L'art. 1ย del D.Lgs. n. 472/97 sancisce che: "il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria". Le sanzioni amministrative tributarie sono delle sanzioni pecuniarie irrogate dalla pubblica amministrazione in caso di violazioni amministrative nell'applicazione della normativa tributaria.
In linea generale, la violazione degli obblighi tributari comporta, da parte della Legge, l'irrogazione di sanzioni tributarie, che possono essere suddivise in due categorie. Si tratta delle sanzioni legate ad illeciti amministrativi (trattate in questo contributo) e le sanzioni connesse ad illeciti penali (approfondite in questo contributo: "Quali sono i reati tributari?"). Le sanzioni penali sono irrogate dall'autoritร giudiziaria, mentre le sanzioni amministrative sono irrogate dalla pubblica amministrazione. Inoltre, in caso di pluralitร di trasgressori la sanzione penale colpisce singolarmente ciascun trasgressore, mentre per le sanzioni amministrative vi รจ il principio di responsabilitร solidale.
L'ordinamento tributario prevede poi che le sanzioni civili che hanno natura restitutoria e mirano a colpire un ritardato pagamento. Una particolare categoria di sanzioni amministrative รจ rappresentata dalle sanzioni accessorie che conseguono all'irrogazione di una sanzione principale, sia amministrativa che penale. Vediamo di seguito, con un'ottica per lo piรน pratica e schematica le principali sanzioni amministrative in ambito fiscale.
Principi e regole di applicazione delle sanzioni amministrative
Il sistema sanzionatorio amministrativo รจ disciplinato dai D.Lgs. n 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997. In particolare, l'art. 1 del D.Lgs. n. 472/97 prevede che: "il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria". La sanzione consiste, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro. Prima di analizzare le singole fattispecie, vediamo alcuni principi di carattere generale da considerare. In particolare i seguenti:
La personalitร della sanzione. Le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione. Le sanzioni non si trasmettono agli eredi;
La somma irrogata a titolo di sanzione non produce in nessun caso interessi;
L'irretroattivitร della sanzione, in forza del quale: "nessuno puรฒ essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione" (art. 3 co. 1 del DLgs. 472/97).
Il principio di legalitร , ossia che le uniche condotte passabili di sanzioni sono previste, unicamente la legge o altra fonte del diritto primaria (decreto-legge, decreto legislativo).
Il principio di imputabilitร . La sanzione non puรฒ essere irrogata nei confronti di chi "al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacitร di intendere e di volere" (art. 4 del DLgs. n. 472/97);
Il cumulo delle sanzioni. In caso di con...
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