Uno dei problemi che molto spesso i contribuenti si trovano a dover risolvere riguarda la documentazione prodotta in lingua straniera utile per la presentazione della propria dichiarazione dei redditi: modello 730 o modello Redditi Persone Fisiche. Può trattarsi, ad esempio, di una certificazione di un reddito da lavoro dipendente prodotto all’estero, la certificazione di un’imposta pagata all’estero, una spesa medica prodotta all’estero oppure un’intera dichiarazione dei redditi estera. Allo stesso modo può capitare che vi siano documenti rilasciati da broker esteri in caso di investimenti finanziari detenuti fuori dai confini nazionali. In tutti questi casi il contribuente deve interrogarsi su come gestire questo tipo di documentazione in previsione di possibili futuri controlli sulla dichiarazione dei redditi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Documenti in lingua straniera per la dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi deve essere compilata in relazione alla documentazione di supporto del contribuente che, in alcuni casi, può essere composta anche da documenti in lingua straniera. Sono soventi i casi in cui vi sono certificazioni di redditi prodotti all’estero, oneri sostenuti in altri paesi o crediti spettanti in relazione ad imposte estere versate. Vivere o lavorare all’estero mantenendo la residenza in Italia comportano, molto spesso il verificarsi di queste fattispecie, ed allora, come comportarsi con la documentazione?
Quando siamo di fronte a documentazione redatta in lingua straniera ci si pone il dubbio se sia il caso di effettuare una apposita traduzione dell’atto in lingua italiana per permettere, prima a chi elaborerà la dichiarazione dei redditi, e poi all’Agenzia delle Entrate in caso di controlli, di poter verificare in modo idoneo il contenuto dell’atto. Inoltre, è necessario comprendere in quali casi la traduzione può essere effettuata in autonomia dal contribuente e quando, invece, si renda obbligatoria la produzione di una traduzione giurata.
Traduzione dei documenti in lingua estera: quando è necessaria la traduzione giurata?
A fornire un riferimento per tutte queste domande è la Circolare n. 7/E/2017 e successivamente la Circolare n. 19/E/2020 dell’Agenzia delle Entrate. In questo documento vengono riepilogati alcuni riferimenti importanti. In particolare i seguenti:
Traduzione dei documenti fiscali in lingua straniera
Traduzione autonoma del contribuente | Traduzione giurata |
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Se il documento è redatto in una delle seguenti lingue la traduzione può essere effettuata in autonomia dallo stesso contribuente: – Inglese; – Francese; – Tedesco; – Spagnolo. | Se la documentazione, invece, è redatta in una lingua diversa da quelle indicate (nella precedente colonna) è necessaria una traduzione giurata. Si tratta di un atto che ha carattere ufficiale e legale in quanto si attesta, attraverso apposita certificazione, la conformità del testo tradotto all’originale. |
Eccezioni ed esoneri
Accanto a queste regole generali vi sono anche delle eccezioni e degli esoneri. Infatti, al fine di tutelare le minoranze linguistiche, composte soprattutto da soggetti che vivono in zone di confine, non è necessario procedere ad alcuna traduzione qualora:
- Il documento sia redatto in lingua francese e il contribuente è residente in Valle d’Aosta;
- Il documento sia redatto in lingua tedesca e il contribuente risiede nella provincia di Bolzano;
- Il documento sia redatto in lingua slovena e il contribuente è sia residente in Friuli Venezia Giulia sia appartenente alla minoranza slovena.
Documenti prodotti in lingua italiana per spese sostenute all’estero
Altra fattispecie che potrebbe, concretamente, verificarsi riguarda le spese sostenute all’estero da parte del contribuente ma certificate da documenti redatti in lingua italiana. Sempre la Circolare n. 19/E/2020, sul punto, prevede che è ammessa la detrazione della spesa sostenuta all’estero se comprovata da documentazione redatta in lingua italiana. In questo caso, quindi, si è esonerati da qualsiasi adempimento di traduzione.
Cosa sono e come si redigono le traduzioni giurate?
Le traduzioni giurate sono delle traduzioni di documenti in altra lingua aventi valore legale. Di fatto, quindi, è come se avessimo un documento originale, ma tradotto in lingua diversa. Si ricorre alla traduzione giurata quando siamo di fronte alla necessità di rendere legale un documento prodotto in lingua originale in un altro Paese. Oltre ad una “normale” traduzione deve essere redatto un verbale di giuramento nel quale il professionista traduttore giura di aver riportato completamente tutte le informazioni in lingua in modo conforme al documento originale. Di fatto, quindi, la traduzione giurata serve ad attestare l’esatta riproduzione in altra lingua del documento in originale. Non consente la legalizzazione del documento in Italia ma, esclusivamente, l’esatta riproduzione del suo contenuto in altra lingua.
Cosa differenzia la traduzione giurata dalla traduzione normale? |
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La traduzione giurata deve contenere il giuramento del professionista traduttore il quale attesta di aver riportato in modo completo ed accurato tutte le informazioni in lingua come previsto nel documento originale. Con questa modalità di traduzione il professionista si assume la responsabilità del lavoro svolgo anche sotto il profilo delle responsabilità legali. |
Apostille e legalizzazioni
Rispetto alla traduzione giurata occorre prestare attenzione anche ad altre procedure analoghe ma che hanno funzioni diverse: si tratta delle legalizzazioni e dell’apostille.
Se si vuole rendere valido anche in Italia un documento ufficiale estero tradotto, si ha bisogno di un servizio aggiuntivo rispetto alla traduzione giurata: la legalizzazione o apostille. Le legalizzazioni consistono nell’attestazione dell’autenticità della firma (nome e cognome) e della qualifica del Pubblico Ufficiale che ha sottoscritto il documento e, dunque, non riguardano in alcun modo l’autenticità del contenuto dell’atto legalizzato. Le legalizzazioni possono essere effettuate tramite Apostille oppure presso il Consolato del Paese straniero.
L’ Apostille è una certificazione cartacea riconosciuta da tutti i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell’Aia del 1961, che concerne l’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Nei Paesi che hanno sottoscritto tale documento, la legalizzazione di documenti rilasciati da autorità straniere è sostituita dall’ apposizione di una timbratura, l’Apostille. Viene apposta dall’ufficio della Procura della Repubblica e serve a dare valore legale al documento e a completare la prassi di legalizzazione.