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Trasmissione telematica dei dati delle operazioni Iva

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La trasmissione telematica dei dati e delle operazioni Iva dal 2017. Tutti i contribuenti titolari di partita Iva potranno presentare telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva in modalità telematica. Tutte le informazioni utili. 
L’articolo 9, comma 1, lettere d) e g) della Legge n. 42/2015 ha conferito la delega al Governo con lo specifico scopo, rispettivamente, di incentivare, mediante una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi, nonché di adeguati meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di Iva e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti e di prevedere specifici strumenti di controllo relativamente alle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici.

In attuazione di tali disposizioni, il Governo ha emanato il D.Lgs. n. 127/2015, il quale stabilisce che i contribuenti, dal primo gennaio 2017, potranno trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati delle fatture emesse e ricevute e, se effettuano operazioni di commercio al minuto o ad esse assimilate, provvedere alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri. L’eccezione è rappresentata dai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni mediante distributori automatici, per i quali la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi assumerà carattere obbligatorio dal primo aprile 2017.

Trasmissione telematica delle fatture

I soggetti passivi, con riguardo alle operazioni rilevanti ai fini dell’Iva effettuate dal primo gennaio 2017, possono optare per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, avvalendosi a tal fine anche del Sistema di Interscambio (SdI).

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 182070/2016 ha disciplinato, tra l’altro, le modalità di manifestazione dell’opzione per la trasmissione telematica delle fatture e della successiva revoca, esercitabile esclusivamente on line, attraverso l’apposita funzione collocata nel sito internet dell’Agenzia. L’opzione deve essere attivata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello dal quale ha effetto e, in caso di inizio attività, l’opzione ha effetto dall’anno solare in cui l’attività è svolta.

Sotto il profilo operativo, i contribuenti che esercitano l’opzione in esame trasmettono, distintamente, le informazioni di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d’imposta, le fatture ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative variazioni. I dati da trasmettere sono quelli riportati nell’allegato al provvedimento, le quali contengono anche le regole di compilazione del singolo file – in formato XML – in relazione ai dati riguardanti i documenti oggetto di trasmissione.

Ne discende che non è necessario emettere o ricevere le fatture in formato elettronico, essendo invece sufficiente che i dati delle fatture siano strutturati in un file del formato XML, fermo restando che se le fatture elettroniche sono emesse o ricevute mediante il SdI non è richiesta la trasmissione, in quanto l’Agenzia delle Entrate, in qualità di gestore del sistema, può accedervi direttamente.

La trasmissione deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, ma la comunicazione relativa all’ultimo trimestre è effettuata entro l’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo.

I dati e le informazioni che pervengono all’Anagrafe Tributaria sono acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione in una sezione apposita, raggiungibile mediante autenticazione, del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. I dati e le informazioni acquisiti vengono utilizzati dall’Agenzia al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’Iva, nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi, nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei contribuenti.

I dati e le informazioni raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati attraverso particolari sistemi di elaborazione che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali. Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.

Trasmissione telematica dei corrispettivi

L’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, interpretato alla luce del provvedimento n. 182017/2016, dispone che i soggetti che effettuano le operazioni di commercio al minuto e i soggetti ad essi assimilati, di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/72, potranno optare, entro il 31 dicembre 2016, per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi poste in essere a decorrere dal primo gennaio 2017.

L’opzione – che può essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della memorizzazione e trasmissione dei dati – ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la memorizzazione e trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi e, se non revocata, si estende di quinquennio in quinquennio. L’opzione comporta l’esonero dall’adempimento degli obblighi di certificazione dei corrispettivi mediante il rilascio di scontrino o ricevuta fiscale e della relativa registrazione, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente. Per i soggetti che iniziano l’attività in corso d’anno e che intendono esercitare l’opzione sin dal primo giorno di attività, l’opzione ha invece effetto dall’anno solare in cui è esercitata.

Registratori telematici

Il provvedimento n. 182017/2016 disciplina appositamente le modalità di esercizio dell’opzione e della revoca e dispone che gli strumenti tecnologici attraverso i quali effettuare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono definiti “Registratori Telematici” e sono costituiti da componenti hardware e software atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti e inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input.

I Registratori Telematici sono attivati ovvero disattivati dal personale di laboratori abilitati dall’Agenzia delle Entrate e sono, inoltre, sottoposti – sempre da parte del personale dei laboratori abilitati – ad apposita verificazione con periodicità biennale, effettuata per la prima volta all’atto dell’attivazione dell’apparecchio.

Il Registratore Telematico risulta in servizio al momento della prima trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al sistema dell’Agenzia delle Entrate. Tutte le operazioni di attivazione, messa in servizio, verificazione periodica e dismissione sono comunicate telematicamente dal Registratore Telematico al sistema dell’Agenzia delle Entrate, producendo un censimento automatico degli apparecchi conformi alle prescrizioni di norma e della loro operatività. Le informazioni acquisite telematicamente dall’Agenzia delle Entrate sono messe a disposizione del contribuente titolare dell’apparecchio o di un suo delegato mediante apposita area dedicata e riservata presente sul sito web dell’Agenzia e costituiscono il libretto di dotazione informatico del Registratore.

Attraverso la medesima area dedicata del sito web, l’Agenzia delle Entrate rilascia al titolare del Registratore Telematico un QRCODE da applicare in apposito alloggiamento dell’apparecchio visibile ai clienti, mettendo in condizione questi ultimi di verificare il corretto censimento e la regolare verificazione periodica del Registratore mediante consultazione online dei dati identificativi del Registratore stesso e del suo titolare.

