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Giappone: il regime di tassazione

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Tasse in Giappone per persone fisiche e imprese. Guida al sistema fiscale giapponese. Imposte e tasse per chi lavora in Giappone.

Un sistema fiscale basato sulla fiducia reciproca, sulla collaborazione più che sul reciproco sospetto, esiste?

E’ possibile trovare un sistema fiscale in cui i contribuenti pagano le loro imposte con piacere?

Al di la di quello che può sembrare in prima battuta il sistema fiscale giapponese presenta queste caratteristiche.

I servizi che lo Stato e gli enti territoriali giapponesi sono in grado di offrire sono numerosi, puntuali, ma soprattutto efficaci. Pensa che in Giappone non esiste un ente dedicato al recupero dei crediti fiscali. Mi riferisco a quella che in Italia è Agenzia Entrate Riscossione. Soltanto questo aspetto, da solo, sono sicuro che ti abbia già fatto capire perché devi leggere questo articolo dedicato ad approfondire il sistema di tassazione in Giappone per persone fisiche e società.

In questa guida, senza alcuna pretesa di esaustività, voglio andare a riepilogare il funzionamento del sistema fiscale in Giappone. Scoprirai come si pagano le tasse in Giappone attraverso pochi e semplici passaggi.


Il sistema tributario Giapponese

Il sistema tributario giapponese prevede un’anno fiscale che coincide con quello civilistico, che chiude il 31 dicembre di ogni anno. In particolare, il sistema fiscale giapponese è fondato su due articoli cardine della Costituzione. Mi riferisco ai seguenti:

  • Articolo 30 – Sancisce il dovere dei cittadini di pagare i tributi imposti dalla legge;
  • Articolo 92 – Sancisce la potestà impositiva dello Stato di emanare leggi tributarie per finanziare la gestione delle Amministrazioni locali. Amministrazioni costituite da 47 prefetture e 1.800 municipi.

Al di sotto della Costituzione il sistema tributario giapponese si basa su alcune norme di legge. In particolare, è possibile fare riferimento alle seguenti:

  • Inheritance Tax Law n 73/1950;
  • General National Tax Law n 66/1962;
  • Income Tax Law n 33/1965;
  • Corporation Tax Law n 34/1965;
  •  Consumption Tax Law n 108/1988.

Tasse in Giappone: il prelievo fiscale sulle Persone Fisiche

A questo punto è possibile andare ad analizzare il sistema di tassazione giapponese sulle persone fisiche. Il punto di partenza di questa analisi è il principio di tassazione seguito dal Giappone. Il sistema fiscale nipponico distingue le seguenti categorie di contribuenti:

  • Soggetti passivi residenti, tassati sui redditi ovunque prodotti. Questo secondo il principio di attrazione del reddito ovunque prodotto (worldwide principle);
  • Soggetti passivi residenti non permanenti. Assoggettati ad imposta sui redditi realizzati in Giappone e sui redditi che sono corrisposti nel territorio dello Stato giapponese, anche se non ivi prodotti;
  • Soggetti passivi non residenti. Tassati esclusivamente sui redditi realizzati in Giappone.

L’ordinamento prevede deduzioni di natura personale a favore dei contribuenti residenti pari a:

  • ¥ 380.000 da scomputare sull’imposta nazionale e
  • ¥ 330.000 da scomputare sull’imposta locale

Tali deduzioni sono riconosciute anche per ciascun familiare a carico. Sono considerati a carico il coniuge e figli di età maggiore a sedici anni, a condizione che il familiare dipendente non percepisca un reddito annuo superiore a ¥ 380.000.

Altre deduzioni accordate dall’autorità fiscale sono riconducibili a:

  • Spese mediche entro determinati limiti;
  • Contribuiti maggiori di ¥ 2.000 erogati a beneficio di enti caritatevoli precipuamente individuati dal ministero delle Finanze ma scomputabili nel limite del 40% del reddito;
  • Premi assicurativi versati ad agenzie giapponesi per piani di previdenza complementare e polizze vita;
  • Non è accordata la deduzione di interessi passivi derivanti da indebitamenti (e.g. mutui).

I soggetti passivi non residenti sono esclusi da ogni agevolazione fiscale.

Calcolo dell’imposta sulle persone fisiche in Giappone e aliquote

Il calcolo dell’imposizione fiscale in Giappone è relativamente semplice, ed è possibile anche in autonomia determinare il proprio carico fiscale. Le imposte sui redditi in Giappone si ottengono moltiplicando l’imponibile per la corrispondente aliquota di imposta. Fatto questo si somma al risultato ottenuto l’importo fisso correlato allo scaglione di appartenenza.

