiste il visto di conformità
Il visto di conformità permette di effettuare un controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie. Con l'apposizione dello stesso, il professionista attesta che i dati risultanti dalle dichiarazioni coincidono con la documentazione e le scritture contabili. Inoltre, il professionista, attesta anche che i dati dichiarati corrispondono alle disposizioni fiscali.
Attraverso questa procedura:

Si garantisce ai contribuenti il corretto adempimento di alcuni obblighi tributari;
Si permette all'Agenzia delle Entrate di selezionare i controlli;
È possibile contrastare il fenomeno delle compensazioni di crediti inesistenti;
Si semplifica le procedure legate sulla richiesta dei rimborsi IVA.

Il visto è apposto dal professionista, con l'indicazione del suo codice fiscale e la firma negli appositi spazi dei modelli della dichiarazione. Per poter richiedere i rimborsi IVA di importo superiore a 30.000,00 euro, oltre a questa apposizione è necessario che venga sottoscritta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da parte del contribuente.
La dichiarazione sostitutiva, deve attestare:

Solidità patrimoniale del richiedente, con riguardo al patrimonio netto, consistenza immobiliare e all'attività dell'impresa;
Continuità aziendale;
Regolarità dei versamenti dei contribuenti previdenziali ed assicurativi effettuati.

La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa con la compilazione di un riquadro nella dichiarazione IVA o nel Mod. IVA TR.
Con la Risoluzione n. 99/E del 29 novembre 2019, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che, nel caso in cui viene apposto il visto, il soggetto che provvede alla predisposizione e alla trasmissione della dichiarazione deve coincidere con il soggetto che ha vistato la stessa.
Quando deve essere apposto
La necessità di apposizione del visto di conformità si rende necessaria in caso di:

Dichiarazione Iva annuale dalla quale emerge un credito Iva di importo superiore alla soglia di 5.000 euro da utilizzare in compensazione nel modello F24 (ex art. 10 del D.L. n. 78/09);
Dichiarazione Iva annuale o trimestrale dalla quale emerge un credito Iva di importo superiore alla soglia di 30.000 euro da chiedere a rimborso (ex art. 38-bis, co. 3 del DPR n. 633/72). Questo, nel caso in cui non sia richiesta la prestazione della garanzia patrimoniale ex art. 38-bis, co. 4 de...

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