Trasferimento del plafond IVA nella cessione d’azienda: chiarimenti e requisiti forniti dall’Agenzia delle Entrate.
Il trasferimento del plafond IVA rappresenta uno degli aspetti più delicati nelle operazioni di cessione e riorganizzazione aziendale. Con la risposta n. 200 del 4 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti che ogni imprenditore e professionista deve conoscere per evitare di perdere questo prezioso beneficio fiscale. La regola è chiara: senza esplicita menzione nel contratto, il plafond non si trasferisce.
Indice degli argomenti
- Cos’è il plafond IVA e perché è importante
- Le regole per il trasferimento: cosa dice la normativa 2025
- Il caso pratico: quando il plafond non si trasferisce
- Requisiti per soggetti esteri: identificazione IVA obbligatoria
- Consigli pratici per non perdere il plafond
- Consulenza fiscale online
- FAQ – domande frequenti
Cos’è il plafond IVA e perché è importante
Il plafond IVA è il beneficio che consente agli esportatori abituali di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’IVA, nei limiti dell’ammontare delle esportazioni effettuate nell’anno precedente. Questo strumento, disciplinato dall’articolo 8 del DPR n. 633/72, rappresenta un vantaggio competitivo significativo per le aziende che operano sui mercati internazionali.
Il valore del plafond si calcola considerando:
- Le cessioni all’esportazione dell’anno precedente;
- Le cessioni verso altri Stati UE;
- Le prestazioni di servizi verso soggetti non residenti.
Le regole per il trasferimento: cosa dice la normativa 2025
L’articolo 8, comma 4 del DPR n. 633/72 disciplina espressamente il trasferimento del plafond IVA solo per l’affitto d’azienda, stabilendo due requisiti tassativi:
- Previsione esplicita nel contratto del trasferimento del beneficio;
- Comunicazione all’ufficio IVA entro 30 giorni con lettera raccomandata.
La compilazione dei modelli AA9/12 (persone fisiche) o AA7/10 (altri soggetti) sostituisce la comunicazione raccomandata.
Nonostante l’assenza di una disposizione specifica per cessioni e conferimenti, la prassi amministrativa ha esteso il principio dell’articolo 8, comma 4, basandosi sul presupposto che il plafond costituisce una “posizione attiva” dell’azienda trasferita.
L’Agenzia delle Entrate, attraverso numerose risoluzioni (165/2008, 417/2008, 124/2011), ha stabilito che il trasferimento è possibile quando sussistono due condizioni fondamentali:
Prima condizione: continuità dell’attività
Il cessionario o conferitario deve continuare senza soluzione di continuità l’attività relativa ai complessi aziendali oggetto della cessione o del conferimento. Non è sufficiente un semplice cambio di proprietà: occorre la prosecuzione effettiva dell’attività d’impresa orientata all’esportazione.
Seconda condizione: subentro nei rapporti giuridici
Il soggetto beneficiario deve subentrare nei rapporti giuridici attivi e passivi relativi ai complessi aziendali trasferiti. Importante precisazione: non è necessario il subentro in tutti i rapporti, ma solo in quelli che consentono la prosecuzione dell’attività verso clienti non residenti
Il caso pratico: quando il plafond non si trasferisce
La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 200 del 2025 analizza una complessa operazione triangolare che coinvolge tre soggetti:
- BETA S.p.A. (società italiana cedente con plafond maturato);
- GAMMA Ltd (società inglese non registrata IVA in Italia);
- ALFA (società italiana beneficiaria finale).
L’operazione prevedeva:
- Cessione del ramo aziendale da BETA a GAMMA Ltd;
- Conferimento parziale del ramo da GAMMA Ltd ad ALFA.
