L’Agenzia delle Entrate con la risposta 494/2022 ha voluto offrire un proprio parere in merito al quesito posto da un cittadino italiano iscritto all’AIRE che aveva intenzione di aprire un’attività di libera professione nel Regno Unito. Il professionista si era preoccupato di capire in materia di IVA se i servizi da lui offerti fossero oggetto IVA nel paese di residenza oppure nel Paese dove il servizio veniva offerto o richiesto.
L’attività che il professionista offriva alla clientela online, consisteva nell’offerta a consumatori finali di prestazioni di servizi personalizzati e non standardizzati, in parte fruibili mediante download di contenuti quali ad esempio ebook o video corsi.
Per maggiori informazioni, leggi anche: “Territorialità Iva: cessioni di beni e prestazioni di servizi”
Il pacchetto proposto prevedeva anche delle consulenze personali da offrire ai clienti qualora ne avessero fatto richiesta, per cui si evince un tratto strettamente personale, che va a svincolare e far venire meno in alcuni casi la caratteristica standardizzata dei servizi offerti.
Il pacchetto conterrebbe anche la possibilità di accedere a un gruppo Facebook o su altri social network analoghi ritenuti più idonei alle varie esigenze del cliente, analizzate personalmente dall’Istante.
Quello che il contribuente va a chiedere con l’istanza di interpello presentata all’Agenzia delle Entrate sono dei chiarimenti in ordine all’applicabilità, dell’IVA italiana ai servizi prestati nei confronti di consumatori italiani.
Il soggetto ritiene di rientrare nella tassazione agevolata prevista dal regime Britannico, una sorta di regime forfettario all’interno del quale chi ha volumi d’affari inferiore a GBP 85.000,00, è escluso da obblighi di registrazione ai fini IVA e di versamento dell’imposta, regime comunque applicabile ai servizi forniti per via elettronica senza intervento umano o con intervento umano minimale.
Il contribuente sostiene che il servizio non potrà essere completamente automatizzato e considerato un “servizio informatico standard” poiché il servizio che desidera offrire vorrebbe differenziarsi dalla concorrenza proprio in quanto caratterizzato da una personalizzazione del servizio a seconda del cliente.
Nella sostanza il contribuente sostiene che il processo produttivo finalizzato all’erogazione del servizio, in quanto personalizzato con le modalità descritte, che prevedono lo studio delle caratteristiche personali dei clienti, non possa considerarsi standardizzato e/o automatizzato o conforme alla definizione di prodotto digitale standard.
L’art. 58 della Direttiva 2006/112 CE
La Direttiva IVA dispone che i servizi forniti per via elettronica sono soggetti a tassazione nello Stato membro in cui il consumatore finale, non soggetto passivo, è stabilito, residente o in possesso di un indirizzo permanente.
In tal senso è stata modificata la disciplina di cui al D.P.R. n. 633/1972 (c.d. “D.P.R. IVA”), secondo la quale, ai sensi dell’articolo 7-octies del D.P.R. 633/72 (di seguito “D.P.R. IVA”), le prestazioni di servizi rese a soggetti non passivi, ovvero consumatori finali, mediante mezzi elettronici, si considerano effettuate nel luogo in cui è stabilito il committente del servizio stesso, in deroga a quanto previsto dall’articolo 7-ter del medesimo D.P.R..
Più precisamente, infatti, l’art. 7-ter, che disciplina la territorialità delle prestazioni di servizi c.d. “generiche”, prevede che tali prestazioni si considerano effettuate nel territorio dello Stato qualora siano rese a soggetti passivi ivi stabiliti, ovvero, se rese a committenti non soggetti passivi, quando sia ivi stabilito il soggetto passivo prestatore.
Risposta dell’amministrazione finanziaria all’interpello in questione
L’Amministrazione finanziaria, fa quindi chiarezza su quale sia il corretto trattamento IVA nel caso in cui tali servizi vengano considerati come un servizio complesso piuttosto che nel caso in cui tali servizi vengano considerati indipendenti l’uno dall’altro.
