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Ritenuta su compensi per licenze musicali verso soggetti esteri

Fiscalità InternazionaleTassazione di redditi esteriRitenuta su compensi per licenze musicali verso soggetti esteri

Compensi per la licenza di registrazioni musicali corrisposti da società residenti in Italia a società non residenti è riconducibile alle fattispecie disciplinate dall'art. 23 co.2 lett. c) TUIR ovvero devono essere assoggettati a ritenuta a titolo di imposta del 30%, ai sensi dell'art. 25 co. 4 DPR n. 600/73.

Nel contesto delle operazioni internazionali, l’applicazione delle ritenute fiscali sui compensi corrisposti a soggetti non residenti rappresenta uno degli aspetti più complessi e cruciali da gestire per le società italiane. Che si tratti di compensi per licenze, royalties o altri diritti, è fondamentale conoscere le normative vigenti per evitare sanzioni e penalità. Questo articolo esplora le principali regole che disciplinano la ritenuta in uscita sui compensi per licenze pagati a soggetti non residenti, con particolare riferimento alle indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.

Approfondimenti utili:

Ritenuta in uscita sui compensi verso soggetti esteri: le regole generali

Secondo l’articolo 23 del DPR n. 917/86 (TUIR), i compensi per l’utilizzo di opere dell’ingegno, come registrazioni musicali, brevetti industriali e marchi d’impresa, sono considerati redditi prodotti in Italia se corrisposti da soggetti residenti nel nostro Paese. Questo significa che, in assenza di specifiche convenzioni internazionali per evitare la doppia imposizione, tali compensi sono soggetti a tassazione italiana.

i compensi per l’utilizzazione di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di marchi d’impresa nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico

Art. 23, co. 2 TUIR

In particolare, l’articolo 25 del DPR n. 600/73 prevede l’applicazione di una ritenuta del 30% a titolo d’imposta sui compensi corrisposti a soggetti non residenti per l’utilizzo di beni immateriali, salvo quanto diversamente disposto da eventuali convenzioni internazionali. Questa ritenuta è comunemente nota come “ritenuta in uscita” e si applica alla parte imponibile del compenso.

L’applicazione di una ritenuta sui canoni (c.d. “royalty“) corrisposti a fronte dell’utilizzo di beni immateriali avviene anche nei confronti dei soggetti che sono residenti in Stati con cui l’Italia ha concluso una Convenzione internazionale per evitare le doppie imposizioni, sebbene l’aliquota sia, di regola, inferiore al 30 per cento, salvo che non sia prevista una tassazione esclusiva nello Stato di residenza.

Approfondimenti utili:

Reddito da lavoro autonomo o reddito diverso

Il compenso erogato da un soggetto residente ad un ente non residente per l’utilizzazione di operare dell’ingegno, come registrazioni musicali, sono redditi soggetti a tassazione italiana. Tali compensi, infatti, assumo rilevanza fiscale in base a quanto previsto dall’articolo 67, comma 1, lettera g), del TUIR, secondo cui costituiscono redditi diversii redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, salvo il disposto della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53” del medesimo testo unico.

Pertanto, i compensi in oggetto costituiscono redditi diversi ai sensi del predetto articolo 67 se il soggetto beneficiario di tale reddito non è l’autore o l’inventore del bene immateriale, ma ha acquisito il diritto allo sfruttamento economico dello stesso a titolo oneroso o a titolo gratuito.

Da sottolineare che, invece, costituiscono redditi di lavoro autonomo, ai sensi della lettera b) del comma 2 dell’articolo 53 del TUIR, i compensi che derivano dalla utilizzazione economica dei predetti beni da parte dell’autore.

Inoltre, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del TUIR:

I redditi di cui alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 67 costituiscono reddito per l’ammontare percepito nel periodo di imposta, ridotto del 25 per cento se i diritti dalla cui utilizzazione
derivano sono stati acquistati a titolo oneroso

Nel caso in cui tali diritti siano stati acquisiti a titolo gratuito (successione o donazione) costituisce reddito l’intero ammontare percepito senza operare alcuna riduzione.

Risposta a interpello n. 616/E/20

Un esempio significativo è rappresentato dalla Risposta ad interpello n. 616 del 23 dicembre 2020 fornita dall’Agenzia delle Entrate, che ha chiarito l’applicazione della ritenuta in uscita sui compensi pagati per licenze musicali a un ente situato nel Baliato di Jersey. Jersey è una dipendenza della Corona Britannica che non fa parte del Regno Unito e non ha concluso con l’Italia una convenzione per evitare la doppia imposizione.

In questo caso specifico, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che i compensi per l’utilizzo di registrazioni musicali, corrisposti da una società italiana a un ente con sede a Jersey, sono soggetti alla ritenuta in uscita del 30%. Tale decisione si basa sull’articolo 23 del TUIR, che considera questi redditi come prodotti in Italia, e sull’articolo 25 del DPR n. 600/73, che regola l’imposizione sui redditi dei non residenti.

Quando si applicano le Convenzioni per evitare la doppia imposizione?

Le convenzioni contro la doppia imposizione rappresentano uno strumento cruciale per ridurre o eliminare l’applicazione della ritenuta in uscita. L’Italia ha concluso numerose convenzioni bilaterali con altri Stati per evitare che i redditi vengano tassati sia nel Paese di origine che in quello di residenza del beneficiario.

Nel caso in cui vi sia una convenzione in vigore, la ritenuta in uscita può essere ridotta rispetto al 30% previsto dalla normativa nazionale, o addirittura eliminata se la convenzione prevede una tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore. Tuttavia, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate nel caso di Jersey, in assenza di una convenzione specifica tra i due Stati, il compenso corrisposto resta soggetto alla tassazione italiana.

La ritenuta sui compensi verso soggetti non residenti

Per le società italiane che operano con partner esteri, è necessario verificare la ritenuta applicabile sui compensi corrisposti verificando l’esistenza di accordi internazionali applicabili e gestendo correttamente la documentazione fiscale. Ecco alcuni suggerimenti pratici per le imprese:

  1. Verifica delle Convenzioni in vigore: Prima di corrispondere compensi a soggetti non residenti, verifica se esiste una convenzione contro la doppia imposizione tra l’Italia e il Paese di residenza del beneficiario;
  2. Richiesta di documentazione: Richiedi al beneficiario del compenso un certificato di residenza fiscale e verifica se sono applicabili le riduzioni previste dalla convenzione.

Conclusioni

La gestione delle ritenute in uscita per i compensi corrisposti a soggetti non residenti è un aspetto cruciale per le società italiane che operano a livello internazionale. L’Agenzia delle Entrate, come nel caso trattato con il Baliato di Jersey, richiede un’attenta applicazione delle normative per evitare sanzioni significative.

È importante essere consapevoli delle regole vigenti e delle possibilità offerte dalle convenzioni per evitare la doppia imposizione, così da ottimizzare la gestione fiscale dei compensi verso l’estero. Se la tua azienda ha dubbi su come applicare correttamente le ritenute in uscita, una consulenza fiscale mirata può fare la differenza e aiutarti a evitare errori costosi.

Consulenza fiscale online

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    Federico Migliorini
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    Dottore Commercialista, Tax Advisor, Revisore Legale. Aiuto imprenditori e professionisti nella pianificazione fiscale. La Fiscalità internazionale le convenzioni internazionali e l'internazionalizzazione di impresa sono la mia quotidianità. Continuo a studiare perché nella vita non si finisce mai di imparare. Se hai un dubbio o una questione da risolvere, contattami, troverò le risposte. Richiedi una consulenza personalizzata con me.
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