Fermo restando che le informazioni da memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente sono quelle riportate nell’allegato denominato “TIPI DATI PER I CORRISPETTIVI” delle specifiche tecniche allegate alla bozza del provvedimento, la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi è effettuata esclusivamente mediante l’uso del Registratore Telematico che, al momento delle chiusura giornaliera, genera un file XML, lo sigilla elettronicamente e lo trasmette telematicamente al sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate.

La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuati a partire dal primo giorno di messa in servizio del Registratore Telematico. La trasmissione telematica si considera effettuata nel momento in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente le informazioni richieste e l’attestazione dell’avvenuta trasmissione dei dati è effettuata mediante l’esito di ricezione. Se negativo, le informazioni si considerano non trasmesse, sicché occorre effettuare la trasmissione del file corretto entro i cinque giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

In caso di mancato o irregolare funzionamento del Registratore Telematico, l’esercente deve richiedere tempestiva-mente l’intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento ovvero si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, provvede all’annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica. Nelle specifiche tecniche al-legate al Provvedimento sono disciplinate le casistiche di guasto, dismissione, furto e cessione a qualsiasi titolo del Registratore Telematico.

Incentivi per la trasmissione telematica di fatture e corrispettivi

L’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 prevede alcune agevolazioni volte ad ampliare la platea dei contribuenti che decideranno di avvalersi delle nuove modalità di trasmissione telematica dei dati delle fatture dei corrispettivi. In particolare, per coloro che opteranno per l’invio telematico dei dati delle fatture e, ricorrendone i presupposti, anche per l’invio telematico dei corrispettivi, è previsto:
  • L’esonero da alcuni obblighi comunicativi, nella specie quelli riguardanti:
    • La comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva (cd. “spesometro“, divenuto – dopo le modifiche introdotte dal D.L. n. 193/2016 – elenco trimestrale delle fatture);
    • La comunicazione degli acquisti di beni da operatori stabiliti nella Repubblica di San Marino;
  • Il diritto all’erogazione dei rimborsi Iva annuali in via prioritaria, cioè entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei presupposti richiesti dalla normativa;
  • Nella riduzione di un anno dei termini di decadenza previsti per l’accertamento in materia di Iva e di imposte dirette.

È necessario ricordare che l’articolo 3 del D.Lgs. n. 127/2015 prevede anche l’esonero dalla comunicazione delle operazioni con i Paesi “black-list”, dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio e dalla presentazione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti intracomunitari effettuati. Tali adempimenti, tuttavia, sono stati aboliti dall’articolo 4 del D.L. n. 193/2016.

Riguardo alla riduzione di un anno dei termini di accertamento, tale agevolazione è limitata ai redditi d’impresa o di lavoro autonomo oggetto di dichiarazione in ragione del fatto che gli obblighi di comunicazione riguardano solo i ricavi e i compensi documentati da fattura o dalla certificazione alternativa dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale. In ogni caso, l’operatività della riduzione dei termini di accertamento è subordinata ad un duplice requisito, essendo richiesto che i contribuenti, da un lato, comunichino nella dichiarazione annuale delle imposte sui redditi l’esistenza dei presupposti per la riduzione dei termini di decadenza dell’accertamento e, dall’altro, che essi garantiscano la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati.

In ordine al primo requisito, l’articolo 4, comma 1, del D.M. 4.8.2016 dispone che l’obbligo comunicativo si riferisce a ciascun periodo d’imposta e deve essere adempiuto secondo le modalità che saranno definite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che approva i modelli dichiarativi e le relative istruzioni. La comunicazione è tassativa, in quanto è espressamente previsto che, in caso di omissione, non opera la riduzione dei termini di accertamento.

Riguardo, invece, alla tracciabilità dei pagamenti, l’articolo 3, commi 1 e 2 del D.M. 4.8.16 richiede che i pagamenti, effettuati e ricevuti, avvengano mediante bonifico bancario o postale, carta di debito o carta di credito, ovvero assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità. I mezzi di pagamento che garantiscono la tracciabilità sono obbligatori per tutte le transazioni di importo unitario superiore alla soglia di 30 euro stabilita dall’articolo 2, comma 1, D.M. 24.1.2014 ed è previsto che la riduzione dei termini di accertamento non si applichi, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai contribuenti che abbiano effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli citati.

Riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili

L’articolo 4 del D.Lgs. n. 127/2015 prevede, a decorrere dal primo gennaio 2017, la realizzazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di un programma di assistenza, differenziato in ragione dei diversi soggetti interessati, con cui sono messi a disposizione, in via telematica, i dati necessari per effettuare le liquidazioni periodiche e la dichiarazione Iva annuale. Al programma di assistenza sono ammesse specifiche categorie di soggetti passivi di minori dimensioni e i soggetti passivi che intraprendono un’attività d’impresa, arte o professione, ma limitatamente al periodo di inizio attività e ai due periodi successivi.

Aderendo al programma vengono meno sia gli obblighi di annotazione delle fatture emesse e ricevute nei corrispondenti registri Iva, sia l’obbligo di apposizione del visto di conformità o di sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo contabile, nonché l’obbligo (alternativo) di prestazione della garanzia per i rimborsi Iva previsti dall’articolo 38-bis del DPR n. 633/72.

La condizione necessaria per usufruire della riduzione dei citati adempimenti amministrativi e contabili è che i soggetti passivi effettuino la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute, anche mediante il Sistema di Interscambio, e, in caso di effettuazione delle operazioni di commercio al minuto e attività assimilate di cui all’articolo 22 del DPR n. 633/72, optino per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

In base all’articolo 5 del D.M. 4.8.2016, la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili è prevista per gli esercenti arti e professioni, le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata, nonché – limitatamente all’anno di inizio dell’attività e ai due anni successivi – le imprese che superino le specifiche soglie di ricavi richieste per avvalersi della contabilità semplificata, indicate dall’articolo 18 del DPR n. 600/73.

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