Prendendo in esame i servizi offerti dal soggetto, possiamo determinare che la natura dei servizi sia in parte standardizzata, quindi fine al download ad esempio di un ebook, ma talvolta il servizio mira ad una consulenza personale che porta a far venir meno il carattere standardizzato del servizio stesso, per il quale secondo la normativa in materia di IVA, art. 7-octies del D.P.R. IVA e dell’articolo 58 della Direttiva IVA secondo i quali, l’imposta deve essere liquidata nello Stato in cui è residente il consumatore finale.
Ciò quindi comporta l’identificazione del soggetto nello Stato del consumatore al fine della liquidazione dell’imposta, ovvero l’adesione al regime OSS. Nel caso di specie quindi il cittadino localizzato nel Regno Unito dovrebbe identificarsi in Italia al fine di assolvere l’imposta dovuta.
Mentre per l’altra parte dei servizi offerti che abbiano natura consulenziale la normativa di riferimento, rientra invece all’interno dei c.d. servizi generici previsti dall’articolo 7-ter del D.P.R. IVA, secondo il quale, nel caso in cui il committente non sia un soggetto passivo, l’imposta deve essere applicata nello Stato in cui risiede il prestatore del servizio.
Nel caso prospettato dal contribuente, l’operazione sarebbe non territorialmente rilevante in Italia poiché non viene soddisfatto il requisito territoriale e quindi l’imposta verrebbe liquidata nel Regno Unito.
L’amministrazione finanziaria, per poter applicare la disciplina corretta alla fattispecie in esame, dovrà determinare quale sia la prestazione principale e quale sia la prestazione accessoria.
Una prestazione è definita accessoria quando per il destinatario non rappresenta una prestazione a sé stante, ma il mezzo attraverso il quale può beneficiare del servizio principale alle migliori condizioni
Si parla invece di unica prestazione quando due o più di servizi sono a tal punto connessi da formare, senza alcun dubbio, una sola prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso (cfr. Corte di Giustizia Europea, sentenza 18 gennaio 2018, C-463/16, punto 22).
Conclusioni dell’Agenzia
Nel caso specifico della risposta ad interpello qui in commento, l’Agenzia ha ritenuto che, nell’analisi dei servizi offerti si possono avere scenari diversi a seconda della natura del servizio, che può essere un servizio come un “intero pacchetto”, oppure due servizi di cui uno accessorio o l’ipotesi per la quale i due servizi siano distinti e autonomi l’uno dall’altro senza vincolo di subordinazione tra essi.
In tal caso se l’oggetto principale del servizio complessivo offerto sia rappresentato dall’attività di consulenza personalizzata, e la fornitura di servizi elettronici rivesta carattere accessorio, allora la prestazione, resa a consumatori finali stabiliti in Italia, risulterebbe fuori campo IVA ex art. 7-ter del D.P.R. IVA e, per l’effetto, l’istante non sarebbe soggetto ad alcun obbligo d’imposta in Italia.
Diversamente se il servizio fornito per via elettronica (download di e-book) abbia carattere prevalente, l’intero servizio “complesso” offerto dovrebbe considerarsi territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell’art. 7-octies del D.P.R. IVA.
In tale ipotesi il contribuente sarebbe obbligato all’identificazione diretta ex art. 35-ter del D.P.R. IVA, ovvero alla nomina di un rappresentante fiscale ovvero ancora ad avvalersi del Regime OSS, trattandosi di servizio fornito dal Regno Unito.
Per ultima ipotesi qualora i due servizi prestati dal contribuente vengano considerati autonomi l’uno dall’altro, sarà allora necessario applicare separatamente la normativa IVA, in base al servizio prestato.
Gli obblighi IVA dovranno essere assolti in parte nello Stato in cui risiede il committente, per la componente relativa al servizio elettronico, mediante identificazione del prestatore in Italia (diretta ovvero mediante nomina di un rappresentate fiscale) oppure mediante l’adesione al regime OSS (non UE), ed in parte nel Regno Unito, per il servizio di consulenza generica prestato al committente.