Dal regime IOSS alle novità IVA: tutto quello che devi sapere sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE per gestire correttamente e-commerce e adempimenti doganali.
Le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi rappresentano una categoria operativa fondamentale per chi gestisce e-commerce transfrontalieri. Dal 1° luglio 2021, l’abolizione dell’esenzione IVA per le piccole importazioni e l’introduzione del regime IOSS (Import One Stop Shop) hanno rivoluzionato la gestione fiscale delle spedizioni extra-UE. Questa guida operativa spiega requisiti, territorialità IVA, calcolo delle imposte e dazi doganali, con esempi pratici e tabelle comparative per operatori economici e professionisti fiscali.
Indice degli argomenti
- Che cosa sono le vendite a distanza di beni importati
- Le novità IVA dal 1° luglio 2021: abolizione esenzione e regime IOSS
- Il regime IOSS (Import One Stop Shop)
- Regole di territorialità IVA per le vendite a distanza di beni importati
- Operazioni escluse dalla disciplina
- Casi pratici: calcolo IVA e dazi doganali
- Dalla mia esperienza professionale: criticità operative nell’e-commerce transfrontaliero
- Consulenza fiscale online IVA
- Domande frequenti
- Normativa e prassi
Che cosa sono le vendite a distanza di beni importati
Definizione operativa: Le vendite a distanza di beni importati sono cessioni di beni spediti o trasportati da un territorio terzo o Paese terzo verso uno Stato membro UE, destinate a consumatori finali o soggetti non tenuti ad applicare IVA sugli acquisti intracomunitari. Il trasporto è curato dal fornitore o per suo conto, e i beni si trovano fisicamente al di fuori dell’Unione europea al momento della vendita (art. 38-bis co. 2 e 3 del D.L. n. 331/93; art. 14 par. 4 co. 1 della direttiva 2006/112/CE).
Questa categoria fiscale è stata introdotta per rispondere alla crescente diffusione del commercio elettronico mondiale. Prima del 1° luglio 2021, le importazioni di beni commerciali di valore fino a 10,00-22,00 euro beneficiavano di esenzione IVA, creando distorsioni concorrenziali a danno degli operatori UE e favorendo comportamenti fraudolenti come la sottovalutazione sistematica dei beni nei documenti doganali.
Requisiti per configurare una vendita a distanza di beni importati
Perché un’operazione si qualifichi come vendita a distanza di beni importati devono coesistere tre requisiti:
1. Trasporto a cura del fornitore o per suo conto
I beni devono essere spediti o trasportati dal cedente oppure da un soggetto che agisce per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nell’organizzazione del trasporto. Questo requisito distingue le vendite a distanza dalle cessioni con ritiro diretto da parte dell’acquirente.
2. Provenienza da territorio terzo o Paese terzo
I beni devono trovarsi fisicamente in un Paese terzo (qualsiasi Stato a cui non si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea) o in un territorio terzo (territori che fanno parte del territorio doganale UE ma ai quali non si applica la Direttiva IVA) al momento della cessione. La destinazione finale è uno Stato membro dell’Unione europea.
3. Destinatari specifici
I cessionari devono essere:
- Persone fisiche non soggetti d’imposta (consumatori finali);
- Soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell’art. 72 del DPR n. 633/72;
- Con esclusione dei beni soggetti ad accisa: cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l’imposta sugli acquisti intracomunitari e non hanno optato per l’applicazione della stessa.
Territori terzi e Paesi terzi: classificazione completa
La corretta identificazione della provenienza dei beni è essenziale per applicare la disciplina delle vendite a distanza di beni importati:
| Categoria | Descrizione | Territori/Paesi |
|---|---|---|
| Territori terzi facenti parte del territorio doganale UE (art. 6 direttiva 2006/112/CE) | Territori dell’UE a cui non si applica la Direttiva IVA | Monte Athos (Grecia) Isole Canarie (Spagna) Dipartimenti francesi d’oltremare Isole Åland (Finlandia) Isole Anglo-Normanne Campione d’Italia Acque italiane del Lago di Lugano |
| Territori terzi non facenti parte del territorio doganale UE | Territori dell’UE esclusi anche dal territorio doganale | Isola di Helgoland (Germania) Territorio di Büsingen (Germania) Ceuta (Spagna) Melilla (Spagna) Livigno (Italia) |
| Paesi terzi | Stati a cui non si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (art. 5 direttiva 2006/112/CE) | Qualsiasi Stato extra-UE (es: Cina, USA, Regno Unito post-Brexit, Svizzera, ecc.) |
IMPORTANTE: Non rientrano nella definizione di vendite a distanza di beni importati le cessioni di beni già presenti nell’UE dopo lo sdoganamento. Ad esempio, beni importati da un Paese terzo e stoccati in un magazzino italiano, poi venduti a consumatori UE, non rientrano in questa categoria. Possono essere considerate vendite domestiche o intracomunitarie (a seconda della destinazione).
