Il D.Lgs. n. 87/24, attuativo della Legge n. 111/23 (c.d. "delega fiscale") in tema di revisione del sistema sanzionatorio tributario ha apportato modifiche al D.Lgs. n. 472/97. Si tratta di una revisione delle sanzioni amministrative tributarie, ispirata al principio di proporzionalità.
Principi e regole di applicazione delle sanzioni tributarie
Il sistema sanzionatorio amministrativo è disciplinato dai D.Lgs. n 471, 472, 473 del 18 dicembre 1997. In particolare, l'art. 1 del D.Lgs. n. 472/97 prevede che: "il presente decreto stabilisce le disposizioni generali sulle sanzioni amministrative in materia tributaria". La sanzione consiste, generalmente, nel pagamento di una somma di denaro. Prima di analizzare le singole fattispecie, vediamo alcuni principi di carattere generale da considerare. In particolare i seguenti:
La personalità della sanzione. Le sanzioni hanno carattere personale e riguardano solo chi ha commesso l'infrazione. Le sanzioni non si trasmettono agli eredi;
La somma irrogata a titolo di sanzione non produce in nessun caso interessi;
L'irretroattività della sanzione, in forza del quale: "nessuno può essere assoggettato a sanzioni se non in forza di una legge entrata in vigore prima della commissione della violazione" (art. 3 co. 1 del DLgs. 472/97).
Il principio di legalità, ossia che le uniche condotte passabili di sanzioni sono previste, unicamente la legge o altra fonte del diritto primaria (decreto-legge, decreto legislativo).
Il principio di imputabilità. La sanzione non può essere irrogata nei confronti di chi "al momento in cui ha commesso il fatto, non aveva, in base ai criteri indicati nel codice penale, la capacità di intendere e di volere" (art. 4 del D.Lgs. n. 472/97);
Il cumulo delle sanzioni. In caso di concorso di più violazioni su un solo periodo di imposta, la sanzione è determinata applicando quella prevista per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio. Se la violazione rileva rispetto a più tributi, la sanzione base viene preventivamente aumentata di un quinto. Se le violazioni della stessa natura vengono commesse in più periodi di imposta si applica la sanzione prevista per la violazione più grave aumentata dalla metà al triplo. In ogni caso la sanzione concretamente irrogata non può essere superiore a quella risultante dal cumulo delle sanzioni previste per le singole violazioni commesse;
Le sanzioni sono ridotte anche in caso di applicazione del ravvedimento operoso da parte del contribuente, ma anche in caso di accettazione della sanzione o di rinuncia all'effettuazione di impugnazioni e ricorsi (in acquiescenza, accertamento con adesione, etc) secondo le specifiche normative.
Quando non si applicano le sanzioni
Le sanzioni non si applicano:
In caso di obiettiva incertezza sulla portata normativa;
Quando la violazione deriva da equivocità dei modelli o delle richieste di informazioni dell'Amministrazione finanziaria;
Quando le violazioni derivano da igno...
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