Qual’è la procedura da seguire per la certificazione delle vendite legate a servizi alberghieri e di ristorazione con E-Fattura o con Corrispettivi Telematici.
Quando si parla di corrispettivi telematici un ambito di applicazione importante è quello legato ai servizi alberghieri e di ristorazione. In particolare, voglio andare ad esaminare quali sono le opportune modalità di documentazione dei servizi alberghieri e di ristorazione acquistati mediante agenzia di viaggi.
Sul punto è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate attraverso la pubblicazione della risposta a interpello n 486 del 14 novembre 2019.
Sostanzialmente, nel caso di servizi resi da ristoranti ed alberghi possiamo avere due fattispecie: operazione effettuata ed acquistata direttamente dal cliente, per la quale si deve effettuare la certificazione dei corrispettivi; operazione effettuata per il tramite di agenzie di viaggio. In questo caso il corrispettivo incassato deve essere documentato con fattura elettronica.
Questo, in sintesi il contenuto della risposta n. 486 del 14 novembre 2019 a un interpello posto da una società che gestisce servizi alberghieri.
Vediamo, quindi, come gestire nel modo corretto gli incassi dei servizi di albergo e ristoranti.
Cominciamo!
Il quesito legato alla certificazione degli incassi di alberghi e ristoranti
L’istante, è una società che svolge attività alberghiera con ristorante e ha sempre documentato i corrispettivi percepiti attraverso l’emissione di ricevute o scontrini fiscali.
La società, posto l’obbligo previsto dall’articolo 2 del DLgs n. 127/15, pone il problema di come certificare le prestazioni rese nei confronti di clienti che prenotano il soggiorno e versano il corrispettivo tramite un’agenzia di viaggio (nazionale o estera). Questo, in quanto al momento in cui termina il soggiorno il cliente non corrisponde alcun importo.
La società ha precisato che le agenzie di viaggio, alternativamente:
- Prenotano il soggiorno in nome e per conto del cliente, il quale versa il corrispettivo del servizio ricevuto al termine del soggiorno. In questo caso le prestazioni alberghiere e di ristorazione sono fatturate direttamente al cliente da cui l’istante incassa il corrispettivo.
- Acquistano la disponibilità di una o più camere per un certo periodo e, al momento della prenotazione, comunicano il nominativo del cliente cui è destinata la camera. In tale situazione, il cliente paga direttamente all’istante solo gli eventuali servizi extra. Al contrario, l’importo per le prestazioni alberghiere e di ristorazione è corrisposto dalle agenzie di viaggio al momento del pagamento, che avviene nei termini concordati precedentemente.
In questa seconda eventualità, al termine del soggiorno l’istante emette:
- Nei confronti delle agenzie di viaggio italiane una fattura;
- Nei confronti delle agenzie di viaggio estere una ricevuta fiscale provvisoria con la dicitura corrispettivo non pagato (ricevuta che non viene registrata a corrispettivi) e, all’atto del pagamento un’altra ricevuta per l’importo incassato registrata a corrispettivi.
Occorre, quindi, capire come effettuare la stessa procedura attraverso fatturazione e certificazione telematica dei corrispettivi.
Servizi alberghieri e di ristorazione: pagamento della prestazione
L’erogazione di servizi alberghieri e di ristorazione può essere effettuata con diverse modalità. Infatti, nella maggior parte dei casi questo tipo di prestazioni viene resa, materialmente, nei confronti di soggetti privati. Tuttavia, non sempre il corrispettivo viene versato da questi ultimi.
Nella maggior parte dei casi, infatti, il corrispettivo viene pagato dall’Agenzia di viaggi. In questo modo il cliente finale vera soltanto la quota di corrispettivo relativo ai “servizi extra” eventualmente erogati.
Nella prassi quotidiana possiamo trovarci di fronte a due modalità operative:
- L’agenzia di viaggi prenota il soggiorno in nome e per conto del cliente. Questi, versa il corrispettivo totale al termine del soggiorno;
- L’agenzia di viaggi acquista la disponibilità delle camere per un periodo determinato e, all’atto della prenotazione, comunica il nominativo del cliente.
Vediamo, di seguito, entrambe le possibilità.
Agenzia di viaggi gestisce direttamente la prenotazione in nome e per conto del cliente
In questo caso è l’agenzia di viaggi che gestisce direttamente la prenotazione. Tuttavia, il servizio si considera reso nei confronti del privato.
Ai sensi dell’art. 22 del DPR n 633/72 in questo caso non si rende necessaria l’emissione della Fattura. Salvo, nel caso in cui il documento non venga espressamente richiesto dal cliente al momento del pagamento. L’operazione può essere certificata mediante trasmissione telematica dei corrispettivi (art. 2 del DLgs. n 127/15). Naturalmente, occorre rilasciare anche il documento commerciale (che sostituisce dal 1° gennaio 2020 scontrino e ricevuta fiscale).
