La sempre più spregiudicata pianificazione fiscale internazionale delle imprese ha spinto negli ultimi anni il legislatore ad intervenire più volte per regolare sul piano amministrativo e fiscale l’onere tributario dovuto dalle imprese. In particolar modo si è intervenuti per regolare il regime di tassazione dei dividendi provenienti da Paesi black list. Questo al fine di evitare possibili comportamenti elusivi da parte delle imprese che operano in ambito multinazionale. Al fine di avere un quadro completo della situazione vediamo di seguito la disciplina legata alla tassazione dei dividendi da paesi black list, negli ultimi anni.
Indice degli argomenti
Il regime impositivo dei dividendi black list
I dividendi provenienti da soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata sono integralmente imponibili per il soggetto percettore. Questo, senza nessuna differenza tra percettore imprenditore o soggetto privato (artt. 47 co. 4 e 89 co. 3 del TUIR). L’imponibilità integrale del dividendo black list avviene a meno che non si verifichi una delle seguenti condizioni:
- I dividendi siano già stati imputati al socio, secondo le disposizioni delle Controlled Foreign Companies (“CFC”) ex art. 167 del TUIR;
- Sia stata data dimostrazione che dalle partecipazioni non è stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori in cui sono sottoposti a regimi fiscali privilegiati (c.d. “seconda esimente“).
Gli utili di fonte estera che derivano da partecipazioni in società di capitali residenti in Stati considerati a fiscalità privilegiata sono imponibili per l’intero ammontare per il percipiente (artt. 47 co. 4 e 89 co. 3 del TUIR), ai fini IRPEF o IRES. In particolare:
- Sia in caso di partecipazioni qualificate, sia in caso di partecipazioni non qualificate, viene operata una ritenuta a titolo di acconto del 26% da parte del sostituto d’imposta che interviene nella riscossione dell’utile;
- La base imponibile della ritenuta è rappresentata dal 100% dei proventi percepiti, al netto delle ritenute operate dallo Stato estero.
Fanno eccezione a questo principio gli utili che derivano da partecipazioni in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata le cui azioni siano quotate nei mercati regolamentati, soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% sul 100% della remunerazione.
Base imponibile del dividendo ed eventuale ritenuta di acconto
L’imponibilità integrale del dividendo black list avviene sia in caso di possesso di partecipazioni qualificate o non qualificate. Nel caso in cui nell’incasso del dividendo intervenga un intermediario residente (che funge da sostituto di imposta), questi è tenuto ad applicare una ritenuta di acconto del 26%. La base imponibile della ritenuta è data dal 100% dei proventi percepiti, al netto delle ritenute (withholding tax) eventualmente operate nello Stato di erogazione.
Resta comunque ferma la possibilità di disapplicare la tassazione integrale del dividendo, beneficiando dell’esimente di cui all’art. 47-bis co. 2 lett. b) del TUIR (c.d. “seconda esimente“), se dalle partecipazioni nei soggetti esteri controllati non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.
Individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata
L’individuazione dei paesi a fiscalità privilegiata ex art. 47-bis del TUIR passa attraverso due diverse modalità:
- La società partecipata sia “controllata” da parte del socio italiano;
- La società partecipata non abbia i requisiti di “controllo” da parte del socio italiano.
Società estera controllata dal socio italiano
In caso di società estera che soddisfa il requisito di controllo, la nozione di regime fiscale privilegiato coincide con quella prevista dall’articolo 167 del TUIR in materia di CFC. In questo caso la controllata è considerata black list quando:
| Il livello di tassazione effettiva della stessa è inferiore al 50% della tassazione sulla controllante italiana. |
Il livello di tassazione effettiva della società si ottiene rapportando le imposte dovute dalla società controllata, con il suo utile ante imposte. Questo valore deve essere confrontato con il livello di tassazione “virtuale” nostrana della controllata estera. Tale valore si ottiene, a parità di denominatore, sulla scorta delle imposte che il medesimo soggetto avrebbe scontato ove residente nel nostro Paese. Come detto, il confronto tra i due valori assume importanza sia ai fini della normativa CFC, che per l’individuazione di dividendi o plusvalenze da Paesi black list.