Scaglioni di reddito e aliquote per le tasse in Giappone

REDDITO IMPONIBILEALIQUOTAIMPORTO FISSO
Fino a ¥ 1.950.0005%
Oltre¥ 1.950.000 fino a ¥ 3.300.00010% ¥ 97.500
Oltre ¥ 3.300.000 fino a ¥ 6.950.00020%¥ 232.500
Oltre ¥ 6.950.000 fino a ¥ 9.000.00023%¥ 962.500
Oltre ¥ 9.000.000 fino a ¥ 18.000.00033%¥ 1.434.000
Oltre ¥ 18.000.000 e fino a ¥ 40.000.00040%¥ 4.404.000
Oltre ¥ 40.000.00045%¥ 13.204.000

Tasse in Giappone per le persone fisiche: la sovrattassa

A partire dal primo gennaio 2013 il Giappone ha previsto l’applicazione di una sovrattassa per le persone fisiche. Tassa che si ottiene applicando l’aliquota del 2,1% all’imposta sul reddito ottenuta dal calcolo precedente.

Tasse in Giappone per le persone fisiche non residenti

Altro aspetto interessante riguarda la tassazione dei contribuenti (persone fisiche) non fiscalmente residenti in Giappone. I contribuenti non residenti che ricevono reddito da lavoro dipendente in Giappone, sono assoggettati alla Income Tax con un’aliquota del 20,42% applicata al reddito lordo.

Tasse in Giappone per le persone fisiche: redditi di capitale e finanziari

I redditi derivanti da dividendi, interessi, capital gains e plusvalenze da cessione di titoli sono assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta del 20,315%. Tale ritenuta può essere così scomposta:

  • 15,315% a titolo di imposta nazionale; e
  • 5% a titolo di imposta locale.

Questo per le persone fisiche residenti in Giappone.

Le royalties non sono assoggettate ad alcuna ritenuta per i soggetti residenti. Mentre per i soggetti non residenti si invoca la applicazione della aliquota più favorevole prevista nelle varie Convenzioni siglate dal Giappone.


Tasse in Giappone: il prelievo fiscale sulle Società

Soltanto le società di diritto giapponese sono considerate soggetti giuridici residenti ai fini tributari e tassate secondo il worldwide principle. Le persone giuridiche non residenti sono tassate sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. Le aziende locali, sono tassabili su entrate di ogni provenienza, mentre le società straniere con filiali sul suolo nipponico, sono assoggettate solo sulle entrate giapponesi.

Il sistema tributario domestico, qualora ricorrano determinati presupposti, prevede il riconoscimento di un credito per imposte pagate all’estero. Si tratta di un credito che può essere utilizzato in compensazione con il debito della Corporation Tax.

Società nazionale ed estera

Una società con sede in Giappone è una società di diritto nazionale. La nazionalità dei suoi azionisti o la sede della direzione centrale non è rilevante. Al contrario, una società diversa da una società nazionale è considerata una società straniera.

Tasse in Giappone: calcolo dell’imposta sulle società

L’imposta sulle società si determina moltiplicando la base imponibile per la relativa aliquota. Il sistema distingue le seguenti fattispecie in funzione del capitale sociale e del reddito annuo:

  • Capitale maggiore di ¥ 100.000.000: aliquota del 23,2%;
  • Capitale minore di ¥ 100.000.000:
    • Aliquota del 15% per i primi ¥ 8.000.000 di reddito e
    • Aliquota del 23,2% oltre ¥ 8.000.000 di reddito.

Oltre a questa tassa deve essere presa in considerazione anche la Local Corporate Tax. Imposta che si determina applicando un’aliquota del 10,3% alla Corporate Tax.

Tassazione dei redditi di capitale e finanziari

I capital gains, in via di principio, concorrono alla formazione del reddito globale del percettore. Gli interessi percepiti sono assoggettati a una ritenuta del 20%, mentre i dividendi ricevuti da una società giapponese prevedono la seguente tassazione, a seconda dei casi:

  • Detentore con almeno il 25% delle partecipazioni. È prevista l’esclusione da tassazione dei dividendi percepiti;
  • Detentore con partecipazione inferiore al 25%. Il 50% dei dividendi ricevuti concorre alla formazione della Corporation Tax.

