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Austria: il sistema fiscale

Fisco InternazionaleGiurisdizioni EstereAustria: il sistema fiscale

Il regime fiscale di tassazione in Austria per società e per persone fisiche.

L’Austria è un paese dell’Europa centrale che conta circa nove milioni di abitanti. Si tratta di una repubblica parlamentare democratica che confina con la Repubblica Ceca, la Germania, la Slovacchia, l’Ungheria, la Slovenia, l’Italia, la Svizzera ed il Liechtenstein. Il territorio è suddiviso in 9 stati federali (Bassa Austria, Burgenland, Stiria, Carinzia, Tirolo, Salisburgo, Alta Austria e Vorarlberg), la cui capitale è Vienna. La lingua ufficiale dell’Austria è il tedesco e la valuta è l’euro (EUR).

Di seguito andiamo ad analizzare le principali informazioni utili a comprendere il regime fiscale dell’Austria per le persone fisiche e le società.

Panoramica del sistema fiscale austriaco in sintesi

CaratteristicaDescrizione
Periodo di impostaAnno solare
Presentazione della dichiarazione dei redditiLa dichiarazione dei redditi deve essere presentata entro il 30 aprile dell’anno successivo (formato cartaceo) o la fine di giugno dell’anno successivo (forma elettronica)
Termini di accertamentoLa prescrizione delle accise è di tre anni, per le altre imposte di cinque anni. In caso di frode fiscale il termine è di dieci anni.
Sistema di tassazioneBasato sulla residenza fiscale

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Tutti gli individui residenti in Austria sono soggetti all’imposta sul reddito austriaca sul loro reddito mondiale, compresi i redditi derivanti da attività commerciali o imprenditoriali, professione, lavoro, investimenti e proprietà. I non residenti sono tassati sui redditi provenienti da determinate fonti solo in Austria. I non residenti sono soggetti all’imposta sul reddito sui redditi di fonte austriaca alle aliquote normali.

Soggetti passivi di tale imposta sono i lavoratori, anche esteri, con residenza o domicilio in Austria. Fra i redditi da prendere in considerazione ai fini dell’imposta si segnalano i seguenti tipi: redditi fondiari, da lavoro autonomo, da attività commerciale, da lavoro dipendente, da locazione, da capitale (eccezion fatta per quelli tassati con ritenuta alla fonte nella misura del 25%).

Per periodi di permanenza in Austria inferiori ai 180 giorni all’anno, i lavoratori di cittadinanza non austriaca pagano le rispettive imposte nei loro Paesi di residenza. Il domicilio viene stabilito comunque nel caso in cui una persona rimanga in Austria per più di 180 giorni all’anno.

Tabella: aliquote imposta sul reddito delle persone fisiche in Austria

Reddito €Aliquota %
12.465 e inferiori0
da 12.465 a 20.39720
da 20.397 a 34.19230
da 34.192 a 66.17840
da 66.178 a 99.26648
da 99.266 a 1.000.00050
superiore a 1.000.00055

Le persone per le quali il reddito da lavoro dipendente soggetto all’imposta sui salari è l’unica fonte di reddito non sono obbligate a presentare la dichiarazione dei redditi. Tuttavia, tali individui possono ottenere un rimborso parziale delle imposte presentando una dichiarazione dei redditi qualora abbiano sostenuto spese aziendali o speciali deducibili o non abbiano percepito uno stipendio costante per 12 mesi.

La residenza fiscale delle persone fisiche

Una persona è generalmente considerata residente con lo stabilimento di una abitazione o, comunque, dopo un soggiorno di sei mesi in Austria. La nazionalità non è di per sé un criterio per determinare la residenza o l’assoggettamento fiscale; tuttavia, può servire come indicatore di residenza in caso di dubbio.

Reddito da interessi

I redditi da interessi derivanti da titoli fruttiferi sono soggetti a un’imposta del 27,5%, mentre i proventi da interessi provenienti da depositi/risparmi bancari sono tassati all’aliquota del 25% (gli interessi da titoli collocati privatamente e prestiti privati ​​sono tassati al reddito progressivo aliquota fiscale).

Reddito da dividendi

I guadagni nazionali derivanti dai dividendi sono tassati in via definitiva ai fini dell’imposta sul reddito con l’aliquota del 27,5% da parte della società che distribuisce il dividendo. Se gli utili da alienazione o i redditi da capitale provengono dall’estero, si deve tenere conto della corrispondente convenzione contro la doppia imposizione.