Le novità IVA dal 1° luglio 2021: abolizione esenzione e regime IOSS
Prima del 1° luglio 2021: Le merci di valore fino a 10,00-22,00 euro importate nell’UE beneficiavano di esenzione dall’IVA all’importazione. Questa disciplina incentivava pratiche elusive (sottovalutazione sistematica, erronea descrizione delle merci) e creava vantaggio competitivo illegittimo per operatori extra-UE.
Dal 1° luglio 2021: L’esenzione è stata abolita (art. 3 della direttiva 2017/2455/UE). Tutte le merci importate nell’Unione europea sono soggette ad IVA, indipendentemente dal loro valore intrinseco. Resta in vigore l’esenzione dai dazi doganali per beni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro (art. 23 del reg. CE 1186/2009), esclusi prodotti alcolici, profumi, acque da toletta, tabacchi e prodotti del tabacco.
Tabella comparativa: prima e dopo il 1° luglio 2021
| Valore beni importati in spedizioni | Prima del 1° luglio 2021 IVA | Dazio doganale | Dopo il 1° luglio 2021 IVA | Dazio doganale |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 22 euro | Esenzione IVA | Esenzione dai dazi | IVA dovuta nell’UE* | Esenzione dai dazi |
| > 22 euro ≤ 150 euro | IVA dovuta nell’UE* | Esenzione dai dazi | IVA dovuta nell’UE* | Esenzione dai dazi |
| > 150 euro | IVA dovuta nell’UE* | Dazi dovuti nell’UE | IVA dovuta nell’UE* | Dazi dovuti nell’UE |
* Stato membro dell’UE in cui ha luogo l’importazione o verso il quale i beni vengono spediti (a seconda dell’uso del regime IOSS)
Nota importante sul “valore intrinseco“: Per “valore intrinseco” si intende, per le merci commerciali, il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l’esportazione verso il territorio doganale dell’Unione europea, esclusi i costi di trasporto e assicurazione (a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura), nonché qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali.
Il regime IOSS (Import One Stop Shop)
Il regime IOSS (Import One Stop Shop), disciplinato dall’art. 74-sexies.1 del DPR n. 633/72 e dagli artt. 369-terdecies e seguenti della direttiva n. 2006/112/CE, è un regime speciale introdotto dal 1° luglio 2021 che semplifica la riscossione dell’IVA sulle vendite a distanza di beni importati di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro.
Meccanismo operativo: Il regime IOSS consente agli operatori economici di riscuotere l’IVA dovuta sulla vendita a distanza direttamente presso l’acquirente privato al momento della vendita (anziché all’importazione). L’importazione risulta quindi esente da IVA, mentre l’imposta viene assolta tramite dichiarazione periodica IOSS presentata nello Stato membro di identificazione.
Quando utilizzare il regime IOSS
Il regime IOSS si applica alle vendite a distanza di beni importati che soddisfano le seguenti condizioni:
- Valore intrinseco ≤ 150,00 euro per spedizione;
- Beni non soggetti ad accisa (con eccezione di profumi e acque da toletta che rientrano nel regime IOSS nonostante siano soggetti ad accisa);
- Destinatari: consumatori finali o soggetti non tenuti ad applicare IVA sugli acquisti intracomunitari.
IMPORTANTE: Il regime IOSS è facoltativo. Gli operatori possono scegliere se aderire al regime speciale oppure seguire le regole IVA ordinarie che comportano l’applicazione dell’IVA all’importazione.
Vantaggio operativo del regime IOSS
Per l’operatore: Semplificazione degli adempimenti dichiarativi e di versamento IVA tramite un’unica dichiarazione periodica nello Stato di identificazione, anziché gestire IVA all’importazione in ogni Stato membro di destinazione.