Società estera che non ha i requisiti di controllo dal socio italiano
Nel caso in cui, invece, la partecipazione del socio italiano non sia di controllo, il requisito cambia. In questo caso si considerano privilegiati i regimi delle società il cui: il livello di tassazione nominale risulti inferiore al 50% di quello italiano. Requisito, questo, mutuato dall’attuale disciplina CFC, anche in virtù del fatto che si tiene conto dei regimi speciali che risultino fruibili in funzione delle specifiche caratteristiche dell’impresa, o limitatamente ad un determinato periodo temporale.
Ambito di applicazione delle disposizioni
In entrambe le situazioni, non possono mai essere considerati regimi fiscali privilegiati quelli di Stati o territori appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo. Questa nozione di Paesi a fiscalità privilegiata, inoltre, si applica alla generalità dei soggetti d’imposta. Questo in quanto la stessa viene richiamata sia:
- Dall’articolo 47 del DPR n 917/86, che regola la tassazione dei dividendi percepiti dalle persone fisiche;
- Dall’articolo 89 del DPR n 917/86, valevole per i soggetti IRES.
Tabella di riepilogo: come si individuano i paesi black list
L’art. 47-bis del TUIR (introdotto dal D.Lgs. n. 142/2018) prevede due nozioni di “regimi fiscali privilegiati” a seconda che la società partecipata sia sottoposta o meno al controllo da parte del socio italiano. Si considerano residenti in Paradisi fiscali le partecipate che soddisfano il requisito della tabella seguente:
| Partecipazioni di controllo | Partecipazioni non di controllo |
|---|---|
| Livello di tassazione effettiva è inferiore al 50% di quello italiano | Livello di tassazione nominale è inferiore al 50% di quello italiano |
Occorre poi tenere presente che non sono mai considerati regimi fiscali privilegiati quelli di Stati o territori appartenenti all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.
Per approfondire: Dividendi da Stati a fiscalità privilegiata: doppio test per l’esenzione.
Il requisito del controllo per le partecipate estere
Ai fini della qualifica di soggetti “controllati” non residenti, si applica l’art. 167 co. 2 del TUIR per il quale risulta necessario, in alternativa, che:
- Si verifichi il controllo diretto o indiretto, anche tramite società fiduciaria o interposta persona, ai sensi dell’art. 2359 c.c. (controllo di “diritto“; controllo di “fatto“, controllo “contrattuale“), oppure
- Oltre il 50% della partecipazione agli utili sia detenuto, direttamente o indirettamente, mediante una o più società controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c., o tramite società fiduciaria o interposta persona (secondo quanto precisato dalla relazione illustrativa in caso di partecipazione indiretta, la percentuale di partecipazione agli utili è determinata tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria partecipativa).
Le esimenti della disciplina sui dividendi black list
Il principio base è quello di imponibilità integrale di utili e proventi derivanti da Stati a regime privilegiato, individuati con i criteri previsti dall’articolo 47-bis del TUIR. Resta valida, inoltre, la possibilità di disapplicare il regime di imponibilità integrale. Questo è possibile con interpello o indicazione “sostitutiva” in dichiarazione, dimostrando almeno una delle esimenti previste dall’articolo 47-bis del TUIR.
L’articolo 47-bis del TUIR consente la disapplicazione della totale tassazione dei dividendi black List, al verificarsi di una di queste due fattispecie:
- Prima esimente. Che la partecipata svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Si tratta della medesima esimente prevista dall’articolo 167 del TUIR per la disapplicazione della disciplina CFC;
- Seconda esimente. Che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in Stati a regime fiscale privilegiato. Esimente che opera nell’attuale contesto normativo delle CFC e che, invece, con la riscrittura dell’articolo 167 del TUIR è stata espunta dalla norma.
