Le operazioni straordinarie in “continuità” di valori, come le fusioni e le scissioni (ma anche le trasformazioni) non determinano, di fatto, la neutralità fiscale per le società semplici. Tuttavia, queste operazioni straordinarie non sono soggette a tassazione diretta in quanto la fattispecie non rientra in nessuna delle categorie reddituali di cui all’art. 6 del TUIR, ed in particolare non si rientra nella fattispecie disciplinata dall’art. 67 del TUIR in relazione ai “redditi diversi“.
Questa considerazione, deriva dalla risposta ad interpello (antielusivo) n. 309 del 30 aprire 2021 dell’Agenzia delle Entrate. L’Amministrazione finanziaria con questa risposta ad interpello ribadisce l’esenzione da tassazione diretta per le operazioni straordinarie effettuate dalla società semplice (principi già in passo espressi dalle risoluzioni n. 152/E/2008 e n. 102/E/2009).
Come sappiamo, infatti, la società semplice è un istituto molto diffuso in relazione all’esercizio di attività non commerciali. Oggi, buona parte delle società semplici è impiegata per l’esercizio di attività professionali, oppure per attività finanziarie, o agricole. Inoltre, considerata la sua forte duttilità e la possibilità di avere una maggiore riservatezza, la società semplice è un ottimo veicolo anche per essere sfruttata come holding immobiliare e/o di partecipazioni.
La società semplice, quindi, è soggetta a tassazione per trasparenza sui suoi soci (in proporzione al valore dei rispettivi conferimenti, ex art. 5 del TUIR), andando a determinare il proprio reddito imponibile guardando alle categorie reddituali previste dall’art. 6 del TUIR, esattamente come avviene per la tassazione delle persone fisiche (ad esclusione dei redditi soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, al netto degli oneri deducibili).
La mancanza di neutralità fiscale per le operazioni straordinarie nella società semplice
La società semplice può essere soggetta a modificazioni del contratto sociale che possono portare a fusioni, scissioni o trasformazioni (sia il dante causa che l’avente causa devono essere società semplici), proprio come avviene per le attività di impresa (che svolgono attività commerciale). Tuttavia, in caso di operazioni straordinarie con soggetti coinvolti società semplici, occorre prestare attenzione al fatto che nonostante non si possa parlare di operazioni fiscalmente neutrali, si incorre in ipotesi di esenzione da tassazione (in quanto la fattispecie non rientra tra quelle disciplinate dall’art. 67 del TUIR, dedicato ai redditi diversi).
Detto questo, andiamo ad analizzare i principi espressi dall’Amministrazione finanziarie sulle operazioni straordinarie effettuate da società semplici.
Imposte dirette
Per quanto riguarda l’operazione di scissione societaria questa è disciplinata dall’art. 173 del TUIR, secondo il quale: “la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non da luogo né a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento“. Il successivo art. 174 del TUIR prevede che “le disposizioni di cui agli art. 172 e 173 valgono in quanto applicabili anche nei casi di fusione e scissione di enti diversi dalle società“. Questo significa che la scissione societaria deve considerarsi un’operazione fiscalmente neutrale nel solo caso in cui la società scissa e la società beneficiaria svolgano attività di impresa. Tale circostanza non è riscontrabile in caso di scissione di società semplice (in favore di altra società semplice). Questo in quanto i redditi della società, non esercitando attività commerciale, non sono considerati redditi di impresa. La scissione di società semplice, pertanto, non rientra nella disciplina di cui all’art. 173 del TUIR, presupponendo il regime di neutralità fiscale l’appartenenza al regime di impresa dei soggetti coinvolti nell’operazione.
Per questo motivo, l’operazione di scissione di società semplice sebbene determini il trasferimento di beni dalla società scissa alla beneficiaria, sotto il profilo delle imposte dirette non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi indicate dall’art. 67 del TUIR, pertanto non si realizza alcuna fattispecie imponibile.
Allo stesso modo, l’eventuale concambio, per i soci, delle partecipazioni originarie nella società semplice con le partecipazioni della beneficiaria (sempre società semplice) non è anch’esso riconducibile ad alcuna delle fattispecie impositive di cui all’art. 67 del TUIR. Questo, a meno che non siano previsti eventuali ristori, denaro o compensi in natura, tra i soci concambiati. In questo caso, ai maggiori valori si deve attribuire rilevanza impositiva, essendo in presenza di un negozio giuridico di cessione a titolo oneroso, tassabile in via ordinaria sui soci.
Analoghe considerazioni valgono, parimenti, anche per l’operazione di fusione societaria tra due società semplici.
Imposte indirette
Niente di nuovo per quanto riguarda le imposte indirette. L’Amministrazione finanziaria conferma che l’imposta di registro nell’operazione di scissione prevede l’applicazione dell’imposta in misura fissa di 200 euro. Qualora ne ricorrano le circostanze sono dovute anche l’imposta ipotecaria e catastale, sempre nella misura fissa di 200 euro.
Profili di abuso del diritto
L’interpello presentato dal contribuente riguardava la valutazione in chiave di abuso del diritto di un operazione di conferimento e fusione asimmetrica tra due società semplici che svolgevano attività agricola. L’obiettivo dell’operazione di riorganizzazione societaria è stato quello di dividere i beni della società ai due rami familiari (in presenza di situazione conflittuale). L’operazione si concretizzava nel conferimento dei terreni da parte di persone fisiche in una delle sue società semplici, e successivamente la scissione di parte del patrimonio immobiliare a favore dell’altra società semplice.
Tale operazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, non presenta caratteristiche di abuso in quanto è utile a superare la situazione conflittuale (ed insanabile) tra i soci. Trattandosi di operazione di riorganizzazione societaria l’effettuazione dell’operazione non ha portato alcun vantaggio fiscale indebito sui soggetti coinvolti. In ogni caso, come sempre, l’Agenzia delle Entrate si riserva la possibilità di approfondire la situazione tramite accertamento.
Risposta ad interpello n. 309 del 30 aprile 2021
Scarica il testo della risposta ad interpello n. 309 del 30 aprile 2021 dell’Agenzia delle Entrate sul trattamento ai fini delle imposte dirette delle operazioni straordinarie tra società semplici.
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