Per l’acquirente: Nessun pagamento di IVA al corriere alla consegna (l’IVA è già stata pagata al momento dell’acquisto online).
Doganale: Quando si ricorre al regime IOSS, i beni possono essere sdoganati in qualsiasi Stato membro dell’UE, indipendentemente da quello nel quale è stabilito il consumatore finale. L’importazione è esente da IVA e le operazioni doganali sono semplificate.
Regole di territorialità IVA per le vendite a distanza di beni importati
Le regole di territorialità IVA per le vendite a distanza di beni importati presentano specificità rilevanti, disciplinate dall’art. 40 co. 4-ter del D.L. n. 331/93 (che recepisce l’art. 33 par. 1 lett. b) e c) della direttiva 2006/112/CE).
Per i beni acquistati in un Paese terzo o territorio terzo e spediti nell’UE, si verificano normalmente due fatti generatori IVA:
- Il fatto generatore relativo alla vendita a distanza dal Paese terzo al privato acquirente UE;
- Il fatto generatore relativo all’importazione di beni nell’UE.
Caso A: Beni importati in uno Stato membro diverso da quello di arrivo finale
Le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi in uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione si considerano effettuate in Italia se l’Italia è il luogo di arrivo della spedizione o del trasporto (destinazione finale).
Condizione essenziale: Questa possibilità operativa è ammessa ai fini doganali soltanto per i beni dichiarati nell’ambito del regime IOSS, quindi beni di valore non superiore a 150,00 euro per i quali l’importazione è esente da imposta.
Esempio:
Un operatore cinese vende un bene del valore di 80,00 euro a un consumatore finale italiano utilizzando il regime IOSS. Il bene viene importato (sdoganato) in Belgio ma la destinazione finale è l’Italia.
Conseguenze fiscali:
- Importazione in Belgio: esente da IVA (regime IOSS)
- Vendita a distanza: imponibile in Italia (luogo di arrivo finale della spedizione)
- L’operatore cinese applica IVA italiana al momento della vendita e la dichiara tramite IOSS
Caso B: Beni importati nello Stato membro di arrivo finale (con IOSS)
Le vendite a distanza di beni importati nello Stato (Italia), con arrivo della spedizione nello Stato medesimo (Italia), si considerano effettuate in Italia se dichiarate nell’ambito del regime IOSS.
Esempio:
Un operatore statunitense vende un prodotto del valore di 120,00 euro a un consumatore finale italiano utilizzando il regime IOSS. Il bene viene importato direttamente in Italia.
Conseguenze fiscali:
- Importazione in Italia: esente da IVA (regime IOSS)
- Vendita a distanza: imponibile in Italia
- L’operatore USA applica IVA italiana al momento della vendita e la dichiara tramite IOSS
Caso C: Beni importati senza utilizzo del regime IOSS
Se il cedente non si avvale del regime IOSS, anche quando i beni vengono importati e destinati allo stesso Stato membro (es. Italia), l’operazione segue regole diverse:
- Importazione in Italia: imponibile in Italia (IVA pagata in dogana)
- Vendita a distanza: operazione fuori campo IVA (extraterritoriale), in quanto è una cessione con trasporto effettuata a partire da uno Stato extra-UE
Conseguenza pratica: L’acquirente italiano paga l’IVA all’importazione (normalmente tramite il corriere espresso), non al momento dell’acquisto online.
Caso D: Vendite a distanza dall’Italia verso altro Stato membro (non applicabile)
Le vendite a distanza di beni importati in Italia da territori terzi o Paesi terzi, spediti o trasportati a destinazione di un altro Stato membro, costituiscono cessioni non imponibili in Italia ai sensi dell’art. 41 co. 1 lett. b-bis) del D.L. n. 331/93.
Operazioni escluse dalla disciplina
Non rientrano nella categoria delle vendite a distanza di beni importati, in quanto soggette a discipline specifiche diverse (art. 38-bis co. 2 e 3 del D.L. n. 331/93):
1. Cessioni di mezzi di trasporto nuovi
Le cessioni di mezzi di trasporto nuovi seguono la disciplina speciale prevista per questa categoria di beni, indipendentemente dal fatto che siano spediti da Paesi terzi.
