La ventilazione è un metodo di registrazione dei corrispettivi e di determinazione dell’IVA riservata ad alcune tipologie di commercianti al minuto, che consiste nella rilevazione dell’ammontare globale dei corrispettivi giornalieri senza distinzione di aliquota.
La procedura di ventilazione dei corrispettivi è disciplinata dall’art. 24, co. 3, DPR n. 633/1972 e consente ai contribuenti in possesso di una serie di requisiti soggettivi e oggettivi, di registrare i corrispettivi giornalieri in un unico importo senza distinguere le diverse aliquote IVA. Le norme applicative sono contenute nel DM n. 3495/1973, e tale procedura è facoltativa. Se il contribuente decide di avvalersene non deve fare alcuna comunicazione all’Amministrazione finanziaria o alcuna opzione in dichiarazione annuale.
In altre parole, la ventilazione dei corrispettivi, consente ai contribuenti non obbligati all’emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, che vendono beni con diverse aliquote IVA, di registrare i corrispettivi senza distinguere i beni venduti tra le varie aliquote IVA.
Indice degli Argomenti
- Che cos’è il metodo della ventilazione dei corrispettivi?
- Quali soggetti possono utilizzare il metodo della ventilazione dei corrispettivi?
- Quali condizioni di applicazione?
- Come opera la ventilazione dei corrispettivi
- Come si effettua la ventilazione dei corrispettivi?
- Liquidazioni periodiche e liquidazione a conguaglio
- Acquisti soggetti alla ventilazione dei corrispettivi
- Passaggio di beni dall’ingrosso al dettaglio
- Trasmissione telematica dei corrispettivi
- Separazione delle attività
- Passaggi interni di beni
- Domande frequenti
Che cos’è il metodo della ventilazione dei corrispettivi?
La ventilazione è un metodo legato alla registrazione dei corrispettivi di vendita dei commercianti al minuto. Il metodo è disciplinato dall’art. 24 del DPR n. 633/72 e dal D.M. 24.2.73, che consiste nell’annotazione dell’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri, senza distinzione di aliquota, e nella successiva ripartizione degli importi in base alla percentuale di composizione degli acquisti effettuati nell’anno (art. 3 del DM 24.2.73).
Il metodo nasce come forma di semplificazione per i contribuenti tenuti alla registrazione dei corrispettivi giornalieri di vendita in quanto consente di essere esonerati dalla suddivisione delle vendite giornaliere secondo le diverse aliquote IVA dei vari beni. Ovviamente, tale semplificazione trova applicazione pratica ogni qualvolta il commerciante si trova a vendere beni e/o servizi che presentano aliquote IVA differenziate. Sotto il profilo pratico l’importo complessivo giornaliero, comprensivo di IVA, viene annotato sul registro dei corrispettivi (ex art. 24 del DPR n. 633/72) o sui registratori telematici senza suddivisione per aliquota.
ATTENZIONE! |
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Le eventuali fatture di vendita emesse non possono essere registrate secondo il metodo della ventilazione, per cui devono essere annotate distintamente rispetto ai corrispettivi. |
Quali soggetti possono utilizzare il metodo della ventilazione dei corrispettivi?
Nella tabella seguente i soggetti che possono usufruire della ventilazione dei corrispettivi.
Soggetti ammessi alla ventilazione dei corrispettivi |
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Commercio di: – Prodotti alimentari; – Prodotti dietetici; – Articoli tessili, di vestiario, comprese le calzature; – Prodotti per l’igiene personale; – Prodotti farmaceutici. |
Quali condizioni di applicazione?
La ventilazione può essere utilizzata da parte dei soggetti che esercitano attività di commercio al minuto ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 633/72, a condizione che la loro attività abbia ad oggetto la vendita di specifiche tipologie di beni (art. 1 del DM 24.2.73):
- Prodotti alimentari o dietetici;
- Articoli tessili o di vestiario, comprese le calzature;
- Prodotti per l’igiene personale o prodotti farmaceutici.
La ventilazione non si applica alle prestazioni di servizi. Nel caso in cui si intenda comune mantenere detto metodo di registrazione per le cessioni di beni, i corrispettivi delle prestazioni potranno essere documentati mediante fattura.
Il metodo non può essere applicato qualora nel corso dell’anno precedente:
- Siano stati effettuati acquisti di altri prodotti per un ammontare superiore al 50% degli acquisti e delle importazioni;
- Ovvero siano state effettuate cessioni con emissione della fattura per un ammontare superiore al 20% del volume d’affari (senza computare le fatture emesse per cessioni di immobili e altri beni strumentali).
