Il conto corrente bancario è un contratto tra un istituto bancario e un cliente, attraverso il quale la banca mette a disposizione del correntista una serie di servizi finanziari. Questo strumento finanziario consente al titolare di effettuare una serie di operazioni economiche, quali depositi, prelievi, trasferimenti di denaro, pagamento di bollette, e l’accredito di stipendi o altre entrate.
Se guardiamo il conto corrente sotto il profilo fiscale vi sono due profili di imposizione da tenere in considerazione. L’imposta patrimoniale sul deposito e l’imposta legata agli interessi percepiti dal correntista. Vediamo di seguito i dettagli.
Imposta patrimoniale sui conti correnti: l’imposta di bollo
L’imposta di bollo colpisce il possessore del conto corrente bancario. Si tratta di un’imposta di tipo patrimoniale sul possesso di conti correnti in Italia. Si applica per i conti correnti intestati a persone fisiche con un saldo medio annuale superiore ai 5.000 euro sono soggetti all’imposta. Questa è di importo fisso annuale pari a:
- 34,20 euro per le persone fisiche (con saldo medio annuale del conto superiore a 5.000 euro;
- 100 euro, per le persone giuridiche, indipendentemente dal saldo medio annuale.
L’imposta di bollo può essere versata in un’unica soluzione, oppure trimestralmente o mensilmente. In alcuni casi poi è la banca a farsi carico dell’imposta, che conseguentemente non viene addebitata al correntista.
Imposta di bollo sul deposito titoli
L’imposta di bollo trova applicazione anche sul dossier o deposito titoli, che può essere associato al conto corrente. L’imposta di bollo è stabilita in misura proporzionale al controvalore di mercato dei titoli posseduti. Il tributo ha importo minimo di 34,20 euro ed un massimo di 1.200 euro, a partire dal 2014 è stato elevato allo 0,20% senza importo minimo. Tutti gli strumenti finanziari vengono assoggettati a tassazione, anche quelli che non si trovano materialmente in un dossier come, ad esempio, i fondi comuni di investimento e le polizze vita o, ancora, i buoni postali fruttiferi.
L’imposta di bollo si paga sui conti correnti detenuti all’estero?
L’imposta di bollo si applica, nella stessa misura di 34,20 euro, per i conti correnti detenuti da persone fisiche all’estero. Anche in questo caso è necessario che la giacenza media annuale del conto estero sia superiore ai 5.000 euro. Tale imposta patrimoniale sui conti esteri prende il nome di IVAFE.
Al fine di uniformare la disciplina IVAFE al prelievo previsto dall’imposta di bollo sui conti correnti ed i prodotti finanziari, l’art. 134 del D.L. n. 34/20 ha modificato l’art. 19 co. 20 del D.L. n. 201/11, stabilendo:
- La misura fissa di 100,00 euro per l’IVAFE applicabile sui conti correnti e i libretti di risparmio dei soggetti diversi dalle persone fisiche;
- La misura massima dell’imposta dovuta dai soggetti diversi dalle persone fisiche, in misura pari a 14.000 euro come previsto per l’imposta di bollo.
Ritenuta del 26% sugli interessi creditori maturati sul conto corrente
Il percepimento di interessi attivi creditori sul conto corrente bancario determina la formazione di un reddito di capitale (ex art. 44 co. 1 lett. a) del TUIR). Gli interessi attivi percepiti da persone fisiche non imprenditori sono assoggettati ad una ritenuta a titolo di imposta del 26%. La ritenuta è applicata a titolo di acconto nei confronti di imprese individuali, snc, sas, società di capitali e stabili organizzazioni di soggetti non residenti. La ritenuta viene applicata dall’istituto bancario al momento di corresponsione del dividendo e versata, successivamente all’Erario. L’istituto, quindi, svolge il ruolo di sostituto d’imposta per il correntista.
Interessi attivi percepiti da soggetti non residenti
Per gli interessi che si considerano prodotti in Italia da soggetti non residenti, è prevista l’imposizione a mezzo di una ritenuta a titolo di imposta, che esclude ogni adempimento di dichiarazione dei redditi in Italia. Le ritenute applicabili in base alla disciplina interna sugli interessi di fonte nazionale erogate a soggetti non residenti sono quelle previste sensi degli artt. 26 ss. del DPR n. 600/73.
Codici tributo per il versamento delle ritenute sul conto corrente
I codici tributo per i versamenti delle ritenute sugli interessi sono i seguenti:
- “1025” – per le ritenute sugli interessi dei prestiti obbligazionari;
- “1028” – per le ritenute sugli interessi dovuti dalle aziende di credito;
- “1030” – per gli altri redditi di capitale.