La dimostrazione della prima esimente
La presenza della c.d. “prima esimente” dell’art. 47-bis co. 2, lett. a), comporta il fatto che l’utile continua ad essere imponibile al 100% (per i soggetti IRPEF), o alla tassazione ridotta al 50% (per i soggetti IRES). Tuttavia, i soci di controllo hanno la possibilità di applicare il c.d. “credito indiretto“, parametrato alle imposte assolte all’estero dalla partecipata. La verifica riguarda la dimostrazione che “il soggetto non residente svolga un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali“.
In pratica, il socio residente nel territorio dello Stato deve provare il radicamento della propria partecipata nel Paese o territorio estero di insediamento, oltre ovviamente alla disponibilità in loco da parte della stessa di una struttura organizzativa idonea allo svolgimento dell’attività commerciale dichiarata, dotata peraltro di autonomia gestionale. In altri termini, allo scopo di escludere l’artificiosità della struttura estera, il radicamento diventa un elemento rilevante per provare che la società svolge nel territorio in cui è localizzata un’effettiva attività industriale o commerciale.
Esistenza di struttura organizzativa
Per dimostrare l’esistenza di un’effettiva struttura organizzativa nel territorio a fiscalità privilegiata la documentazione rilevante è rappresentata, tra l’altro, da:
- Le scritture contabili della partecipata estera, eventualmente certificate sulla base della legislazione del Paese in cui l’impresa è localizzata;
- Il prospetto descrittivo dell’attività esercitata;
- I contratti comprovanti la detenzione di immobili destinati a sede e ad uffici;
- I contratti conclusi con il personale dipendente;
- I conti correnti bancari aperti presso istituti locali.
Per radicamento deve intendersi il legame economico e sociale della partecipata con il Paese estero. E, quindi, “la sua intenzione di partecipare, in maniera stabile e continuativa, alla vita economica di uno Stato […] diverso dal proprio e di trarne vantaggio“. Tale definizione pare che debba essere intesa come collegamento:
- Al mercato di sbocco; oppure
- Al mercato di approvvigionamento.
Inoltre, il collegamento con il mercato locale deve essere “significativo“. Ovvero deve riguardare più del 50% degli “acquisti” o delle “vendite” della partecipata. Pertanto, la circostanza che la partecipata non si rivolga al mercato locale né in fase di approvvigionamento, né in fase di distribuzione, costituirebbe un indizio del mancato esercizio da parte della stessa di un’effettiva attività commerciale nel territorio di insediamento. Comunque, per ottenere il riconoscimento della prima esimente:
- È possibile valorizzare anche altri elementi eventualmente prodotti dal contribuente a supporto della richiesta disapplicativa. Ad esempio, potrà darsi rilievo alle ragioni economiche-imprenditoriali che hanno portato l’impresa residente a investire nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata;
- La mancanza di una o entrambe delle condizioni indicate dall’Agenzia. Esistenza di un’idonea struttura organizzativa e del radicamento nel territorio estero non preclude la possibilità di dimostrare la sussistenza della prima esimente sulla base di altri elementi.
Prova rafforzata di attività all’estero
La condizione di effettivo svolgimento di un’attività industriale o commerciale non può essere considerata verificata qualora, a prescindere dalla valutazione di ogni altro elemento, i proventi di detta società o ente non residente per più del 50% derivano da c.d. passive income, ossia dalla:
- Gestione, detenzione o investimento in titoli, partecipazioni, crediti o altre attività finanziarie. Es. dividendi, plusvalenze, interessi attivi, commissioni;
- Dalla cessione o dalla concessione in uso di diritti immateriali relativi alla proprietà industriale, letteraria o artistica. Es. royalties;
- Dalla prestazione di servizi infragruppo, ivi compresi i servizi finanziari. Es. servizi di contabilità, di tesoreria accentrata o di consulenza.
Il limite del 50% dei proventi derivanti da passive income deve essere considerato quale soglia al cui superamento si presume – salvo prova contraria – che la partecipata estera sia una società senza impresa. In presenza di proventi derivanti da passive income superiori al 50% del totale, la sussistenza di un’effettiva struttura estera si considera verificata in mancanza di intenti o effetti elusivi finalizzati alla distrazione di utili dall’Italia verso Paesi o territori a fiscalità privilegiata. Ossia, si tratta di una vera e propria prova “rafforzata” per la verifica del requisito di effettivo svolgimento di un’attività industriale o commerciale.
