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Termini di accertamento per imposte sui redditi e Iva

HomeFisco NazionaleRiscossione dei tributiTermini di accertamento per imposte sui redditi e Iva

I termini di accertamento per la notifica di avvisi di accertamento riguardanti le imposte sui redditi, l'IVA le imposte d'atto ed i tributi locali.

I termini di accertamento fiscale indicano le scadenze entro cui l’Amministrazione Finanziaria può effettuare controlli e notifiche. Tali termini sono soggetti a variazioni in base al tipo di imposta, all’anno di riferimento e ad eventuali proroghe o sospensioni. In generale, per le imposte sui redditi, l’IVA e l’IRAP, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Tuttavia, questo termine può variare in caso di omessa dichiarazione o per effetto di specifiche disposizioni di legge

In linea generale, conoscere i corretti tempi di accertamento permette al contribuente di capire se un atto di accertamento che ha ricevuto è stato notificato nei termini previsti dalle disposizioni di legge.

Termini per imposte dirette e Irap

I termini di accertamento fiscale, ovvero il tempo a disposizione dell’Amministrazione finanziaria per verificare le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti, è disciplinato dall’articolo 43 del DPR n. 600/73. Tale disposizione prevede che i poteri di accertamento a disposizione dell’Amministrazione finanziaria devono essere così esercitati:

  • Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione, in caso di corretta presentazione della dichiarazione dei redditi o Iva da parte del contribuente;
  • Entro il 31 dicembre del settimo anno successivo rispetto a quello in cui avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, in caso di dichiarazione omessa o nulla, da parte del contribuente.

Quindi, ordinariamente, l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo anno se si tratta di dichiarazione omessa).

Lo slittamento dei termini a causa delle sospensioni Covid

L’art. 67, co. 1 del D.L. n. 18/20 (decreto Cura Italia) ha stabilito la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi all’attività di accertamento. Si tratta di 85 giorni che generano lo slittamento in avanti delle scadenze di accertamento per un periodo corrispondente a quello della sospensione. In pratica, per effetto di questa disposizione, tutte le annualità fino al 2018 le scadenze dell’accertamento risultano prorogate di 85 giorni, quindi non scadranno il 31 dicembre dei vari anni. Per queste annualità, quindi, diventa il 26 marzo. Quindi, il 26 marzo 2023 per l’annualità 2016 e così via. Sul punto vedasi la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate a Telefisco 2022 e le circolari n. 11/E/2020 (§ 5.9), n. 25/E/2020 (§ 3.10.4).

A conferma di questa impostazione è arrivata anche l’ordinanza n. 960/2025 della Corte di Cassazione. Pertanto, l’amministrazione può fruire della proroga degli 85 giorni per tutti gli accertamenti i cui termini includono il periodo 8 marzo – 31 maggio 2020 (nella maggior parte dei casi quindi la proroga verrebbe meno, ai fini delle imposte sui rediti e dell’Iva, solo a partire dalle rettifiche delle dichiarazioni anno 2019 presentate oltre il 31 maggio 2020).

Attività detenute in paradisi fiscali

Accanto alla disciplina ordinaria vi sono norme che disciplinano termini di decadenza per specifiche circostanze ovvero tipologie di provvedimento. È il caso delle disponibilità detenute in paradisi fiscali e non dichiarate. In questo caso occorre tenere in considerazione le presunzioni (pro fisco) contenute nell’art. 12, co. 2, del D.L. 78/09.

Per quanto di nostro interesse, il riferimento va al raddoppio dei i termini per l’accertamento delle imposte sui redditi derivanti dalla presunzione di imponibilità dei possedimenti esteri e delle relative sanzioni, sia i termini per la contestazione delle sanzioni ex art. 20 del D.Lgs. n. 472/97 relative al monitoraggio fiscale (art. 12 commi 2-bis e 2-ter del D.L. n. 78/09).

Ne consegue che per la rettifica dei redditi derivanti dagli investimenti in “paradisi fiscali“, l’Agenzia delle Entrate potrà procedere:

  • entro il 31 dicembre del decimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • entro il 31 dicembre del quattordicesimo anno in caso di omessa presentazione.

Con riferimento alle disponibilità detenute in paradisi fiscali e non dichiarate, quindi, la sanzione va notificata entro il 31 dicembre del decimo anno successivo. Diversa è invece l’ipotesi di una mera contestazione di attività dichiarate, come nel caso, ad esempio, di una violazione da quadro RW. Nel caso, i termini scadono il 31 dicembre del quinto anno da quando è stata commessa la violazione (art. 20, D.Lgs. n. 472/97).

Tracciabilità dei pagamenti

Con l’introduzione della fatturazione elettronica (art. 1 co. 3 del D.Lgs. n. 127/15), i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati di importo superiore a 500 euro possono fruire della riduzione di due anni dei termini per i controlli fiscali limitatamente ai redditi d’impresa e di lavoro autonomo.

Occorre, secondo il DM 4.8.16, che il possesso dei relativi requisiti sia indicato nella dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta per il quale si intende fruire del beneficio. Per i soggetti che effettuano operazioni di cui all’art. 22 del DPR n. 633/72, la riduzione si applica a condizione che gli stessi abbiano esercitato l’opzione per la trasmissione dei corrispettivi ex art. 2 co. 1 del D.Lgs. n. 127/15.

Tabella di riepilogo: termini di decadenza accertamento per dichiarazione dei redditi presentata

Nella tabella seguente il termine ordinario per la notifica di avvisi di accertamento e le annualità ancora accertabili con raddoppio dei termini in caso di violazioni penali.

