Le spese sanitarie, di qualsiasi casistica (mediche/generiche, specialistiche, chirurgiche, paramediche, farmaceutiche etc.) danno la possibilità al contribuente di sfruttare la detrazione IRPEF del 19% della spesa sostenuta per l’ammontare che eccede la franchigia di 129,11 euro. Anche le spese sanitarie sostenute all’estero danno diritto alla detrazione fiscale, avendo cura di conservare la documentazione comprovante la spesa sostenuta, come per le spese sostenute in Italia (es. fattura di pagamento).
In questo caso, spetta direttamente al contribuente inserire l’importo di queste spese in modo manuale all’interno della propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi P.F.). Non danno diritto alla detrazione fiscale le spese sostenute per il trasferimento e/o il soggiorno all’estero, anche se dovuti a motivi di salute.
Documentare la spesa sanitaria sostenuta all’estero
Nella maggior parte dei casi, per le spese sanitarie è riconosciuta una detrazione del 19% per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro (la franchigia). Le spese sanitarie effettuate sostenute all’estero possano essere dichiarate e detratte nel modello 730 in quanto sono soggette alla medesima disciplina prevista per le spese sostenute nel territorio nazionale.
Per detrarre le spese sanitarie sostenute all’estero nella dichiarazione dei redditi, è necessario conservare la documentazione che attesti la spesa sostenuta, come fatture, ricevute e documenti di pagamento. Inoltre, è importante verificare che le spese siano state sostenute per cure mediche effettivamente necessarie e che siano state pagate con mezzi tracciabili. In alcuni casi, potrebbe essere richiesta la certificazione rilasciata dalla ASL che attesti la patologia con l’indicazione dell’eventuale codice. Le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, anche se dovute a gravi motivi di salute, non sono detraibili.
Possiamo riassumere, quindi, che per la detrazione è necessario verificare le seguenti condizioni:
- Il sostenimento della spesa da parte del soggetto;
- La documentazione (es. fattura, ricevuta, etc);
- Il pagamento con mezzi tracciabili, come il conto corrente bancario o postale con ricevute bancomat, bollettini postali, MAV o pagamenti con PagoPA come previsto dall’art. 23, D.Lgs. n. 241/97.
Integrazione della documentazione
Per quanto riguarda gli acquisti effettuati in farmacia, se lo scontrino estero non riporta il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa, lo si può indicare a mano sullo stesso. Mentre, la natura, qualità e quantità del farmaco devono risultare da idonea documentazione rilasciata dal farmacista. Pertanto, nell’ipotesi in cui un farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino tutte le indicazioni richieste, il codice fiscale del contribuente destinatario può essere riportato in calce, mentre la natura, la qualità e la quantità del farmaco devono risultare da idonea documentazione rilasciata dalla farmacia. Sul punto, devono essere seguite le indicazioni fornite dall’Amministrazione Finanziaria attraverso la Circolare n. 34/E/2008.
Documenti in lingua straniera
Il contribuente è chiamato ad adottare specifici accorgimenti nel caso in cui la documentazione sanitaria a disposizione risulti redatta in altra lingua. Deve essere allegata, infatti, una traduzione della documentazione in lingua italiana. Solo nel caso in cui la documentazione sia redatta in lingua inglese, francese, tedesca o spagnola la traduzione può essere sottoscritta dal contribuente per garantirne la veridicità. Altrimenti, in caso di lingue diverse da quelle indicate è necessario allegare una traduzione giurata. Pertanto, possiamo schematizzare la situazione come segue:
Lingua della documentazione | Tipologia di traduzione |
---|---|
Documenti in lingua inglese, francese, spagnolo, tedesco, sloveno per i residenti in Friuli appartenenti alla minoranza slovena, | Traduzione firmata dal contribuente (*) |
Documentazione in lingua diversa dalle precedenti | Traduzione giurata rivolgendosi al Tribunale |
(*) – non vi è obbligo di traduzione per i residenti in Valle d’Aosta, se la documentazione è scritta in francese, e per i residenti a Bolzano, se i documenti sono scritti in tedesco.