2. Cessioni di beni da installare, montare o assiemare
Le cessioni di beni oggetto di installazione, montaggio o assemblaggio a cura del fornitore o per suo conto nello Stato di arrivo della spedizione seguono regole di territorialità specifiche legate al luogo di effettuazione del montaggio.
3. Cessioni di beni soggetti ad accisa verso il “gruppo dei quattro“
I beni sottoposti ad accisa (prodotti alcolici, tabacco, prodotti energetici) possono formare oggetto di vendite a distanza di beni importati soltanto quando ceduti a:
- Persone fisiche non soggetti d’imposta;
- Organismi di cui all’art. 72 del DPR n. 633/72.
Non nella categoria in oggetto le cessioni di beni soggetti ad accisa effettuate nei confronti del c.d. “gruppo dei quattro“:
- Soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno diritto alla detrazione;
- Soggetti che si avvalgono del regime “comune” forfetario per i produttori agricoli;
- Soggetti passivi assoggettati al regime del margine;
- Enti non soggetti passivi.
Nota normativa: Profumi e acque da toletta, pur essendo soggetti ad accisa, rientrano nell’ambito applicativo del regime di importazione IOSS in quanto esclusi dall’esenzione dai dazi doganali relativa alle spedizioni di valore trascurabile (art. 23 del reg. CE 1186/2009).
4. Cessioni di beni in regime del margine
Le cessioni di beni d’occasione, oggetti d’arte, da collezione o di antiquariato assoggettate al regime del margine (art. 37 co. 2 del D.L. n. 41/95; art. 35 della direttiva 2006/112/CE) sono escluse dalla disciplina delle vendite a distanza di beni importati.
5. Beni collocati in depositi doganali nell’UE
Perché si configuri una vendita a distanza di beni importati, i beni devono essere spediti fisicamente da un Paese terzo o territorio terzo. Non rientrano quindi nella definizione i beni collocati in un deposito doganale in uno Stato membro UE e successivamente ceduti ad acquirenti nell’UE, poiché si trovano già nel territorio dell’Unione e non possono considerarsi spediti da Paesi terzi o territori terzi.
Casi pratici: calcolo IVA e dazi doganali
Caso pratico 1 – E-commerce da Cina con IOSS (valore 85€)
Situazione:
Un operatore cinese vende scarpe sportive a un consumatore finale italiano tramite piattaforma e-commerce. L’operatore è registrato al regime IOSS.
Dati operazione:
- Valore intrinseco beni: 85,00 €
- Costi trasporto e assicurazione: 12,00 € (separati in fattura)
- Paese partenza: Cina
- Destinazione: Italia
- Regime fiscale: IOSS
Trattamento fiscale:
1. Dazi doganali all’importazione:
Valore intrinseco 85,00 € < 150,00 € → Esenzione dazi doganali (esclusi alcol, profumi, tabacco)
2. IVA all’importazione:
Regime IOSS attivo → Importazione esente da IVA
3. IVA sulla vendita a distanza:
- Base imponibile: 85,00 € (valore beni) + 12,00 € (trasporto) = 97,00 €
- Aliquota IVA italiana: 22%
- IVA dovuta: 97,00 × 22% = 21,34 €
4. Prezzo finale per il consumatore:
97,00 € + 21,34 € = 118,34 € (pagati al momento dell’acquisto online)
Adempimenti operatore:
- Riscuote IVA al momento della vendita
- Dichiara e versa IVA tramite dichiarazione IOSS trimestrale nello Stato di identificazione
- Fornisce numero IOSS al corriere/spedizioniere per sdoganamento semplificato
Vantaggio per il consumatore: Nessun pagamento aggiuntivo alla consegna.
Caso pratico 2 – Importazione USA senza IOSS (valore 180€)
Situazione:
Un operatore statunitense vende un dispositivo elettronico a un consumatore finale italiano. L’operatore non è registrato al regime IOSS.
