Nell'ipotesi in cui una impresa/professionista acquisti un software scaricato da internet è opportuno porsi la problematica legata alla corretta applicazione della territorialità Iva. Ebbene, l'acquisto di software online, ai fini Iva, segue la disciplina legata al commercio elettronico diretto (E-commerce diretto). Per questo motivo è necessario fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 7 del DPR n. 633/72, riguardante la territorialità dell'imposta.
Sostanzialmente possiamo dire che il trattamento ai fini Iva dell'acquisto di un software da parte di una impresa/professionista dipende dalle seguenti variabili:
Nazionalità del fornitore: italiano, soggetto passivo UE, soggetto extra-UE;
Iscrizione o meno al Vies da parte dell'acquirente soggetto passivo nazionale.
Quanto alla nazionalità del fornitore, deve essere evidenziato che al momento in cui l'impresa scarica il software non è sempre in condizione di sapere quale è lo stato di stabilimento del prestatore che risulta noto solo al momento in cui è disponibile la fattura. Mentre, per quanto riguarda l'iscrizione al Vies, è opportuno verificarla preliminarmente alla conclusione del processo di acquisto.
Applicazione dell'Iva in caso di software scaricato da internet
Al commercio elettronico diretto si applica la disciplina generale prevista per i servizi generici, di cui all'articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Si tratta di una disciplina in base alla quale la territorialità è ancorata alla residenza del soggetto committente, nel caso in cui sia un soggetto passivo Iva.
Pertanto, nel caso in cui l'acquirente (committente) del servizio sia un soggetto titolare di partita Iva, le regole da rispettare per la territorialità ai fini Iva sono riportate nella seguente tabella.
Prestatore
Committente
Iva in Italia
Modello Intrastat
Soggetto Passivo ITA
Soggetto Passivo ITA
SI
No
Soggetto Passivo UE
Soggetto Passivo ITA
SI
SI
Soggetto Passivo Extra-UE
Soggetto Passivo ITA
SI
NO
Tabella: territorialità Iva e-commerce diretto
Software acquistato in Italia
Dallo schema che abbiamo visto possiamo riassumere che nel caso in cui il software sia fornito/distribuito da parte di un soggetto italiano, la territorialità Iva è in Italia. La fattura emessa dal prestatore, nella quale è esposta l'Iva, deve essere registrata nei termini ordinari per l'esercizio del diritto alla detrazione.
Software acquistato da fornitore UE
Nel caso in cui il software sia acquistato da un operatore comunitario, l'Iva è dovuta in Italia. Questo, in quanto il committente è stabilito in Italia. In questo caso il committente italiano tenuto a:
Integrare la fattura ricevuta dall'operatore UE (senza Iva), ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del DPR n. 633/72;
Registrare la fattura nel registro Iva delle fatture emesse (normalmente si utilizza un apposito registro sezionale), in modo da computare a debito l'Iva che è dovuta in Italia. La registrazione e l'integrazione della fattura devono avvenire entro il giorno 15 de...
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