Il tecnico della prevenzione sui luoghi di lavoro svolge attività di prevenzione, formazione, verifica e controllo riguardo all’igiene e alla sicurezza dei luoghi di lavoro, in materia di tutela dell’ambiente, di sanità pubblica, igiene degli alimenti e igiene veterinaria.

Chi è il tecnico della prevenzione sui luoghi di lavoro?

I tecnici della prevenzione sui luoghi di lavoro sono dei professionisti che operano per garantire la tutela della salute dell’uomo, in rapporto ai luoghi di lavoro e dell’ambiente. Svolgono attività di prevenzione, formazione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di tutela ambientale, di igiene e sanità pubblica, veterinaria e degli alimenti. I tecnici, inoltre, effettuano le ispezioni nei cantieri per verificarne lo stato di conformità nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (Legge n. 494/96 e n. 626/94). La professione è stata regolamentata dal D.M. Sanità n. 58/97 e dall’articolo 4 della Legge n. 251/2000.

Alle norme sulla sicurezza sul lavoro è tenuto ogni datore di lavoro. Infatti, il datore di lavoro ha l’obbligo di adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Per datore di lavoro si intende il soggetto titolare del rapporto con il lavoratore, o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità dell’impresa stessa, ovvero dell’unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Per lavoratori si intendono i soggetti che prestano la propria attività alle dipendenze di un datore di lavoro, nonché gli altri soggetti equiparati dalla legge ai lavoratori subordinati.

In quali enti ed amministrazioni lavorano i tecnici della prevenzione?

Il tecnico della prevenzione può esercitare la propria attività in strutture sia pubbliche che private, tra cui gli enti del SSN Servizio Sanitario Nazionale ed altri enti della Pubblica Amministrazione.

Quali sono le attività che può svolgere?

Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro è responsabile di tutte le attività di prevenzione, verifica, controllo in materia di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e sanità pubblica e veterinaria. Il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, operante nei servizi con compiti ispettivi e di vigilanza è, nei limiti delle proprie attribuzioni, ufficiale di polizia giudiziaria; questi svolge attività istruttoria, finalizzata al rilascio di autorizzazioni o di nulla osta tecnico sanitari per attività soggette a controllo.

Nell’ambito dell’esercizio della professione, il tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro svolge le seguenti attività:

  • Istruisce, determina, contesta e notifica le irregolarità rilevate e formula pareri nell’ambito delle proprie competenze;
  • Vigila e controlla gli ambienti di vita e di lavoro e valuta la necessità di effettuare accertamenti ed inchieste per infortuni e malattie professionali;
  • Vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse;
  • Vigila e controlla le condizioni di sicurezza degli impianti;
  • Vigila e controlla la qualità degli alimenti e bevande destinati all’alimentazione dalla produzione al consumo e valuta la necessità di procedere a successive indagini specialistiche;
  • Vigila e controlla l’igiene e sanità veterinaria, nell’ambito delle proprie competenze, e valuta la necessità di procedere a successive indagini;
  • Vigila e controlla i prodotti cosmetici;
  • Collabora con l’amministrazione giudiziaria per indagini sui reati contro il patrimonio ambientale, sulle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli alimenti;
  • Vigila e controlla quant’altro previsto da leggi e regolamenti in materia di prevenzione sanitaria e ambientale, nell’ambito delle proprie competenze.

Altre attività

Egli svolge con autonomia tecnico professionale le proprie attività e collabora con altre figure professionali all’attività di programmazione e di organizzazione del lavoro della struttura in cui opera. È responsabile dell’organizzazione della pianificazione, dell’esecuzione e della qualità degli atti svolti nell’esercizio della propria attività professionale. Inoltre, partecipa ad attività di studio, didattica e consulenza professionale nei servizi sanitari è nei luoghi dove è richiesta la sua competenza professionale; contribuisce alla formazione del personale e collabora direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo e alla ricerca.

Il tecnico della prevenzione può operare sia in aziende private come dipendente che come libero professionista fornendo la propria consulenza, tra l’altro, nella pubblica amministrazione presso i Dipartimenti della Prevenzione delle ASL e nelle ARPA, le agenzie regionali per la protezione dell’ambiente.

Quali sono i requisiti per l’esercizio dell’attività?