In pratica, qualora uno dei due limiti sopra indicati venga superato il soggetto non può più avvalersi del metodo della ventilazione a partire dall’anno successivo.
Come opera la ventilazione dei corrispettivi
La suddivisione della registrazione dei corrispettivi e l’individuazione della relativa IVA a debito si ha, successivamente, sulla base della percentuale di composizione degli acquisti, ognuno riferibile alla propria aliquota IVA risultante dalla fattura d’acquisto. Tale criterio non può, tuttavia, essere esteso all’IVA sulle fatture di vendita emesse dal commerciante, le quali devono essere separatamente annotate nell’apposito registro IVA delle vendite, salvo, l’ipotesi di passaggio di beni dal reparto ingrosso al reparto dettaglio. Questa metodologia di individuazione dell’IVA sui corrispettivi costituisce una semplificazione di adempimenti, in quanto i contribuenti:
- Non devono in questo modo necessariamente dotarsi di apparecchiature elettroniche per la separazione dei prodotti in base alle varie aliquote (i.e., lettori di codici a barre);
- Non devono per forza digitare manualmente nel registratore di cassa il prezzo di ogni singola merce IVA battendo tasti diversi a seconda dell’aliquota IVA.
Tale metodologia non è un’agevolazione nella determinazione dell’imposta.
Come si effettua la ventilazione dei corrispettivi?
L’art. 3 del sopra citato decreto prevede che coloro che si avvalgono della facoltà della ventilazione dei corrispettivi, devono osservare le seguenti disposizioni:
1 | Annotare nel registro prescritto dall’art. 25 del DPR 26.10.72 n. 633 gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita, distinti per aliquote e separatamente dagli acquisti o dalle importazioni degli altri beni e servizi. |
2 | Determinare alla fine di ciascun mese o trimestre, distinto per aliquota, l’ammontare globale, al lordo dell’imposta, degli acquisti e delle importazioni dei beni destinati alla rivendita registrati nello stesso periodo e procedere al cumulo di tale ammontare con quello relativo ai beni destinati alla rivendita acquistati o importati nei mesi o trimestri precedenti. |
3 | Stabilire, sulla base del cumulo degli acquisti e delle importazioni determinato sulla base del punto n. 2, il rapporto di composizione di ciascun gruppo di beni soggetti, nell’ambito del cumulo, ad aliquote diverse. |
4 | Ripartire tra le diverse aliquote l’ammontare globale dei corrispettivi registrati nel mese o nel trimestre, al lordo dell’imposta, mediante applicazione dei rapporti di composizione degli acquisti o delle importazioni, determinati a norma del n. 3. |
5 | Depurare i corrispettivi, distinti per aliquote, dell’imposta in essi incorporata. |
6 | Determinare a norma dei precedenti numeri, salva la detrazione relativa a tutti i beni e servizi acquistati ed importati, l’imposta da dichiarare e da versare per ciascun mese o trimestre. |
7 | Indicare nella dichiarazione annuale l’ammontare complessivo dei corrispettivi registrati nell’anno, ripartito per aliquote secondo il rapporto di composizione degli acquisti e delle importazioni di beni destinati alla rivendita registrati nell’anno stesso, determinando la relativa imposta mediante l’applicazione di tale rapporto all’ammontare complessivo dei corrispettivi. |
Liquidazioni periodiche e liquidazione a conguaglio
I soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione sono esclusi dal programma di assistenza dell’Agenzia delle Entrate che prevede la messa a disposizione delle c.d. “LIPE” e dichiarazione IVA precompilata (vedasi provv. Agenzia delle Entrate 8.7.21 n. 183994 § 3.3).
Il metodo della ventilazione dei corrispettivi prevede, che i riferimenti e i momenti in cui effettuare i calcoli sono la liquidazione periodica e a conguaglio.
