Entro il prossimo 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato) le società di capitali egli enti commerciali devono effettuare il versamento della tassa annuale per la vidimazione dei libri sociali (tassa di concessione governativa). Tutte le info nella nostra guida per il versamento con modello F24 codice tributo 7085.
Le società di capitali (comprese quelle in liquidazione volontaria), sono tenute a versare, entro il 16 marzo (18 marzo per il 2024) di ogni anno, la tassa annuale di concessione governativa per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali dovuta per lo stesso anno. I soggetti obbligati al pagamento della tassa vidimazione libri per il 2024 sono le società di capitali, le società a responsabilità limitata (SRL e SRLS), SPA, società per azioni e le società in accomandita per azioni.
La tassa annuale di vidimazione dei libri sociali è dovuta per la numerazione e bollatura dei libri e registri sociali di cui all’articolo 23, nota 3, Tariffa, DPR n. 641/72 (Disciplina delle tasse sulle concessioni governative).
Si tratta di una tassa annuale di importo fisso, dovuto a prescindere dal numero dei libri o registri sociali e dal numero delle relative pagine. Il parametro in base al quale è determinata la tassa è costituito dal “capitale sociale o dal fondo di dotazione” della società al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Il versamento dovrà essere effettuato mediante modello F24 entro il 18 marzo. Per le società costituende il versamento dovrà essere effettuato utilizzando apposito bollettino postale.
La tassa annuale di vidimazione libri sociali è totalmente deducibile dalle imposte sui redditi, sia IRES che IRAP. Vediamo di seguito tutte le informazioni utili per il pagamento della tassa di Concessione Governativa.
Indice degli Argomenti
- Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: soggetti obbligati
- Tassa annuale vidimazione libri sociali 2024: soggetti esonerati
- Libri sociali per cui è obbligatoria la vidimazione
- Importo
- Tassa vidimazione libri sociali: modalità di versamento
- Tardivo o omesso versamento e ravvedimento operoso
- Conclusioni
- Domande frequenti
I soggetti interessati dal versamento della tassa annuale vidimazione libri sociali sono i seguenti:
- Le società di capitali (Spa, Srl, Sapa);
- Le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento). Questo a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile (Circolare Ministeriale 3.5.1996, n. 108/E);
- Enti commerciali di cui all’articolo 73 (ex art. 87), comma 1, lettera b) del DPR n. 917/1986 Tuir). Vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (come risulta da risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).
Ai fini dell’adempimento, è opportuno tenere in considerazione che sono tenute al versamento della tassa, nei termini ordinari, anche:
- Le società in liquidazione ordinaria;
- Le società sottoposte a procedure concorsuali (escluse solamente le società fallite). Sempre che, ovviamente, come precisato dalla circolare 3 maggio 1996, n. 108/E, sussista l’obbligo/onere di tenuta delle scritture contabili e/o sociali da sottoporre a vidimazione nei modi stabiliti dalle disposizioni del codice civile.
Sono, invece, esonerati, dal versamento della tassa annuale vidimazione dei libri sociali, come riportato alla lett. A), comma 11 articolo 73 del DPR n. 917/86, i seguenti soggetti:
- Le società cooperative/di mutua assicurazione;
- I consorzi che non assumono la forma di società consortile;
- Le società di capitali dichiarate fallite;
- Le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una disciplina sportiva associata o ad un Ente di formazione sportiva (a condizione che il relativo atto costitutivo rispetti le condizioni previste dalla Legge n. 289/2002).
Per le SPA sono previsti i seguenti libri sociali (ex articolo 2421 codice civile):
- Libro dei soci;
- Libro delle obbligazioni;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione:
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione;
- Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste;
- Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni;
- Libro degli strumenti finanziari emessi ai sensi dell’art. 2447 sexies.
Per le SRL sono previsti i seguenti libri (ex articolo 2478 codice civile):
- Libro dei soci;
- Libro delle decisioni dei soci;
- Il Libro delle decisioni degli amministratori;
- Libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore nominati ai sensi dell’art. 2477.
