I soggetti non residenti fiscalmente in Italia che percepiscono royalties derivanti da attività di lavoro autonomo riguardanti lo sfruttamento dei diritti di autore, da parte di soggetti residenti sono soggetti ad una particolare tipologia di tassazione. Questo in quanto tali proventi si considerano, ai sensi del DPR n. 917/86, prodotti nel territorio dello stato se corrisposti da soggetti residenti.
Ci siamo già occupati della disciplina riguardante i compensi derivanti dallo sfruttamento del diritto di autore. In questa analisi, invece, ci concentriamo sul regime fiscale applicabile per le royalties corrisposte da un soggetto residente nel nostro Paese, nei confronti di un autore non residente.
In questo caso, infatti, la disciplina si “scontra” con l’applicazione della ritenuta fiscale prevista in caso di redditi in “uscita” dall’Italia ed anche con le Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia.
Royalties corrisposte a soggetto non residente
Lo sfruttamento, attraverso la cessione o l’utilizzo, del diritto di autore è disciplinato dalla Legge n. 633/41. Questa disposizione stabilisce che l’autore di un’opera dell’ingegno ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente in ogni forma e modo. Quest’ultimo può decidere liberamente di concedere a terzi lo sfruttamento economico dell’opera. A fronte di questa concessione l’utilizzatore corrisponde all’autore una somma di denaro, di importo fisso o variabile (royalties). In questo modo, l’autore dell’opera rimane proprietario della stessa ma può beneficiare dei proventi derivanti da terzi che intendano sfruttare l’opera a fini commerciali e/o di lucro.
Quando titolare del diritto di autore e il soggetto che intende sfruttare economicamente l’opera sono soggetti aventi sede in territori diversi, ecco, che è necessario andare ad analizzare cosa afferma la normativa fiscale per la determinazione dei compensi medesimi.
In particolare, si tratta di andare a determinare lo Stato ove tali compensi devono essere assoggettati a tassazione. Infatti, in casi come questo è possibile arrivare a situazioni di doppia imposizione giuridica dei redditi.
Criteri di collegamento delle royalties per la normativa interna
Il punto di partenza di questa analisi è comprendere il criterio di collegamento delle royalties previsto dalla normativa fiscale nazionale. Il riferimento è all’art. 20, co. 2, lett. c) del TUIR, il quale prevede che, indipendentemente dalle lettere d) (redditi di lavoro autonomo), e) (redditi di impresa) e f) (redditi diversi), del co. 1:
In pratica, i compensi da royalties sono attratti a tassazione nel nostro Paese, non già in base alla qualificazione degli stessi come redditi di impresa, redditi di lavoro autonomo o redditi diversi, né tantomeno con riferimento alla qualità del percettore non residente (persona fisica o giuridica, lavoratore autonomo o imprenditore). Tali redditi si considerano di fonte italiana per il solo fatto che sono erogati (ad un non residente, ancorché privo di stabile organizzazione in Italia) da uno dei soggetti residenti, indicati dalla norma.
L’elemento soggettivo della qualità dell’erogante costituisce il solo valido criterio di collegamento con il territorio dello Stato. Per questo motivo la circostanza che i compensi (royalties) per l’utilizzazione di opere dell’ingegno (brevetti, marchi di fabbrica etc.) siano corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, è di per sé sufficiente a realizzare la territorialità dei compensi medesimi.
Ritenuta alla fonte del 30% sulle royalties in uscita
Una volta compreso il fatto che l’erogazione di royalties da parte di ente residente verso percettore non residente è imponibile in Italia occorre comprendere la ritenute applicabile. Il riferimento è all’ultimo comma dell’art. 25 del DPR n. 600/73, il quale dispone che i sostituti di imposta residenti che eroghino a soggetti non residenti i compensi (royalties) di cui al citato art. 20, co. 2, lett. c) del TUIR devono operare una ritenuta di imposta del 30%.
La ritenuta si applica sulla parte imponibile dell’ammontare lordo di tali compensi. Analoga disposizione è contenuta nell’articolo 33, co. 4, del DPR n. 42/98 per la determinazione della base imponibile dei canoni dovuti a soggetti diversi dagli autori e inventori.
