Vivi all’estero ma hai redditi prodotti in Italia? La normativa fiscale distingue tra redditi tassabili e non tassabili in base a criteri precisi. Scopri quali obblighi hai, come evitare la doppia imposizione e quando devi presentare la dichiarazione dei redditi.
Hai trasferito la residenza all’estero ma continui a percepire redditi in Italia. Forse possiedi un immobile qui, oppure percepisci una pensione INPS, o ancora svolgi saltuariamente attività professionali nel nostro Paese. Ti stai chiedendo: devo pagare le imposte in Italia? Quali redditi sono tassabili? Rischio la doppia imposizione? La risposta dipende dalla natura del reddito e dalla presenza di convenzioni internazionali con il tuo Paese di residenza.
La normativa nazionale applica ai non residenti un principio di tassazione fondamentale: paghi imposte in Italia solo sui redditi di fonte italiana (art. 3 del TUIR). Non tutti i redditi che percepisci sono automaticamente tassabili qui. L’articolo 23 del TUIR stabilisce criteri precisi per individuare quando un reddito si considera prodotto in Italia e quindi soggetto a tassazione. Questo articolo è la tua guida completa per comprendere obblighi, diritti ed eventuali risparmi fiscali.
Indice degli argomenti
- Che cos’è la residenza fiscale e perché conta
- Quali redditi pagano imposte in Italia
- Come funzionano le convenzioni contro le doppie imposizioni
- La dichiarazione dei redditi per non residenti
- Come affronto le situazioni di doppia imposizione nella pratica
- Consulenza personalizzata sulla tassazione internazionale
- Domande frequenti
- Riferimenti normativi
- Infografica riepilogativa
Che cos’è la residenza fiscale e perché conta
Sei considerato non residente fiscale in Italia quando non soddisfi nemmeno uno dei tre requisiti previsti dall’articolo 2 del TUIR. Questi requisiti sono alternativi tra loro: basta verificarne uno solo per essere considerato residente fiscale italiano.
I tre criteri sono l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta (oltre 183 giorni), il domicilio fiscale in Italia (inteso come luogo dove si sviluppano i principali interessi personali e familiari) per la maggior parte dell’anno, oppure la residenza in Italia (luogo delle principali relazioni personali e familiari) sempre per oltre 183 giorni. Se non rispetti alcuno di questi requisiti, sei non residente e l’Italia ti tassa solo sui redditi qui prodotti.
L’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero) costituisce un elemento importante ma non sufficiente. Anche con l’iscrizione AIRE puoi essere considerato residente fiscale italiano se mantieni in Italia il domicilio o la residenza per oltre 183 giorni. Il D.Lgs. n. 209/2023 ha riformato questi criteri, chiarendo che la semplice presenza fisica in Italia per oltre 183 giorni costituisce presunzione di residenza fiscale, salvo prova contraria.
La distinzione è cruciale: i residenti pagano imposte su tutti i redditi ovunque prodotti (principio del worldwide taxation), mentre i non residenti pagano solo su redditi di fonte italiana secondo l’articolo 23 del TUIR.
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Quali redditi pagano imposte in Italia
L’articolo 23 del TUIR individua con precisione le categorie reddituali soggette a tassazione in Italia per i non residenti. Questo elenco è tassativo: se il tuo reddito non rientra in queste categorie, non paghi imposte in Italia su quel reddito.
I redditi fondiari sono sempre tassabili in Italia se derivano da terreni o fabbricati situati nel nostro territorio. Include sia le rendite catastali che i canoni di locazione. I redditi di capitale sono tassabili quando corrisposti dallo Stato italiano, da soggetti residenti in Italia o da stabili organizzazioni italiane di soggetti esteri. Attenzione: gli interessi su depositi bancari sono esclusi dalla tassazione italiana per i non residenti.
I redditi di lavoro dipendente prestato in Italia sono sempre imponibili, compresi i redditi assimilati come le pensioni e le collaborazioni. I redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate in Italia sono tassabili qui. I redditi d’impresa derivanti da attività esercitate tramite stabile organizzazione in Italia sono sempre imponibili.
I redditi diversi includono plusvalenze da cessione di partecipazioni in società italiane e proventi da attività svolte in Italia. Le pensioni seguono regole particolari: quelle pubbliche sono tassate in Italia se corrisposte dallo Stato o da enti pubblici italiani, mentre per le pensioni private si applicano le convenzioni internazionali.
L’articolo 23, comma 2 estende la tassazione italiana anche quando il reddito è corrisposto da soggetti residenti in Italia o stabili organizzazioni italiane, indipendentemente dal luogo di prestazione. Include pensioni, TFR, compensi per utilizzo di brevetti e royalties, e prestazioni artistiche o professionali effettuate in Italia per conto di imprese estere.
Come funzionano le convenzioni contro le doppie imposizioni
Le convenzioni internazionali prevalgono sulla normativa interna (art. 169 TUIR e 75 DPR n. 600/73). Se esiste una convenzione tra Italia e il tuo Paese di residenza, applica quella. Le convenzioni seguono generalmente il modello OCSE e prevedono tre possibili scenari: tassazione esclusiva nel Paese di residenza, tassazione esclusiva in Italia (Paese della fonte), oppure tassazione concorrente in entrambi i Paesi con credito d’imposta per evitare la doppia imposizione.
