Tutte le scadenze fiscali di dicembre 2025: dalle imposte ai contributi

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Dicembre è un mese particolarmente cruciale per tutte le partite IVA, aziende e contribuenti italiani. Questo è il periodo dell’anno in cui si concentrano numerose scadenze fiscali. In questo articolo, esploreremo nel dettaglio tutte le scadenze fiscali di dicembre 2025, fornendo una guida esaustiva per chiunque debba adempiere ai propri obblighi tributari.

A metà mese si concentrano molte scadenze, tra queste c’è la scadenza per il pagamento del saldo IMU per i proprietari di immobili, prevista la scadenza anche di altri adempimenti fiscali tra cui IVA, INPS, imposte sostitutive e comunicazioni obbligatorie.

Scadenze fiscali principali dicembre 2025: il calendario

Nel mese di dicembre, è essenziale organizzarsi per rispettare tutti i termini fiscali senza incorrere in sanzioni. Vediamo nel dettaglio quali sono le date più importanti.

DataDescrizione
1 dicembre– Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA
– Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registro
– Versamento secondo acconto imposte Redditi 2025 ed IRAP 2025
– Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche
– Versamento imposta sostitutiva sulla rivalutazione terreni e partecipazioni
– Rottamazione quater
7 dicembrePrecompilazione domande flussi extra UE
9 dicembrePresentazione domande bonus mamme lavoratrici
16 dicembre– Dichiarazione IVA annuale: rateizzazione
– Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile
-Rateizzazione imposte Redditi 2025 ed IRAP 2025
– Versamento mensile ritenute e presentazione modello semplificato dichiarazione sostituti d’imposta
– Versamento saldo IMU
29 dicembreAcconto IVA

Vediamo più in dettaglio cosa comportano queste scadenze e come prepararsi per affrontarle correttamente.

1 dicembre: Rottamazione quater

Tra le scadenze previste il 1 dicembre c’è la scadenza delle decima rata della rottamazione quater, dato che, il 30 novembre cade di domenica, il termine ultimo per effettuare il versamento slitta al 1° dicembre, con tolleranza di 5 giorni.

Nella stessa data, i proprietari di immobili che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione al 1° novembre 2025 devono effettuare il versamento dell’imposta di registro se non hanno aderito al regime della cedolare secca.

1 dicembre: Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA

Entro il 1 dicembre, i soggetti passivi IVA devono effettuare l’invio telematico della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relativa al III trimestre 2025 (1° luglio 2025 – 30 settembre 2025).

1 dicembre: Versamento secondo acconto imposte Redditi 2025 ed IRAP 2025

Entro il 1 dicembre scade anche il versamento del secondo acconto delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei Redditi 2025 (IRPEF, IRES, addizionali, imposte sostitutive, cedolare secca, contributi INPS), e alla dichiarazione IRAP 2025 da parte di persone fisiche, società di persone e società di capitali, enti equiparati ed enti non commerciali con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

I contribuenti che hanno aderito alla proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 per il primo periodo d’imposta di adesione al concordato:

  • Se l’acconto delle imposte sui redditi è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 10% della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente;
  • Se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente (metodo storico), è dovuta una maggiorazione di importo pari al 3% della differenza, se positiva, tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per il periodo precedente;
  • Se l’acconto è determinato sulla base dell’imposta relativa al periodo in corso (metodo previsionale), la seconda rata di acconto è calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

1 dicembre: Versamento trimestrale imposta di bollo fatture elettroniche

Scade il 1 dicembre anche il versamento trimestrale dell’imposta di bollo fatture elettroniche per i soggetti che hanno emesso fatture elettroniche con apposizione dell’imposta di bollo effettuano il versamento dell’imposta di bollo fatture elettroniche relative al terzo trimestre 2025.

9 dicembre: Presentazione domande bonus mamme lavoratrici

Le lavoratrici che nel 2025 hanno almeno due figli, con reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui possono presentare la domanda di bonus tramite:

  • sito istituzionale www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale (SPID di almeno livello 2, CIE 3.0, CNS o eIDAS);
  • Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Se i requisiti si perfezionano successivamente al 9 dicembre possono presentare la domanda entro il 31 gennaio 2026.

16 dicembre: Dichiarazione IVA annuale: rateizzazione

I contribuenti titolari di partita IVA possono effettuare il versamento dell’IVA annuale in unica soluzione entro il 17 marzo 2025 ovvero rateizzare.

Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’IVA in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre.

Sulle delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile. Il versamento va effettuato utilizzando il modello F24, esclusivamente in modalità telematica, con il codice tributo 6099.

16 dicembre: Liquidazione periodica IVA per soggetti con obbligo mensile

Sono tenuti ad effettuare la liquidazione con obbligo mensile i contribuenti titolari di partita IVA che nell’anno solare precedente o nella dichiarazione di inizio attività presentata nel corso dell’esercizio in corso hanno indicato un volume d’affari superiore ai seguenti limiti:

  • Imprese che prestano servizi: volume d’affari 500.000,00;
  • Esercenti arti o professioni: volume d’affari 500.000,00;
  • Tutti gli altri soggetti: volume d’affari 800.000,00.

I titolari di partita IVA versano entro il 16 dicembre 2025, l’IVA dovuta per il mese di novembre (per il mese di ottobre nel caso in cui la contabilità sia affidata a terzi). Il versamento determinato quale differenza tra imposta a debito ed imposta a credito del periodo di riferimento, deve essere effettuato tramite modello F24 esclusivamente mediante modalità telematiche, anche servendosi di intermediari.

16 dicembre: Versamento mensile ritenute e presentazione modello semplificato dichiarazione sostituti d’imposta

I sostituti d’imposta che hanno corrisposto compensi per prestazioni di lavoro dipendente e assimilato a lavoro dipendente, compensi per prestazioni di lavoro autonomo a professionisti, artisti, inventori e a lavoratori autonomi occasionali e provvigioni devono effettuare entro il 16 dicembre 2025 il versamento tramite F24 esclusivamente mediante modalità telematiche.

16 dicembre 2025: Versamento seconda rata a saldo per il 2025 dell’imposta municipale propria

I soggetti passivi dell’imposta municipale propria, ovvero i possessori di immobili, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi, sono tenuti ad effettuare il versamento della seconda rata a saldo per il 2025 dell’imposta municipale propria entro il 16 dicembre.

29 dicembre: Versamento acconto IVA

Il 29 dicembre per il 2025, è il termine ultimo per versare l’acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno.

Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali, i soggetti che non dispongono di uno dei due dati “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo ed i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto inferiore ad euro 103,29 (o sono a credito).

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Dott.ssa Elisa Migliorini
Dott.ssa Elisa Migliorinihttps://www.linkedin.com/in/elisa-migliorini-0024a4171/
Dottore in Giurisprudenza, laureata presso l’Università di Firenze. Specializzata nell'analisi della normativa fiscale domestica, si occupa prevalentemente di disciplina IVA e diritto societario. Collabora con Fiscomania curando l'aggiornamento tecnico sulle evoluzioni legislative per imprese e professionisti
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