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Vendite su Ebay non dichiarate: legittimo accertamento induttivo

Vendite su Ebay non dichiarate. Il contribuente ha effettuato aste online per la vendita di beni, cui era seguita la spedizione della merce, il tutto senza presentazione della dichiarazione dei redditi. La Cassazione con l’ordinanza 26987 del 22 ottobre 2019 ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo dell’Agenzia delle Entrate.

Quando si parla di vendite online molto spesso si tende a dimenticare o a sottovalutare gli aspetti fiscali. Mi sono già occupato di come avviene la regolamentazione in caso di vendite online (“Vendite di oggetti online: il compenso deve essere tassato“).

In questo caso, la Corte di Cassazione con l’ordinanza n 26987 del 22 ottobre 2019 ha ritenuto legittimo l’accertamento induttivo puro fondato sui ricavi delle vendite su Ebay. Il famoso portale di aste online ha fornito i dati sulle operazioni effettuate dal contribuente. Tale informazione è stata ritenuta legittima per fondare un accertamento fiscale.

Se operi online, e stai pensando di avviare un business online ma non sei ancora in regola, non perderti l’articolo e questa sentenza.

Vediamo i dettagli della vicenda e le considerazioni che possiamo trarne.

Vendite su Ebay non dichiarate: la vicenda

La vicenda trae origine da un accertamento effettuato nei confronti di una persona fisica in ragione dell’omessa tenuta delle scritture contabili che, per tale motivo, si era esposta all’accertamento induttivo extracontabile.

Le presunzioni erano state ricavate dai dati forniti all’Agenzia delle Entrate da parte della piattaforma di e-commerce Ebay, alla luce della partecipazione accertata a diverse aste on line a cui aveva fatto seguito la consegna del bene messo in vendita.

Con l’ordinanza n. 26987/2019, in commento, la Corte di cassazione ha stabilito che è legittimo l’accertamento spiccato dal Fisco, fondato su un PVC redatto dalla Guardia di Finanza, a carico di un contribuente persona fisica che ha effettuato delle vendite on line tramite la piattaforma Ebay.

Si trattava di vendite effettuate omettendo la relativa dichiarazione annuale.

L’omessa dichiarazione, per il contribuente, ha comportato l’applicazione di un accertamento induttivo, basato su presunzioni semplici (prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza). Infatti, l’accertamento è stato basato sui dati e notizie comunque raccolti, ovvero i dati di vendita forniti dal portale online ed indicati nel PVC delle Fiamme Gialle.

Che cosa vuol’dire ricevere un accertamento induttivo?

Tale tipologia di rettifica si caratterizza per il minor rigore con cui l’ufficio è legittimato alla ricostruzione del reddito, ben potendo esso ricorrere all’utilizzo delle presunzioni c.d. “semplicissime”, che possono essere non gravi, non precise e non concordanti.

Ai sensi dell’art. 41 del DPR n 600/73 l’Amministrazione finanziaria ha facoltà di procedere all’accertamento d’ufficio nei casi di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi.

In questo caso, l’Ufficio determina il reddito complessivo del contribuente, e, in quanto possibile, i singoli redditi delle persone fisiche, sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza.

Il tutto, con facoltà di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (cd “semplicissime“). Inoltre, con questo tipo di accertamento è possibile prescindere, in tutto o in parte, dalle scritture contabili del contribuente (ancorché regolarmente tenute).

Analoghe disposizioni sull’utilizzabilità delle presunzioni semplicissime in caso di accertamento d’ufficio sono dettate ai fini dell’IVA dall’art. 55 del DPR n 633/72.

I dati presi a riferimento dalla GDF per l’accertamento

Nel caso in commento legato alle vendite su Ebay la Guardia di Finanza ha acquisito dalla società che gestisce la nota piattaforma di aste online i dati relativi alle compravendite effettuate dal contribuente nel corso di cinque anni.

Il ragionamento effettuato dai verificatori è stato piuttosto semplice. Considerato che la consegna degli oggetti venduti tramite detto canale di vendita avviene soltanto a seguito del pagamento da parte dell’acquirente, hanno imputato al contribuente il reddito derivante dalle vendite registrate sulla piattaforma.

Del resto, come osservato anche dalla giurisprudenza di merito, il soggetto che effettua numerose aste online su Ebay, per un ammontare complessivo considerevole, esercita attività di impresa. Questo significa obblighi legati alla fatturazione, certificazione dei corrispettivi, tassazione come reddito d’impresa ed ai fini IRAP per le imposte dirette. Il tutto senza dimenticare gli obblighi legati all’eventuale applicazione dell’IVA sulle vendite.