La dimostrazione della seconda esimente
La dimostrazione della seconda esimente, invece, garantisce
Tale dimostrazione deve avere ad oggetto i soli periodi d’imposta in cui gli utili si considerano provenienti da Stati a regime fiscale privilegiato. Per l’applicazione della medesima, dovrebbero rimanere validi i chiarimenti indicati nella Circolare n 35/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate. Secondo tale circolare, la seconda esimente si considera sussistente anche attraverso la dimostrazione che l’investimento nella società localizzata in uno Stato a fiscalità privilegiata non ha dato luogo a un significativo risparmio d’imposta.
La presenza della c.d. “seconda esimente“, dell’art. 47-bis, co. 2, lett. b), comporta il fatto di assimilare i dividendi black list a quelli non provenienti da paese a fiscalità privilegiata. L’effetto, in entrambi i casi (partecipazione di controllo o meno), è quello legato alla rimozione delle penalizzazioni fiscali e la tassazione dei dividendi secondo le regole ordinarie.
La verifica, in questo caso, riguarda la dimostrazione che “dalle partecipazioni non consegua l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori a regime fiscale privilegiato“. Può essere il caso, ad esempio, che la società localizzata in paese black list svolge la propria principale attività in uno Stato non compreso tra quelli a fiscalità privilegiata nel quale i redditi da essa prodotti sono integralmente assoggettati a tassazione. Oppure, ad esempio, nel caso in cui i redditi prodotti derivino dalla presenza di una stabile organizzazione in Stato non considerato a fiscalità privilegiata.
Determinazione dei tax rate effettivi
Ciò significa che detta presunzione può essere superata (anche) dimostrando che il carico fiscale scontato dalla partecipata estera è non inferiore alla metà di quello cui la stessa sarebbe stata sottoposta qualora residente in Italia. A tali fini è, tuttavia, richiesto che il confronto tra i rispettivi livelli di tassazione avvenga assumendo i rispettivi tax rate effettivi.
Fasi di verifica del tax rate
Al riguardo, la Circolare n 35/E/2016 ha chiarito che la verifica della congruità o meno della tassazione effettivamente scontata dai redditi della partecipata black list per la dimostrazione della seconda esimente si articola in un percorso che prevede due fasi:
- Il confronto tra il “tax rate” effettivo estero cui sono stati assoggettati i redditi della partecipata e la metà dell’aliquota nominale italiana (IRES+IRAP). Se il “tax rate” effettivo estero supera tale livello, la seconda esimente si considera validamente provata;
- Il confronto tra il tax rate effettivo estero e il “tax rate” virtuale domestico, qualora il primo dei predetti dati sia risultato inferiore al 50% dell’aliquota nominale (IRES+IRAP) italiana. Se il tax rate effettivo estero risulta superiore alla metà della tassazione virtuale domestica (vale a dire quella che la partecipata avrebbe scontato qualora residente in Italia), l’esimente si considera dimostrata.
Naturalmente, potrebbe non essere agevole per i soci non di controllo ottenere i dati per effettuare il test sopracitato. Tuttavia, essi potrebbero comunque seguire l’impostazione adottata dai soci di controllo residenti. Si osserva, infine, che il comma 4 dell’articolo 167 del DPR n. 917/86 riformulato dal D.Lgs. attuativo della direttiva prevede che con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno indicati i criteri per effettuare, con modalità semplificate, la verifica del tax rate estero effettivo.
Attribuzione del credito di imposta indiretto
Per i dividendi dei soggetti non imprenditori (art. 47 del TUIR) e quelli degli imprenditori (artt. 59 e 89 del TUIR), è previsto il credito di imposta indiretto per il socio italiano possessore di partecipazioni in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata. Tale soggetto deve essere in grado di dimostrare che la società partecipata svolge un’attività economica effettiva, mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali (art. 47-bis co. 2 lett. a) del TUIR). In questo caso:
- Gli utili concorrono al reddito del percipiente in misura integrale (l’applicazione del regime ordinario, come sopra rilevato, rimane condizionata alla dimostrazione dell’esimente prevista dall’art. 47-bis co. 2 lett. b) del TUIR);
- Al socio residente in Italia (o alle sue controllate residenti che percepiscono i dividendi) è, però, concesso un credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 del TUIR che attenua tale imposizione integrale. Tale credito di imposta deve essere liquidato all’interno del quadro CE del modello Redditi.