Per approfondire: “Traduzione dei documenti in lingua straniera per il 730“.
Il sostenimento della spesa sanitaria estera
Come previsto ordinariamente, la detrazione fiscale del 19% spetta al contribuente che ha effettivamente sostenuto le spese nell’interesse proprio e/o della persona fiscalmente a proprio carico. Diversamente, non sono riconosciute le detrazioni relative alle spese per il trasferimento e quelle di soggiorno all’estero (anche se le stesse sono state sostenute all’estero da contribuenti fiscalmente residenti in Italia).
La detrazione spetta anche nel caso in cui le spese mediche siano rimborsate per effetto di contratti di assicurazione i cui premi non costituiscono oneri detraibili o per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il reddito del contribuente. Qualora siano stati ricevuti rimborsi da parte di Enti previdenziali o assistenziali le spese mediche non possono essere ritenute rimaste a carico del contribuente, pertanto, non danno diritto alla detrazione dall’imposta.
Tessera sanitaria europea
La tessera sanitaria funge come tessera Sanitaria per l’Italia e come tessera europea di assicurazione malattia (Team). L’assistenza sanitaria all’estero è garantita al cittadino italiano con modalità diverse a seconda delle esigenze terapeutiche e del Paese presso cui ci si trova. Occorre distinguere i Paesi dell’Unione europea e quelli con i quali l’Italia ha stipulato apposite convenzioni bilaterali da quelli extraeuropei (non convenzionati). Nel primo caso, il cittadino che in possesso della Team si reca, temporaneamente, presso uno dei Paesi dell’Unione europea o in un Paese convenzionato, per motivi di viaggio, vacanza, studio, lavoro, ha diritto a ricevere nello Stato ospitante le cure medicalmente necessarie.
Se, per una qualsiasi ragione, non sia stato possibile utilizzare la card può chiedere, una volta rientrati in Italia, il rimborso delle spese sanitarie sostenute alla Asl di relativa competenza, purché si presenti la relativa documentazione sanitaria e le ricevute che attestano l’avvenuto pagamento. Se è previsto il pagamento di un ticket, questo rimane a carico dell’assistito e non può essere chiesto il rimborso.
Spese mediche sostenute presso Paese extra-UE
Nel caso di spese mediche effettuate presso un Paese extracomunitario, con cui lo Stato italiano non ha stipulato accordi bilaterali in campo di assistenza sanitaria i costi sostenuti dal paziente risultano completamente a suo carico, senza possibilità alcuna di ottenere un rimborso, è pertanto auspicabile in questi casi stipulare una polizza assicurativa. Occorre distinguere tra polizze sanitarie e infortunistiche. Nel primo caso il premio pagato non può essere portato in detrazione, pertanto, ancorché il contribuente riceva il rimborso delle spese mediche egli può legittimamente fruire della detrazione fiscale per gli oneri sostenuti. Nel secondo caso il premio pagato costituisce un onere detraibile e le spese sanitarie sostenute e rimborsate non danno diritto ad alcuna detrazione d’imposta.
Per le cure di alta specializzazione, la Team non copre il trasferimento all’estero. Pertanto, nel caso di cure programmate se il paziente non può ottenere tempestivamente adeguate prestazioni sanitarie nelle strutture nazionali, può chiedere l’autorizzazione alla rispettiva ASL per effettuare l’intervento all’estero, allegando la relazione di un medico specialista che dichiara che l’assistito non può essere curato in Italia e che indica presso quale centro estero si potranno effettuare le cure. I costi di degenza verranno sostenuti direttamente dal paziente, il quale potrà poi richiedere alla ASL il rimborso di una somma forfetaria.
Se il paziente necessita di un intervento urgente, causa la gravità della patologia e non è possibile azionare la procedura standard della domanda presso la ASL, è, tuttavia, previsto che lo stesso possa ottenere il rimborso, anche senza preventiva autorizzazione, purché il trasferimento urgente sia preceduto dalla presentazione della domanda di autorizzazione alla propria unità sanitaria.