Per esercitare questo tipo di attività professionale è necessario il conseguimento di un titolo di studio. Si tratta della Laurea triennale in Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. Il titolo di studio abilita alla professione. Il corso universitario prevede un piano di studi in cui chimica degli alimenti, ispezione, igiene e microbiologia, scienze tecniche, botanica, scienze fisiche applicate all’ambiente, scienze giuridiche, psicologia, ingegneria sanitaria, scienze psicopedagogiche, anatomia, sono le materie principali. Ciascuno dei tre anni di corso prevede il tirocinio, fondamentale per capire la pratica degli studi e della professione.

Per diventare un tecnico della prevenzione che opera in forma individuale è necessario seguire una serie di adempimenti richiesti dalla normativa fiscale, previdenziale e amministrativa. Di seguito vi riportiamo schematicamente l’iter di avvio di questa attività, rimandando maggiori approfondimenti di questi aspetti di seguito.

Adempimenti per l’avvio dell’attività di tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro

Di seguito puoi trovare l’iter di avvio dell’attività di tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro in forma individuale:

  • Apertura della partita IVA;
  • Iscrizione alla Gestione separata dell’Inps;
  • Dotarsi di una copertura assicurativa, elemento fondamentale di tutela;
  • Apertura di una casella PEC (Posta Elettronica Certificata);
  • Adempimenti fiscali obbligatori.

Apertura della partita IVA

L’apertura della partita IVA è il primo adempimento fiscale da effettuare per diventare tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro. La partita IVA deve essere aperta nei 30 giorni dal momento di inizio dell’attività lavorativa. Operare con partita IVA è obbligatorio in tutti quei casi in cui vi è professionalità ed abitualità dell’attività svolta, a prescindere dal volume dei compensi percepiti (la prestazione di lavoro autonomo occasionale è valutabile solo in ipotesi residuali).

Uno degli aspetti fondamentali connessi all’apertura della partita IVA riguarda l’individuazione del codice attività (codice ATECO) relativo all’attività di tecnico della prevenzione sui luoghi di lavoro. In questo caso è possibile scegliere tra i seguenti codici quello maggiormente attinente all’attività concretamente svolta:

  • Codice attività 74.90.21 – Consulenza sulla sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro;
  • Codice attività 74.90.29 – Attività di consulenza in materia di sicurezza;
  • Codice attività 74.90.93 – Altre attività di consulenza tecnica NCA.

Per individuare il migliore codice attività da applicare nella tua situazione il consiglio è di avvalerti dell’ausilio di un dottore commercialista esperto. In questo modo puoi evitare di commettere errori ed avrai la possibilità di demandare a lui l’espletamento di tutte le comunicazioni e dichiarazioni fiscali necessarie per questo tipo di attività professionale. In questo modo potrai dedicarti serenamente all’esercizio della tua attività professionale.

La scelta del regime fiscale da applicare

Ulteriore aspetto da attenzione oltre alla scelta del codice attività riguarda l’individuazione del regime fiscale da applicare per l’attività di lavoro autonomo. Il primo regime fiscale che ti consiglio di valutare attentamente è il c.d. “Regime forfettario“, introdotto dalla Legge n. 190/2014, successivamente modificata dalla Legge n. 208/2015. Si tratta di un regime fiscale individuale semplificato che, rispettando determinati requisiti di accesso e permanenza nel regime, permette una gestione semplice degli adempimenti fiscali obbligatori connessi alla partita IVA. Con questo regime il calcolo dell’imponibile fiscale e previdenziale si determina applicando una specifica percentuale (coefficiente di redditività) al fatturato generato nell’anno. Per i codici 74, ovvero quelli sopra indicati il coefficiente di redditività da applicare è il 78%. Questo significa, quindi, che ogni 100 euro fatturate solo 78 sono imponibili fiscalmente e sotto il profilo previdenziale. In pratica nessun costo dell’attività diventa deducibile dal reddito. Non spaventarti se non riesci bene a capire cosa significa reddito imponibile o deducibilità dei costi, al termine dell’articolo puoi trovare il link per contattarci e ricevere una consulenza personalizzata.