Dati operazione:
- Valore intrinseco beni: 180,00 €
- Costi trasporto: 20,00 € (separati)
- Paese partenza: USA
- Destinazione: Italia
- Regime fiscale: ordinario (no IOSS)
Trattamento fiscale:
1. Dazi doganali all’importazione:
Valore intrinseco 180,00 € > 150,00 € → Dazi doganali dovuti
Aliquota dazio: ipotesi 4,5% (dipende dalla tariffa doganale del prodotto)
Dazio: 180,00 × 4,5% = 8,10 €
2. IVA all’importazione in Italia:
- Base imponibile IVA import: valore beni + trasporto + dazio
- Base: 180,00 + 20,00 + 8,10 = 208,10 €
- Aliquota IVA: 22%
- IVA import: 208,10 × 22% = 45,78 €
3. Vendita a distanza:
Operazione fuori campo IVA (extraterritoriale) – cessione con trasporto da Paese terzo senza IOSS
4. Costo totale per il consumatore:
- Prezzo pagato online: 180,00 € (prodotto) + 20,00 € (trasporto) = 200,00 €
- Pagamento alla consegna (tramite corriere): 8,10 € (dazio) + 45,78 € (IVA) = 53,88 €
- Totale finale: 253,88 €
Adempimenti:
- Il corriere espresso anticipa dazio e IVA in dogana
- Il corriere addebita al destinatario dazio, IVA e commissioni doganali alla consegna
- L’acquirente paga dazio + IVA al momento della consegna
Svantaggio per il consumatore: Costo aggiuntivo inatteso alla consegna, possibili ritardi doganali.
Caso pratico 3 – Marketplace con IOSS e beni sotto 150€ (valore 45€)
Situazione:
Un venditore cinese vende tramite marketplace europeo (es. Amazon) che funge da intermediario IOSS. Il marketplace è registrato al regime IOSS per conto dei venditori terzi.
Dati operazione:
- Valore intrinseco beni: 45,00 €
- Costi trasporto inclusi nel prezzo: 5,00 €
- Paese partenza: Cina
- Destinazione: Italia
- Regime fiscale: IOSS (tramite marketplace)
Trattamento fiscale:
1. Dazi doganali:
Valore 45,00 € < 150,00 € → Esenzione dazi
2. IVA all’importazione:
IOSS attivo → Importazione esente
3. IVA sulla vendita a distanza:
- Base imponibile: 50,00 € (prezzo comprensivo trasporto)
- IVA: 50,00 × 22% = 11,00 €
4. Prezzo finale:
50,00 € + 11,00 € = 61,00 € (tutto incluso al checkout)
Responsabilità fiscale:
- Il marketplace è considerato il fornitore ai fini IVA quando facilita vendite a distanza di beni importati tramite la sua piattaforma
- Il marketplace applica, dichiara e versa l’IVA tramite IOSS
- Il venditore cinese non ha obblighi diretti di registrazione IVA in UE
Dalla mia esperienza professionale: criticità operative nell’e-commerce transfrontaliero
Dopo anni di consulenza fiscale a operatori e-commerce e piattaforme digitali che gestiscono vendite transfrontaliere, ho osservato quali sono gli errori più comuni e le migliori strategie operative per gestire correttamente le vendite a distanza di beni importati ed evitare contestazioni fiscali e doganali.
Errore n. 1: Confusione tra vendite intra-UE e import da Paesi terzi
Descrizione situazione:
Molti operatori confondono le vendite a distanza intracomunitarie (beni spediti da uno Stato UE a un altro) con le vendite a distanza di beni importati (beni spediti da Paesi extra-UE). Le due categorie hanno regole completamente diverse su territorialità IVA, soglie, e obblighi dichiarativi.
Conseguenza:
Applicazione errata del regime fiscale, mancata registrazione IOSS quando necessaria, o errata dichiarazione di operazioni intracomunitarie invece di importazioni, con rischio di accertamenti e sanzioni.
Buona pratica:
Verificare sempre la posizione fisica dei beni al momento della vendita. Se i beni sono già in un magazzino UE (anche se di proprietà di un operatore extra-UE), si tratta di vendite intra-UE o domestiche. Se i beni sono ancora fuori dall’UE al momento della vendita e vengono spediti da lì, si tratta di vendite a distanza di beni importati. Tenere mappatura chiara della supply chain e dei punti di stoccaggio.
Errore n. 2: Sottovalutazione del valore intrinseco per evitare dazi
Descrizione situazione:
Alcuni operatori, specialmente marketplace e dropshipper, dichiarano valori artificiosamente bassi nelle fatture commerciali per tentare di rientrare nell’esenzione dazi (sotto 150 €) o per ridurre l’IVA dovuta.