Per il libro giornale e per il libro degli inventari è rimasto l’obbligo di numerazione progressiva per anno e di assolvimento dell’imposta di bollo.
Mentre per tutti i libri e registri previsti esclusivamente dalla normativa fiscale, la numerazione progressiva, da apporre alla messa in uso del registro, rimane l’unico adempimento da soddisfare.
Importo
La tassa annuale vidimazione libri sociali è dovuta in forma forfettaria. L’importo è dovuto in misura fissa a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno solare. La tassa è dovuta per tutte le formalità di numerazione e bollatura effettuate nell’anno solare di riferimento. Incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento. La tassa è deducibile ai fini IRES, e IRAP. L’importo si differenzia a seconda dell’ammontare del capitale sociale o del fondo di dotazione della società risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento.
Nello specifico, per l’importo da versare entro il prossimo 18 marzo valgono i seguenti parametri:
- Se l’importo del capitale o del fondo in dotazione (alla data del 01.01.2024) ≤ € 516.456,90 l’imposta è di € 309,87;
- Se l’importo del capitale o del fondo in dotazione (alla data del 01.01.2024) > € 516.456,90 l’imposta è di € 516,46.
Tabella: importi tassa annuale vidimazione libri sociali
Nella tabella seguente sono riepilogati gli importi dovuti a titolo di tassa sui libri sociali.
SOGGETTI | IMPORTI |
---|---|
Soggetti che effettuano la bollatura volontaria del libro giornale e degli inventari | 67 euro ogni 500 pagine o frazione di esse |
Società di capitali | – 309,87 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,9 euro; – 516,46 euro, se il capitale sociale o fondo di dotazione supera 516.456,9 euro |
L’ammontare del capitale sociale deve essere verificato alla data del 1° gennaio dell’anno di riferimento; eventuali variazioni intervenute successivamente a tale data rilevano per la determinazione della tassa per l’anno successivo.
Imposta di bollo
Per la vidimazione dei libri sociali è prevista l’applicazione di una marca da bollo ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine.
Per pagina si intende una facciata, qualunque sia il numero di linee, e per quelle formate mediante l’impiego di tabulati meccanografici, ogni facciata utilizzabile.
Le modalità di versamento della tassa vidimazione libri sociali si differenziano:
- Per le società che si trovano nel primo anno di attività;
- Per le società che si trovano in un anno di attività successivo al primo.
Le società che si trovano nel primo anno di attività devono corrispondere la tassa prima della presentazione della Dichiarazione di inizio attività (Modello AA7/9). Il versamento deve essere effettuato mediante bollettino di c/c postale n 6007, intestato all’Ufficio delle Entrate Centro Operativo di Pescara.
Per gli anni di attività successivi al primo la tassa annuale vidimazione libri sociali deve essere versata: entro il 18 marzo di ogni anno. Il versamento deve essere effettuato in via telematica con il modello F24, indicando nella Sezione “Erario” il: Codice tributo 7085 – “Tassa annuale vidimazione libri sociali“.
Codice tributo | rateazione/regione/ prov./mese rif. | Anno di riferimento | Importi a debito versati | Importi a credito compensati |
---|---|---|---|---|
7085 | – | 2024 | 309,87 | – |
Se si vantano crediti compensabili con il modello F24, questi possono essere utilizzati in compensazione con le somme dovute a titolo di tassa di concessione governativa.
Controllo dell’avvenuto versamento
Se il libro o il registro è presentato per la bollatura e la numerazione prima dello scadere del termine previsto per il pagamento della tassa, il pubblico ufficiale incaricato non è tenuto a richiedere la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento (R.M. 20.11.2000 n. 170/E). Il controllo dell’avvenuto versamento è effettuato in un momento successivo, anche in occasione di eventuali accertamenti, verifiche o ispezioni da parte degli organi preposti.