L’aspetto da evidenziare è che il regime forfettario prevede un limite massimo di fatturato raggiungibile di 65.000 euro annue (il primo anno l’importo deve essere ragguagliato ai giorni dell’anno in cui è stata operativa la partita IVA). Inoltre, questo regime non prevede l’applicazione dell’IVA, delle ritenute di acconto e degli ISA. Per i primi cinque anni di attività (verificando i requisiti di start-up) è possibile beneficiare di un’aliquote fiscale ridotta del 5%, per poi passare a regime al 15%. L’aspetto interessante di questo regime fiscale è che può essere utilizzato illimitatamente nel tempo, sempre rispettando i requisiti di accesso e permanenza nel regime.

La contabilità semplificata

In alternativa a questo regime semplificato i soggetti che non vi possono accedere entreranno automaticamente nel regime fiscale della “contabilità semplificata“. Si tratta di un regime fiscale sicuramente più complesso che prevede la tassazione IRPEF del reddito professionale (ricavi meno costi deducibili, ai sensi del DPR n. 917/86), e assoggettamento a Iva e ritenuta di acconto in fattura (maggiori informazioni qui). Si tratta sicuramente di un regime fiscale più complesso, in quanto è necessaria la tenuta della contabilità e si è soggetti all’applicazione dell’Iva in fattura, liquidata trimestralmente e all’applicazione della ritenuta di acconto in fattura. Rispetto al Regime Forfettario la determinazione del reddito avviene attraverso la differenza tra ricavi incassati nel periodo di imposta e costi deducibili (secondo il DPR n. 917/86). Questo significa che in questo regime è possibile dedurre, in interamente o parzialmente (a seconda dei casi), i costi sostenuti legati all’attività. Se volete approfondire quali sono i costi che potete dedurre dal vostro reddito professionale vi indico questo nostro contributo “Scaricare i costi con la Partita Iva: guida al risparmio“.

Per approfondire: “Redditi da contabilità semplificata“.

Gestione previdenziale

Oltre agli adempimenti fiscali, chi vuole diventare tecnico della prevenzione freelance deve fare i conti anche con gli adempimenti legati alla gestione previdenziale. In particolare, i lavoratori autonomi non dotati di autonoma cassa professionale, come i tecnici della prevenzione nei luoghi di lavoro, sono obbligati ad iscriversi alla Gestione separata dell’Inps (Legge n. 335/95). Si tratta di un regime contributivo che prevede il versamento di contributi calcolati sul reddito imponibile ai fini delle imposte dirette. I contributi si calcolano in percentuale. Ogni anno l’Inps comunica con apposita circolare la percentuale di contribuzione dovuta dai professionisti iscritti a questa gestione. In pratica si pagano i contributi soltanto se dall’esercizio dell’attività si è conseguito un reddito. I contributi  alla Gestione separata dell’Inps dovuti devono essere versati alle date di scadenza dei pagamento delle imposte sui redditi, ovvero il 30 giugno e il 30 novembre, mediante modello F24.

I nostri consigli e consulenza

Se questo articolo ti è stato di aiuto e finalmente hai deciso di avviare l’attività di tecnico della prevenzione, il primo step è sicuramente quello di rivolgerti ad un dottore Commercialista preparato in questo tipo di attività. Questo ti permetterà di evitare errori, di risparmiare tempo, ma soprattutto di poterti dedicare serenamente all’esercizio della vostra attività, lasciando a lui la gestione di tutti quelli che sono gli adempimenti amministrativi e fiscali.

Se non hai un Commercialista di riferimento, contattateci attraverso l’apposito servizio di consulenza online. Riceverai una risposta nel più breve tempo, e sarete contattati da un professionista preparato che analizzerà assieme a te la tua situazione personale e ti fornirà i giusti consigli per l’avvio dell’attività professionale. Potrai effettuare una simulazione per capire gli oneri che ti attendono nei primi anni di avvio dell’attività e potrai simulare il reddito netto che potresti generare. Il nostro obiettivo è di aiutarti a comprendere tutti gli elementi che possono essere di dubbio sotto il profilo fiscale e previdenziale. Inoltre, potrai essere seguito, se lo vorrai (in caso di accettazione del preventivo), da uno studio di dottori commercialisti che possono aiutarti ad adempiere ai tuoi obblighi fiscali e che potranno aiutarti nella tua pianificazione fiscale.

Se pensi che questa attività ti possa interessare, ma hai dei dubbi, magari hai un’idea di una nicchia in cui vorresti offrire le tue competenze, ma non sei sicuro che questa possa essere l’idea giusta, contattaci, potremo consigliarti al meglio!

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