Diversamente, una pluralità di operazioni di acquisto e vendita su Ebay di oggetti da collezione, da parte di un pensionato, non si traduce nell’esercizio di attività di impresa. Questo qualora manchino i requisiti della professionalità e della specifica organizzazione economica previsti dalle disposizioni civilistiche.

L’esercizio abituale di attività economiche

Secondo l’Amministrazione finanziaria si ha esercizio abituale dell’attività (che comporta i relativi obblighi contabili e fiscali) ogni qualvolta:

“un soggetto ponga in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività, una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al conseguimento di uno scopo”

Dello stesso parere è la Corte di cassazione, per cui il requisito dell’abitualità sussiste allorquando l’attività sia caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti. L’abitualità, quindi, ha un significato contrario a quello di occasionalità.

L’occasionalità riferita ad un’attività traduce i caratteri della contingenza, dell’eventualità e della secondarietà.

Vendite online: l’importanza di questa pronuncia

Ritornando al caso della pronuncia in esame, la Corte di cassazione si era già pronunciata in passato su una situazione esattamente sovrapponibile.

Anche in quel caso i giudici avevano stabilito la correttezza dell’atto impositivo ed avevano ribadito che la presunzione che assiste in tal caso l’accertamento induttivo ha il valore autonomo di prova della pretesa fiscale e produce, quindi, l’effetto di spostare sul contribuente l’onere della prova contraria.

Nei casi in cui si assiste ad accertamenti di questo tipo la GdF, solitamente, allega al PVC un documento contenente l’elenco delle singole compravendite trasmesso in file da Ebay. Attraverso questo schema analitico, con il dettaglio di ciascuna di tali compravendite:

  • Data;
  • Oggetto;
  • Importo;
  • Acquirente,

il contribuente viene messo in condizione di contestare in modo specifico le singole operazioni. Infatti, come detto, è a suo carico fornire, eventualmente, prova contraria.

Vendite su Ebay ed accertamenti fiscali: conclusioni

Quando si effettua attività di vendita online in modo professionale, sistematico e continuativo si crede sempre che sia sufficiente:

  • Non dichiarare niente;
  • Emettere una ricevuta.

Ebbene, molto spesso, anche conoscendo come è opportuno comportarsi fiscalmente si crede di poter evitare accertamenti basati sulle vendite online.

La realtà, tuttavia, è ben diversa. L’Amministrazione finanziaria, infatti, ha la piena collaborazione dei vari portali online di vendita. Questo significa che vi è sempre la possibilità di chiedere ed ottenere i dati delle transazioni effettuate.

Questi dati, in caso di accertamento d’ufficio, possono essere utilizzati per rideterminare il reddito del contribuente spostando su di lui l’onere di fornire prova contraria. Tutto questo ha degli effetti molto importanti, per vari ordini di motivi:

  • Difendersi da un accertamento induttivo non è semplice. L’onere della prova a carico del contribuente è sempre difficilmente superabile, soprattutto quando come in questi casi dietro la mole di vendita è ravvisabile effettivamente lo svolgimento di un’attività economica;
  • Le sanzioni applicate sono importanti. In caso di accertamento induttivo le sanzioni ai fini delle imposte sui redditi vanno dal 120% al 240% della maggiore imposte dovuta e non versata. Il tutto senza considerare le sanzioni legate all’IVA, ed eventualmente, qualora ravvisabili, anche le sanzioni ai fini IRAP;
  • La possibilità di finire in contenzioso comporta ulteriori aggravi. Qualora, in una situazione simile, si decida per andare in contenzioso (come nella sentenza in commento) i costi da sostenere sono elevati e per diversi anni.

Verifica sempre la tua attività

Le conclusioni che possiamo trarre da queste sentenza sono che l’Amministrazione finanziaria ha il pieno potere di basarsi su presunzioni semplicissime per qualificare la tua attività di vendita come attività di impresa.

Il consiglio che posso darti è quello di fare attenzione se vendi online da tempo ed in modo continuativo. Non conta tanto il volume di vendita che ottieni la professionalità e la sistematicità della vendita che fanno di te un’imprenditore.

Per questo motivo ti consiglio sempre di rivolgerti ad un dottore Commercialista esperto. Solo in questo modo hai la possibilità di capire se stai operando nel modo corretto o meno.

Se hai un dubbio e desideri ricevere una consulenza sulla tua attività di vendita online, contattami! Segui il link sottostante per ricevere il preventivo per una consulenza da fare insieme.

Potrai risolvere i tuoi dubbi ed operare nel rispetto della normativa fiscale.

Se, invece, vuoi condividere la tua esperienza sull’argomento, lasciaci un commento. Riceverai una risposta nel più breve tempo ed il tuo contributo potrà essere di aiuto a molti altri lettori.

Federico Migliorini
Federico Migliorinihttps://fiscomania.com/federico-migliorini/
Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.

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