Le Società a Responsabilità Limitata (SRL) è una società di capitali che consente alle imprese sociali di ridotte dimensioni di fruire del beneficio della responsabilità limitata. La responsabilità limitata implica che i soci non sono tenuti a rispondere con il proprio patrimonio personale delle obbligazioni assunte per conto della società. In base a quanto disposto dall’art. 2462 c.c. nelle SRL i soci rispondono delle obbligazioni soltanto nei limiti di quanto conferito.
Proprio per tale ragione che si asserisce che la responsabilità dei soci SRL è limitata. Ciò comporta che i creditori, in caso di insolvenza, non possono chiedere l’escussione dei beni personali dei singoli soci.
Tuttavia, il codice civile, prevede che i soci della SRL siano chiamati a rispondere quando partecipano all’attività di amministrazione. Invero, possono anche essere individuate ulteriori specifiche ipotesi di responsabilità dei soci, che intendiamo descriverti nel presente contributo.
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SRL e responsabilità dei soci
La società a responsabilità limitata è una società di capitali che consente di separare il patrimonio dei soci da quella della società. Ogni socio, infatti, risponde dei debiti esclusivamente nel limite della quota conferita.
La Società a Responsabilità Limitata è:
La disciplina giuridica delle SRL è stata completamente riscritta dalla riforma societaria che ne ha delineato un tipo del tutto nuovo ed autonomo rispetto a quello previgente.
La società a responsabilità limitata è una delle forme più ricorrenti per svolgere attività d’impresa. È dotata di un’autonomia patrimoniale perfetta e i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali, anche qualora abbiano agito in nome e per conto della società.
La responsabilità dei soci in una SRL
I soci di una SRL non sono tenuti a rispondere delle obbligazioni assunte per conto della società. In base a quanto disposto dall’art. 2462 c.c. nelle SRL i soci rispondono delle obbligazioni soltanto nei limiti di quanto conferito.
Proprio per tale ragione che si asserisce che la responsabilità dei soci SRL è limitata. Ciò comporta che i creditori, in caso di insolvenza, possono non possono chiedere l’escussione dei beni personali dei singoli soci.
Tale affermazione, ad ogni modo, non ha un carattere assoluto, dato che, come vedremo, in alcuni casi il socio della società è tenuto a rispondere con il proprio patrimonio, laddove abbia agito in mala fede. La regola generale, tuttavia, è l’autonomia patrimoniale perfetta, in quanto il patrimonio della società è del tutto autonomo e distinto.
Vi sono poi alcune norme del codice civile in tema di s.r.l. che prevedono l’attribuzione di poteri gestori a favore dei soci. In particolare, l’art. 2468, comma 3, cod. civ. prevede che: “resta salva la possibilità che l’atto costitutivo preveda l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società”.
Inoltre, l’art. 2479, comma 1 stabilisce: “che i soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione”.
Tale situazione determina delle conseguenze in termini di responsabilità. Il legislatore ha disciplinato nel comma 7 dell’art. 2476 cod. civ. una particolare responsabilità in capo al socio. La norma dispone che sono solidalmente responsabili con gli amministratori, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.
Presupposti responsabilità dei soci SRL
Affinché vi sia la responsabilità dei soci della SRL è necessario che ricorrano i seguenti presupposti:
- La presenza di due categorie di soggetti: soci e amministratori;
- L’esistenza di una decisione o un’autorizzazione da parte dei soci diretta al compimento di un determinato atto di gestione;
- L’intenzione dei soci di arrecare un danno alla società, ai soci o ai terzi;
- L’esecuzione da parte degli amministratori della decisione o dell’autorizzazione dei soci.
Soci SRL e amministrazione
Come affermato nel paragrafo precedente, affinché sia configurabile una responsabilità dei soci per i debiti della società, è necessario che abbiano provveduto a fornire un incarico gestorio. L’art. 2476 c.c. può essere applicato se è stato compiuto un atto di gestione dagli amministratori, su delibera o autorizzazione. Colui che deve aver realizzato l’attività non deve essere amministratore.
Infatti, il codice prevede una diversa disciplina, laddove a compiere gli atti di gestione siano gli amministratori, i quali sono tenuti ad una responsabilità specifica e più ampia per i danni arrecati, desumibile da:
- L’art. 2746 co.1 c.c. per quanto riguarda la responsabilità verso la società;
- L’art. 2746 co. 6, invece, per quanto attiene alla responsabilità verso i soci o i terzi.
Il socio gestore è, quindi, una figura ben distinta sia dall’amministratore in senso formale, ma anche dall’amministratore di fatto. Questo è tale quanto, pur non essendo stato investito formalmente di alcuna carica, svolge attività amministrativa, di gestione, in piana autonomia e indipendenza dalla società stessa.