Liquidazione periodiche | Liquidazione a conguaglio |
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Questo passaggio è regolato dal co. 1 dell’art. 3. | Questo passaggio è regolato dal co. 1 dell’art. 3. |
Lo scorporo dell’IVA sui corrispettivi avviene alla fine di ciascun mese (o trimestre), nel quale si ripartiscono i corrispettivi relativi al singolo periodo di riferimento (mese o trimestre) sulla base dei rapporti di composizione degli acquisti “progressivi”. Dunque progressivi a decorrere dall’inizio dell’anno. | In sede di dichiarazione annuale IVA, occorre fare il riepilogo generale, ripartendo i corrispettivi complessivi dell’anno mediante i rapporti di composizione “progressivi” calcolati per la liquidazione del mese di dicembre ed effettuando quindi lo scorporo dell’IVA. |
A dicembre viene rideterminata l’imposta a debito complessiva dell’anno (la cosiddetta tredicesima ventilazione). Questo ricalcolo può differire da quello effettuato sui singoli periodi di liquidazione dell’imposta. In questo caso, se l’IVA a debito è maggiore di quanto determinato mensilmente o trimestralmente, l’eventuale differenza va liquidata in sede di dichiarazione annuale IVA. Questa modalità di determinazione dell’IVA, non costituisce un’agevolazione nella determinazione dell’imposta.
L’IVA a debito determinata con il metodo della ventilazione è equivalente a quella che si sarebbe determinata con la rilevazione della stessa su ogni singolo prodotto venduto, fatta salva la diversa composizione dei beni ancora in magazzino che sono stati acquistati ma non sono stati ancora venduti non confluendo così nei corrispettivi. Tale distorsione, tuttavia, nel tempo è destinata statisticamente a minimizzarsi per effetto della vendita dei prodotti.
Esempio di ventilazione dei corrispettivi
Una società acquista durante l’anno 3 beni, ciascuno al costo di 100,00 + IVA. I 3 beni hanno ognuno l’aliquota del 4%, del 10% e del 22% come riepilogato nella tabella seguente:
ACQUISTI | ||
Aliquota | Imponibile | IVA |
4% | € 100,00 | € 4,00 |
10% | € 100,00 | € 10,00 |
22% | € 100,00 | € 22,00 |
Supponiamo ora che i beni vengano venduti ognuno al prezzo di € 150,00 più IVA; i corrispettivi totali, l’imponibile e l’IVA a debito sono riepilogati di seguito:
VENDITE ANALITICHE | |||||
Aliquota | Imponibile | IVA dovuta | Importo totale | Imponibile | IVA |
4% | € 150,00 | € 6,00 | € 156,00 | € 150,00 | € 6,00 |
10% | € 150,00 | € 15,00 | € 165,00 | € 150,00 | € 15,00 |
22% | € 150,00 | € 33,00 | € 183,00 | € 150,00 | € 33,00 |
Tot. | € 54,00 | € 504,00 | € 450,00 | € 54,00 |
Come si vede, i corrispettivi totali conseguiti sono pari a € 504,00 e l’IVA dovuta è pari a 54,00.
Vediamo quale IVA a debito si determinerebbe applicando il metodo della ventilazione, in base al quale dobbiamo ripartire i corrispettivi totali (pari a € 504,00) tra le tre aliquote sulla base della composizione percentuale degli acquisti effettuati alle tre diverse aliquote.
ACQUISTI | ||||
Aliquota | Imponibile | IVA | Corrispettivi acquisto | % Ripartizione |
4% | € 100,00 | € 4,00 | € 104,00 | 30,95% |
10% | € 100,00 | € 10,00 | € 110,00 | 32,74% |
22% | € 100,00 | € 22,00 | € 122,00 | 36,31% |
€ 336,00 | 100,00% |
VENDITE | |||
Aliquota | % Ripartizione | Imponibile | IVA dovuta |
4% | 30,95% | € 150,00 | € 6,00 |
10% | 32,74% | € 150,00 | € 15,00 |
22% | 36,31% | € 150,00 | € 33,00 |
100,00% | € 150,00 | € 54,00 |
L’IVA a debito determinata con il metodo della ventilazione coincide (€ 52,50) con quella determinata con il metodo analitico.
Acquisti soggetti alla ventilazione dei corrispettivi
Il legislatore ha introdotto questa regola affinché questo metodo non determini indebiti vantaggi o svantaggi in relazione alla determinazione dell’imposta dovuta. Nella determinazione della percentuale di composizione degli acquisti devono essere considerati soltanto gli acquisti di beni e servizi destinati alla rivendita, ciò impedisce che nella determinazione dell’imposta dovuta influiscano acquisti:
- Di beni destinati ad altre finalità (acquisti destinati alla vendita all’ingrosso);
- Di beni non oggetto di rivendita (es. cancelleria, materiale di pulizia, ecc.);
- Infine, di beni ammortizzabili.