Per i redditi di lavoro dipendente, la regola generale è la tassazione nello Stato dove l’attività viene materialmente svolta. Tuttavia, l’articolo 15 del modello OCSE prevede un’importante eccezione: il reddito è tassato solo nel Paese di residenza quando ricorrono tre condizioni simultanee. Il lavoratore soggiorna nello Stato della fonte per meno di 183 giorni nell’anno fiscale, le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente nello Stato di residenza del lavoratore, e l’onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione nel Paese della fonte.
I redditi immobiliari sono sempre tassati nello Stato dove si trova l’immobile, secondo l’articolo 6 modello OCSE. Le pensioni private seguono il principio della tassazione esclusiva nel Paese di residenza del beneficiario nella maggior parte delle convenzioni italiane (Francia, Germania, Belgio, Svizzera). Le pensioni pubbliche invece sono generalmente tassate in Italia, salvo che il beneficiario abbia la nazionalità del Paese estero di residenza.
I dividendi possono essere soggetti a ritenuta in Italia con aliquote ridotte convenzionali (5%-15% invece del 26% ordinario). Gli interessi e le royalties seguono regole specifiche previste da ciascuna convenzione. Per applicare le agevolazioni convenzionali, devi presentare al sostituto d’imposta italiano il certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità fiscale del tuo Paese di residenza.
La dichiarazione dei redditi per non residenti
Presenti il modello Redditi PF (Persone Fisiche) quando hai percepito redditi di fonte italiana soggetti a dichiarazione. Non tutti i redditi italiani richiedono la dichiarazione: se hai solo redditi soggetti a ritenuta a titolo d’imposta (come dividendi da partecipazioni non qualificate), non hai obblighi dichiarativi. Sei invece obbligato a dichiarare quando possiedi redditi fondiari, redditi di lavoro autonomo senza sostituto d’imposta, redditi d’impresa, oppure redditi di lavoro dipendente da più sostituti.
Compili il frontespizio barrando la casella “Residenza estera” e indicando lo Stato di residenza fiscale. Nel quadro RA dichiari i redditi dei terreni situati in Italia, nel quadro RB i redditi dei fabbricati italiani. Attenzione: non puoi beneficiare della detrazione per abitazione principale anche se utilizzi effettivamente l’immobile, perché non sei residente.
Il quadro RC accoglie redditi di lavoro dipendente e pensioni, il quadro RE i redditi di lavoro autonomo, il quadro RF i redditi d’impresa. Il quadro RL serve per redditi diversi come plusvalenze. Non compili il quadro RW (monitoraggio fiscale) perché sei non residente e non hai obblighi di monitoraggio di attività estere.
Invii la dichiarazione entro il 30 novembre se la presenti dall’estero, utilizzando il Centro Operativo di Venezia (Via Giorgio De Marchi 16, 30175 Marghera). Puoi inviarla tramite raccomandata o trasmissione telematica. Per il pagamento utilizzi il modello F24 con codice fiscale, oppure bonifico bancario indicando codice fiscale, codice tributo e periodo di riferimento (MM/AAAA) secondo lo standard SWIFT MT 103.
Paghi anche le addizionali regionali e comunali all’IRPEF se risulta dovuta l’IRPEF dopo aver scomputato detrazioni e crediti d’imposta. L’addizionale regionale si calcola con riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre, mentre quella comunale si riferisce al Comune dove hai il domicilio fiscale.
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Soggetti non residenti “Schumacker“
Il D.M. 21.09.15 dà attuazione all’articolo 24, comma 3-bis del DPR n. 917/86, in base al quale, se la persona non residenti ritrae in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto e non gode nello Stato di residenza di agevolazioni fiscali analoghe, la base imponibile Irpef è determinata “sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 1 a 23” del DPR n. 917/86 (ovvero, sempre limitatamente ai redditi che si considerano prodotti in Italia ai sensi dell’articolo 23, ma beneficiando degli stessi oneri deducibili e detraibili e delle stesse esclusioni previsti per i soggetti residenti).
A decorrere dal 2014 tali soggetti (definiti non residenti “Schumacker“) rimangono non residenti ai fini fiscali (il fatto di avere prodotto in Italia almeno il 75% del reddito non fa, infatti, acquisire agli stessi la qualifica di residenti). I benefici fiscali per la tassazione in Italia sono, al contrario, rappresentati dalla possibilità di fruire di riduzioni e agevolazioni altrimenti non spettanti ai non residenti.
Il caso tipico è quello dei soggetti che, lavorando in Italia ma abitando e mantenendo la propria famiglia all’estero, rimangono non residenti in base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni (avendo all’estero un’abitazione permanente e/o il centro degli interessi vitali), pur ritraendo la maggior parte dei propri proventi dall’attività svolta in Italia.