La ritenuta può essere 15% o 20% in funzione di determinati criteri prescritti dalla legge e sarà riconosciuto un corrispondente credito di imposta. Nessuna ritenuta è imposta su royalties. Gli interessi, le royalties e i dividendi percepiti da persone giuridiche non residenti sono assoggettati a una ritenuta alla fonte secondo gli accordi convenzionalmente previsti. Tuttavia, in assenza del Trattato, sarà applicata una ritenuta del 20% ovvero 15%. È prevista l’applicazione di una sovrattassa del 2,1% sui redditi derivanti da interessi e dividendi. Tale sovrattassa resterà in vigore sino al 31 dicembre 2037.


Tasse in Giappone: le imposte sui consumi

L’imposta sui consumi in Giappone, ovvero la Consumption Tax ha un meccanismo di applicazione molto simile alla nostra Imposta sul Valore Aggiunto. Essa si applica nella maggior parte delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi operate in Giappone. Il meccanismo della detrazione è lo stesso dell’IVA. La Consumption Tax a credito può essere compensata con la Consumption Tax a debito.

La base imponibile della Consumption Tax è determinata sul valore aggiunto del prezzo concordato nei diversi passaggi economici, neutralizzando l’imposta a ogni trasferimento intermedio del bene o servizio e facendola ricadere in capo al consumatore finale. L’aliquota è pari all’8% ma tale percentuale sarà aumentata al 10% dal primo ottobre 2019.

È prevista l’esenzione su particolari categorie di beni e servizi. Quali, ad esempio, esportazioni, operazioni in valuta, interessi, prestazioni mediche e specifici servizi fatturati a soggetti non residenti.


Tasse in Giappone: dichiarazioni obblighi e versamento delle imposte sui redditi

Per le persone fisiche, il periodo di imposta decorre dall’ 1 gennaio al 31 dicembre. Il datore di lavoro deve operare le ritenute dalla retribuzione del dipendente e versarle all’Erario entro il 10 del mese successivo a quello cui si riferisce la retribuzione erogata al lavoratore.

Soltanto qualora nel computo del reddito globale partecipi anche il reddito da lavoro autonomo per un ammontare superiore a ¥ 200.000 annui, il soggetto d’imposta ha l’onere di inoltrare la dichiarazione dei redditi alla National Tax Agency.

I contribuenti che percepiscono reddito da lavoro autonomo devono inoltrare la dichiarazione dei redditi e versare l’imposta entro il 15 marzo dell’anno successivo al periodo d’imposta cui si riferisce il modello presentato.

Versamento degli acconti

Se in un anno il soggetto passivo ha avuto un debito d’imposta superiore a ¥ 150.000, dovrà versare due acconti per l’imposta che si prevede di versare nell’anno successivo. I versamenti, ciascuno pari ad 1/3 dell’imposta netta pagata l’anno precedente, dovranno avvenire entro il 31 luglio ed il 30 novembre ed il saldo sarà versato contestualmente alla presentazione della dichiarazione.

Per le persone giuridiche, il periodo di imposta è indicato nell’atto costitutivo e non può superare 12 mesi.

La trasmissione della dichiarazione dei redditi e il versamento dell’imposta devono avvenire entro 2 mesi dalla chiusura del periodo d’imposta successivo a quello a cui si riferisce il modello dichiarativo. Il periodo è prorogabile sino a quattro mesi a fronte di un accordo convenuto con l’autorità tributaria locale.

L’ordinamento prevede il versamento di un acconto entro l’ottavo mese dell’anno in corso e deve essere pari o al 50% dell’imposta corrisposta nell’esercizio precedente. Ovvero all’imposta effettiva determinata sui primi 6 mesi dell’anno, presentando una dichiarazione intermedia elaborata sul risultato del periodo.

In caso di pagamento tardavo dell’imposta, il tasso d’interesse moroso annuo dovuto è pari a 2,7% per i primi due mesi e 9% per i successivi. Mentre in caso di tardiva trasmissione del modello dichiarativo, la sanzione comminata è computata applicando una aliquota dal 15% al 20% dell’imposta a debito.


Tasse in Giappone: la Sayonara Tax

Dal primo gennaio 2019 in Giappone è in vigore la Sayonara Tax. Si tratta di un nuovo tributo istituito nel Paese nipponico dopo oltre 25 anni. Si tratta di un’imposta di 1.000 Yen (circa 8 euro) da applicare a tutti i viaggiatori che lasciano in Giappone. In pratica l’imposta si applica sia ai cittadini nipponici che a quelli stranieri.

Dalla Sayonara Tax sono esclusi i bambini di età inferiore ai due anni e i viaggiatori in transito in Giappone. In pratica, la ratio legata all’introduzione di questa imposta è quello di finanziare e promuovere l’immagine del Giappone nel mondo. Inoltre, il Governo intende andare a finanziare in modo diretto il turismo locale, ancora poco sviluppato.