Plusvalenze

Le plusvalenze risultanti dalla vendita di azioni (comprese partecipazioni qualificate), titoli o altre attività finanziarie (ad esempio derivati ​​cartolarizzati, certificati) sono soggette a un’imposta sul reddito del 27,5%. La tassazione delle plusvalenze prevede il calcolo delle plusvalenze realizzate deducendo i costi di acquisizione dai proventi della cessione.

Redditi da locazione

Il reddito da locazione è soggetto alle aliquote fiscali progressive individuali. Il reddito da locazione è la differenza tra i canoni di locazione ricevuti meno eventuali detrazioni per le spese pagate (ad esempio mutuo, riparazioni).

Restrizioni ed incentivi a investimenti esteri

Uno dei principi fondamentali della politica economica austriaca è il mantenimento del massimo livello possibile di occupazione e la creazione di nuovi posti di lavoro. Per tale motivo le restrizioni all’investimento sono praticamente nulle, le poche esistenti sono del tutto limitate alla condizione di reciprocità tra i singoli stati del mondo e l’Austria, per cui l’eventuale divieto o limitazione di investimento (titolarità di immobili, partecipazione a società e amministrazione di beni o imprese) subito da un operatore austriaco nel dato Paese estero è controbilanciata dal medesimo trattamento in Austria.

Questo è uno dei motivi per cui può essere conveniente trasferirsi in Austria. Allo scopo di incentivare l’investimento estero, il governo federale e le autorità regionali (“Länder“) hanno istituito una serie di incentivi per indurre gli imprenditori esteri ad investire in Austria.

Si tratta per lo più di contributi pubblici che coprono parte dei costi del progetto d’investimento (crediti a tasso agevolato fino al 75% dell’investimento, contributi agli interessi, agevolazioni fiscali con possibilità di ammortamenti straordinari, sovvenzioni per la formazione professionale del personale, ecc.). Non vi sono invece incentivi sotto forma di differenze nella tassazione tra i vari “Länder” austriaci.

Gli organismi principali per la promozione degli investimenti in Austria sono rappresentati dall’ABA (Austrian Business Agency), agenzia che per conto del governo austriaco fornisce assistenza e consulenza nel campo degli insediamenti industriali e, per quanto concerne l’aspetto finanziario, dall’Austria Wirtschaftsservice GesmbH, ente principale per l’amministrazione a livello centrale dei vari tipi di agevolazioni all’investimento.

La normativa societaria in Austria

Il diritto societario austriaco offre l’opportunità di scegliere fra diverse forme costitutive di società. Si tratta di forme che, grazie alle loro caratteristiche specifiche, sono in grado di rispondere alle esigenze fiscali e di responsabilità giuridica delle singole imprese. In linea di massima, si distingue tra società di capitali e società di persone. Si riportano qui di seguito le forme societarie più comuni in Austria:

  • Aktiengesellschaft (AG), società per azioni;
  • Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH), società a responsabilità limitata;
  • Kommanditgesellschaft (KG), società in accomandita semplice;
  • Offene Handelsgesellschaft (OHG), società in nome collettivo;
  • Stille Gesellschaft (stGes), associazione in partecipazione;
  • Eingetragene Erwerbsgesellschaft (EEG), società a scopo di lucro registrata;
  • Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GesBr) società di diritto privato;
  • Genossenschaft, cooperativa;
  • Stiftung, fondazione;
  • Verein, associazione.

La forma più diffusa nella pratica è la società a responsabilità limitata (GmbH). Gli stranieri possono liberamente costituire ditte, ricoprire posizioni dirigenziali e anche acquisire aziende.

Le tipologie di società di capitali

Società per azioni (AG)

La disciplina legale delle società per azioni è contenuta nella legge sulle società per azioni (Aktiengesetz) del 1965 e successivi emendamenti. La AG (simile ad una S.p.A. italiana) viene costituita con atto notarile da uno o più fondatori. I fondatori, come tutti i futuri azionisti, possono essere austriaci o stranieri, persone fisiche o giuridiche. Comunque, per la costituzione sono possibili due forme:

  • La costituzione simultanea (Einheitsgründung o Simultangründung) e
  • La costituzione successiva (Stufengründung o Sukzessivgründung).

Nel primo caso i soci fondatori diventano titolari di tutte le azioni, mentre nel secondo caso vengono offerte azioni al pubblico già nella fase costitutiva. Quest’ultima forma di costituzione è comunque molto poco utilizzata. La società può dirsi costituita a tutti gli effetti con l’avvenuta iscrizione (con atto notarile registrato), a pena di nullità al Registro delle imprese. Il capitale sociale minimo della AG ammonta a €. 70.000 di cui almeno un quarto deve essere versato all’atto della costituzione.

