Dal regime IOSS alle novità IVA: tutto quello che devi sapere sulle vendite a distanza di beni importati da Paesi extra-UE per gestire correttamente e-commerce e adempimenti doganali.
Le vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi rappresentano una categoria operativa fondamentale per chi gestisce e-commerce transfrontalieri. Dal 1° luglio 2021, l'abolizione dell'esenzione IVA per le piccole importazioni e l'introduzione del regime IOSS (Import One Stop Shop) hanno rivoluzionato la gestione fiscale delle spedizioni extra-UE. Questa guida operativa spiega requisiti, territorialità IVA, calcolo delle imposte e dazi doganali, con esempi pratici e tabelle comparative per operatori economici e professionisti fiscali. Che cosa sono le vendite a distanza di beni importati Definizione operativa: Le vendite a distanza di beni importati sono cessioni di beni spediti o trasportati da un territorio terzo o Paese terzo verso uno Stato membro UE, destinate a consumatori finali o soggetti non tenuti ad applicare IVA sugli acquisti intracomunitari. Il trasporto è curato dal fornitore o per suo conto, e i beni si trovano fisicamente al di fuori dell'Unione europea al momento della vendita (art. 38-bis co. 2 e 3 del D.L. n. 331/93; art. 14 par. 4 co. 1 della direttiva 2006/112/CE). Questa categoria fiscale è stata introdotta per rispondere alla crescente diffusione del commercio elettronico mondiale. Prima del 1° luglio 2021, le importazioni di beni commerciali di valore fino a 10,00-22,00 euro beneficiavano di esenzione IVA, creando distorsioni concorrenziali a danno degli operatori UE e favorendo comportamenti fraudolenti come la sottovalutazione sistematica dei beni nei documenti doganali. Requisiti per configurare una vendita a distanza di beni importati Perché un'operazione si qualifichi come vendita a distanza di beni importati devono coesistere tre requisiti: 1. Trasporto a cura del fornitore o per suo conto I beni devono essere spediti o trasportati dal cedente oppure da un soggetto che agisce per suo conto, anche quando il fornitore interviene indirettamente nell'organizzazione del trasporto. Questo requisito distingue le vendite a distanza dalle cessioni con ritiro diretto da parte dell'acquirente. 2. Provenienza da territorio terzo o Paese terzo I beni devono trovarsi fisicamente in un Paese terzo (qualsiasi Stato a cui non si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea) o in un territorio terzo (territori che fanno parte del territorio doganale UE ma ai quali non si applica la Direttiva IVA) al momento della cessione. La destinazione finale è uno Stato membro dell'Unione europea. 3. Destinatari specifici I cessionari devono essere:
Persone fisiche non soggetti d'imposta (consumatori finali); Soggetti nei cui confronti sono effettuate cessioni non imponibili ai sensi dell'art. 72 del DPR n. 633/72; Con esclusione dei beni soggetti ad accisa: cessionari, soggetti passivi o non soggetti passivi, che non sono tenuti ad applicare l'i...
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