Passaggio di beni dall’ingrosso al dettaglio
L’acquisto di beni destinati alla vendita all’ingrosso non rileva ai fini della ventilazione. Tuttavia, alcuni commercianti svolgono, oltre all’attività di commercio al minuto, anche quella di commercio all’ingrosso. Capita talvolta che si effettuino passaggi di beni dall’attività all’ingrosso a quella al dettaglio.
Al riguardo, l’art. 36 co. 5 del DPR n. 633/72 prevede che per i passaggi interni dei beni, ad esempio il passaggio di beni dall’attività all’ingrosso al dettaglio, si applicano le disposizioni degli art. 21, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli art. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese.
Art. 24 del DPR n. 633/72 | Art. 36 del DPR n. 633/72 |
Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti. | Per i passaggi interni dei beni tra attività separate si applicano le disposizioni degli art. 21, con riferimento al loro valore normale, e le annotazioni di cui agli art. 23 e 25 devono essere eseguite nello stesso mese. Per i passaggi dei beni all’attività di commercio al minuto di cui al co. 3 dell’art. 24 e per quelli da questa ad altra attività, l’imposta non è dovuta, ma i passaggi stessi devono essere annotati, in base al corrispettivo di acquisto dei beni, entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio. |
Le annotazioni devono essere eseguite, in base all’aliquota applicabile per le relative cessioni.
Trasmissione telematica dei corrispettivi
I soggetti che si avvalgono del metodo della ventilazione dei corrispettivi, ove siano tenuti all’invio telematico dei corrispettivi di cui all’art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/2015, devono segnalare mediante apposita stringa informatica l’applicazione della ventilazione nel file xml contenente i dati dei corrispettivi da inviare mediante il registratore telematico.
Gli stessi soggetti possono emettere il documento commerciale anche senza l’indicazione dell’aliquota IVA applicabile alla singola cessione di beni, riportando la codifica di esclusione. L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’Interpello n. 420/2019, ha chiarito che poteva essere riportata la codifica “AL” (“Altro non IVA”). Tuttavia, il layout del documento commerciale è stato successivamente aggiornato prevedendo la codifica “VI” (“Ventilazione IVA”).
Separazione delle attività
Il soggetto che esercita un’attività di qualsiasi natura e, contemporaneamente, anche un’attività di commercio al dettaglio con applicazione del metodo della ventilazione, è tenuto a separare quest’ultima attività dalle altre ai sensi dell’art. 36, co. 4 del DPR n. 633/72. Le attività accessorie al commercio al dettaglio e quelle che non rientrano nell’attività propria dell’impresa non sono soggette all’obbligo di separazione rispetto all’attività per la quale si applica il sistema della ventilazione.
Per approfondire: “Separazione delle attività: quando è obbligatoria?“.
Passaggi interni di beni
L’imposta non è dovuta per i passaggi di beni tra attività separate se il passaggio avviene verso l’attività di commercio al minuto effettuata con applicazione del metodo della ventilazione, ovvero da questa ad altra attività (art. 36 co. 5 del DPR 633/72). Tuttavia, i passaggi interni devono essere registrati in base al corrispettivo di acquisto dei beni entro il giorno non festivo successivo a quello del passaggio.
Domande frequenti
I corrispettivi ventilati sono gli incassi giornalieri che registri senza fare distinzioni tra le percentuali di IVA, che poi viene calcolata in proporzione agli acquisti effettuati durante l’anno. È una semplificazione per i commercianti che vendono prodotti alimentari e dietetici, tessili, vestiario o farmaceutici.
I soggetti che possono ricorrere all’IVA ventilata sono, a norma di legge, i commercianti al minuto autorizzati alla vendita di merci comprese nelle seguenti categorie: prodotti alimentari e dietetici; articoli tessili e di vestiario, incluse le calzature; prodotti per l’igiene personale e farmaceutici.
È necessario applicare le percentuali di composizione degli acquisti al totale dei corrispettivi medesimi e di seguito applicare le relative aliquote IVA.
La determinazione dell’IVA dovuta sui corrispettivi lordi si effettua suddividendo i corrispettivi lordi del periodo in liquidazione in proporzione alle aliquote su acquisti e importazioni di beni destinati alla rivendita registrati dall’inizio dell’anno solare comprensiva di IVA.