Società a responsabilità limitata (GmbH)

La GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) viene costituita da uno o più soci tramite atto notarile e può dirsi validamente costituita con l’iscrizione della stessa nel Registro delle imprese. Nel caso in cui la società venga costituita da un unico socio, al posto del contratto sociale, di cui sopra, sarà rilasciata (sempre tramite atto notarile) una dichiarazione di costituzione. All’atto di tale iscrizione anche i soci vengono registrati nel pubblico Registro, soci i quali possono essere anche stranieri, persone fisiche o giuridiche con residenza o sede anche all’estero.

La S.r.l. (GmbH) austriaca può essere definita come una società di capitali con personalità giuridica i cui soci non rispondono degli obblighi della società. La GmbH è la forma societaria più diffusa in Austria, soprattutto per le piccole e medie imprese.

La costituzione di una società GmbH in Austria offre diversi vantaggi ai suoi proprietari. Ecco alcuni dei principali vantaggi:

  1. Responsabilità limitata: Uno dei vantaggi più significativi della società GmbH è che i soci non sono personalmente responsabili per i debiti e gli obblighi della società. La responsabilità è limitata al capitale sociale investito nella società. Ciò significa che il patrimonio personale dei soci non è a rischio in caso di insolvenza o fallimento della società.
  2. Flessibilità nella struttura societaria: La società GmbH in Austria consente una maggiore flessibilità nella struttura societaria rispetto ad altre forme giuridiche. È possibile avere uno o più soci, sia persone fisiche che giuridiche, e i soci possono essere di nazionalità austriaca o straniera. È anche possibile designare un’amministrazione centralizzata o un consiglio di amministrazione per gestire le operazioni quotidiane della società.
  3. Credibilità e reputazione: La costituzione di una società GmbH in Austria può contribuire a migliorare la credibilità e la reputazione del proprio business. L’Austria è considerata un paese con un ambiente imprenditoriale stabile e un sistema giuridico affidabile. Questo può essere vantaggioso per le relazioni commerciali, i rapporti con i clienti e le opportunità di finanziamento.
  4. Accesso al mercato europeo: L’Austria è un membro dell’Unione Europea (UE) e dell’Eurozona. La costituzione di una società GmbH in Austria può offrire accesso agevolato al mercato europeo, consentendo ai proprietari di beneficiare dei vantaggi del mercato unico europeo e di stabilire relazioni commerciali con altri paesi dell’UE.
  5. Sistema fiscale favorevole: L’Austria ha un sistema fiscale competitivo e favorevole per le imprese. Offre diverse agevolazioni fiscali, tra cui aliquote fiscali vantaggiose, regimi fiscali agevolati per le società holding e trattati fiscali bilaterali con numerosi paesi. Ciò può contribuire a ridurre l’onere fiscale complessivo per la società e i suoi proprietari.

Tuttavia, è importante sottolineare che la costituzione di una società GmbH in Austria comporta anche alcuni costi e obblighi, come la necessità di un capitale sociale minimo, la presentazione di documenti e relazioni annuali e il rispetto delle norme contabili e legali.

Imposta sul reddito delle società

Le società di capitali con sede, legale o amministrativa, in Austria sono soggette all’imposta sulle società per i redditi ovunque prodotti (“Körperschaftssteuer“). Le società residenti ed in particolare le stabili organizzazioni di società estere sono soggette a tale imposta, con aliquota del 23%, ma solo per il reddito prodotto in Austria.

La base imponibile è costituita da tutti i redditi che consistano in profitti commerciali, dividendi, interessi, canoni ecc., se conseguiti nell’anno solare, con la deduzione di tutti gli oneri e le spese attinenti l’esercizio dell’impresa (stipendi, interessi passivi pagati, diritti di licenza, ammortamenti etc.).

I dividendi provenienti da partecipazioni al capitale di società austriache oppure da partecipazioni al capitale di società estere in misura superiore al 10% non rientrano nel reddito imponibile.

Non rientrano altresì nel reddito imponibile certi redditi di capitale, come depositi bancari presso banche austriache, obbligazioni in scellini posteriori al 1993 etc., che peraltro sono sottoposti alla ritenuta alla fonte del 25%.

Le perdite di un esercizio possono essere portate in deduzione del reddito degli esercizi successivi. L’aliquota d’imposta è unica e ammonta al 25% del reddito imponibile.

Il periodo d’imposta è basato sull’anno solare. La dichiarazione dei redditi va presentata entro il 31 marzo e ad essa vanno allegati il bilancio, la relativa delibera d’approvazione, una copia della certificazione di bilancio e un prospetto di raccordo tra bilancio e dichiarazione.