La parte imponibile dei compensi è determinata rispettivamente:
- Dall’articolo 50, co. 8, del TUIR, per i corrispettivi dovuti direttamente all’autore o inventore. L’imponibile è costituito dal compenso percepito ridotto del 25%;
- Dall’articolo 85, co. 1, del TUIR per quelli dovuti a soggetti diversi dagli autori o inventori. L’imponibile è costituito dal compenso complessivo. Nel caso, l’abbattimento del 25% si applica solamente se i diritti dalla cui utilizzazione derivano i compensi sono stati acquistati a titolo oneroso.
Il soggetto erogante residente, quindi, allo scopo di applicare l’abbattimento della base imponibile nei confronti dei soggetti diversi dell’autore o inventore deve accertare il titolo di acquisto del diritto.
Ovviamente l’applicazione della ritenuta a titolo di imposta comporta che il canone non concorre alla formazione del reddito complessivo imponibile del non residente. Sostanzialmente l’autore o inventore non residente fiscalmente in Italia con l’applicazione della ritenuta è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi italiana.
La ritenuta di cui all’art. 25, ultimo comma del DPR n. 600/73 non è applicabile sulle royalties corrisposte a stabili organizzazioni di soggetti non residenti in quanto tali redditi concorreranno alla formazione del reddito complessivo della stabile organizzazione.
Criteri di collegamento delle royalties per la normativa convenzionale
Una volta analizzate le disposizioni interne occorre anche andare ad analizzare la presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni. In questo caso occorre tenere presente che la maggior parte delle Convenzioni contro le doppie imposizioni siglate dall’Italia, per quanto riguarda i criteri di collegamento delle royalties, deroga rispetto alle indicazioni del modello OCSE di trattato.
Con maggiore dettaglio la disciplina delle royalties nel modello OCSE è dettata dall’art. 12, paragrafo 1, il quale prevede che le royalties corrisposte da una persona residente in uno Stato ad un’altra persona residente in un altro Stato che ne sia il beneficiario effettivo devono essere assoggettate ad imposizione esclusivamente nello Stato di residenza del beneficiario.
Per quanto riguarda le Convenzioni siglate dall’Italia, solo in alcuni casi tale disposizione trova riscontro (si tratta degli accordi conclusi con Irlanda ed Ungheria). In questi casi l’erogazione del reddito può avvenire senza applicazione di ritenuta in uscita. Qualora la ritenuta sia stata comunque applicata il percipiente estero ha la possibilità di effettuare istanza di rimborso all’Amministrazione finanziaria italiana.
In tutte le altre Convenzioni l’Italia si è riservata il diritto di tassare alla fonte le royalties corrisposte in uscita. Di fatto, riproponendo quanto previsto dalla normativa fiscale nazionale, sopra indicata. In tutti questi casi la singola Convenzione (da analizzare sempre con molta cura) prevede l’applicazione di una ritenuta in uscita con aliquota che varia tra il 5% ed il 10% del provento corrisposto. Questo, a meno che non si sia di fronte alla condizione di esonero legata alle società comunitarie appartenenti allo stesso gruppo, prevista dall’art. 26-quater del DPR n. 600/73. In altri casi, invece, si prevede l’applicazione di aliquote di ritenuta differenziate a seconda della diversa tipologia di royalty corrisposta (vedi il caso della Convenzione con gli Stati Uniti d’America).
Esempio: la Convenzione contro le doppie imposizioni con la Francia
Di seguito riportiamo, a titolo di esempio, i paragrafi 1 e 2 dell’art. 12 della Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Francia.
Conclusioni
Come emerge da questa analisi, la tassazione delle royalties corrisposte a soggetti non residenti in Italia è un argomento complesso che richiede una conoscenza approfondita sia della normativa fiscale nazionale che delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni.
La corretta applicazione delle ritenute fiscali, la determinazione della base imponibile e la gestione delle potenziali situazioni di doppia imposizione richiedono un’attenta valutazione caso per caso. Inoltre, le specificità legate ai diversi accordi internazionali possono influenzare significativamente il trattamento fiscale di queste transazioni.
Se vi trovate ad affrontare questioni relative alla tassazione di royalties in un contesto internazionale, sia come soggetto residente che eroga i compensi, sia come percettore non residente, è consigliabile richiedere una consulenza fiscale professionale. Possiamo aiutarvi per fornire assistenza personalizzata attraverso una consulenza fiscale online.
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