AnnoAnno di presentazione della dichiarazione Termine accertamento Raddoppio per violazioni penali
2015201631.12.2020 (proroga 28.02.2022*)31.12.2024 (26.03.2025)
2016201731.12.2022 (26.03.2023)
2017201831.12.2023 (26.03.2024)
2018201931.12.2024 (26.03.2025)
2019202031.12.2025
2020202131.12.2026
2021202231.12.2027
2022202331.12.2028
2023202431.12.2029
2024202531.12.2030

* Proroga disposta dal D.L. n. 34/2020.

Tabella di riepilogo: termini di decadenza accertamento per dichiarazione dei redditi omessa

AnnoAnno presentazione dichiarazioneTermine accertamentoRaddoppio per violazioni penali
2013201431.12.201931.12.2024 (26.03.2025)
2014201531.12.2020 (proroga 28.02.2022*)31.12.2025 (26.03.2026)
2015201631.12.2021 (26.03.2022)31.12.2026 (26.03.2027)
2016201731.12.2024 (26.03.2025)
2017201831.12.2025 (26.03.2026)
2018201931.12.2026 (26.03.2027)
2019202031.12.2027
2020202131.12.2028
2021202231.12.2029
2022202331.12.2030
2023202431.12.2031
2024202531.12.2032

* Proroga disposta dal D.L. n. 34/2020.

Termini per l’IVA

Per l’IVA, ai fini dei termini decadenziali opera l’art. 57 del DPR n. 633/72, per cui l’avviso di accertamento deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (settimo anno se si tratta di dichiarazione omessa).

Tabella di riepilogo: termini di decadenza accertamento per dichiarazione IVA presentata

AnnoAnno presentazione dichiarazioneTermine accertamentoRaddoppio per violazioni penali
2015201628.02.202231.12.2024 (26.03.2025)
2016201731.12.2022 (26.03.2023)
2017201831.12.2023 (26.03.2024)
2018201931.12.2024 (26.03.2025)
2019202031.12.2025
2020202131.12.2026
2021202231.12.2027
2022202331.12.2028
2023202431.12.2029
2024202531.12.2030

Tabella di riepilogo: termini di decadenza accertamento per dichiarazione IVA omessa

AnnoAnno presentazione dichiarazioneTermine accertamentoRaddoppio per violazioni penali
2013201431.12.201931.12.2024 (26.03.2025)
2014201531.12.2020 (proroga 28.02.2022*)31.12.2025 (26.03.2026)
2015201631.12.2021 (26.03.2022)31.12.2026 (26.03.2027)
2016201731.12.2024 (26.03.2025)
2017201831.12.2025 (26.03.2026)
2018201931.12.2026 (26.03.2027)
2019202031.12.2027
2020202131.12.2028
2021202231.12.2029
2022202331.12.2030
2023202431.12.2031
2024202531.12.2032

Termini per le imposte d’atto

Per ciò che concerne l’imposta di registro, i termini legati all’attività di accertamento dell’Amministrazione finanziaria sono indicati dall’art. 76 del DPR n. 131/86, ma regole particolari valgono per il caso dei recuperi sui benefici prima casa. Relativamente alle imposte ipotecaria e catastale valgono, in linea generale, i termini previsti per l’imposta di registro (art. 17 del D.Lgs. n. 347/90). Infine, i termini decadenziali per contestare l’imposta sulle successioni sono contenuti nell’art. 27 del D.Lgs. n. 346/90.

Termini per i tributi locali

La notifica degli avvisi di accertamento deve avvenire a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato (art. 1 co. 161 della Legge n. 296/06). È previsto un solo termine per tutte le violazioni, dichiarative o sui versamenti. Ai fini del dies a quo, però, è importante appurare se si tratta di omessa/infedele dichiarazione o di tardivo/omesso pagamento (C.T. Prov. Imperia 17.10.2012 n. 125/3/12).

La notifica degli avvisi di accertamento

Nel sistema tributario, tutti gli avvisi di accertamento devono essere notificati entro termini decadenziali. Possono fare eccezione alcuni procedimenti impositivi particolari, come ad esempio il recupero di aiuti di Stato, ove si ritiene operante la prescrizione.

Al fine di appurare se il termine per la notifica sia stato rispettato, occorre verificare il giorno di consegna del plico all’agente notificatore o la data di spedizione, e non il momento di ricezione ad opera del contribuente, rilevante, semmai, per il dies a quo del termine per il ricorso (artt. 60 del DPR n. 600/73 e 149 c.p.c. ).

Dichiarazione integrativa

Se il contribuente presenta una dichiarazione integrativa, i termini di decadenza per i controlli, limitatamente agli elementi oggetto di emenda, decorrono con riferimento non alla dichiarazione originaria ma all’integrativa medesima (art. 1 co. 640 della Legge n. 190/14).

Termine di notifica scadente in giorno festivo

Per quanto riguarda il termine di notifica degli atti impositivi, potrebbe succedere che il termine ultimo entro cui occorre notificare l’atto impositivo scada in un giorno festivo o di sabato. In ragione dell’art. 66 del DPR n. 600/73, norma con valenza generale, si verifica lo slittamento al primo giorno feriale successivo. Ove il 31.12 cada di sabato, è dubbio che operi lo slittamento, visto che l’art. 66 del DPR n. 600/73 non fa riferimento al sabato.

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