Come detto, resta ferma la possibilità per il cliente privato di richiedere l’emissione della Fattura. In questo caso l’albergatore o il ristoratore è chiamato all’emissione del documento in formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio. Trattando si di soggetto privato l’emittente deve consegnare copia “analogica” della Fattura, a meno che questi non vi rinunci.
Agenzia di viaggi che acquista solo la disponibilità delle camere
Nel caso in cui, invece, l’agenzia di viaggi acquisti solo la disponibilità delle camere, non opera l’esonero dalla fatturazione. In questo caso, l’agenzia di viaggi agisce in nome proprio (e non per conto del cliente).
L’acquisto si considera effettuato dall’agenzia ai fini dello svolgimento della sua attività. Questo, anche se poi le prenotazioni sono cedute ai clienti. Pertanto, l’operazione resa all’agenzia deve essere documentata mediante fattura. Mentre, la parte di servizi extra eventualmente acquistati dal cliente devono essere certificati con i corrispettivi telematici (e documento commerciale) o mediante fattura.
Questo era il caso dell’interpello citato in premessa.
Tali servizi, ai sensi dell’art. 7-quater del DPR n 633/72 si rendono sempre imponibili IVA in Italia. Questo, a nulla rilevando il luogo di stabilimento dell’agenzia.
Tuttavia, il luogo di stabilimento dell’agenzia rileva ai fini della modalità di emissione della fattura. Infatti, potremo avere due casistiche:
- Per le operazioni con controparti residenti in Italia la fattura deve essere emessa in formato elettronico e trasmessa mediante SdI (art. 1, comma 3, del DLgs. n 127/15).
- Mentre, per le operazioni con controparti non residenti la fattura può essere emessa in formato analogico. Nel caso (qualora non si decida di emettere comunque fattura elettronica) si ha l’obbligo, per il prestatore, di inviare il cd “esterometro“.
Per quanto riguarda il momento di emissione della fattura, occorre sempre fare riferimento al momento del pagamento (anche parziale) del corrispettivo.
Rendicontazione tramite fattura pro-forma
Nella prassi può capitare che l’albergo intenda rendicontare i servizi già resi all’agenzia di viaggi, può emettere una fattura pro-forma. Documento non fiscale ma utile per il pagamento. In particolare, viene riconosciuto che la stessa funzione possa essere assolta mediante il rilascio di un documento commerciale, con la dicitura “documento non riscosso“.
Questa procedura presenta un aspetto da considerare con attenzione. L’emissione di un documento commerciale “non riscosso” comporta comunque il fatto che lo stesso confluisce nell’ammontare giornaliero dei corrispettivi oggetto di trasmissione.
Sostanzialmente si crea una differenza tra importo dei corrispettivi trasmessi (totale tra corrispettivi riscossi e non riscossi) ed imposta liquidata (relativa ai soli corrispettivi riscossi). Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate farà riferimento al momento dell’incasso del corrispettivo per determinare il momento di esigibilità dell’imposta.
Servizi alberghieri: da “tracciare” i corrispettivi non riscossi
Infine, con la risposta all’interpello in commento, sono state esaminate le modalità di documentazione dei servizi resi dall’albergo a clienti abituali che saldano il corrispettivo a scadenze prestabilite o a fine mese. Secondo quanto chiarito dall’Agenzia, non sarebbe possibile, in questo caso, trasmettere i corrispettivi soltanto al momento del pagamento.
Occorre, invece, “tracciare” ogni singolo servizio mediante l’emissione di un documento commerciale, con la dicitura “corrispettivo non riscosso” ed emettere, all’incasso, un “documento commerciale che riepiloghi l’ammontare dei servizi resi ovvero, se richiesta, una fattura riepilogativa”. Resta fermo che, anche in tale circostanza, ai fini della liquidazione dell’imposta, dovrebbe farsi riferimento al momento del pagamento del corrispettivo.
Servizi alberghieri e certificazione dei corrispettivi: conclusioni
Per chi offre servizi alberghieri e di ristorazione è importante monitorare la parte dei ricavi che derivano da operazioni effettuate con agenzie di viaggi. Come detto, quanto queste prenotano a nome proprio, la modalità di documentazione del corrispettivo si modifica.
Su questo aspetto di particolare interesse è la modalità di fatturazione, che cambia a seconda che si tratti di agenzia di viaggi italiana (E-Fattura) o estera (Fattura analogica ed esterometro o E-Fattura senza passaggio da SdI).
In questi casi, siamo di fronte ad operazioni B2B, quindi, con obbligo di certificazione mediante fattura. In tutti gli altri casi, ovvero, qualora l’agenzia di viaggi acquisti per conto del cliente, è sufficiente l’emissione del documento commerciale e la registrazione telematica del corrispettivo.
Per qualsiasi dubbio riguardante la corretta modalità di applicazione dell’IVA (territorialità) o certificazione del corrispettivo, contattami! Potrai effettuare con me una consulenza personalizzata per risolvere tutti i tuoi dubbi.
Non aspettare!