Tasse in Giappone: gli accordi fiscali con l’Italia per evitare la doppia imposizione

Il Giappone nel corso degli anni ha siglato vari accordi internazionali volti ad evitare la doppia imposizione. Si tratta di convenzioni contro le doppie imposizioni volte ad evitare problematiche fiscali ai cittadini degli stati contraenti. Si tratta di accordi bilaterali vincolati, aventi fonte normativa sovranazionale.

Il Giappone ha siglato con l’Italia uno di questi accordo il 20 marzo 1969. Tale convenzione è stata ratificata in Italia con la Legge n 855 del 18 dicembre 1972. Legge entrata in vigore il successivo 17 marzo 1973. Tale accordo è stato poi aggiornato da un Protocollo aggiuntivo della convenzione, entrato in vigore il 28 gennaio 1982. Ricorda che questo accordo è valido e vincolante per i contribuenti italiani che si trovano a percepire redditi provenienti dal Giappone.

Per approfondire: “Elenco convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia“.

Tasse in Giappone: le fonti normative

Le informazioni contenute in questo articolo sono state tratte dalle seguenti fonti normative.

  •  Sito ufficiale del Ministry of Finance;
  •  Sito ufficiale della National Tax Agency.

Tasse in Giappone: conclusioni

In questo articolo ho cercato di spiegarti in modo semplice come funziona il sistema fiscale in Giappone. Si tratta di uno dei sistemi fiscali più efficienti al mondo. Le persone e le imprese sono sostanzialmente inclini al versamento delle imposte. Si tratta per lo più di un fatto culturale, ma è altrettanto vero che i servizi offerti dalle autorità statali e locali del Giappone sono di efficienti e di livello elevato. Tutto questo, inevitabilmente, porta i contribuenti nella condizione di versare le imposte in modo puntuale. Il fatto che lo Stato non debba, sostanzialmente, intervenire nella fase di riscossione coattiva è un vantaggio non trascurabile. Accanto a questo si deve tener presente la pressione fiscale.

Come è possibile che le persone siano invogliate a pagare le imposte quando queste sono oltre il livello accettabile?!

Se hai notato la tassazione sia su persone fisiche che sulle società è relativamente bassa. Una pressione fiscale accettabile è sicuramente un aspetto da sottolineare. Infatti, con una pressione fiscale accettabile è difficile trovarsi in situazioni in cui finanziariamente si è in difficoltà nel pagare le tasse. Ultima considerazione da effettuare riguarda l’imposta sui consumi. L’equivalente dell’IVA in Giappone ha un’aliquota del 10%. Anche questo aspetto contribuisce alla salute del sistema fiscale. Infatti, se le persone non si percepiscono come “tassate“, quando consumano, hanno maggiore propensione a farlo. Il consumi, a loro volta, stimolano la produzione, e con essa i livelli di occupazione e i salari. Insomma, avere un sistema fiscale efficiente è il primo passo verso un sistema economico efficiente e produttivo.

4 COMMENTI

  1. Buongiorno e invece per un italiano che volesse trasferirsi in Giappone al momento della pensione???
    Grazie per l’eventuale risposta
    Bonelli Milko

  2. Al momento non vi sono agevolazioni particolari per i pensionati. Si andrebbe a scontare la normale tassazione sul reddito delle persone fisiche una volta spostata in Giappone la residenza.

  3. Salve, complimenti per l’esaustiva spiegazione. Le vorrei sottoporre il mio caso, mia moglie giapponese risiede con me in Italia da 7 anni e da quest’anno lavora come free lance tramite internet per società giapponesi che le corrispondono i compensi sul suo conto corrente giapponese.
    Ora leggendo la convenzione all’art. 14 mi sembra di capire che vi debba essere un legame tra i redditi prodotti e la base fissa. In questo caso mi sembra che il legame non vi sia e quindi si debba applicare il sistema impositivo giapponese. Ora l’aliquota da applicare sarà l ‘Income Tax 20,42% oppure il sistema normale?

    Grazie mille!
    Francesco

  4. Salve Francesco, se sua moglie opera dall’Italia deve avere una posizione Iva italiana e pagare le imposte in Italia. Questa è la regola generale, poi la convenzione parla di base fissa per le eventuali imposte da pagare in Giappone. Consiglio di contattarmi in privato per una consulenza ed una simulazione della tassazione in modo da avere ben chiari questi aspetti, naturalmente qualora interessato.

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