Perché il trasferimento è stato negato
L’Agenzia ha negato il trasferimento del plafond per tre motivi principali:
- Mancanza di previsione contrattuale: Nel contratto di cessione da BETA a GAMMA Ltd non era previsto il trasferimento del plafond. Questa omissione risulta fatale, poiché rappresenta un requisito imprescindibile;
- Mancanza di identificazione IVA: GAMMA Ltd, essendo una società inglese “non stabilita e non registrata ai fini IVA in Italia“, non poteva ricevere il plafond. I soggetti esteri devono essere identificati ai fini IVA direttamente o tramite rappresentante fiscale;
- Continuità dei rapporti compromessa: Il contratto specificava che BETA manteneva “tutti i crediti e i debiti, anche fiscali“, compromettendo la continuità dell’attività trasferita.
Requisiti per soggetti esteri: identificazione IVA obbligatoria
I soggetti non residenti possono beneficiare del plafond solo se identificati ai fini IVA nel territorio italiano attraverso:
- Identificazione diretta ai sensi dell’art. 35-ter del DPR n. 633/72;
- Rappresentante fiscale secondo l’art. 17, comma 3 del DPR n. 633/72.
Senza questa identificazione, il trasferimento è categoricamente escluso.
Consigli pratici per non perdere il plafond
Sulla base dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria proviamo ad identificare alcuni consigli utili al fine di non rischiare di perdere il plafond IVA in un’operazione straordinaria. Abbiamo individuato i seguenti aspetti da curare.
Durante la redazione del contratto
Per garantire il trasferimento del plafond è fondamentale inserire nel contratto una clausola specifica che preveda espressamente il trasferimento del plafond IVA maturato. Il contratto deve specificare l’ammontare del plafond oggetto di trasferimento, definire le modalità di subentro nei rapporti con la clientela estera e prevedere la continuità dell’attività di esportazione.
Adempimenti post-cessione
Entro 30 giorni dall’operazione è necessario compilare il modello AA7/10 o AA9/12 nella sezione dedicata e comunicare all’ufficio IVA competente il trasferimento. È inoltre indispensabile verificare l’effettiva identificazione IVA del soggetto estero beneficiario.
Pianificazione delle operazioni complesse
Nelle riorganizzazioni societarie che coinvolgono più soggetti è consigliabile valutare preventivamente la “catena” di trasferimenti necessari, verificare i requisiti soggettivi di tutti i partecipanti e considerare soluzioni alternative per preservare il beneficio.
Conseguenze fiscali della perdita del plafond
La mancata osservanza delle regole comporta la perdita definitiva del beneficio fiscale, con la conseguente necessità di versare IVA su acquisti e importazioni. Questo determina un impatto negativo sulla competitività dell’azienda sui mercati esteri e può generare possibili contenziosi con l’Amministrazione finanziaria.
Consulenza fiscale online
Il trasferimento del plafond IVA richiede una pianificazione accurata e la conoscenza approfondita della normativa in costante evoluzione. Ogni operazione straordinaria presenta specificità che possono compromettere il mantenimento di questo importante beneficio fiscale.
Se stai pianificando una cessione, un conferimento o una riorganizzazione aziendale, non lasciare nulla al caso. La corretta strutturazione dell’operazione e la redazione di clausole contrattuali appropriate possono fare la differenza tra il mantenimento e la perdita del plafond.
Contattaci per una consulenza personalizzata e assicurati di preservare tutti i vantaggi fiscali della tua azienda nelle operazioni straordinarie.
FAQ – domande frequenti
No, il trasferimento non è automatico. È necessaria esplicita previsione contrattuale e il rispetto delle condizioni di continuità aziendale.
Il plafond non si trasferisce e rimane in capo al cedente. Non sono ammesse integrazioni contrattuali successive per questo aspetto.
Sì, ma solo se identificato ai fini IVA in Italia direttamente o tramite rappresentante fiscale.
La comunicazione tardiva comporta sanzioni amministrative, ma non pregiudica la validità del trasferimento se gli altri requisiti sono rispettati.
Sì, la prassi amministrativa applica le stesse regole sia per cessioni che per conferimenti d’azienda o di ramo.