Come affronto le situazioni di doppia imposizione nella pratica
Nella mia attività quotidiana mi trovo frequentemente a gestire casi di non residenti che subiscono doppia imposizione senza saperlo. Il problema più comune riguarda i pensionati che si trasferiscono all’estero e continuano a subire ritenute INPS senza invocare le convenzioni. Ho assistito decine di clienti che per anni hanno pagato imposte sia in Italia che all’estero sulla stessa pensione, perdendo il 25-30% del reddito annuo in tasse eccessive.
Il mio primo passaggio quando un cliente mi contatta per questo tipo di problema è sempre verificare l’esistenza e il contenuto della convenzione tra Italia e il Paese di residenza. Non tutte le convenzioni sono identiche: quella con la Francia è diversa da quella con il Portogallo, che a sua volta differisce da quella con la Svizzera. Controllo sempre l’articolo sulle pensioni per capire se la tassazione è esclusiva o concorrente.
La situazione dei pensionati non è l’unica. Ad esempio, sono frequenti situazioni dove soggetti che vivono stabilmente all’estero decidono di investire in Italia, magari attraverso l’acquisto di immobili che mettono a reddito. In questo caso diventa obbligatoria la presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia per poter determinare le imposte versate a titolo definitivo utili alla determinazione del credito nel proprio Stato di residenza. Vi sono poi soggetti che decidono di lasciare investimenti finanziari in Italia (conto titoli) dall’estero.
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Consulenza personalizzata sulla tassazione internazionale
Vivi all’estero ma percepisci redditi in Italia e vuoi evitare di pagare imposte eccessive? La gestione della doppia imposizione richiede competenze specifiche in fiscalità internazionale e conoscenza approfondita delle convenzioni bilaterali.
Come posso aiutarti:
- Verifica della tua effettiva residenza fiscale e individuazione dei criteri applicabili
- Analisi dei redditi di fonte italiana soggetti a tassazione secondo l’art. 23 TUIR
- Applicazione delle convenzioni internazionali per evitare doppia imposizione
- Predisposizione istanze di rimborso per ritenute eccessive subite in Italia
- Compilazione dichiarazione Redditi PF per non residenti con ottimizzazione fiscale (attraverso gli studi con cui collaboriamo)
- Assistenza nell’ottenimento certificati di residenza fiscale e documentazione convenzionale
- Consulenza su regime impatriati e neo-residenti per chi rientra in Italia
La consulenza online ti permette di confrontarti con un commercialista esperto in fiscalità internazionale ovunque tu sia nel mondo. Analizzo la tua situazione specifica, individuo i margini di risparmio fiscale e ti assisto negli adempimenti necessari per essere in regola con entrambi gli Stati.
Domande frequenti
No, se hai solo redditi di capitale soggetti a ritenuta a titolo d’imposta del 26% (come dividendi da partecipazioni non qualificate), la tassazione è definitiva e non hai obblighi dichiarativi. La società italiana applica la ritenuta alla fonte e per te l’adempimento si chiude lì.
Devi usare obbligatoriamente il modello Redditi PF. Il modello 730 è riservato ai residenti fiscali in Italia. Non residenti utilizzano sempre Redditi PF, indipendentemente dal tipo di redditi posseduti. Compila il frontespizio barrando la casella “Residenza estera” e indicando il Paese dove risiedi fiscalmente.
Sì, puoi optare per la cedolare secca anche se sei non residente, ma solo per immobili a uso abitativo locati a persone fisiche per finalità abitative. L’aliquota è del 21% per i canoni liberi o del 10% per i canoni concordati. La cedolare secca sostituisce IRPEF, addizionali regionali e comunali, imposta di registro e imposta di bollo.
Sì, se risulta dovuta l’IRPEF dopo aver scomputato detrazioni e crediti d’imposta. Le addizionali regionali e comunali si calcolano sul reddito complessivo prodotto in Italia. Per l’addizionale regionale fai riferimento al domicilio fiscale al 31 dicembre. Per quella comunale, al domicilio fiscale nello stesso periodo. Se non hai domicilio fiscale in Italia ma hai prodotto redditi imponibili qui, il domicilio si individua nel Comune dove hai prodotto il reddito o, in mancanza, nel Comune di ultima residenza italiana.
Sì, presenti istanza di rimborso al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara (Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara) entro 48 mesi dalla data della ritenuta. L’istanza deve contenere i tuoi dati anagrafici e il codice fiscale, l’indicazione precisa degli importi trattenuti con le date, la specificazione della convenzione applicabile e dell’articolo che prevede l’esonero o l’aliquota ridotta.
Riferimenti normativi
- D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 23
- D.Lgs. 27 dicembre 2023, n. 209
- D.L. 14 agosto 2024, n. 113
- Legge 30 dicembre 2024, n. 207
- Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni
- Convenzione Italia-Francia (legge 7 gennaio 1992, n. 20)
- Elenco convenzioni internazionali disponibile su agenziaentrate.gov.it
- Risposta a interpello n. 15 del 28 gennaio 2025
Infografica riepilogativa