Conseguenza:
Reato di contrabbando o frode doganale. Le autorità doganali utilizzano database di valori di riferimento e controlli incrociati. Se scoperti, oltre alle sanzioni penali e amministrative, l’operatore rischia la sospensione della partita IVA IOSS e il blocco delle importazioni.
Buona pratica:
Dichiarare sempre il valore reale di transazione (prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando vendute per l’esportazione verso l’UE). Documentare correttamente fatture commerciali e invoice di vendita. In caso di dubbio su classificazione doganale o valore, richiedere parere preventivo all’Agenzia delle Dogane tramite BTI (Binding Tariff Information) o ITV (informazione tariffaria vincolante).
Errore n. 3: Mancata comunicazione del numero IOSS al corriere
Descrizione situazione:
L’operatore si registra correttamente al regime IOSS ma dimentica di comunicare il numero di identificazione IOSS al corriere/spedizioniere nelle documenti di trasporto.
Conseguenza:
Il corriere non può sdoganare la merce con procedura semplificata IOSS ed è costretto a richiedere il pagamento di IVA all’importazione al destinatario, che ha già pagato l’IVA al momento dell’acquisto online. Questo genera doppia imposizione (apparente), reclami, rimborsi complessi, e danneggia la customer experience.
Buona pratica:
Implementare controlli automatici nei sistemi logistici per garantire che ogni spedizione IOSS riporti il numero di identificazione IOSS (formato IMxxxxxxxx) su:
- Fattura commerciale (commercial invoice)
- Lettera di vettura/AWB
- CN22/CN23 (per invii postali)
Stipulare accordi chiari con i partner logistici per la gestione delle procedure IOSS.
Consulenza fiscale online IVA
La gestione fiscale delle vendite a distanza di beni importati richiede competenze specifiche su normativa doganale, IVA comunitaria e procedure IOSS. Errori nella classificazione delle operazioni o nella scelta tra regime IOSS e regime ordinario possono generare contestazioni fiscali, blocchi doganali e costi aggiuntivi imprevisti.
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Domande frequenti
Le vendite a distanza intracomunitarie riguardano cessioni di beni spediti da uno Stato membro UE a un altro Stato membro UE (es. da Germania a Italia). Le vendite a distanza di beni importati riguardano cessioni di beni spediti da un Paese terzo o territorio terzo (es. Cina, USA) verso uno Stato membro UE. La differenza fondamentale è la provenienza fisica dei beni al momento della vendita. Le regole fiscali sono diverse: le vendite intra-UE non comportano importazioni doganali, mentre le vendite da Paesi terzi richiedono sdoganamento e potenzialmente dazi.
No, il regime IOSS è facoltativo. Gli operatori extra-UE possono scegliere se registrarsi al regime IOSS (con conseguente semplificazione della riscossione IVA e sdoganamento) oppure seguire le regole ordinarie con applicazione dell’IVA all’importazione. Tuttavia, per vendite di beni di valore inferiore a 150 € destinate a consumatori finali UE, il regime IOSS rappresenta un vantaggio competitivo significativo perché elimina costi aggiuntivi per l’acquirente alla consegna.
Il regime IOSS non si applica ai beni di valore intrinseco superiore a 150,00 euro. Se un operatore registrato IOSS vende occasionalmente beni sopra questa soglia, deve gestire tali operazioni seguendo le regole ordinarie: IVA all’importazione e, se applicabile, dazi doganali. Non può utilizzare il numero IOSS per queste spedizioni. È importante che i sistemi gestionali dell’operatore distinguano automaticamente le spedizioni sotto/sopra soglia per evitare applicazione errata del regime.
Normativa e prassi
Questa guida è stata redatta sulla base delle seguenti fonti normative e di prassi:
Normativa nazionale:
- D.L. 331/1993 (convertito con modificazioni in L. 427/1993): art. 38-bis, co. 2 e 3; art. 40, co. 4-ter
- D.P.R. 633/1972 (IVA): art. 72; art. 74-sexies.1
- D.P.R. 43/1973 (Testo Unico Doganale): Artt. 282 e seguenti
Normativa UE:
- Direttiva 2006/112/CE (Direttiva IVA): art. 5; art. 6
- Direttiva 2017/2455/UE: art. 3
- Regolamento (CE) n. 1186/2009: art. 23
Prassi dell’Agenzia delle Entrate
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 26/E del 15 dicembre 2021
- Note esplicative Commissione Europea del maggio 2021