Si tratta di un credito di imposta “indiretto“, in quanto è riconosciuto in ragione delle imposte pagate all’estero non dal contribuente beneficiario del credito stesso, ma dalla società partecipata dalla quale provengono gli utili tassati in Italia. Per gli utili imponibili nella misura del 50% ai sensi dell’art. 89 co. 3 del TUIR il credito indiretto dovrebbe essere proporzionalmente ridotto.
Modalità di applicazione del credito di imposta indiretto
A questo credito di imposta si applicano i principi delineati dall’art. 165 del TUIR. Pertanto, il credito in argomento spetta fino a concorrenza della quota di imposta lorda italiana corrispondente al rapporto tra gli utili conseguiti e il reddito complessivo al netto delle perdite di precedenti periodi di imposta ammesse in diminuzione. Analogamente, si ritiene applicabile la regola della per country limitation, di cui al co. 3 dell’art. 165 del TUIR, in base alla quale la detrazione si applica separatamente Stato per Stato, a prescindere dall’unicità o dalla pluralità delle fonti di reddito ivi localizzate.
Con riferimento alla ricostruzione dell’utile lordo, l’ammontare del credito è computato in aumento del reddito complessivo. Tale ammontare deve essere determinato avendo riguardo al credito teoricamente fruibile e non a quello effettivamente spettante. In tal senso, quindi, l’importo del suddetto credito risulta coincidente con l’imposta estera, che rappresenta l’ammontare massimo accreditabile in Italia. Questo, a prescindere dalla circostanza che sia possibile usufruire immediatamente per intero della relativa detrazione oppure che, a causa dell’incapienza della quota d’imposta italiana, si determini un’eccedenza d’imposta estera riportabile in avanti. Anche in quest’ultima ipotesi, infatti, deve ritenersi che il credito d’imposta spettante sia pari non soltanto a quanto in concreto detraibile, ma anche all’importo che, pur non essendo attualmente accreditabile, è memorizzato come eccedenza e potrà, in seguito, dare luogo alla formazione di un credito.
Obbligo di segnalazione in dichiarazione dei redditi
Occorre segnalare all’interno della dichiarazione dei redditi i dividendi da paesi black list se:
- Il contribuente intende far valere la sussistenza delle condizioni indicate nella lett. c) del co. 1 dell’art. 87 beneficiando della tassazione ordinaria, ma non ha presentato l’apposita istanza di interpello (art. 47-bis co. 2 lett. b) del TUIR);
- Oppure, avendo presentato interpello, non abbia ricevuto risposta favorevole.
Il contribuente dovrà segnalare l’importo escluso da tassazione, e non l’intero ammontare del dividendo. Si applica una sanzione amministrativa quando la segnalazione dei dividendi provenienti da regimi fiscali privilegiati risulti omessa o incompleta. Tale sanzione è pari al 10% dell’ammontare dei dividendi di cui si è omessa l’indicazione in dichiarazione. La sanzione è fissata nella misura che varia da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 50.000,00 euro (cfr. art. 8 co. 3-ter del D.Lgs. n. 471/97).
Dividendi percepiti attraverso conduit company totalmente imponibili
Il D.L. n. 223/06 ha previsto l’assoggettamento a tassazione integrale anche dei dividendi provenienti da paesi black list, indirettamente percepiti da società residenti, attraverso società figlie interposte (c.d. “conduit company“). Tale finalità è espressamente affermata nella relazione illustrativa al provvedimento ove viene posto in evidenza come attraverso anelli intermedi della catena fosse possibile sfuggire alla tassazione integrale per dividendi provenienti da paesi black list.