Tardivo o omesso versamento e ravvedimento operoso
In caso di mancato o ritardato pagamento le società che intendano regolarizzare spontaneamente la propria posizione, possono ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. L’omesso e/o il ritardato versamento della tassa annuale di vidimazione libri sociali, codice tributo 7085, secondo l’orientamento prevalente, prevede una sanzione amministrativa che va dal 100% al 200% della tassa stessa (articolo 9 comma 1 DPR n. 641/1972 e articolo 8 D.Lgs. n. 473/1997).
Pertanto, se si considera la sanzione dal 100% al 200% della tassa, in caso di ravvedimento operoso la sanzione si riduce al:
- 10% (1/10 del 100% ), nel caso in cui il versamento sia eseguito entro 30 giorni dalla scadenza;
- 12,5% (1/8 del 100%), nel caso in cui il versamento sia eseguito oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro 1 anno.
Si ricorda che diversamente dagli altri tributi, il ravvedimento operoso della tassa vidimazione libri sociali è atipico in quanto:
- La tassa annuale maggiorata degli interessi deve essere versata mediante il modello F24, indicando il codice tributo “7085” e l’anno di riferimento 2022;
- La sanzione deve essere versata mediante modello F23, riportando:
- Nel campo 6: il codice ufficio “RCC”;
- Nel campo 9: la causale “SZ”;
- Infine, nel campo 11: il codice tributo “678T – Sanzione pecuniaria tasse sulle CC.GG“.
Anche per la tassa annuale vidimazione libri sociali, come per tutte le imposte e tasse, la deducibilità fiscale ai fini del reddito d’impresa avverrà nel periodo di imposta del pagamento. Il tributo è deducibile anche ai fini IRAP con le regole proprie di tale imposta.
Conclusioni
La tassa di vidimazione dei libri sociali per l’anno 2024 è una tassa forfettaria annuale che le società di capitali, comprese quelle consortili, devono versare entro il 18 marzo 2024. Questa tassa è relativa alla numerazione e bollatura dei libri e registri sociali obbligatori. L’importo della tassa varia in base al capitale sociale o al fondo di dotazione dell’entità al 1° gennaio 2024: è di 309,87 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione è inferiore o uguale a 516.456,90 euro, e di 516,46 euro se supera tale importo.
Per quanto riguarda le modalità di versamento, le società di nuova costituzione devono effettuare il versamento utilizzando un bollettino postale prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA. Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente (ossia il 16 marzo, che nel 2024 slitta al 18 marzo) mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo “7085”.
In caso di mancato o ritardato pagamento, si applica una sanzione amministrativa che varia dal 100% al 200% della tassa e non può essere inferiore a 103 euro. È possibile ricorrere al ravvedimento operoso, che prevede il versamento della tassa maggiorata degli interessi e di una sanzione ridotta, il cui importo dipende dal ritardo con cui viene effettuato il pagamento.
Domande frequenti
Le società di capitali, inclusi gli enti commerciali e le società in liquidazione ordinaria, sono tenuti a pagare questa tassa. Tuttavia, le società cooperative, di mutua assicurazione, le imprese individuali, i consorzi tra imprese e altri enti non economici sono esentati
Il termine ultimo per il pagamento è il 18 marzo 2024.
L’importo è di 309,87 euro per un capitale sociale o fondo di dotazione fino a 516.456,90 euro e di 516,46 euro se il capitale sociale o il fondo di dotazione supera tale importo.
Per le società di nuova costituzione, il pagamento deve avvenire tramite bollettino postale prima della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA. Per gli anni successivi, si utilizza il modello F24 con il codice tributo “7085”.
Si applica una sanzione amministrativa che varia dal 100% al 200% della tassa dovuta e non può essere inferiore a 103 euro. È possibile ricorrere al ravvedimento operoso con pagamento di sanzione ridotta e interessi di mora.
Si riferisce ai libri sociali obbligatori, numerati e vidimati da un notaio o dalla Camera di Commercio, come il libro dei soci, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro del consiglio di amministrazione, e altri libri o registri per cui l’obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.