Dal 1994 è stata introdotta per le società con sede o amministrazione in Austria una minimum tax annuale. La differenza tra minimum tax pagata e l’importo effettivamente dovuto viene trattenuta come acconto d’imposta per gli anni successivi.

Ritenuta sui dividendi

Come regola generale, vi è un’esenzione da ritenute per i dividendi distribuiti da società di capitali austriaca a società di capitali italiana, o europea, se sussistono i seguenti requisiti:

  • Il socio sia una società che possiede una quota partecipativa di almeno il 10%;
  • La partecipazione sia detenuta da almeno un anno.

L’esenzione per i dividendi percepiti da società di capitali austriaca provenienti da società di capitali estere soddisfa invece a requisiti più liberi. Questo perché in tal caso la disciplina fiscale austriaca non fa distinzione tra società estere aventi sede nella UE e al di fuori della UE. Infatti, le distribuzioni percepite non vengono tassate se la società è austriaca. L’esenzione locale è invece esclusa se la società estera percepisce solo redditi passivi, ossia da interessi o da affitti di beni mobili, e la tassazione che subisce nel Paese di origine sia inferiore al 15%. Tali elementi debbono sussistere contestualmente per escludere la tassazione.

Se, poi, il percettore del dividendo è una persona fisica, e non una società, l’utile distribuito subisce una ritenuta in Austria del 25% a titolo definitivo. Nel caso della persona fisica, può, però, trovare applicazione la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Austria ed Italia la quale prevede una riduzione della ritenuta al 15%, previa presentazione di un certificato attestante la residenza fiscale in Italia. Il reddito della persona fisica (socio di società austriaca), una volta assoggettato a ritenuta, è poi inviato, per la tassazione, in Italia.

Imposta sul valore aggiunto

L’aliquota normale che si applica per la maggior parte delle prestazioni di beni o servizi è in generale del 20%. Trasferirsi in Austria, solo da questo punto di vista, comporta il pagamento di imposte sui consumi inferiori rispetto all’Italia.

Il sistema austriaco dell’Iva corrisponde, in linea di massima, a quello italiano e sin dal 1° gennaio 1995 per i rapporti bilaterali tra imprenditori italiani e austriaci sono da osservare le regole UE.

La liquidazione delle imposte a saldo avviene per atto dell’Amministrazione finanziaria e sono da corrispondere entro un mese dalla liquidazione. Per le imposte dirette vengono previsti degli acconti da corrispondersi trimestralmente e si basano sull’ultima liquidazione d’imposta, maggiorati di un 4%. È possibile richiedere la riduzione degli acconti entro il 30 settembre dell’anno cui gli stessi acconti fanno riferimento.

Le liquidazioni periodiche Iva devono avvenire entro il 15 del secondo mese successivo al periodo cui si riferiscono. Entro tale termine deve essere versata anche l’imposta. In caso di un credito d’Iva il rimborso può essere richiesto subito ed avviene in poche settimane da parte dell’Amministrazione finanziaria.

Imposte immobiliari

Trasferirsi in Austria può essere conveniente anche se si vuole avviare un’attività di locazione o immobiliare. Gli immobili, se non sono locati, non producono reddito, quindi non sono previste imposte dirette da pagare su immobili sfitti.

Per la cessione di un immobile, che non costituisce abitazione principale, vi è sempre una tassazione nella misura del 25% della plusvalenza generata dalla vendita. In sostanza quindi il 25% della differenza tra prezzo di vendita e spese sostenute per l’acquisto dell’immobile costituisce l’imposta da versare.

L’acquisto di immobili è soggetto ad un’imposta fondiaria pari al 3,5% del valore della compravendita. A tale imposta si deve aggiungere un 1,1% di diritti per l’iscrizione della proprietà nel libro fondiario. Sussiste anche una minima imposta fondiaria calcolata sulla base di un valore (Einheitswert) assimilabile alla rendita catastale italiana.

Conclusioni e consulenza fiscale online

Quello che hai letto è un report che può aiutarti a capire come funziona da un punto di vista economico e fiscale l’Austria. Sicuramente, da solo questo report non può farti prendere una decisione.

Ricorda che per trasferitirti è ottenere residenza fiscale austriaca devi seguire una precisa procedura di trasferimento. Procedura obbligatoria sia per la normativa nazionale che per quella convenzionale.

Se vuoi posso aiutarti e offrirti la mia consulenza su questo aspetto. In questo modo potrai essere compliance rispetto alla normativa, e dedicarti serenamente alla tua nuova vita all’estero.

Per questo se hai dubbi e vuoi chiedere la mia consulenza ed espormi il tuo caso concreto contattami attraverso l’apposito servizio di consulenza fiscale online.

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