La disposizione ha la finalità di contrastare le operazioni di aggiramento “del regime di tassazione integrale degli utili provenienti da partecipate situate in Paesi a fiscalità privilegiata, interponendo nella catena societaria un altro soggetto estero residente in un Paese a regime fiscale non privilegiato“.
Conseguentemente, attualmente il regime di tassazione integrale si rende applicabile non solo agli utili e ai proventi equiparati distribuiti direttamente dai soggetti residenti nel paradiso fiscale, ma anche a quelli generati in paesi a fiscalità privilegiata che vengono percepiti dalla casa madre italiana, tramite società intermedie mere conduit companies.
Rilevanza del periodo di maturazione per i dividendi da Paesi a fiscalità privilegiata
Secondo l’art. 1 co. 1007 della Legge n. 205/17, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato:
- Gli utili percepiti a partire dal 2015 e maturati in periodi d’imposta precedenti nei quali la partecipata era residente o localizzata in Stati o territori non inclusi nella black list di cui al DM 21.11.2001 (primo periodo);
- Gli utili maturati dal 2015 in poi in Stati o territori non a regime privilegiato e, in seguito, percepiti in periodi d’imposta in cui risultino integrate le condizioni per considerare a fiscalità privilegiata lo Stato o territorio estero.
L’art. 1 co. 1007 della L. 205/2017 non richiama esplicitamente l’ipotesi dei dividendi distribuiti in un periodo di imposta in cui la partecipata risulta residente in uno Stato a fiscalità ordinaria, ma richiama il caso di utili maturati quando il medesimo Stato era a fiscalità privilegiata. In tale circostanza, sono tuttora applicabili i principi della Circolare n 35/E/2016, (Risposta n. 52 dell’Agenzia Entrate a Telefisco 2019 del 31.1.2019).
Pertanto, il dividendo deve essere considerato come proveniente da uno Stato a fiscalità ordinaria se:
- Lo Stato estero, al momento della distribuzione, non integra più i presupposti per essere considerato un “paradiso fiscale“;
- Tale condizione risulta altresì verificata, secondo i criteri vigenti all’atto della percezione del dividendo (guardando, cioè alle attuali regole, anche per gli utili formatisi prima del 2015), per ogni esercizio di formazione degli stessi utili.
In altri termini, i dividendi distribuiti da una società estera e formati con redditi prodotti in un esercizio in cui era considerata black list con le regole all’epoca vigenti, ma non con le regole vigenti al momento della distribuzione, non sono soggetti a tassazione integrale.
Tabella: criteri di individuazione dei dividendi da paesi black list secondo il periodo di maturazione dell’utile
La tabelle che seguono riepilogano i criteri di tassazione di tali utili.
Tabella: Anno di maturazione dell’utile – La società è a regime fiscale ordinario
| Anno di distribuzione – La società è a regime fiscale ordinario | Anno di distribuzione – La società è a regime fiscale privilegiato |
|---|---|
| Tassazione ordinaria (regole generali art. 47 co. 4 TUIR) | Tassazione ordinaria (art. 1 co. 1007 secondo periodo) |
Tabella: Anno di maturazione dell’utile – La società è a regime fiscale privilegiato
| Anno di distribuzione – La società è a regime fiscale ordinario | Anno di distribuzione – La società è a regime fiscale privilegiato |
|---|---|
| Tassazione integrale (circ. 35/2016) | Tassazione integrale (regole generali art. 47 co. 4 TUIR) |
Consulenza fiscalità internazionale
Il regime fiscale di tassazione dei dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata è stato oggetto di profonda rivisitazione. Gli effetti della norma non sono mutati, tuttavia, si è andati verso una nuova e più ampia definizione di Paese a Fiscalità privilegiata. Si è cercata una definizione che potesse andare, di volta in volta, ad abbracciare Paesi diversi. Tale norma, tuttavia, presenta alcuna punti critici molto rilevanti.
L’individuazione della seconda esimente, risulta particolarmente difficoltosa, soprattutto nel caso di soci non di controllo. Questi molto difficilmente possono avere a disposizione la documentazione classica di tax rate nominale dell’azienda estera. Per questo motivo, comunque, tale esimente sarebbe quasi impossibile da dimostrare.