Differenza socio gestore e amministratore di fatto
Sono stati anche individuati una serie di elementi per distinguere l’amministratore di fatto dal socio gestore. Questi sono:
- L’amministratore di fatto può anche essere non socio della società;
- L’amministratore di fatto è colui che compie direttamente atti di gestione in maniera autonoma e indipendente da qualsivoglia decisione o autorizzazione di soggetti terzi, per l’attuazione dell’atto dannoso;
- E l’amministratore di fatto svolge con continuità funzioni gestorie, invece la fattispecie oggetto dell’art. 2476 comma 7 è quella del socio che, anche in modo occasionale, ponga in essere atti o comportamenti di consapevole sostegno al compimento di uno specifico atto gestorio da parte dell’amministratore, atto che poi arrechi danno alla società, agli altri soci o a terzi (Tribunale di Milano, sezione VIII, ordinanza 9 luglio 2009).
Quindi, l’amministratore di fatto, a differenza del socio gestore, non svolge un’attività occasionale, ma stabile, senza una previa autorizzazione.
Autorizzazione e decisione degli atti gestori
Un ulteriore requisito, affinché sia configurabile la responsabilità dei soci della srl per gli atti di gestione, è necessario che l’atto sia stato previamente deciso o autorizzato dagli altri soci.
Oltre all’autorizzazione, con la riforma del sistema societario, è stata introdotta la c.d. “decisione dei soci”. Questa è disciplinata dall’art. 2479 cod. civ. Le decisioni dei soci possono essere adottate sia mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
In tal senso potrebbe essere rilevante anche il voto espresso dal socio in sede di decisione. Infatti, se ha espresso voto contrario o era assente non può esser considerato esclusivamente responsabile. Comunque la responsabilità non dipende solo dalle modalità di voto all’interno dell’assemblea dei soci.
Questa può scattare in tutti quei casi in cui sia ricostruibile una loro influenza sugli amministratori finalizzata a porre in essere operazioni dirette a cagionare danni a terzi.
Mentre, il concetto di autorizzazione è stato interpretato secondo tre accezioni differenti:
- In termini di istruzioni da parte del socio al compimento di una determinata operazione;
- In base a quanto stabilito dall’art. 2468 c.d., che prevede la facoltà di affidare ad un socio particolari diritti e poteri amministrativi;
- Approvazione richiesta ai soci dagli amministratori al compimento di determinate operazioni.
Intenzione soci di arrecare danno alla società
Ulteriore criterio richiesto affinché sia configurabile la responsabilità dei soci SRL, è quello dell’intenzione del socio di ledere, arrecando una danno alla società.
Come evidenziato dalla giurisprudenza afferma che l’esercizio dell’azione di responsabilità impone all’attore di provare l’intento dei soci di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società o ai terzi mediante:
- L’induzione dell’amministratore all’inadempimento dei suoi doveri;
- Oppure che gli stessi soci convenuti in giudizio fossero consapevoli della contrarietà dell’atto a norme di legge o all’atto costitutivo.
Quindi, affinché vi sia responsabilità è necessario che sia accertata l’intenzione e la consapevolezza di arrecare un danno. Invero, potendo il socio anche essere una persona giuridica, la prova di tale elemento potrebbe essere complessa. In questo caso la giurisprudenza ha affermato che l’elemento psicologico deve essere valutato con riferimento all’amministratore rappresentante legale del socio-persona giuridica essendo questi il soggetto che agisce e pone in essere rapporti giuridici.
Esecuzione degli atti da parte degli amministratori
L’ultimo requisito per affermare la responsabilità del socio della SRL è che la decisione o autorizzazione del socio sia poi eseguita in concreto dall’organo amministrativo.
Tale responsabilità è sempre e solo “solidale” con quella degli amministratori, concorrente con la stessa e mai esclusiva. Ciò implica anche che in assenza di responsabilità dell’amministratore non vi può essere responsabilità del socio ( trib. Di Salerno, sentenza 9 marzo 2010). Quindi l’azione deve essere esercitata sia nei confronti degli amministratori che dei soci, altrimenti l’azione sarà inammissibile.
Altre ipotesi di responsabilità dei soci SRL
Infine, possiamo individuare altre ipotesi in cui i soci di SRL proprio patrimonio personale di eventuali debiti dell’azienda. In particolare essi sono tenuti ad adempiere se:
- Se si tratta di soci che hanno ricevuto beni dai liquidatori in fase di liquidazione o dagli amministratori nei due anni di imposta precedenti alla messa in liquidazione;
- Se si tratta di soci amministratori che hanno nascosto, in maniera illecita e poco virtuosa, attività sociali nei due anni precedenti alla messa in liquidazione della società.
Inoltre, i soci di una Srl sono tenuti ad adempiere ai debiti della società, anche con il proprio patrimonio personale, nei casi di incremento di capitale, posto in essere per rispondere a specifiche esigenze finanziarie della società e cioè per:
- Per conferimenti di beni e soldi al momento della costituzione della Srl
- Per conferimenti di beni e soldi successivi alla costituzione della società e a favore della stessa.